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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 529-1/2024 R. PR. UNIT.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
____________
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura
Messina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella procedura iscritta al n. 529-1/2024 Proc. Un. avente ad oggetto “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI)” ad istanza di:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 residente a [...] rappresentato e difeso dall'avv. Massimo
Sciacca del Foro di Catania C.F. ; C.F._2
^^^^^ viste le disposizioni di cui agli artt. 65 e ss. del D. Lgs. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza); vista la relazione, redatta dall'Organismo di Composizione “PRIMA DIFESA” nella persona del gestore avv. Monica Giuffrida, allegata al ricorso, che contiene un'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;
rilevato che il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
ritenuto che
sono stati esaminati dall'OCC, tra gli altri, i seguenti documenti:
• elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
• elenco di tutti i beni del debitore;
• elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni;
• dichiarazioni dei redditi percepiti negli ultimi tre anni;
• elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia;
• carichi pendenti Agenzia delle Entrate di Catania;
• estratti di ruolo CP_1
• casellario giudiziario e certificato carichi pendenti;
• ispezione archivio centrale informatizzato;
• interrogazione centrale allarme interbancaria;
• visura camera di commercio;
• ispezioni ipotecarie presso la conservatoria registri immobiliari;
• visura PRA;
• documentazione contrattuale;
• atti delle procedure esecutive pendenti;
ritenuto che
la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 268.252,75 (a seguito delle integrazioni apportate con la prima relazione ex art. 70 CCI), al netto dei compensi in prededuzione relativi all'OCC e all'avv. Sciacca;
rilevato che il nucleo familiare è composto dal ricorrente, dal coniuge e da due figlie minori e che le spese mensili per il mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad €
1.500,00; rilevato, quanto ai presupposti di ammissibilità e alle cause di sovraindebitamento, che nella relazione redatta dall'OCC si legge che le stesse sono da ricondursi alle vicende familiari del ed in particolar modo alla ludopatia di cui lo stesso risulta affetto e relativamente Pt_1 Cont alla quale ha intrapreso percorso di cura presso il .T; rilevato che il ricorrente è titolare del bene immobile sito in Catania, Via Fontanarossa n.
565/b censito al NCEU al foglio 39 particella 543 sub 2, categoria A/4, consistenza 4,5, mq
79, rendita 130,12, il cui valore è stato stimato dall'OCC in € 49.375,00; in ordine al valore dell' immobile, contestato dal creditore garantito di ipoteca, si dirà più avanti precisando fin da ora che allo stesso viene riconosciuto l'importo di € 49.375,00 pari alla stima effettuata dall'OCC; rilevato che il ricorrente risulta titolare- quanto al patrimonio mobiliare- della sola autorvettura (anno 2006) il cui valore è stato stimato Controparte_3 dall'OCC in € 1.200; rilevato che, con decreto del 9/12/2024, sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 70 e che l'OCC ha attestato di aver effettuato le prescritte comunicazioni ai creditori;
rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione, l'OCC ha attestato che sono pervenute osservazioni dall'Agenzia dell'entrate, dal Comune di Catania, da
[...]
