Sentenza 2 febbraio 2012
Massime • 1
Ai fini della consumazione del delitto di ricettazione non è necessario che all'acquisto, perfezionatosi in virtù dell'intervenuto accordo tra le parti, segua materialmente la consegna della 'res', come si desume dall'interpretazione letterale dell'art. 648 cod. pen. che distingue l'ipotesi dell'acquisto da quella della ricezione.
Commentario • 1
- 1. Ricettazione: sulla vexata quaestio della compatibilità del dolo eventualeAccesso limitatoCarmelo Minnella · https://www.altalex.com/ · 13 dicembre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/02/2012, n. 14424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14424 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 02/02/2012
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 229
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - rel. Consigliere - N. 31032/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE TI AN N. IL 30/12/1975;
2) AL RI N. IL 18/05/1967;
3) NO OM N. IL 26/01/1965;
4) IA SA N. IL 19/07/1975;
5) IA TA N. IL 30/01/1974;
6) IN CO N. IL 12/05/1973;
avverso la sentenza n. 5936/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 18/02/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FELICETTA MARINELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salzano Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Adriano Bazzoni del foro di Milano per il ricorrente IA LE che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il G.U.P. del Tribunale di Milano, con sentenza del 28.04.2010, dichiarava De AR AN e ZI FR colpevoli in ordine al reato di cui all'art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e li condannava alla pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione e 14.000 Euro di multa;
DO RD in ordine in ordine ai reati di cui all'art. 81 cpv, artt. 110, 697 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10,12 e 14, L. n. 110 del 1975, art. 23, artt. 110, 648 c.p., artt. 110, 73 commi 1 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 6, art. 99 c.p. alla pena di anni 8 di reclusione ed Euro 28.000 di multa;
NN SO in ordine al reato di cui all'art. 81 cpv, art. 110 c.p., art. 73 commi 1 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 6, art. 99 c.p. alla pena di anni 6 di reclusione ed Euro 22.000 di multa;
IA LE in ordine ai reati di cui all'art. 81 cpv, artt. 110, 697 c.p., L. n. 497 del 1974, artt. 10, 12 e 14, L. n. 110 del 1975, art. 23, artt. 110, 648 c.p., art. 110, art. 73 commi 1 e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 6, D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1 bis, art. 99 c.p. alla pena di anni 8 di reclusione ed Euro 28.000 di multa;
IA TA in ordine al reato di cui agli artt. 110, 648, 99 c.p. alla pena alla pena di anni 2 di reclusione ed Euro 600 di multa.
Avverso la sopra indicata sentenza proponevano appello i sopra indicati imputati. La Corte di appello di Milano, con sentenza datata 18.02.2011, oggetto del presente ricorso, riduceva la pena, quanto a IA TA ad anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 600 di multa, quanto a NN SO ad anni 5 e mesi 6 di reclusione ed Euro 22.000 di multa,quanto a IA LE e a DO RD ad anni 7 di reclusione ed Euro 28.000 di multa;
applicava a IA LE le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena;
confermava nel resto e condannava De AR AN e ZI FR al pagamento delle spese del grado. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione i sopra indicati imputati e concludevano chiedendone l'annullamento.
De AR AN e ZI FR hanno censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
difetto di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 49 c.p., comma 2 dal momento che nel corso dell'istruttoria dibattimentale era emerso che la sostanza stupefacente a loro ceduta non era in grado di produrre alcun effetto drogante, non trattandosi di sostanza stupefacente, bensì di altra sostanza. Il solo De AR lamentava poi la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 5, atteso che il quantitativo della sostanza ceduta era del tutto sconosciuto, ne' dalle sentenze di primo e secondo grado emergevano elementi per potere stabilire le dimensioni dell'operazione.
DO RD censurava l'impugnata sentenza per i seguenti motivi:
1) Violazione di legge con riferimento all'art. 192 c.p. e difetto di motivazione in relazione al disposto di cui all'art. 192 c.p., comma 3 e art. 533 c.p.p., in quanto la chiamata in correità effettuata nei suoi confronti da IS sarebbe priva di attendibilità intrinseca e mancante dei necessari riscontri esterni, non potendo essere valutati in tal senso i tabulati telefonici.
2) Difetto di motivazione in relazione agli articoli 533,544 e 54 6 c.p.p. atteso che il riferimento al chiamante in correità
IS rappresenterebbe un profilo motivazionale solo per i reati contrassegnati con i numeri 1 e 2 della rubrica, ma non già per quelli contrassegnati con i numeri 3 e 9 che mancherebbero del tutto di motivazione.
NN SO ha censurato l'impugnata sentenza per i seguenti motivi:
1) Contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3 con riferimento alla mancata concessione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, in quanto non esisteva alcuna prova che egli fosse l'unico fornitore della sostanza stupefacente trattata dal HI, al quale peraltro la forniva solo per soddisfare il proprio fabbisogno personale, essendo egli tossicodipendente.
