Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 6381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6381 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente relatore dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Adriano Del Bene Giudice ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 5027/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, cui è riunito il processo iscritto al n. 15661/2023, entrambi pendenti
TRA
nato a [...] il [...] ( e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] , Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Riccardo Enrico Chisari ( , con C.F._3
studio in Catania, alla Via G. Carnazza n. 52
- ATTORI -
CONTRO
con sede in Napoli, alla Via S. Brigida Controparte_1
n. 39, ( , in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Tito Monterosso ( ), con studio in Catania, alla Via C.F._4
Vittorio Emanuele Orlando n. 56
- CONVENUTA -
CONCLUSIONI
All'udienza del 21.1.2025 le parti hanno così concluso: parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate, con vittoria di spese e compensi, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con comparsa di riassunzione, notificata in data 19.2.2023, gli attori hanno riproposto le domande già formulate dinnanzi al Tribunale di Enna nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo da questi ultimi instaurato contro la
[...]
d'ora in poi anche solo ). Controparte_1 CP_1
Gli attori, con citazione notificata il 24.6.2022, avevano infatti chiesto: «A) In via preliminare revocare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto per quanto sopra dedotto sul punto;
B) in via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione attiva della parte opposta non essendo il credito posto a fondamento del decreto ingiuntivo oggetto di cessione;
C) nel merito, per tutte le ragioni esposte in narrativa, accogliere la spiegata opposizione accertando e dichiarando l'estinzione dell'obbligazione fidejussoria in capo agli odierni opponenti nei confronti dell'opposta per il titolo di cui è causa e per l'effetto revocare od annullare, ovvero rendere privo di effetti giuridici con qualsivoglia statuizione, l'opposto decreto ingiuntivo n. 121/2022; D) accertare e dichiarare la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8, oltre a quelle vessatorie, contenute nella predetta fideiussione omnibus del 15.05.2003 per violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) della Legge "antitrust" n.
287/1990 e/o per violazione di norma imperativa ex artt. 1418 e/o 1419 c.c. ed a seguito del provvedimento n.55 del 2005 della AN d'TA e della sentenza SS.UU.
n.41994/2021 e vessatorietà delle stesse;
E) accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza, ex art. 1957 c.c., della convenuta opposta da qualsivoglia azione nei confronti degli odierni attori e la conseguente estinzione dell'obbligazione fidejussoria in capo agli opponenti nei confronti dell'opposta, per il titolo di cui è causa e per l'effetto revocare od annullare, ovvero rendere privo di effetti giuridici con qualsivoglia statuizione, l'opposto decreto ingiuntivo n. 121/2022. F) in subordine accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza, ex art. 1955 c.c., della convenuta opposta da qualsivoglia azione nei confronti degli odierni attori, e la conseguente estinzione dell'obbligazione fidejussoria in capo agli opponenti nei confronti dell'opposta, per il titolo di cui è causa e per l'effetto revocare od annullare,
Pagina 2 di 13 ovvero rendere privo di effetti giuridici con qualsivoglia statuizione, l'opposto decreto ingiuntivo n. 121/2022. Con vittoria di spese e compensi di avvocato del presente giudizio.».
Con ordinanza del 21.11.2022, pubblicata in data 24.11.2022, il Tribunale di Enna aveva dichiarato la propria incompetenza a decidere la controversia e aveva rimesso le parti innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa.
Gli attori, dunque, hanno riassunto il processo riproponendo innanzi a questa
Sezione le domande già formulate innanzi al Tribunale rimettente.
In data 25.5.2023 si è costituita la chiedendo di rigettare le avverse CP_1
domande, perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite.
Il Giudice Istruttore, all'esito della prima udienza di comparizione, ha sollevato d'ufficio la questione di incompetenza dell'intestata Sezione specializzata in ordine alla domanda di revoca della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e alla domanda, spiegata in via subordinata, di liberazione dei fideiussori ex art. 1955
c.c. Le parti al riguardo si sono rimesse alla decisione del Tribunale, che, con ordinanza del 17.7.2023, ha richiesto, d'ufficio, regolamento di competenza, ritenendosi incompetente con riguardo alla domanda di revoca della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e a quella subordinata di accertamento della liberazione dei fideiussori per fatto del creditore ex art. 1955 c.c., disponendo, previa separazione delle cause, la prosecuzione del giudizio relativamente alle domande di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e di liberazione degli stessi per effetto della ritenuta nullità della clausola n. 6 derogatoria dei termini di cui all'art. 1957 c.p.c. (giudizio iscritto al n. 15661/2023 del ruolo).