per crediti inizialmente non dichiarati e che sono stati successivamente Controparte_4 inseriti nella proposta. A seguito della modifica e dell'inserimento dei nuovi crediti, questo
Giudice ha disposto una nuova comunicazione ai creditori;
alle dette osservazioni si aggiungevano quelle dell'INPS, poi riproposte anche seguito della nuova notifica;
l'INPS contestava: a) l'ammissibilità del ricorso con riferimento alla procura rilasciata dal debitore all'avv. Massimo Sciacca;
b) l'errata valutazione in ordine al merito creditizio effettuata Contr dall' c) la meritevolezza del debitore;
d) la prededuzione competenze del difensore;
d) l'alternativa liquidatoria e quindi la convenienza della proposta;
rilevato che le osservazioni del creditore non appaiono fondate e ciò indipendentemente dall'ammissibilità delle stesse, nonostante la valutazione “negativa” del merito creditizio effettuata dal gestore;
quanto alla prima questione, se è vero che l'assistenza tecnica non è necessaria per la presentazione della proposta, nulla vieta al debitore di farsi rappresentare dal un legale, tanto più che la domanda di apertura della procedura concorsuale è certamente una domanda giudiziale che porta all'avvio di un procedimento che si conclude con sentenza;
del resto, se così non fosse non si giustificherebbe la previsione di cui all'art. 6 del CCII che prevede, fra i crediti in prededuzione, quelli “professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati”. Peraltro, con riferimento al punto c), non vi è chi non veda che, nel caso di specie, il riconoscimento dei compensi legali in prededuzione all'avv. Sciacca non comporta alcun trattamento “deteriore” del creditore ipotecario, al quale infatti è riconosciuto l'importo integrale corrispondente al valore dell'immobile per come stimato dall'OCC. In ordine al quantum riconosciuto nella proposta al creditore ipotecario e alla alternativa liquidatoria si osserva che lo stesso è conforme al disposto dell'art. 67 comma 4 secondo cui “È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.”. La contestazione dell'INPS in ordine al valore del bene appare generica, non avendo il creditore indicato quale sarebbe il valore corretto dell'immobile; ben avrebbe potuto l'INPS produrre una perizia al fine di dimostrare l'erronea valutazione effettuata dall'OCC sulla base dei valori OMI, posto che l'immobile è di vecchia costruzione (ante 1967, per come si legge nell'atto di compravendita) e collocato in zona periferica;
rilevato, quanto alla colpa nella causazione del sovraindebitamento da parte del , che Pt_1
l'esame della documentazione in atti ed in particolare degli estratti conto degli anni
2019/2021 dimostra inequivocabilmente la dipendenza da gioco d'azzardo di cui il debitore risulta affetto, stante la frequenza e la spesa destinata ai giochi online. Il certificato del SER.T in atti attesta che il già nel 2023 ha avviato un percorso di riabilitazione e cura e anche Pt_1 gli estratti conto dei periodi successivi dimostrano la “remissione precoce” di cui all'attestazione rilasciata;
l'impegno del nell'intraprendere e proseguire un percorso Pt_1 di recupero, la cui prova documentale è in atti, non può che far propendere per una valutazione futura complessivamente positiva del comportamento di quest'ultimo e far concludere per la sussistenza della meritevolezza in capo allo stesso, considerando anche che la ludopatia non può che qualificarsi come una malattia ed è stata, peraltro, da ultimo riconosciuta come tale anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità; in ogni caso, a maggiore tutela dei creditori, l'OCC valuterà l'opportunità di acquisire gli importi costituenti le rate di cui alla proposta direttamente dal datore del lavoro del GRECO, al fine di procedere poi ai riparti per come previsti nel piano di ammortamento;
rilevato che, pertanto, le osservazioni dell'INPS vanno rigettate;
rilevato che la proposta prevede il pagamento dei creditori secondo le modalità indicate nel piano di ammortamento riportato nella relazione ex art. 70 CCI depositata il 9 gennaio 2025 ovvero nell'arco temporale di 120 mesi, con il riconoscimento di un tasso di interesse annuo del 2,5% e con il pagamento di una rata fissa pari ad € 779,75;
rilevato che ricorrendo i presupposti di legge, può procedersi all'omologa;
rilevato che ai sensi del nuovo art. 71 CCI “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente
e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso”; ritenuto che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;
P. Q. M.
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di , nato a [...] Parte_1
(TO) il 20.03.1973, C.F. residente a [...]
n. 55/B; dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC; dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI (art. 70 comma 8, come da recente riformato: “La sentenza che provvede sull'omologazione è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro i due giorni successivi a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51.”).
DICHIARA chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).
