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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 25/06/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3235/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al 3235/2023 R.G., avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio”, riservato per la decisione all'udienza cartolare del 18 giugno 2025 e proposto
DA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Vicolo Santo Stefano n.3 Pontecorvo (FR), presso lo studio dell'Avv. FABRIZIA PRATA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...]; CP_1
, nata a [...] il [...], entrambe elettivamente domiciliate in via Don Controparte_2
Giuseppe Lavalle n.12 NO SO (FR), presso lo studio dell'Avv. MARIO COSTANZO che le rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTI RESISTENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.11.2023, , premesso che con sentenza n. Parte_1
1008/2021 il Tribunale di Cassino dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la Sig.ra in NO SO (FR) il 14.09.1991, Parte_2 stabilendo tra le altre cose a carico di l'obbligo di corrispondere in favore delle Parte_1 figlie e la somma di euro 250,00 per ciascuna a titolo di contributo CP_1 Controparte_2 per il mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie, che le figlie sono maggiorenni ed in particolare la GL è autosufficiente economicamente, mentre la GL maggiore CP_2 CP_1 ormai trentenne si dimostra non interessata ad intraprendere un percorso lavorativo al fine di raggiungere l'indipendenza economica, chiedeva che il Tribunale revocasse il contributo a suo carico per il mantenimento delle figlie con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione udienza, si costituivano con separati atti e opponendosi all'istanza di revisione avanzata nei loro confronti dal CP_1 Controparte_2 padre, chiedendo la conferma dell'obbligo a carico del Sig. al versamento di euro Controparte_3
500,00 in loro favore a titolo di contributo di mantenimento come stabilito dall'ordinanza n.
1008.2021.
All'udienza di comparizione delle parti del 07.02.2024, il giudice prendeva atto dell'impossibilità a comparire della Sig.ra e procedeva all'ascolto delle parti. CP_1
Con ordinanza del 10.02.2024 il giudice, visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., revocava in via provvisoria ed urgente l'assegno di mantenimento (euro 500,00) previsto a carico di Pt_1
in favore delle figlie e .
[...] CP_1 Controparte_2
In corso di causa la resistente rinunciava alle richieste avanzate negli atti di Controparte_2 causa, chiedendo di accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere.
All'udienza cartolare del 18.06.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Nel merito, il collegio ritiene che il ricorso vada accolto sulla base delle seguenti considerazioni;
Come noto, la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n.
17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016). In particolare il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poichè il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni che devono tuttavia essere compatibili con le condizioni economiche dei genitori (Cass. civ. sez. I n. 18076 del 20 agosto
2014; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020, Rv. 658568 - 01)). Più specificamente, deve ritenersi che l'obbligo dei genitori di mantenere i figli maggiorenni cessa quando costoro s'inseriscono nel mondo del lavoro in conformità al titolo di studi e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa (in termini, copiosa giurisprudenza di merito per cui, ad esempio, deve considerarsi economicamente autonomo il figlio che lavori presso strutture alberghiere con contratti stagionali ed a tempo determinato per C.d.A. Catania 3.11.2016; nonché il figlio che abbia in passato iniziato ad espletare una attività lavorativa, stipulando un contratto di lavoro a tempo determinato, senza che assuma rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno, cfr. Cass.
26259/2005; Cass. 12477/2004; Cass. 23590/2010). Né può immaginarsi una reviviscenza dell'obbligo di mantenimento in ragione della perdita dell'occupazione o in relazione alla instabilità
e incertezza che connota l'emancipazione economica di un figlio (in termini, anche Trib. MO
1.12.2015).
Nel caso di specie, il collegio ritiene vada confermata l'ordinanza del 10.02.2024 con riferimento alla revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre nella misura di euro
500,00 in favore delle figlie maggiorenni. Infatti, con riferimento a (27 anni), dalla CP_2 documentazione prodotta dal ricorrente e dalle dichiarazioni rese in udienza, la stessa risulta assunta presso il bar di La Valle Antonio dal gennaio 2023, percependo euro 800 al mese, oltre a circa euro
200,00 per la collaborazione in una scuola calcio ed è in procinto di laurearsi. La stessa inoltre in corso di causa ha espressamente rinunciato alle domande svolte in comparsa di costituzione.