La Corte di Cassazione, con ordinanza del 20.5.2024, accogliendo parzialmente il regolamento di competenza richiesto d'ufficio, ha dichiarato la competenza del
Tribunale di Enna «per la domanda di revoca della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 121/2022 e per le altre domande relative all'opposizione del medesimo»
e quella del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, relativamente alla domanda di nullità della fideiussione ed a quella, subordinata, di liberazione dei fideiussori per fatto del creditore ex art. 1955 c.c., rimettendo le parti dinanzi ai tribunali indicati anche per le spese.
Pagina 3 di 13 Riassunto il giudizio (già iscritto al n. 5027/2023 del ruolo) con atto del
2.8.2024, notificata il 14.10.2024, all'udienza del 21.1.2025 il Giudice Istruttore ha riunito a questo anche quello recante n. 15661/2023 del ruolo e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, ha rimesso la causa in decisione assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come già anticipato, non rientrano all'interno del perimetro tracciato dall'ordinanza n. 13929/2024 della S.C. resa sul regolamento di competenza tutte le domande di cui all'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 121/2022, ivi compresa quella fondata sulla contestazione del diritto di a far valere il credito CP_1
di cui è causa, con le relative garanzie, in quanto cessionaria (cd. in blocco) del medesimo (già prima dell'instaurazione del presente giudizio e precisamente in data
31.3.2021), così come quella relativa all'accertamento della vessatorietà delle altre clausole contenute nella fideiussione impugnata.
Restano devolute, infatti, a questo Giudice solo le domande di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust e quella di liberazione degli stessi per effetto della ritenuta nullità della clausola n. 6 derogatoria dei termini di cui all'art. 1957 c.p.c., oltre che quella, subordinata, di liberazione dei fideiussori per fatto del creditore ex art. 1955 c.c.
2. In punto di fatto va ancora segnalato che, a fondamento delle domande, gli attori hanno premesso: - di aver proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 121/2022, emesso dal Tribunale di Enna in data 19.4.2022, con il quale agli attuali opponenti, quali fideiussori, era stato intimato il pagamento, in solido con la CP_2
(quale obbligata principale) e con altri fideiussori ( ,
[...] CP_3 CP_4
, , ), in favore della della somma di €
[...] CP_5 CP_6 CP_1
72.903,49, oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio;
- che il suddetto decreto ingiuntivo
«trae origine dal contratto di finanziamento fondiario ai sensi dell'art.38 e ss del
Decreto Legislativo 385/93, rogato dal Notar di NI in data Persona_1
10/02/2003, n.23346 Rep., reg.to in NI il 28/02/2003 al n.409, con il quale la
ha concesso alla Controparte_7 CP_2
Pagina 4 di 13 con sede in NI, via Pio La Torre, pal.7, un mutuo di €.130.000,00 (…) CP_2
garantito da ipoteca di primo grado sull'immobile di proprietà della società e dalle successive lettere di fideiussione omnibus predisposte dalla banca e sottoscritte in data 15.05.2003 dagli odierni opponenti (…)»; - che in data 15.5.2003 e 17.5.2003 «la
AN si faceva sottoscrivere dagli odierni opponenti delle lettere di fideiussioni omnibus e solidali per l'importo di € 233.000,00 a garanzia del detto finanziamento
e delle obbligazioni così assunte dalla Valprim s.r.l. (…)»; - che «le suddette lettere di fideiussioni omnibus venivano predisposte dalla banca sul modello che ricalcava lo schema dell'Associazione ANria TAna (ABI) diffuso dal mese di ottobre 2002 (…)
e successivamente oggetto di nullità per violazione dell'art. 2, comma 2, lett a) della legge n. 287 del 1990 (legge antitrust) con Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della AN d'TA (…)»; - che «in data 22.06.2012, visto l'omesso pagamento delle rate dal 10.01.2010 al 10.06.2012 la AN risolveva il contratto con lettera raccomandata, non inviata a tutti i fideiussori (ed infatti la stessa non è mai stata spedita e ricevuta dall'opponente con ogni conseguenza di legge), Parte_1
richiedendo contestualmente il versamento in un'unica soluzione delle residue n.30 rate insolute su n.120 del piano di mutuo»; - che «successivamente la banca ed i presunti successori nel credito, pur avendo un'ipoteca di primo grado a garanzia del mutuo nei confronti del debitore principale, omettevano, con negligenza, ogni azione di recupero nei confronti del debitore principale, facendo trascorrere quasi dieci sino al deposito, in data 09.02.2022, del ricorso per decreto ingiuntivo oggi opposto ed emesso in danno dei fideiussori sulla base di una fideiussione viziata».