Catania, 15/4/2025
Il Giudice
Laura Messina
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
____________
Il Giudice monocratico della Sesta Sezione Civile del Tribunale di Catania, Dott.ssa Laura
Messina, ha emesso la seguente
SENTENZA nella procedura iscritta al n. 529-1/2024 Proc. Un. avente ad oggetto “piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI)” ad istanza di:
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 residente a [...] rappresentato e difeso dall'avv. Massimo
Sciacca del Foro di Catania C.F. ; C.F._2
^^^^^ viste le disposizioni di cui agli artt. 65 e ss. del D. Lgs. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza); vista la relazione, redatta dall'Organismo di Composizione “PRIMA DIFESA” nella persona del gestore avv. Monica Giuffrida, allegata al ricorso, che contiene un'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;
rilevato che il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
ritenuto che
sono stati esaminati dall'OCC, tra gli altri, i seguenti documenti:
• elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
• elenco di tutti i beni del debitore;
• elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni;
• dichiarazioni dei redditi percepiti negli ultimi tre anni;
• elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del debitore e della famiglia corredato dal certificato dello stato di famiglia;
• carichi pendenti Agenzia delle Entrate di Catania;
• estratti di ruolo CP_1
• casellario giudiziario e certificato carichi pendenti;
• ispezione archivio centrale informatizzato;
• interrogazione centrale allarme interbancaria;
• visura camera di commercio;
• ispezioni ipotecarie presso la conservatoria registri immobiliari;
• visura PRA;
• documentazione contrattuale;
• atti delle procedure esecutive pendenti;
ritenuto che
la proposta riguarda un'esposizione debitoria di € 268.252,75 (a seguito delle integrazioni apportate con la prima relazione ex art. 70 CCI), al netto dei compensi in prededuzione relativi all'OCC e all'avv. Sciacca;
rilevato che il nucleo familiare è composto dal ricorrente, dal coniuge e da due figlie minori e che le spese mensili per il mantenimento ammontano, come attestato dall'OCC, ad €
1.500,00; rilevato, quanto ai presupposti di ammissibilità e alle cause di sovraindebitamento, che nella relazione redatta dall'OCC si legge che le stesse sono da ricondursi alle vicende familiari del ed in particolar modo alla ludopatia di cui lo stesso risulta affetto e relativamente Pt_1 Cont alla quale ha intrapreso percorso di cura presso il .T; rilevato che il ricorrente è titolare del bene immobile sito in Catania, Via Fontanarossa n.
565/b censito al NCEU al foglio 39 particella 543 sub 2, categoria A/4, consistenza 4,5, mq
79, rendita 130,12, il cui valore è stato stimato dall'OCC in € 49.375,00; in ordine al valore dell' immobile, contestato dal creditore garantito di ipoteca, si dirà più avanti precisando fin da ora che allo stesso viene riconosciuto l'importo di € 49.375,00 pari alla stima effettuata dall'OCC; rilevato che il ricorrente risulta titolare- quanto al patrimonio mobiliare- della sola autorvettura (anno 2006) il cui valore è stato stimato Controparte_3 dall'OCC in € 1.200; rilevato che, con decreto del 9/12/2024, sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 70 e che l'OCC ha attestato di aver effettuato le prescritte comunicazioni ai creditori;
rilevato che, nei 20 giorni successivi alla comunicazione, l'OCC ha attestato che sono pervenute osservazioni dall'Agenzia dell'entrate, dal Comune di Catania, da
[...]
