Sentenza 13 marzo 2015
Massime • 1
Possono costituire elemento di riscontro esterno individualizzante alle dichiarazioni accusatorie del chiamante in correità i dati emergenti dai tabulati telefonici relativamente a conversazioni intercorse tra apparecchi in uso ai soggetti accusati, laddove difettino plausibili spiegazioni alternative dei contatti avuti tra gli stessi in luoghi e momenti significativi ai fini dell'accertamento del reato.
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- 2. Calunnia: non sussiste il reato se la falsa accusa è rivolta ad una persona decedutaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 settembre 2023
La massima Non integra il delitto di calunnia la simulazione di tracce di reato a carico di persona già deceduta al momento della condotta, non essendovi la possibilità di inizio di un procedimento penale nei confronti di un innocente (Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Vanno dichiarate inammissibili, in quanto tardive, le memorie difensive depositate dalle parti civili dopo l'udienza del 28 febbraio 2022, nella quale è stata avviata la trattazione del processo, e prima di quella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/03/2015, n. 34658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34658 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 13/03/2015
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - N. 736
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI A. P. - Consigliere - N. 49605/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA EP N. IL 09/06/1969;
avverso l'ordinanza n. 1322/2014 TRIB. LIBERTÀ di TORINO, del 16/10/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
sentite le conclusioni del PG Dott. ANIELLO Roberto il quale ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. GL PP, il 29 settembre 2014 veniva raggiunto - unitamente ad altri indagati non ricorrenti, tra i quali il fratello GA - da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 23 settembre 2014 dal GIP presso il Tribunale dì Torino, siccome gravemente indiziato di concorso in incendio, connesso a fattispecie estorsiva, commesso in Leinì, il giorno 8 febbraio 2013 (e non quindi l'8 febbraio 2014 come erroneamente trascritto nel provvedimento impugnato), a danno della carrozzeria Top Car, di cui era titolare tale BA Marco.
1.1 Secondo le prospettazioni accusatorie - basate su di una complessa attività investigativa originata dalle dichiarazione della persona offesa, sia pure reticenti, e sviluppatasi in base ad una articolata attività d'intercettazione delle utenze telefoniche delle persone coinvolte, dagli apporti conoscitivi recati dalle dichiarazioni di alcuni degli indagati nonché dalla disamina dei tabulati relativi ai telefoni cellulari in uso ad alcuni degli indagati tra cui i fratelli GL - l'incendio non poteva ritenersi determinato da cause tecniche ma aveva carattere doloso e si ricollegava ad un tentativo di estorsione partito da un egiziano, tale AL El DI, conosciuto come "PP l'IA. Nel 2010 PP l'egiziano, proprietario di un camion (di dubbia provenienza) lo avrebbe depositato presso la carrozzeria incendiata in conto vendita. Dopo l'avvio di trattative con dei potenziali acquirenti tale veicolo sarebbe scomparso ed il AL, ritenendosi ingannato, aveva avanzato delle pretese risarcitorie nei confronti del BA.
Non ricevendo soddisfazione, il AL, si sarebbe rivolto dapprima, ad un gestore calabrese di un supermercato, e quindi ad un pregiudicato, tale Mannarino, il quale, dopo alcune infruttuose pressioni esercitate sul BA (sostenuto nelle trattative da un membro della famiglia Belfiore, che annoverava tra i suoi componenti anche pregiudicati per mafia), incaricò allora del recupero dei suo preteso credito il co-indagato IL SA (pregiudicato catanese per reati di matrice mafiosa, indicatogli come colui che comanda tutta la Falchera), il quale, dopo inutili e ripetute richieste e la lievitazione del preteso credito (passato dagli iniziali 25.000 Euro, corrispondenti al valore del camion a 40.000 Euro, comprensivi della remunerazione dell'intervento "mediatorio") aveva deciso il ricorso a forme di pressione, "più convincenti": quali appunto l'incendio della carrozzeria (capo A), materialmente appiccato dai fratelli GL con il concorso del coimputato IN ET (ultraottantenne), il successivo incendio di un carroattrezzi (capo B), e una pesante minaccia di morte (capo C della rubrica incolpativa).
