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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 9713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9713 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4031/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e in persona del Giudice Onorario, dr.ssa
IA CO ha pronunciato, la seguente
SENTENZA ex art. 429 cpc nella causa civile iscritta al n.° 4031.22 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione ad avviso di pagamento e vertente CP_1
TRA
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Diego Militerni (c.f.
sito in Napoli, alla via Vannella Gaetani n. 27, C.F._2 come da procura in atti,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall' Avv.
ED RI giusta procura generale ad litem elett.te dom.to in
Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso l'Avvocatura
Municipale,
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente occorre dare atto che l'udienza di decisione ex art. 429 c.p.c. del 27.10.2025 si è svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. 10/10/ 2022 n.
149 che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione del provvedimento del giudice avverrà entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle predette note.
Pertanto, preso atto del deposito delle note di udienza di parte opponente e di parte opposta all'udienza di discussione del 27.10.2025
e che le parti non hanno richiesto la trattazione in presenza, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita - ai sensi del citato art. 127 ter c.p.c. - dal deposito di note, decide la causa dando atto preliminarmente che presente decisione viene redatta ai sensi e gli effetti di cui all' art. 132 cpc ex art. 118 disp att al cpc come novellati dalla legge n.° 69 del 18.06.09, e che il presente fascicolo è pervenuto al
Giudice già nella fase della precisazione delle conclusioni.
Con ricorso depositato in data 17.2.2022 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di pagamento n. CP_1
PG/773171/663 del 26.10.2021 in relazione al verbale di accertamento n.17150475791 del 12.10.2019, con cui veniva ingiunto da parte del il pagamento della somma di €. 12.189,00 ( € Controparte_2
6169,00 se pagato entro il termine di 60gg) per l'occupazione non autorizzata di suolo pubblico pari a 7 mq con tavoli e sedie per somministrazione del locale posto in via Tribunali n. 307
Eccepiva l'opponente che da parte dell'ente era stato commesso abuso di posizione dominante anche per illegittimità del regolamento comunale COSAP relativamente all' applicazione di una presunzione
- 2 - ex lege di occupazione illegittima a partire dal 30° esimo giorno antecedente la rilevazione dell'infrazione; sottolineava altresì di aver fatto pervenire all'amministrazione dopo la notifica del verbale di accertamento, scritti difensivi mediante RACC. A/R n. 15368605971 spedita il 21/10/2019 con cui chiedeva di essere ascoltato, senza ottenere alcun riscontro, con evidente lesione del diritto di difesa ex art
24 Cost.; concludeva pertanto chiedendo l'annullamento dell' avviso di pagamento previa sospensione dell'atto impugnato e condanna alle spese del presente giudizio.
In data 3.10.2022 si costituiva il impugnando ogni Controparte_2
avverso dedotto chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
In corso di causa il Tribunale disponeva di eseguire ulteriore comunicazione alla parte convenuta (sede) avendo riscontrato il difetto delle ricevute di pregresse comunicazioni e risultando noto alla cancelleria che il difensore costituito del era cessato nelle CP_2
funzioni.
All' udienza del 26.06.2025 la causa veniva rinviata per la decisione all' udienza del 27.10.2026 con termine per note
Così riassunti i termini della controversia si può passare all' esame del merito rilevando che l'invito di pagamento impugnato scaturisce dal verbale di accertamento elevato dalla Polizia Municipale in data
12.10.2019 per l'occupazione abusiva da parte dell' opponente di 7 metri quadrati di suolo pubblico, in assenza di un titolo amministrativo concessorio idoneo all' utilizzo o occupazione del territorio comunale.
La durata dell'occupazione abusiva era calcolata dal CP_2
a partire dalla data dell'accertamento e per tutti i trenta giorni
[...]
- 3 - antecedenti, conformemente alla presunzione (di carattere relativo) prevista dall'art. 63, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 446/1997 e dall'art. 17 del regolamento comunale che disciplina l'occupazione di suolo pubblico, emanato in forza del citato art. 63 vigente ratione temporis.
Quindi l'oggetto del giudizio riguarda sostanzialmente la verifica della legittimità del primo atto attraverso cui il come previsto CP_2
dall'art. 35 del regolamento COSAP, procedeva in danno della ditta opponente al recupero dell'indennità per l'occupazione abusiva di suolo pubblico, come contestatagli con il verbale di accertamento.
A tal proposito, occorre evidenziare che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 D.lgs. n. 446/1997, come modificato dall'art. 31 L. n. 448/1998, è stato concepito dal legislatore come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (in caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo di beni pubblici (cfr. Cass.