per crediti inizialmente non dichiarati e che sono stati successivamente Controparte_4 inseriti nella proposta. A seguito della modifica e dell'inserimento dei nuovi crediti, questo
Giudice ha disposto una nuova comunicazione ai creditori;
alle dette osservazioni si aggiungevano quelle dell'INPS, poi riproposte anche seguito della nuova notifica;
l'INPS contestava: a) l'ammissibilità del ricorso con riferimento alla procura rilasciata dal debitore all'avv. Massimo Sciacca;
b) l'errata valutazione in ordine al merito creditizio effettuata Contr dall' c) la meritevolezza del debitore;
d) la prededuzione competenze del difensore;
d) l'alternativa liquidatoria e quindi la convenienza della proposta;
rilevato che le osservazioni del creditore non appaiono fondate e ciò indipendentemente dall'ammissibilità delle stesse, nonostante la valutazione “negativa” del merito creditizio effettuata dal gestore;
quanto alla prima questione, se è vero che l'assistenza tecnica non è necessaria per la presentazione della proposta, nulla vieta al debitore di farsi rappresentare dal un legale, tanto più che la domanda di apertura della procedura concorsuale è certamente una domanda giudiziale che porta all'avvio di un procedimento che si conclude con sentenza;
del resto, se così non fosse non si giustificherebbe la previsione di cui all'art. 6 del CCII che prevede, fra i crediti in prededuzione, quelli “professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati”. Peraltro, con riferimento al punto c), non vi è chi non veda che, nel caso di specie, il riconoscimento dei compensi legali in prededuzione all'avv. Sciacca non comporta alcun trattamento “deteriore” del creditore ipotecario, al quale infatti è riconosciuto l'importo integrale corrispondente al valore dell'immobile per come stimato dall'OCC. In ordine al quantum riconosciuto nella proposta al creditore ipotecario e alla alternativa liquidatoria si osserva che lo stesso è conforme al disposto dell'art. 67 comma 4 secondo cui “È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.”. La contestazione dell'INPS in ordine al valore del bene appare generica, non avendo il creditore indicato quale sarebbe il valore corretto dell'immobile; ben avrebbe potuto l'INPS produrre una perizia al fine di dimostrare l'erronea valutazione effettuata dall'OCC sulla base dei valori OMI, posto che l'immobile è di vecchia costruzione (ante 1967, per come si legge nell'atto di compravendita) e collocato in zona periferica;
rilevato, quanto alla colpa nella causazione del sovraindebitamento da parte del , che Pt_1
l'esame della documentazione in atti ed in particolare degli estratti conto degli anni
2019/2021 dimostra inequivocabilmente la dipendenza da gioco d'azzardo di cui il debitore risulta affetto, stante la frequenza e la spesa destinata ai giochi online. Il certificato del SER.T in atti attesta che il già nel 2023 ha avviato un percorso di riabilitazione e cura e anche Pt_1 gli estratti conto dei periodi successivi dimostrano la “remissione precoce” di cui all'attestazione rilasciata;
l'impegno del nell'intraprendere e proseguire un percorso Pt_1 di recupero, la cui prova documentale è in atti, non può che far propendere per una valutazione futura complessivamente positiva del comportamento di quest'ultimo e far concludere per la sussistenza della meritevolezza in capo allo stesso, considerando anche che la ludopatia non può che qualificarsi come una malattia ed è stata, peraltro, da ultimo riconosciuta come tale anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità; in ogni caso, a maggiore tutela dei creditori, l'OCC valuterà l'opportunità di acquisire gli importi costituenti le rate di cui alla proposta direttamente dal datore del lavoro del GRECO, al fine di procedere poi ai riparti per come previsti nel piano di ammortamento;
rilevato che, pertanto, le osservazioni dell'INPS vanno rigettate;
rilevato che la proposta prevede il pagamento dei creditori secondo le modalità indicate nel piano di ammortamento riportato nella relazione ex art. 70 CCI depositata il 9 gennaio 2025 ovvero nell'arco temporale di 120 mesi, con il riconoscimento di un tasso di interesse annuo del 2,5% e con il pagamento di una rata fissa pari ad € 779,75;
rilevato che ricorrendo i presupposti di legge, può procedersi all'omologa;
rilevato che ai sensi del nuovo art. 71 CCI “Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente
e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, che è determinato ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, e tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento. In caso di esecuzione di un progetto di ripartizione parziale il giudice può accordare all'OCC un acconto sul compenso”; ritenuto che l'OCC dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 71 CCI;
P. Q. M.
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI) ad istanza di , nato a [...] Parte_1
(TO) il 20.03.1973, C.F. residente a [...]
n. 55/B; dispone che il debitore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, in conformità a quanto previsto nella relazione redatta dall'OCC; dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata, a cura dell'OCC, entro quarantotto ore a norma del comma 1 dell'art. 70 CCI (art. 70 comma 8, come da recente riformato: “La sentenza che provvede sull'omologazione è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro i due giorni successivi a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51.”).
DICHIARA chiusa la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 - 66 e ss. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCI).
Catania, 15/4/2025
Il Giudice
Laura Messina