1.2 Il provvedimento restrittivo è stato confermato dal Tribunale di Torino, investito dell'istanza di riesame, che in riferimento alle deduzioni della difesa, che riguardavano essenzialmente la gravità degli indizi raccolti a carico dell'indagato, ha ritenuto di contro grave il quadro indiziario, valorizzando in particolare: (a) le dichiarazioni del AL di aver conosciuto, in occasione dell'incontro avuto tramite il Mannarino con IL RO presso l'abitazione di questi (una cascina distante svariati chilometri da Leinì), il cognato PP, identificato nell'odierno indagato, e di aver appreso dal IL, in occasione di un successivo incontro (presso un McDonalds), di avere costui appiccato l'incendio in quanto il BA non pagava;
(b) la circostanza, desumibile dall'analisi dei tabulati telefonici, che l'indagato, nella notte dell'incendio, stazionava a Leinì, e non nei pressi della propria abitazione, distante svariati chilometri dalla sua abitazione (contigua alla strada Villaretto di Torino-Falchera) ubicata in una zona dotata di una propria copertura telefonica e che lo stesso aveva avuto, a ridosso dell'orario dell'incendio, contatti telefonici, sia con il fratello GA, che si trovava in zona prossima all'abitazione del IL e del fratello PP, sia con il IN, che come dallo stesso dichiarato, avrebbe accompagnato GA a Leinì a prelevare il fratello PP.
Anche i ripetuti contatti telefonici tra gli indagati, avvenuti sia prima dell'incendio, con aggancio della cella di Leinì, che il giorno dopo, rafforzavano l'ipotesi accusatoria, anche tenuto conto della circostanza che GL GA, a differenza del fratello PP, non era imparentato con il IL, colui che, secondo l'assunto accusatorio, avrebbe organizzato l'incendio e l'estorsione ai danni del BA.
1.3 Quanto alle esigenze cautelari giustificative dell'applicazione della più gravosa misura della custodia in carcere, i giudici del riesame ravvisavano un pericolo di reiterazione della condotta e di inquinamento probatorio, desunti, quanto al primo, dalla gravità della condotta e dai precedenti penali dell'indagato, emissario di un pregiudicato per mafia;
quanto al secondo, dal contesto di intensa, estesa omertà e reticenza, che ha coinvolto sia la persona offesa BA, sia il AL, mandante originario dell'azione criminosa.
2. Il difensore del GL ha proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, denunziando, oltre l'erronea indicazione della data di commissione dell'incendio, il difetto di gravità del quadro indiziario e la scarsa tenuta logica della motivazione, ritenuta assolutamente carente, avuto riguardo, in particolare, alla rilevanza attribuita alla pretesa chiamata di correo dei AL, soggetto ritenuto dagli stessi giudici del riesame, ampiamente reticente, le cui dichiarazioni risultano, oltretutto, prive di adeguati riscontri, specie relativamente al preteso incontro presso il Mc Donaid, non potendo ritenersi tali i tabulati telefonici, segnalando in proposito il ricorrente l'irrilevanza dell'aggancio delle celle interessate dall'evento, evidenziando a tal fine che l'abitazione dell'indagato in Torino, è distante appena 6,5 chilometri da Leinì, sicché è assai probabile che molti dei contatti telefonici valorizzati quali indizi interessino la cella che copre la zona ove è ubicata l'abitazione dell'indagato o le sue immediate vicinanze (e che potrebbe coincidere, in assenza di accertamenti tecnici in proposito, con quella che sovrasta la zona dell'incendio), senza contare che almeno due degli ulteriori indagati (il IL ed il GL GA) sono legati da vincoli parentali che giustificano i contatti telefonici, senza contare che non risultano perfettamente identificati gli effettivi utilizzatoli delle utenze e le circostanze di tempo e luogo dei contatti.
2.1 Del tutto incongrua deve ritenersi, altresì, la rilevanza attribuita alla scelta dell'indagato di avvalersi della facoltà di non rispondere, erroneamente definita come controproducente.
2.2 Quanto poi alle esigenze cautelari ed alla scelta della misura applicata, in ricorso si evidenzia il carattere modesto e remoto dei quattro precedenti penali, l'ultimo dei quali risalente ad un fatto del 1994, elemento di dubbia rilevanza, a fronte del solido e stabile inserimento del ricorrente in un nucleo familiare di riferimento, dichiaratosi disponibile ad accogliere l'indagato in caso di applicazione degli arresti domiciliari, anche, eventualmente con le modalità di cui all'art. 275 bis cod. proc. pen.. 2.3 Con memoria depositata il 18 febbraio 2015 il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. un motivo nuovo d'impugnazione con il quale eccepisce l'incompetenza del Tribunale di Torino essendo stato il reato contestato in via cautelare al GL, commesso in Leinì, comune in provincia di Torino, ma ricompreso, con decorrenza dal 13 settembre 2013, nell'ambito della competenza territoriale del Tribunale di Ivrea.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L'impugnazione proposta nell'interesse di GL PP non può trovare accoglimento.