Con riferimento a (di 32 anni), la stessa non ha mai completato gli studi CP_1 secondari, né ha intrapreso un percorso lavorativo. Orbene, in base al principio di autoresponsabilità, anche tenuto conto dell'età, deve ritenersi che la GL abbia conseguito una capacità lavorativa e la conseguente idoneità a provvedere a se stessa e (Cass. 1830/2011), con conseguente revoca del contributo a carico del padre. Quanto alla decorrenza della revoca, anche in tema di assegno di mantenimento vale il principio generale secondo cui gli effetti del provvedimento giurisdizionale retroagiscono alla data della domanda, sempre che a tale data sussistessero i presupposti per la sua emanazione (Cass.
21346/2017). Da tale data pertanto andrà revocato l'obbligo a carico del padre di versare dette somme.
Sussistono le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della
Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate le spese di lite tra le parti tra il ricorrente e la GL , CP_2 tenuto conto della rinuncia intervenuta in corso di causa. Le spese di lite tra il ricorrente e la GL seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. CP_1
55/2014 in favore dello Stato (ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002, stante l'ammissione della convenuta al patrocinio a spese dello Stato).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel presente procedimento, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
1) conferma l'ordinanza del 10.02.2024 con riferimento alla revoca dell'obbligo a carico del padre di versamento della somma di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della GL maggiorenne oltre al 50% delle spese straordinarie, con CP_1 decorrenza dalla data della domanda;
2) conferma l'ordinanza del 10.02.2024 con riferimento alla revoca dell'obbligo a carico del padre di versamento della somma di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della GL maggiorenne oltre al 50% delle spese straordinarie, con Controparte_2 decorrenza dalla data della domanda;
3) compensa le spese di lite tra il ricorrente e;
Controparte_2
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dello Stato, che si CP_1 liquidano in € 2906,00 per compensi ed € 98,00 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cassino, 25/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott.ssa Francesca Di Giorno Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al 3235/2023 R.G., avente ad oggetto “modifica delle condizioni di divorzio”, riservato per la decisione all'udienza cartolare del 18 giugno 2025 e proposto
DA
, nato in [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Vicolo Santo Stefano n.3 Pontecorvo (FR), presso lo studio dell'Avv. FABRIZIA PRATA che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
, nata a [...] il [...]; CP_1
, nata a [...] il [...], entrambe elettivamente domiciliate in via Don Controparte_2
Giuseppe Lavalle n.12 NO SO (FR), presso lo studio dell'Avv. MARIO COSTANZO che le rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTI RESISTENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Cassino;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 7.11.2023, , premesso che con sentenza n. Parte_1
1008/2021 il Tribunale di Cassino dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la Sig.ra in NO SO (FR) il 14.09.1991, Parte_2 stabilendo tra le altre cose a carico di l'obbligo di corrispondere in favore delle Parte_1 figlie e la somma di euro 250,00 per ciascuna a titolo di contributo CP_1 Controparte_2 per il mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie, che le figlie sono maggiorenni ed in particolare la GL è autosufficiente economicamente, mentre la GL maggiore CP_2 CP_1 ormai trentenne si dimostra non interessata ad intraprendere un percorso lavorativo al fine di raggiungere l'indipendenza economica, chiedeva che il Tribunale revocasse il contributo a suo carico per il mantenimento delle figlie con decorrenza dalla data di deposito del ricorso.
Notificato il ricorso e il decreto di fissazione udienza, si costituivano con separati atti e opponendosi all'istanza di revisione avanzata nei loro confronti dal CP_1 Controparte_2 padre, chiedendo la conferma dell'obbligo a carico del Sig. al versamento di euro Controparte_3
500,00 in loro favore a titolo di contributo di mantenimento come stabilito dall'ordinanza n.
1008.2021.
All'udienza di comparizione delle parti del 07.02.2024, il giudice prendeva atto dell'impossibilità a comparire della Sig.ra e procedeva all'ascolto delle parti. CP_1
Con ordinanza del 10.02.2024 il giudice, visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., revocava in via provvisoria ed urgente l'assegno di mantenimento (euro 500,00) previsto a carico di Pt_1
in favore delle figlie e .
[...] CP_1 Controparte_2
In corso di causa la resistente rinunciava alle richieste avanzate negli atti di Controparte_2 causa, chiedendo di accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere.
All'udienza cartolare del 18.06.2025 la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Nel merito, il collegio ritiene che il ricorso vada accolto sulla base delle seguenti considerazioni;
Come noto, la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord. n.