Tanto premesso, va preliminarmente osservato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, quelli di cui è causa vanno qualificati non come contratti autonomi di garanzia, bensì quali fideiussioni omnibus, come si evince non soltanto dalla intestazione delle scritture (“Condizioni generali uniformi relative alle fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie – fideiussione omnibus con limitazione d'importo”) ma anche dalla natura, dalla funzione e dalle condizioni dell'impegno assunto dai garanti nei confronti del beneficiario, emergenti dal tenore delle clausole contrattuali e tenendo conto dell'identità dell'oggetto della prestazione (del debitore principale e dei garanti).
Pagina 5 di 13 A questo proposito, è noto che la Suprema Corte, con la pronuncia a Sezioni unite n. 3947/2010, ha indicato, con riferimento alla distinzione in generale fra fideiussione e garanzia autonoma, un criterio direttivo per la qualificazione della garanzia con clausola “a prima richiesta” e “senza eccezioni”, affermando che «il contratto autonomo di garanzia (…) ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce
l'adempimento della medesima obbligazione principale e prestazione dovuta dal garante;
inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà,
è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale».
In applicazione dei suddetti principi, dunque, alla fideiussione va riconosciuta una funzione cd. “satisfattoria” (incombendo sul garante l'obbligo dell'esatto adempimento della medesima prestazione dovuta dal debitore principale), mentre al contratto autonomo di garanzia si ascrive piuttosto una funzione “indennitaria”
(essendo diretto alla traslazione del rischio dell'inadempimento dal creditore al garante).
Ne consegue che, come già ritenuto da questo Tribunale in vertenze analoghe
(cfr. la giurisprudenza citata dagli attori), non vale a mutare la funzione della fideiussione la semplice presenza della clausola di pagamento “immediato e a prima richiesta" ovvero di una clausola cd. “solve et repete”, le quali non sono da sole sufficienti ad alterare la causa contrattuale, comportando semmai solo un esonero del creditore dall'onere della prova dell'inadempimento dell'obbligazione principale
(o un'inversione del riparto di tale onere probatorio) ovvero una dispensa dall'onere di una previa azione giudiziale in danno del debitore principale ovvero la preclusione per il garante della facoltà di sollevare eccezioni nei confronti del creditore prima del pagamento.
Pagina 6 di 13 Contrariamente a quanto opinato dalla convenuta, quindi, nella specie certamente non risulta dirimente il tenore dell'art. 7 dei contratti in esame (ove è previsto testualmente «Prendiamo atto di essere tenuti a pagare immediatamente alla AN, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio»): trattasi di una mera clausola di pagamento a prima richiesta, che, al più, può essere considerata come pattuizione indicativa dell'esclusione della sussidiarietà tra obbligazione principale e obbligazione del fideiussore, ma non tale da recidere il rapporto di accessorietà – proprio della fideiussione – che lega la garanzia al rapporto debitorio principale, avuto riguardo alla causa satisfattoria della garanzia in parola.
Anche la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come contratto autonomo di garanzia o come fideiussione, in quanto detta previsione risponde a un'esigenza di protezione del fideiussore che prescinde dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale (Cass. n. 28943/2017).
