Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 1
Non costituisce causa di ineleggibilità alla carica di sindaco la pronuncia, a carico dell'eletto, di un decreto penale privo di efficacia esecutiva al momento dell'elezione per effetto della pendenza del giudizio di opposizione proposto (non dall'imputato eletto ma) dal coimputato. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, peraltro, rilevato, nella specie, l'inesattezza della motivazione adottata dal giudice di merito che aveva escluso "tout court" l'efficacia del decreto penale, anche esecutivo, sotto il profilo dell'ineleggibilità del soggetto con esso definitivamente condannato). (Si veda Corte costituzionale 141/96).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/1999, n. 5871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5871 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI Presidente
Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere
Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore
Dott. CO FELICETTI Consigliere
Dott. CO Paolo FIORE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZI FR, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giustiniani, n. 18, presso l'avv. Giovanni Pellegrino, che unitamente all'avv. Angelo Romiti del foro di L'Aquila lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente contro
AR MA, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dora, n. 1, presso il prof. avv. Vincenzo Cerulli Irelli che unitamente all'avv. Concetta Maria Presti lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
controricorrente e nei confronti del
COMUNE DI BALSORANO;
intimato e di
OR EA, AC TO, DO LE, ER PI TO, ZI NO, DE AR AN, ER PI EL, AC NI, MO IA, MASTROPI ZO, IC LO, ZI EN, TI NO, TI TO, IL FR, FO LA e PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA;
intimati avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 363 pubblicata il 18 novembre 1998;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 aprile 1999 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
uditi gli avv.ti Angelo ROMITI, Giovanni PELLEGRINO e Maria Concetta PRESTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 giugno 1998 UZ CO e UZ IO chiedevano al Tribunale di Avezzano la dichiarazione di ineleggibilità alla carica di sindaco di Balsorano nei confronti di MA AR, in quanto condannato con decreto penale del G.I.P. presso la Pretura Circondariale di Avezzano, divenuto esecutivo, alla pena della multa di L. 200.000 con i benefici di legge perché responsabile, in concorso con altri, del delitto di omessa denuncia di alcuni reati di falsità materiale e ideologica dei quali aveva avuto notizia nell'esercizio delle sue funzioni;
chiedeva, pertanto, la correzione del risultato elettorale relativamente al sindaco e ai consiglieri comunali della lista collegata.
Con sentenza del 28 luglio 1998 il tribunale rigettava la domanda.
Su gravame del solo UZ CO la Corte d'Appello di L'Aquila, con sentenza del 20 ottobre - 18 novembre 1998, rigettava la proposta impugnazione osservando che correttamente il primo giudice aveva affermato che il decreto penale non poteva essere assimilato a una sentenza di condanna, posta come causa di ineleggibilità dall'art. 1, lett. c) della legge 18 gennaio 1992, n.16, sia per la diversa struttura dei due provvedimenti, sia per il diverso iter processuale cui ciascuno di essi poneva fine. Rilevava, ad abundantiam, che il decreto penale non aveva efficacia di giudicato nel giudizio civile e amministrativo e che, comunque, nella specie il provvedimento era rimasto sospeso nei confronti dell'appellato, nonostante che egli non avesse proposto opposizione, per essere stato il decreto opposto da alcuni dei coimputati nei cui confronti esso era stato emesso.
Contro la sentenza ricorre per cassazione UZ CO con cinque motivi illustrati da memoria.
Resiste MA AR con controricorso.
Non hanno presentato difese il Comune di Balsorano, TI EA, AC NT, RD ES, ZZ NT, ZI IN, De NO EL, ZZ IE MI, AC CO, ON GI, MA EN, BO AR, UZ IO, AP GI, TI NT, IL CO, NE NE e neppure il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di L'Aquila.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Motivi di ordine logico inducono ad esaminare congiuntamente il primo e il quinto motivo di ricorso con il quale il UZ denuncia sotto un duplice a spetto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1, co.1^, lett. c), della legge 18 gennaio 1992, n. 12, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Sostiene il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe escluso che la condanna pronunciata con decreto penale si a in tutto assimilabile alla sentenza di condanna come causa di ineleggibilità, dovendo ritenersi irrilevante che la pronuncia venga emessa sulla base di materiale probatorio raccolto solo dal pubblico ministero e in assenza di contraddittorio, in quanto re sta pur sempre rimessa alla libera scelta dell'imputato la proposizione dell'opposizione per impedire la definitività della condanna a suo carico (primo motivo);
contesta, inoltre, l'affermazione secondo cui nella specie l'efficacia esecutiva del decreto penale di condanna in esame sarebbe stato sospesa per effetto dell'opposizione proposta da altri coimputati, con effetti estensivi anche nei confronti del MA non opponente, rilevando che la sentenza impugnata non avrebbe considerato che gli opponenti avevano tenuto autonome condotte omissive, mentre al MA sarebbe stato imputato un diverso reato omissivo in concorso con altri e diversi imputati, anch'essi non opponenti, e che non poteva perciò prospettarsi un concorso nel medesimo reato omissivo tra gli imputati opponenti e quelli non op ponenti che potesse giustificare l'effetto sospensivo dell'opposizione (quinto motivo).