6/8/2009, n. 18037; Cass. 28/9/2007, n. 20547). Pertanto, l'indennizzo in questione non ha natura di sanzione amministrativa derivante dalla commissione di un illecito, ma rappresenta un corrispettivo dell'uso non autorizzato del suolo pubblico, con la conseguenza che l'opposizione all'ingiunzione di pagamento (ovvero all'invito di pagamento) ex art. 3 R.D. n. 639/1910 ha caratteristiche completamente diverse dall'opposizione a sanzione amministrativa proposta ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81 (oggi trasfusa nel D.lgs. n.
151/2011).
Deve quindi evidenziarsi che, in materia di occupazione di suolo pubblico, il verbale rileva quale titolo per fondare la pretesa dell'amministrazione al recupero dell'indennità prevista dal
Regolamento comunale, nel senso che costituisce l'atto-documento rilevante nella sua dimensione probatoria di fatto-storico
- 4 - dell'avvenuta occupazione di suolo pubblico, fondante la pretesa di pagamento della relativa indennità. In questa prospettiva, pertanto, eventuali vizi afferenti il procedimento notificatorio del verbale o altri aspetti formali dello stesso, a meno che non si traducano in una totale compressione del diritto di difesa dell'interessato, non integrano necessariamente fatti impeditivi del diritto dell'amministrazione di conseguire la corresponsione del canone per occupazione di suolo pubblico.
Le pretese dell'ente pubblico territoriale hanno, quindi, natura di diritto di credito, sicché la relazione tra le parti va inquadrata nel tipo pretesa – obbligo e non nel tipo potere – interesse legittimo. Il processo, dunque, non ha ad oggetto l'atto, in sé privo di effetti negativi nei confronti del privato, bensì il rapporto tra le parti di credito -debito.
Occorre, poi, rilevare che l'azione introdotta dall'opponente va qualificata come domanda di accertamento negativo, nell'ambito della quale l'onere della prova del credito, stante la contestazione, spetta al suo titolare, ossia al Comune richiedente. (Cass. Civ., Sez. III, 12 dicembre 2014, n. 26158). A tal proposito, occorre ricordare l'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. appare applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, è la parte che si afferma creditore a dover sopportare le conseguenze della omessa dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto. (Cass. Civ., Sez. III, 10 aprile 2024, n. 9706).
Orbene, nel caso di specie, e da quanto risultante dagli atti in data
12.10.2019 veniva accertato in danno dell'attuale opponente dalla
- 5 - polizia municipale del con verbale di contestazione Controparte_2
n.17150475791 l'occupazione senza autorizzazione di suolo pubblico in via Tribunali per una superficie pari a 7 mq.
Il verbale di accertamento redatto dagli agenti accertatori gode di fede privilegiata ossia fa piena prova ex art. 2700 c.c. fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e “degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” (cfr. Cass.
16/5/2016, n. 9974); e del resto l'odierno ricorrente Parte_1
non muove alcuna contestazione ai fatti contestati e relativi all' accertata occupazione sine titulo né riguardo l'ora e il giorno dell'accertamento, né riguardo alla consistenza o rilevanza di spazio dell' occupazione.
Invero negli scritti difensivi afferenti al presente giudizio, le doglianze hanno invece riguardato in prevalenza la legittimità della presunzione di legge di 30 giorni antecedenti la data in cui era avvenuta la contestazione in ordine alla durata dell'occupazione.
A tal proposito, l'art. 63, comma 2 lett. g) del D.lgs. n. 446/97 ed il regolamento comunale, prescrivono che le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento;
si tratta di presunzione, di tipo iuris tantum, che avrebbe potuto essere agevolmente superata con la prova contraria: “... In materia di occupazione di suolo pubblico, la presunzione di durata di trenta giorni antecedenti la data di accertamento dell'occupazione abusiva, posta a base dell'ingiunzione di pagamento da parte del costituisce presunzione semplice ai sensi dell'art. 2729 c.c., CP_2 superabile mediante prova contraria, da parte del soggetto interessato, di un periodo di occupazione di durata inferiore a quella presunta. ..." (cfr.
Tribunale di Napoli, Sentenza n. 9229/2022 del 20-10-2022).
- 6 - L'odierno opponente non ha assolto a tale onere probatorio e si duole della sanzione comminata dall'autorità amministrativa, senza offrire alcun elemento idoneo a superare la presunzione formulata dal
Comune nel suo regolamenti, di una retrodatazione dell' occupazione, fino a 30 giorni prima, accertata dagli agenti in determinate condizioni di tempo e luogo.