Né l'assenza di accessorietà della garanzia può desumersi dalla clausola di cui all'art. 8 dei contratti, ove è pattuito che, nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione si intende estesa alla garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate, ovvero da quella di cui all'art. 2 dei contratti, a tenore della quale il fideiussore si impegna a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia, o revoca dei pagamenti stessi. Va al contrario osservato che «il principio di accessorietà della garanzia comporta il venir meno della relativa obbligazione tutte le volte in cui l'obbligazione principale sia estinta, ma non esclude la possibilità della sua rinnovata vigenza, allorché dopo l'estinzione il debito principale ritorni ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti, e non comporta pertanto l'invalidità della clausola contenuta in una fideiussione, la quale preveda la reviviscenza della garanzia in caso di revoca del pagamento del debito principale ai sensi dell'art. 67 della legge fall.»
(Cass. n. 25361/2008).
Pagina 7 di 13 Per converso significativo è invece il tenore dell'art. 5 delle fideiussioni, che testualmente prevede: «Avremo cura di tenerci al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarci presso lo stesso dei suoi rapporti con la banca»: è evidente che i riferimenti al rapporto principale garantito ed il richiamo alla necessità che il garante sia costantemente aggiornato sull'esposizione debitoria del debitore principale denotano il carattere accessorio della fideiussione e sono idonei ad escluderne la natura autonoma.
Ciò posto, neanche va condivisa la tesi della convenuta, secondo cui quelle di cui è causa non sarebbero fideiussioni cd. omnibus, ma fideiussioni specifiche (e quindi non oggetto dell'accertamento effettuato dalla AN d'TA e sfociato nel provvedimento n. 55/2005).
Al di là del nomen iuris riportato nell'intestazione delle scritture (“Fideiussione omnibus con limitazione d'importo”), rileva in senso contrario il chiaro tenore dell'oggetto della garanzia, concernente l'adempimento dovuto dalla società CP_2
a fronte del contratto di finanziamento del 28.2.2003 e, quindi, tutte le
[...]
obbligazioni «dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura» (è la cd. clausola estensiva).
3. Ciò posto, fondata è la domanda di nullità delle clausole delle fideiussioni impugnate, essendo stata provata l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale.
Al riguardo, è noto che con provvedimento n. 55 del 2.5.2005 la AN d'TA
(in funzione di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi ai sensi della normativa vigente ratione temporis) ha accertato (in relazione al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, ossia rispetto all'arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 ed il maggio 2005) il contrasto tra lo schema contrattuale di fideiussione omnibus predisposto all'epoca dall'ABI e l'articolo 2 della legge n. 287/1990 (con riferimento agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale uniforme) e che la giurisprudenza di legittimità ha assegnato ai provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza, in quanto frutto di un'attività istruttoria amministrativa, un valore di “prova privilegiata” ai fini della dimostrazione della sussistenza di un'intesa collusiva “a monte” e della conseguente applicazione
Pagina 8 di 13 uniforme tra essi dello schema negoziale sanzionato (cfr., ex multis, Cass. n.
13846/2019).
Nel caso di specie, è evidente la piena sovrapponibilità delle clausole di cui agli artt. 2 (in cui è previsto l'obbligo del fideiussore di «rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate a estinzione parziale o totale di finanziamenti garantiti e che dovessero essere restituite – in via giudiziale o stragiudiziale ed anche in sede transattiva - a seguito di annullamento, inefficacia o revoca delle estinzioni medesime o per qualsiasi altro motivo»), 6 (dal seguente tenore «i diritti derivanti alla AN dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad esentare il debitore o me/noi stesso/i o qualsiasi altro coobbligato o garante entro o termini previsti all'art. 1957 c.c., cui espressamente derogo/deroghiamo.») e 8 (per cui «ove le obbligazioni garantite siano dichiarate inesistenti, inefficaci o invalide, la garanzia
è sin d'ora estesa all'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate e relativi accessori») dei contratti in atti, rispetto a quelle, con pari numerazione, previste nei
Pa modelli fideiussori ABI 2003, sanzionate dalla con il provvedimento n. 55/2005.