2) Difetto di motivazione in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, con riferimento alla mancata esclusione della recidiva contestata, in quanto la Corte territoriale, senza adeguata motivazione,aveva disatteso la richiesta formulata dalla difesa e aveva ritenuto sussistente la recidiva "infraquinquennale".
3) Difetto di motivazione in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, in relazione alla mancata concessione delle circostanze ex art. 62 bis c.p. con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti.
IA LE ha censurato l'impugnata sentenza per i seguenti motivi:
1) Nullità della sentenza per violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 3, con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni dell'imputato di reato connesso IS e per difetto di motivazione sul tema della valutazione delle medesime dichiarazioni come prova della responsabilità per i reati di cui ai capi 1, 2 e 3 della rubrica. Anche secondo il ricorrente IA il IS non era credibile in quanto aveva ritrattato le precedenti dichiarazioni accusatorie nei suoi confronti, affermando di avere reso le sue menzognere accuse sotto l'effetto di sostanza stupefacente. Inoltre dall'esame delle intercettazioni telefoniche era emerso che il IS aveva mentito allorquando aveva dichiarato che il IA, presente all'incontro con i fornitori nordafricani, gli avrebbe consegnato le armi, dal momento che è risultato che non fu il IA a consegnare le armi, bensì il CC. Erroneamente pertanto la Corte territoriale aveva ritenuto irrilevante l'errore del collaborante che aveva attribuito la consegna delle armi al IA e non al CC.
2) Nullità della sentenza per illogicità della motivazione anche sotto il profilo del travisamento del fatto, in quanto la Corte territoriale utilizzava i contatti tra il IS e il DO come conferma della credibilità del chiamante in correità, pur essendo del tutto evidente che tale preteso riscontro poteva valere, al più, per il coimputato DO, ma non certo per il IA. La Corte territoriale sarebbe poi incorsa in un ulteriore travisamento del fatto, laddove aveva confuso la presenza-pacifica- del IA al colloquio tra il CC e i clienti DI (episodio estraneo alle dichiarazioni del IS, perché successivo alle stesse) con quella totalmente indimostrata, all'incontro con i cittadini extracomunitari.
3) Nullità della sentenza per difetto di motivazione sotto il profilo del grave travisamento delle risultanze probatorie sul tema relativo alla responsabilità del IA per il reato di cui al capo 9). Sul punto sosteneva il ricorrente che non un complesso di intercettazioni, come ritenuto dalla Corte territoriale, bensì una sola conversazione telefonica (quella tra De IS e IA in data 16.11.2007 alle ore 17.18, richiamata a pag. 18 della sentenza di primo grado) forniva contributi significativi al fine di tratteggiare i termini del coinvolgimento dell'imputato. Peraltro la sentenza impugnata, in modo del tutto apodittico, aveva sulla base della stessa ritenuto provato il ruolo del IA quale venditore dello stupefacente all'acquirente De IS.
IA TA infine ha censurato l'impugnata sentenza per violazione di legge in quanto dalla conversazione telefonica intercorsa tra la ricorrente e un coimputato non emergeva un chiaro e preciso accordo in merito alla presunta cessione dei computer, ben potendo essere intervenuta successivamente un'intesa diversa. La telefonata in questione non poteva pertanto essere considerata elemento sufficiente ai fini della ascrivibilità del reato a carico della medesima, tanto più ove si consideri il mancato rinvenimento dei computers al momento della perquisizione effettuata presso la sua abitazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
OSSERVA LA CORTE DI CASSAZIONE che i proposti ricorsi non sono fondati.
Si ritiene di esaminare in primo luogo i ricorsi degli imputati IA LE e DO RD in considerazione della parziale omogeneità delle imputazioni loro ascritte e del fatto che entrambi lamentano una violazione dell'art. 192 c.p.p., nonché" carente motivazione relativamente alla credibilità intrinseca della chiamata in correità di IS nei loro confronti. Tanto premesso si osserva che la motivazione del giudice di appello deve essere integrata con quella del giudice di primo grado, che il giudice di appello ha pienamente condiviso.
Il G.I.P. del Tribunale di Milano ha dettagliatamente evidenziato gli elementi di fatto da cui ha tratto l'elemento della credibilità soggettiva delle dichiarazioni del chiamante in correità IS rese davanti al pubblico ministero nell'interrogatorio del 5.10.2007 (pochissimo tempo dopo quindi l'incontro con i pregiudicati nordafricani avvenuto la sera precedente, e cioè la sera del 4.10.2007); ha valutato la struttura delle dichiarazioni e ha verificato con attenzione i riscontri esterni necessari a supportare l'efficacia probatoria di quelle dichiarazioni.