Passando al motivo relativo alla mancata notifica del verbale di accertamento, che avrebbe impedito l'esercizio del diritto di difesa ex art. 24 C., occorre evidenziare che invero l'attuale opponente era presente sui luoghi dell'accertamento in data 12.10.2019; tanto è vero che nell'atto introduttivo dichiara di aver proposto scritti difensivi mediante raccomandata dopo la notifica del verbale, chiedendo di essere ascoltato, ammettendo implicitamente di aver avuto conoscenza della sanzione a seguito dell' accertamento.
Del resto, la legge non prevede obbligo alcuno in merito al contraddittorio endoprocedimentale, la cui mancanza non può assurgere a motivazione per invocare la nullità dell'avviso di accertamento. (cfr. Cass. sent. n.14357/2022).
In conclusione, deve pertanto dedursi dall' esame degli atti che al momento dell' accertamento del verbale, il non era in possesso Pt_1 di alcun titolo autorizzativo all'occupazione di suolo pubblico, e che la sanzione applicata dal risulta calcolata anche con riguardo CP_2
all'occupazione presuntivamente retrodatata ai 30 giorni antecedenti in modo conforme alle prescrizioni contenute nel regolamento CP_1
in difetto di assolvimento di una prova contraria che avrebbe potuto essere offerta in questo giudizio al fine della riduzione dell' importo per il calcolo delle sanzioni previste per l' intero periodo addebitato.
- 7 - Pertanto allo stato l''opposizione come proposta non può quindi essere accolta potendosi accertare invece la legittimità dell'avviso di pagamento intimato dal Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, del valore della controversia, dell'attività difensiva in concreto prestata, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria e della serialità del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede,
1-rigetta l'opposizione di avverso l'ingiunzione di Parte_1 pagamento n. PG/773171/663 del 26.10.2021, perché non provata;
2-condanna parte opponente al pagamento delle spese e competenze legali in favore del che si quantificano in euro Controparte_2
1500,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e IVA come per legge.
Cosi deciso all' esito dell'udienza del 27.10.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa IA CO
- 8 - - 9 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e in persona del Giudice Onorario, dr.ssa
IA CO ha pronunciato, la seguente
SENTENZA ex art. 429 cpc nella causa civile iscritta al n.° 4031.22 del R.G.A.C., avente ad oggetto opposizione ad avviso di pagamento e vertente CP_1
TRA
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Diego Militerni (c.f.
sito in Napoli, alla via Vannella Gaetani n. 27, C.F._2 come da procura in atti,
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall' Avv.
ED RI giusta procura generale ad litem elett.te dom.to in
Napoli, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso l'Avvocatura
Municipale,
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente occorre dare atto che l'udienza di decisione ex art. 429 c.p.c. del 27.10.2025 si è svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, del d.lgs. 10/10/ 2022 n.
149 che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e la successiva adozione del provvedimento del giudice avverrà entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle predette note.
Pertanto, preso atto del deposito delle note di udienza di parte opponente e di parte opposta all'udienza di discussione del 27.10.2025
e che le parti non hanno richiesto la trattazione in presenza, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita - ai sensi del citato art. 127 ter c.p.c. - dal deposito di note, decide la causa dando atto preliminarmente che presente decisione viene redatta ai sensi e gli effetti di cui all' art. 132 cpc ex art. 118 disp att al cpc come novellati dalla legge n.° 69 del 18.06.09, e che il presente fascicolo è pervenuto al
Giudice già nella fase della precisazione delle conclusioni.
Con ricorso depositato in data 17.2.2022 il ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'avviso di pagamento n. CP_1
PG/773171/663 del 26.10.2021 in relazione al verbale di accertamento n.17150475791 del 12.10.2019, con cui veniva ingiunto da parte del il pagamento della somma di €. 12.189,00 ( € Controparte_2
6169,00 se pagato entro il termine di 60gg) per l'occupazione non autorizzata di suolo pubblico pari a 7 mq con tavoli e sedie per somministrazione del locale posto in via Tribunali n. 307
Eccepiva l'opponente che da parte dell'ente era stato commesso abuso di posizione dominante anche per illegittimità del regolamento comunale COSAP relativamente all' applicazione di una presunzione
- 2 - ex lege di occupazione illegittima a partire dal 30° esimo giorno antecedente la rilevazione dell'infrazione; sottolineava altresì di aver fatto pervenire all'amministrazione dopo la notifica del verbale di accertamento, scritti difensivi mediante RACC. A/R n. 15368605971 spedita il 21/10/2019 con cui chiedeva di essere ascoltato, senza ottenere alcun riscontro, con evidente lesione del diritto di difesa ex art
24 Cost.; concludeva pertanto chiedendo l'annullamento dell' avviso di pagamento previa sospensione dell'atto impugnato e condanna alle spese del presente giudizio.