Il rapporto di “derivazione” tra l'intesa anticoncorrenziale e i contratti di cui è causa trova riscontro non solo nella conformità del testo, ma anche nella contiguità temporale tra le condotte anticoncorrenziali accertate dall'ABI e le fideiussioni rilasciate dagli attori in data 15.5.2003, non essendo per converso stata fornita alcuna prova contraria da parte della convenuta rispetto alla cennata prova privilegiata.
Pertanto, in presenza della prova della sussistenza dell'intesa illecita “a monte”, la domanda attorea diretta ad accertare e far dichiarare la nullità parziale dei contratti di fideiussione in discussione, per violazione della normativa antitrust, va accolta.
4. Gli attori hanno anche dedotto che, stante la nullità delle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 delle impugnate fideiussioni, la convenuta non potrebbe più agire nei loro confronti, essendo decaduta ex art. 1957 cit., non avendo agito nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione del debitore principale. Anche questa domanda è fondata, sia pure solo con riferimento alla posizione di Parte_1
.
[...]
Pagina 9 di 13 Ai sensi dell'art. 6 dei contratti di fideiussione dell'15.5.2003 (conforme all'art. 6 dello schema A.B.I.), la AN cedente si era riservata la facoltà di azionare il proprio credito in via giudiziale nei confronti del debitore, del garante o di qualsiasi altro obbligato, anche decorsi i termini di cui all'art. 1957 cit.
A causa, dunque, dell'applicabilità della disciplina legale (conseguente alla declaratoria di nullità parziale dell'art. 6 dei contratti impugnati), occorre allora individuare la corretta portata della disposizione codicistica, con particolare riguardo al significato del termine “istanza” cui fa riferimento l'art. 1957 cit.
In merito, appare condivisibile l'assunto della prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui «l'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua
"istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione
o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato»
(cfr. Cass. n. 283/1997; n. 3355/1999; n. 6823/2001; n. 1724/2016).
Ne consegue che, esclusa la rilevanza di un semplice atto stragiudiziale, nel caso di specie è incontroverso che né la AN cedente né la cessionaria hanno tempestivamente intrapreso iniziative giudiziali al fine di recuperare il credito de quo in danno della debitrice principale.
Tuttavia, secondo la prevalente e più recente giurisprudenza di legittimità, che pure si condivide, «in tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire
"a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale» (così, da ultimo, Cass. n. 835/2025).
Pagina 10 di 13 Nella fattispecie, la fideiussione rilasciata dagli odierni attori conteneva, come già ampiamente esposto, l'impegno del garante ad adempiere “a semplice richiesta scritta”, clausola derogativa della previsione di cui all'art. 1957 c.c., non colpita da nullità, per cui la lettera di messa in mora del 22.6.2012 ha validamente interrotto il relativo termine semestrale decadenziale solo nei confronti di . Parte_2
Viceversa, non risultando che al sia stata inviata quantomeno una istanza Parte_1
di pagamento, essendo incontroverso che, a seguito della scadenza del pagamento
(risalendo al 22.6.2012 la risoluzione del contratto), solo in data 20.5.2022 a questi è stato intimato per la prima volta il pagamento (con la notifica del ricorso e del pedissequo decreto ingiuntivo), nei suoi confronti la decadenza deve ritenersi maturata, per cui quest'ultimo va giudicato libero dal vincolo fideiussorio e nulla può essere richiesto dalla società convenuta nei suoi confronti.
5. Da quanto sopra discende che va esaminata ancora la domanda, spiegata in via subordinata, di liberazione dei fideiussori per fatto del creditore ex art. 1955 c.c.
(secondo cui «la fideiussione si estingue quando, per fatto del creditore, non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore»), con riguardo alla posizione di . Parte_2
Ha sostenuto parte attrice: - che il finanziamento era garantito da un'ipoteca di primo grado sull'immobile di proprietà della società debitrice principale;
- che in data
7.8.2010 un altro creditore aveva instaurato una procedura esecutiva immobiliare
(r.g.e. n. 45/2021 – Tribunale di NI) in danno della avente ad CP_2
oggetto un immobile su cui l'odierna convenuta vantava un privilegio ipotecario di primo grado;
- che, per ben dieci anni, l'odierna convenuta nulla avrebbe fatto a garanzia del proprio credito privilegiato, addirittura non intervenendo nella procedura, così danneggiando di fatto anche i fideiussori ai quali spettava l'eventuale surroga ex lege; - che, infatti, la somma ricavata dalla vendita in sede esecutiva avrebbe permesso all'odierna convenuta di soddisfare il proprio credito.