Le censure del ricorrente non possono trovare accoglimento anche se non risulta del tutto appagante la motivazione della sentenza impugnata in ordine all'asserita impossibilità di equiparare il decreto penale di condanna divenuto definitivo alla sentenza di condanna, ne' è stata data la dovuta considerazione al rilievo che il provvedimento del giudice penale viene in considerazione nel contenzioso elettorale solo come fatto storico, in quanto il giudice civile non è chiamato ad accertare autonomamente la sussistenza del fatto-reato, la sua commissione da pare del cittadino eletto, e l'elemento soggettivo del dolo o della colpa, ma unicamente a verificare se l'eletto sia stato condannato per uno dei fatti previsti dalla legge e se la condanna sia divenuta definitiva (vedi. Cass. 18 ottobre 1994, n. 8489, in tema di equiparazione tra sentenza penale resa a seguito di patteggiamento e sentenza emessa all'esito di un processo celebrato col rito ordinario).
Inoltre, pur non potendo escludersi, in astratto, il dubbio di legittimità costituzionale per l'omessa previsione nella norma denunciata del decreto penale definitivo accanto alla sentenza di condanna definitiva come causa di ineleggibilità, la questione appare tuttavia priva di rilevanza con riferimento alla fattispecie in esame poiché non può dubitarsi che l'equiparazione tra decreto penale e pronuncia di condanna con sentenza definitiva per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio si pone solo con riguardo ai decreti penali divenuti definitivi per mancata opposizione e come tali suscettibili di esecuzione, com'è confermato dal rilievo che il giudice delle leggi ha escluso la sanzione dell'ineleggibilità a carico dei candidati che siano stati condannati con sentenza di primo grado, confermata in appello, e quindi non esecutiva, dichiarando con la pronuncia del 6 maggio 1996, n. 141, l'incostituzionalità del la norma in esame nella parte in cui prevedeva la non candidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali di coloro i quali fossero stati condannati. per i delitti ivi indicati, con sentenza non ancora passata in giudicato. Ciò premesso, va rilevato che dall'esame degli atti - consentito al giudice di legittimità in considerazione della portata della censura del ricorrente - risulta che il controricorrente già in primo grado ha eccepito che, in ogni caso, l'esecuzione del decreto penale di condanna del MA era rimasta sospesa ai sensi dell'art. 463, co. 1^, cod. proc. pen. a seguito dell'opposizione proposta dai coimputati CO UZ e UI Laurini, senza che il ricorrente muovesse alcuna contestazione al riguardo. Il giudice di primo grado non ha preso tuttavia in esame l'eccezione, ritenendola implicitamente assorbita dall'accoglimento della prospettazione formulata in via principale dal controricorrente, secondo cui non era possibile considerare causa di ineleggibilità la condanna penale irrogata con decreto penale. L'appellato ha quindi riproposto nel giudizio di gravame la sua eccezione la quale, essendo stata fatta propria anche dal Procuratore Generale nelle conclusioni da lui formulate, è stata accolta dalla sentenza impugnata, sia pure quale motivazione concorrente della statuizione di rigetto dell'appello, formulata ad abundantiam come considerazione finale unitamente al rilievo che il decreto non avrebbe, oltre tutto, efficacia di giudicato nel giudizio civile e amministrativo a norma dell'art. 460, n. 5, cod. proc. pen. (pag. 5 della motivazione).
Orbene, l'erroneità di tale affermazione viene contestata per la prima volta dal ricorrente in sede di legittimità, per l'evidente necessità di impugnare tutte le concorrenti argomentazioni esposte a sostegno della statuizione di conferma della sentenza di primo grado, ma tale censura deve ritenersi del tutto inammissibile, non essendo consentito sollevare per la prima volta in cassazione questioni che non siano state sottoposte al vaglio del giudice di merito, tenuto conto dei limiti che caratterizzano il giudizio di legittimità, il quale è diretto unicamente al controllo della correttezza giuridica e della congruità logica della motivazione della sentenza impugnata. La tardività della contestazione mossa in ordine alla asserita sospensione dell'esecuzione del decreto di condanna pronunciato nei confronti del MA comporta conseguentemente il rigetto delle censure articolate con i due motivi in esame, non in nessun caso farsi derivare l'ineleggibilità del sindaco da un provvedimento di condanna privo di efficacia esecutiva al momento dell'elezione allo stato della normativa vigente, la quale - come si è già osservato per escludere il sospetto di incostituzionalità della norma in esame - richiede a tal fine una condanna definitiva, alla quale non può assimilarsi il decreto penale di condanna esecutivo per mancata opposizione dell'imputato, la cui esecuzione sia però sospesa sino alla definizione con pronuncia irrevocabile del giudizio di opposizione proposto dal coimputato, come si verifica nella specie secondo quanto risulta anche dall'ordinanza del Pretore di Avezzano del 20 luglio 1998, prodotta nel giudizio di appello e invocata da entrambe le parti.
Il rigetto del primo e del quinto motivo comporta l'assorbimento delle ulteriori censure articolate dal ricorrente, il quale si duole che la sentenza impugnata abbia, sia pur implicitamente, rifiutato ogni possibilità di interpretazione estensiva della norma denunciata (secondo motivo), che non abbia risposto alla sollecitazione di rimettere gli atti alla Corte costituzionale nonostante la disparità di trattamento derivante dalla norma in questione tra gli eletti condannati con sentenza e quelli condannati con decreto penale per i medesimi reati (terzo motivo), e censura l'affermazione secondo cui si è desunta l'irrilevanza dalla condanna con decreto dalla circostanza che tale provvedimento non ha efficacia di giudicato nei giudizi civili e amministrativi, nonostante che nel contenzioso elettorale la condanna del candidato eletto viene assunta unicamente come dato storico dal quale deriva una causa di ineleggibilità (quarto motivo).
In conclusione, il ricorso non può trovare accoglimento e deve essere respinto.
Considerazioni di sostanziale equità giustificano la compensazione totale delle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dispone la compensazione totale delle spese giudiziali.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 1999