In data 3.10.2022 si costituiva il impugnando ogni Controparte_2
avverso dedotto chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto.
In corso di causa il Tribunale disponeva di eseguire ulteriore comunicazione alla parte convenuta (sede) avendo riscontrato il difetto delle ricevute di pregresse comunicazioni e risultando noto alla cancelleria che il difensore costituito del era cessato nelle CP_2
funzioni.
All' udienza del 26.06.2025 la causa veniva rinviata per la decisione all' udienza del 27.10.2026 con termine per note
Così riassunti i termini della controversia si può passare all' esame del merito rilevando che l'invito di pagamento impugnato scaturisce dal verbale di accertamento elevato dalla Polizia Municipale in data
12.10.2019 per l'occupazione abusiva da parte dell' opponente di 7 metri quadrati di suolo pubblico, in assenza di un titolo amministrativo concessorio idoneo all' utilizzo o occupazione del territorio comunale.
La durata dell'occupazione abusiva era calcolata dal CP_2
a partire dalla data dell'accertamento e per tutti i trenta giorni
[...]
- 3 - antecedenti, conformemente alla presunzione (di carattere relativo) prevista dall'art. 63, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 446/1997 e dall'art. 17 del regolamento comunale che disciplina l'occupazione di suolo pubblico, emanato in forza del citato art. 63 vigente ratione temporis.
Quindi l'oggetto del giudizio riguarda sostanzialmente la verifica della legittimità del primo atto attraverso cui il come previsto CP_2
dall'art. 35 del regolamento COSAP, procedeva in danno della ditta opponente al recupero dell'indennità per l'occupazione abusiva di suolo pubblico, come contestatagli con il verbale di accertamento.
A tal proposito, occorre evidenziare che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dall'art. 63 D.lgs. n. 446/1997, come modificato dall'art. 31 L. n. 448/1998, è stato concepito dal legislatore come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (in caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo di beni pubblici (cfr. Cass.
6/8/2009, n. 18037; Cass. 28/9/2007, n. 20547). Pertanto, l'indennizzo in questione non ha natura di sanzione amministrativa derivante dalla commissione di un illecito, ma rappresenta un corrispettivo dell'uso non autorizzato del suolo pubblico, con la conseguenza che l'opposizione all'ingiunzione di pagamento (ovvero all'invito di pagamento) ex art. 3 R.D. n. 639/1910 ha caratteristiche completamente diverse dall'opposizione a sanzione amministrativa proposta ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81 (oggi trasfusa nel D.lgs. n.
151/2011).
Deve quindi evidenziarsi che, in materia di occupazione di suolo pubblico, il verbale rileva quale titolo per fondare la pretesa dell'amministrazione al recupero dell'indennità prevista dal
Regolamento comunale, nel senso che costituisce l'atto-documento rilevante nella sua dimensione probatoria di fatto-storico
- 4 - dell'avvenuta occupazione di suolo pubblico, fondante la pretesa di pagamento della relativa indennità. In questa prospettiva, pertanto, eventuali vizi afferenti il procedimento notificatorio del verbale o altri aspetti formali dello stesso, a meno che non si traducano in una totale compressione del diritto di difesa dell'interessato, non integrano necessariamente fatti impeditivi del diritto dell'amministrazione di conseguire la corresponsione del canone per occupazione di suolo pubblico.
Le pretese dell'ente pubblico territoriale hanno, quindi, natura di diritto di credito, sicché la relazione tra le parti va inquadrata nel tipo pretesa – obbligo e non nel tipo potere – interesse legittimo. Il processo, dunque, non ha ad oggetto l'atto, in sé privo di effetti negativi nei confronti del privato, bensì il rapporto tra le parti di credito -debito.
Occorre, poi, rilevare che l'azione introdotta dall'opponente va qualificata come domanda di accertamento negativo, nell'ambito della quale l'onere della prova del credito, stante la contestazione, spetta al suo titolare, ossia al Comune richiedente. (Cass. Civ., Sez. III, 12 dicembre 2014, n. 26158). A tal proposito, occorre ricordare l'orientamento della Corte di Cassazione secondo il quale la regola generale sulla ripartizione dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. appare applicabile indipendentemente dalla natura dell'azione esperita, con la conseguenza che, anche in caso di domanda di accertamento negativo del credito, è la parte che si afferma creditore a dover sopportare le conseguenze della omessa dimostrazione dei fatti costitutivi del suo diritto. (Cass. Civ., Sez. III, 10 aprile 2024, n. 9706).