Per converso, parte convenuta ha dedotto: - che né né Controparte_8
erano intervenute nella suddetta procedura esecutiva immobiliare poiché alle CP_1
stesse non era stato notificato l'avviso ex art. 498 c.p.c., per cui non avevano avuto contezza della pendenza dell'esecuzione; - che, comunque, i fideiussori non
Pagina 11 di 13 avrebbero potuto esercitare alcuna surroga, tenuto conto della incapienza dello stesso creditore pignorante e del fatto che, a seguito delle vendite giudiziarie, la
è rimasta “impossidente”. CP_2
Secondo parte attrice, privo di pregio sarebbe il fatto che l'avviso ex art. 498 cit. non sia stato notificato, non valendo tale circostanza ad escludere la responsabilità della convenuta che ha aggravato la posizione dei garanti, in quanto
«la convenuta e le precedenti società cedenti avrebbero potuto agire ex art. 2043 c.c. contro la creditrice procedente (che aveva il privilegio ipotecario di secondo grado) con un'azione di responsabilità ma nulla hanno fatto facendo prescrivere l'azione».
La domanda è infondata, alla luce della costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui «il fatto del creditore, rilevante ai sensi dell'art. 1955 c.c. ai fini della liberazione del fideiussore, non può consistere nella mera inazione, ma deve costituire violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito, dal quale sia derivato un pregiudizio giuridico, non solo economico, che deve concretizzarsi nella perdita del diritto (di surrogazione ex art. 1949 c.c., o di regresso ex art. 1950 c.c.), e non già nella mera maggiore difficoltà di attuarlo per le diminuite capacità satisfattive del patrimonio del debitore» (Cass. n. 4175/2020). Nella specie, infatti, non può condividersi l'assunto di parte attrice, che imputa appunto alla convenuta (e ai suoi danti causa) una “mera inazione”, precisamente di aver omesso di effettuare una visura ipotecaria per verificare lo stato dell'ipoteca di primo grado e, conseguentemente, di non essersi accorta del pignoramento e, successivamente, dal
2016 (data del piano di riparto), presa coscienza della vendita dell'immobile, di non aver agito per il risarcimento del danno (facendo prescrivere l'azione). Trattasi all'evidenza di un'omissione che non costituisce violazione di un dovere giuridico imposto dalla legge o nascente dal contratto e integrante un fatto quanto meno colposo, o comunque illecito.
La domanda di va, pertanto, rigettata. Parte_2
6. Le spese di lite, tra e la seguono soccombenza e Parte_1 CP_1
vanno liquidate in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.),
Pagina 12 di 13 tenendo conto del valore della causa (indeterminabile di bassa complessità) ed applicando i minimi tabellari, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese di lite, tra e la stante la reciproca Parte_2 CP_1
soccombenza, vanno dichiarate compensate.
Nulla occorre disporre con riguardo alle spese del regolamento di competenza, non risultando dagli atti che le parti si siano costituite in detto giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) accoglie la domanda principale di e di Parte_1 Parte_2
e, per l'effetto, dichiara la nullità delle clausole n. 2, 6 e 8 dei contratti di fideiussione omnibus del 15.5.2003
2) accoglie la domanda consequenziale di e, per l'effetto, Parte_1
dichiara che la è decaduta dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori CP_1
(e degli aventi causa) per decorso del termine ex art. 1957 cit.;
3) rigetta le domande di , volte ad accertare la sua liberazione Parte_2
ex art. 1957 cit. o, in subordine, ex art. 1955 cit.;
4) condanna al pagamento delle Controparte_1
spese in favore di , che liquida in € 3.810,00 per compensi, Parte_1
oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi ed al netto di IVA e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Riccardo Enrico Chisari;
5) dichiara compensate le spese tra e la . Parte_2 CP_1
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.4.2025
Il Presidente estensore
(dr. Leonardo Pica)
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