Ha rilevato , in particolare, che importanti elementi di riscontro si traevano dall'analisi dei tabulati telefonici che confermavano i contatti tra il IS e il DO la sera del 4.10.2007 e i frequenti contatti con CC BR. Desumeva altresì importanti elementi di riscontro alle dichiarazioni del IS dal contenuto delle intercettazioni telefoniche che confermavano che il trio IA-DO-CC aveva acquistato da spacciatori HI sostanza stupefacente di tipo hashish, poi venduta ai clienti DI De AR e ZI e rivelatasi di pessima qualità. Correttamente poi i giudici di merito, sia di primo che di secondo grado, hanno ritenuto del tutto priva di attendibilità la successiva ritrattazione fatta dal IS nel secondo interrogatorio davanti al pubblico ministero in data 2.02.2008. In particolare la Corte di appello si è fatta carico del presunto errore di persona tra IA e CC in cui sarebbe incorso il IS che, nelle prime dichiarazioni, avrebbe erroneamente dichiarato che fu IA LE, mentre invece sarebbe stato il CC, a dargli l'incarico di custodire le armi, come emergerebbe dalla telefonata del 6.11.2007 alle ore 14.45 (intercorsa tra il CC e il IA). Correttamente hanno rilevato i giudici della Corte territoriale che si tratta di un particolare privo di importanza che anzi conferma la piena attendibilità del IS, avendo il CC pronunciato quasi le stesse parole riferite dal primo. Correttamente quindi i giudici di merito hanno concluso che l'incontro tra IA, DO, CC e i HI c'era veramente stato e aveva avuto effettivamente ad oggetto una partita di hashish, che era stata successivamente ceduta a De AR e ZI, i quali, resisi conto di avere acquistato un prodotto di modesto valore, avevano contattato il CC per concordare un incontro ed ottenere la restituzione del danaro pagato. Per quanto attiene ai reati contrassegnati con i numeri 1), 2) e 3) della rubrica risulta pertanto assolutamente adeguata e congrua la motivazione in ordine alla responsabilità dei due imputati. Parimenti assolutamente adeguata e logica è la motivazione della sentenza impugnata in relazione al reato contrassegnato con il numero 9), dal momento che viene fatto riferimento al complesso delle intercettazioni telefoniche, con specifici e dettagliati riferimenti in relazione alle più rilevanti, che indicano il De IS quale acquirente della sostanza stupefacente da IA LE, che operava unitamente a CC e a DO.
Anche il ricorso proposto da NN SO è infondato. Per quanto attiene al primo motivo, si osserva che la costante giurisprudenza di questa Corte ritiene (cfr., Cass., Sezioni Unite, Sent. n. 35737 del 24.06.2010, Rv. 247911) che la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione) , con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza nel giudizio. Nella fattispecie che ci occupa la sentenza impugnata correttamente rileva che non sussistono quelle caratteristiche di minore gravità richieste dalla legge, in considerazione della sistematicità della condotta di spaccio indirizzata ad una vasta rete di clienti, nonché del ruolo di primo piano rivestito dal NN nella vicenda descritta nel capo di imputazione di cui al capo 14).
Per quanto poi attiene alla mancata esclusione della recidiva, di cui si duole il ricorrente, si osserva che tale questione non era stata sollevata nei motivi di appello, bensì soltanto all'udienza fissata davanti alla Corte di appello, come lo stesso NN ha riferito in sede di ricorso. Tanto premesso si osserva che il giudice di appello avrebbe potuto escludere la recidiva di ufficio. Se tanto non ha fatto, significa che non ha ritenuto di doverla escludere. Egli non aveva peraltro obbligo di motivazione, perché tale obbligo sussiste soltanto se la esclude, non se la ritiene, oppure se sia stato proposto rituale motivo di impugnazione sul punto, diversamente da quando è accaduto nella fattispecie che ci occupa. Per quanto poi attiene ai ricorsi proposti da De AR AN e ZI FR si evidenzia innanzitutto che entrambe le sentenze hanno evidenziato, indicando le emergenze probatorie da cui hanno tratto tale convinzione, che la sostanza ad essi ceduta era sostanza stupefacente di qualità scadente e non già una sostanza di tipo diverso.
Sul punto si osserva che la norma incriminatrice prevede una serie di condotte ("coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo..."), tutte egualmente penalmente rilevanti, sicché anche la sola offerta di sostanza stupefacente integra il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Quanto alla "efficacia drogante", questa non è dato necessariamente desumere solo dall'esame diretto del relativo reperto (che in situazioni date può anche non essere stato acquisito), ma la natura di sostanza stupefacente ben può essere desunta da altri elementi di giudizio rappresentati dal giudice del merito, nel contesto fattuale evidenziato (cfr., Cass., Sez. 5, Sent. n. 5130 del 4.11.2010, Rv.249703).