Orbene, nel caso di specie, e da quanto risultante dagli atti in data
12.10.2019 veniva accertato in danno dell'attuale opponente dalla
- 5 - polizia municipale del con verbale di contestazione Controparte_2
n.17150475791 l'occupazione senza autorizzazione di suolo pubblico in via Tribunali per una superficie pari a 7 mq.
Il verbale di accertamento redatto dagli agenti accertatori gode di fede privilegiata ossia fa piena prova ex art. 2700 c.c. fino a querela di falso delle dichiarazioni delle parti e “degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti” (cfr. Cass.
16/5/2016, n. 9974); e del resto l'odierno ricorrente Parte_1
non muove alcuna contestazione ai fatti contestati e relativi all' accertata occupazione sine titulo né riguardo l'ora e il giorno dell'accertamento, né riguardo alla consistenza o rilevanza di spazio dell' occupazione.
Invero negli scritti difensivi afferenti al presente giudizio, le doglianze hanno invece riguardato in prevalenza la legittimità della presunzione di legge di 30 giorni antecedenti la data in cui era avvenuta la contestazione in ordine alla durata dell'occupazione.
A tal proposito, l'art. 63, comma 2 lett. g) del D.lgs. n. 446/97 ed il regolamento comunale, prescrivono che le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento;
si tratta di presunzione, di tipo iuris tantum, che avrebbe potuto essere agevolmente superata con la prova contraria: “... In materia di occupazione di suolo pubblico, la presunzione di durata di trenta giorni antecedenti la data di accertamento dell'occupazione abusiva, posta a base dell'ingiunzione di pagamento da parte del costituisce presunzione semplice ai sensi dell'art. 2729 c.c., CP_2 superabile mediante prova contraria, da parte del soggetto interessato, di un periodo di occupazione di durata inferiore a quella presunta. ..." (cfr.
Tribunale di Napoli, Sentenza n. 9229/2022 del 20-10-2022).
- 6 - L'odierno opponente non ha assolto a tale onere probatorio e si duole della sanzione comminata dall'autorità amministrativa, senza offrire alcun elemento idoneo a superare la presunzione formulata dal
Comune nel suo regolamenti, di una retrodatazione dell' occupazione, fino a 30 giorni prima, accertata dagli agenti in determinate condizioni di tempo e luogo.
Passando al motivo relativo alla mancata notifica del verbale di accertamento, che avrebbe impedito l'esercizio del diritto di difesa ex art. 24 C., occorre evidenziare che invero l'attuale opponente era presente sui luoghi dell'accertamento in data 12.10.2019; tanto è vero che nell'atto introduttivo dichiara di aver proposto scritti difensivi mediante raccomandata dopo la notifica del verbale, chiedendo di essere ascoltato, ammettendo implicitamente di aver avuto conoscenza della sanzione a seguito dell' accertamento.
Del resto, la legge non prevede obbligo alcuno in merito al contraddittorio endoprocedimentale, la cui mancanza non può assurgere a motivazione per invocare la nullità dell'avviso di accertamento. (cfr. Cass. sent. n.14357/2022).
In conclusione, deve pertanto dedursi dall' esame degli atti che al momento dell' accertamento del verbale, il non era in possesso Pt_1 di alcun titolo autorizzativo all'occupazione di suolo pubblico, e che la sanzione applicata dal risulta calcolata anche con riguardo CP_2
all'occupazione presuntivamente retrodatata ai 30 giorni antecedenti in modo conforme alle prescrizioni contenute nel regolamento CP_1
in difetto di assolvimento di una prova contraria che avrebbe potuto essere offerta in questo giudizio al fine della riduzione dell' importo per il calcolo delle sanzioni previste per l' intero periodo addebitato.
- 7 - Pertanto allo stato l''opposizione come proposta non può quindi essere accolta potendosi accertare invece la legittimità dell'avviso di pagamento intimato dal Controparte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014, del valore della controversia, dell'attività difensiva in concreto prestata, del mancato compimento di atti relativi alla fase istruttoria e della serialità del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede,
1-rigetta l'opposizione di avverso l'ingiunzione di Parte_1 pagamento n. PG/773171/663 del 26.10.2021, perché non provata;
2-condanna parte opponente al pagamento delle spese e competenze legali in favore del che si quantificano in euro Controparte_2
1500,00, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e IVA come per legge.
Cosi deciso all' esito dell'udienza del 27.10.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa IA CO
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