17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonchè, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. civ. sez. VI-1 n. 5088 del 5 marzo 2018 e Cass. civ. sez. I n. 12952 del 22 giugno 2016). In particolare il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poichè il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni che devono tuttavia essere compatibili con le condizioni economiche dei genitori (Cass. civ. sez. I n. 18076 del 20 agosto
2014; Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 17183 del 14/08/2020, Rv. 658568 - 01)). Più specificamente, deve ritenersi che l'obbligo dei genitori di mantenere i figli maggiorenni cessa quando costoro s'inseriscono nel mondo del lavoro in conformità al titolo di studi e al livello economico della famiglia, dimostrando adeguata capacità lavorativa (in termini, copiosa giurisprudenza di merito per cui, ad esempio, deve considerarsi economicamente autonomo il figlio che lavori presso strutture alberghiere con contratti stagionali ed a tempo determinato per C.d.A. Catania 3.11.2016; nonché il figlio che abbia in passato iniziato ad espletare una attività lavorativa, stipulando un contratto di lavoro a tempo determinato, senza che assuma rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno, cfr. Cass.
26259/2005; Cass. 12477/2004; Cass. 23590/2010). Né può immaginarsi una reviviscenza dell'obbligo di mantenimento in ragione della perdita dell'occupazione o in relazione alla instabilità
e incertezza che connota l'emancipazione economica di un figlio (in termini, anche Trib. MO
1.12.2015).
Nel caso di specie, il collegio ritiene vada confermata l'ordinanza del 10.02.2024 con riferimento alla revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico del padre nella misura di euro
500,00 in favore delle figlie maggiorenni. Infatti, con riferimento a (27 anni), dalla CP_2 documentazione prodotta dal ricorrente e dalle dichiarazioni rese in udienza, la stessa risulta assunta presso il bar di La Valle Antonio dal gennaio 2023, percependo euro 800 al mese, oltre a circa euro
200,00 per la collaborazione in una scuola calcio ed è in procinto di laurearsi. La stessa inoltre in corso di causa ha espressamente rinunciato alle domande svolte in comparsa di costituzione.
Con riferimento a (di 32 anni), la stessa non ha mai completato gli studi CP_1 secondari, né ha intrapreso un percorso lavorativo. Orbene, in base al principio di autoresponsabilità, anche tenuto conto dell'età, deve ritenersi che la GL abbia conseguito una capacità lavorativa e la conseguente idoneità a provvedere a se stessa e (Cass. 1830/2011), con conseguente revoca del contributo a carico del padre. Quanto alla decorrenza della revoca, anche in tema di assegno di mantenimento vale il principio generale secondo cui gli effetti del provvedimento giurisdizionale retroagiscono alla data della domanda, sempre che a tale data sussistessero i presupposti per la sua emanazione (Cass.
21346/2017). Da tale data pertanto andrà revocato l'obbligo a carico del padre di versare dette somme.
Sussistono le condizioni di cui all'art. 92, 2° comma c.p.c. (a seguito della sentenza della
Corte Cost. n. 77/18 del 7 marzo/19 aprile 2018, che ha dichiarato illegittima detta norma, quale risultante dalla riforma di cui al D.L. n. 132/2014, conv. con mod. nella L. n. 162/2014) per dichiarare interamente compensate le spese di lite tra le parti tra il ricorrente e la GL , CP_2 tenuto conto della rinuncia intervenuta in corso di causa. Le spese di lite tra il ricorrente e la GL seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. CP_1
55/2014 in favore dello Stato (ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002, stante l'ammissione della convenuta al patrocinio a spese dello Stato).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel presente procedimento, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
1) conferma l'ordinanza del 10.02.2024 con riferimento alla revoca dell'obbligo a carico del padre di versamento della somma di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della GL maggiorenne oltre al 50% delle spese straordinarie, con CP_1 decorrenza dalla data della domanda;
2) conferma l'ordinanza del 10.02.2024 con riferimento alla revoca dell'obbligo a carico del padre di versamento della somma di euro 250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della GL maggiorenne oltre al 50% delle spese straordinarie, con Controparte_2 decorrenza dalla data della domanda;
3) compensa le spese di lite tra il ricorrente e;
Controparte_2
4) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore dello Stato, che si CP_1 liquidano in € 2906,00 per compensi ed € 98,00 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Cassino, 25/06/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dr.ssa Michela Grillo Dr. Virgilio Notari