La nazione di stupefacente ha infatti natura legale (cfr., Cass., Sez. U, Sent. n. 9973 del 24.0 6.1998, Rv.211073). Pertanto non è fondata la censura della difesa degli odierni imputati De AR e ZI, secondo cui per l'affermazione di responsabilità sarebbe necessaria la prova dell'efficacia drogante della sostanza oggetto del capo di imputazione attraverso un accertamento di carattere tecnico.
Per quanto poi attiene al motivo di doglianza proposto da De AR AN in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, ci si riporta alle stesse osservazioni già fatte a proposito del ricorrente NN SO.
Come correttamente osservato nella sentenza impugnata la sopra indicata attenuante non poteva essere concessa in considerazione delle modalità stesse della condotta nel suo complesso, caratterizzata da contatti tra la Sardegna e la Lombardia, con relativi spostamenti dei due acquirenti dall'isola, modalità quindi che hanno fatto comprensibilmente ritenere che i due ricorrenti non trattassero quantitativi poco significativi di sostanza stupefacente. Passando infine all'esame del ricorso proposto da IA TA, si rileva che lo stesso propone una tematica che ha dato luogo ad oscillazioni nella giurisprudenza di questa Corte, e cioè quella del momento consumativo del reato di ricettazione.
Secondo un orientamento giurisprudenziale, infatti, (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 2, Sent. n. 969 dell'1.10.1981, Rv. 151918;Cass., Sez. 2, Sent. n. 19644 dell'8.04.2008, Rv. 240406) il delitto di ricettazione ha carattere istantaneo e si consuma nel momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa, non rilevando, a tal fine, il mero accordo tra le parti per la consegna della stessa. Pertanto, se all'accordo delle parti non segue la "traditio" della res, ricorrendone gli ulteriori presupposti, il soggetto risponderà di delitto tentato e non già di delitto consumato.
Secondo altro orientamento, invece, (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 2, Sent. n. 10780 del 6.07.1984, Rv.166943; Cass., Sez.2, Sent. n. 17821 del 15.04.2009, Rv. 243954) il delitto di ricettazione, nell'ipotesi di acquisto, si consuma al momento dell'accordo tra cedente e acquirente sulla cosa proveniente da delitto e sul suo prezzo. Secondo la sentenza da ultimo citata, in particolare, che si riporta alla nozione civilistica del contratto ad effetti reali, ove l'"acquisto", che integra la condotta materiale del delitto di ricettazione , si sia realizzato con un contratto ad effetti reali, deve trovare applicazione, anche agli effetti penali, la disposizione dettata dall'art. 137 6 c.c., in virtù della quale la proprietà o il diritto trasferito o costituito si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato. Pertanto la "traditio" della res costituirebbe soltanto un momento che pertiene all'adempimento del contratto già perfezionato. Tanto premesso osserva il Collegio che l'art. 648 c.p., stabilisce che è responsabile del reato di ricettazione chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, "acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette per farli acquistare, ricevere od occultare". Peraltro, anche se nel medesimo fatto concorre sia l'ipotesi dell'acquisto, che quella della ricezione e dell'occultamento, nonché quella dell'intromissione nel far acquistare, ricevere od occultare, il delitto resta unico perché le dette ipotesi sono prevedute alternativamente come modalità della stessa azione e della medesima violazione giuridica. Quindi, come sostenuto da autorevole dottrina, con il termine "acquisto" nel senso dell'art. 648 c.p., si vuole indicare non solo l'effetto di una compera, bensì ogni modo idoneo a conseguire il possesso, pur senza la materiale detenzione della cosa. Non è necessario quindi che all'acquisto, perfezionatosi tra le parti in virtù dell'intervenuto accordo tra le stesse, segua materialmente la consegna. Tale interpretazione è rispettosa del dato letterale della norma, in quanto, ove si ritenesse l'interpretazione contraria, secondo cui il reato di ricettazione si consuma soltanto al momento della materiale consegna della cosa o del denaro, non si comprenderebbe il motivo per cui il Legislatore ha ritenuto di distinguere l'ipotesi dell'"acquisto", da quella della "ricezione". Il delitto in questione è invero un delitto formale perché l'azione del colpevole basta per sè sola a consumare il reato, senza che sia necessario il conseguimento del fine specifico del reo o il verificarsi di un danno.
Infondata è infine la doglianza secondo cui non poteva ritenersi perfezionato l'accordo tra le parti, in quanto le sentenze di primo e di secondo grado hanno evidenziato come la conclusione dello stesso risulti dalle intercettazioni telefoniche e, in particolare, dalla conversazione intervenuta tra la ricorrente e ER UI in data 1.11.2007 alle ore 17,18.
I ricorsi devono essere pertanto rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2012