1.1 Quanto alla dedotta incompetenza territoriale del giudice della cautela, si rivela preliminare ed assorbente il rilievo che tale eccezione - proposta, per la prima volta, in sede di legittimità - è stata comunque sollevata nel presente giudizio solo attraverso una memoria presentata ai sensi dell'art. 611 c.p.p., comma 4, laddove, per costante giurisprudenza (in termini, Sez. 4, n. 2065 del 16/09/1996 - dep. 29/08/1996, Pileri, Rv. 206553) anche in materia di ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame vige il principio generale fissato dall'art. 585 c.p.p., comma 4 secondo il quale i motivi nuovi, deducibili ex art. 311 c.p.p., comma 4 devono essere collegati ai motivi di ricorso, in relazione ai capi o punti della decisione impugnata e consistere in ulteriore dimostrazione delle ragioni già dedotte. Ne consegue la inammissibilità del motivo nuovo con il quale si impugnano parti del provvedimento che esorbitano dal "devolutum".
1.1 Quanto poi alle argomentazioni sviluppate nel primo motivo d'impugnazione dedotto in ricorso, il collegio deve rilevare che le stesse, nelle loro polimorfe articolazioni, si risolvono, sostanzialmente, in censure di fatto che comportano, per il loro accoglimento, o una diversa lettura dei dati processuali oppure una diversa interpretazione delle emergenze istruttorie, operazioni entrambe non consentite al giudice di legittimità. I giudici di merito, con due decisioni sintoniche ed integrate, hanno infatti analiticamente indicato le loro fonti di convincimento - sinteticamente illustrate in questa sede nel paragrafo 1.2, dell'esposizione in fatto - valutandole con uno sviluppo argomentativo che si sottrae a critiche dì sorta, per la linearità logica e giuridica che le contraddistingue e che pertanto impedisce il sindacato della Corte di legittimità.
L'art. 606 cod. proc. pen. infatti non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. 1, 27 luglio 1995, Ghiado, riv. 202228), o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Marinino, riv. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati probatori;
e l'art. 606 c.p.p., lett. e), quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo dei provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione (cfr. in termini: Cass. Pen. sez. 5, sent. 39843 del 9-30 novembre 2007, in ric. Gatti Cass., sez. 5, 30 novembre 1999, Moro, riv. 215745, Cass., sez. 2, 21 dicembre 1993, Modesto, riv. 196955). Infatti, pur dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) introdotta dalla L. n. 46 del 2006, con la previsione de riferimento del vizio di motivazione anche agli altri atti del processo specificamente indicati nel motivi di gravame, per consolidata e prevalente giurisprudenza, resta immutata la natura del giudizio di legittimità, che non può dare luogo ad una diversa lettura dei dati processuali o ad una diversa interpretazione delle prove, perché gli è estraneo il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali e rimane suo unico oggetto la contrarietà di un provvedimento a norme di legge (Cass. pen. sez. 5, Ordinanza 12634/2006 Rv. 233780 Cugliari;
precedenti conformi:
sentenza n. 13648 del 2006 Rv. 233381).
1.2 In particolare, con specifico riferimento al tema dell'attendibilità delle parziali ammissioni del coimputato del AL e della loro valenza accusatoria nei confronti dell'indagato, i giudici del riesame hanno fornito più che adeguata e plausibile motivazione, evidenziando l'esistenza di plurimi elementi di riscontro a tali dichiarazioni (quelle rese dalla persona offesa BA;
i tabulati telefonici attestanti i ripetuti contatti intercorsi tra tutte le persone coinvolte nell'episodio delittuoso;
la localizzazione in Leinì dei telefoni cellulari in uso agli indagati, al momento dell'incendio).
Sul punto è appena il caso di rammentare, del resto, che questa Corte (Sez. 1, n, 29383 del 24/06/2009 - dep. 16/07/2009, Sergi e altri, Rv. 244303) ha già avuto occasione di precisare come i dati emergenti dai tabulati telefonici relativi a conversazioni intercorse tra apparecchi di telefonia mobile in uso a soggetti chiamati in correità ben possono costituire elemento di riscontro esterno individualizzante alle dichiarazioni accusatorie del chiamante, in assenza di plausibili spiegazioni alternative dei contatti avuti tra essi in luoghi e momenti significativi ai fini dell'accertamento del reato.
1.3 Infondato deve ritenersi, poi, anche il secondo motivo d'impugnazione, con il quale viene sostanzialmente contestata la valutazione di attendibilità e coerenza dei dati puntualmente indicati e adeguatamente valorizzati dal Tribunale del riesame relativamente alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari giustificatrici dell'applicazione nei confronti del GL della più severa misura cautelare personale.
Il giudice di merito ha infatti dato conto, con motivazione logica e perciò incensurabile in sede di controllo di legittimità, dei concreti indici fattuali, dimostrativi della pericolosità dell'indagato, non desunti esclusivamente dalla gravità dei fatti contestati (l'essersi l'indagato reso emissario di un pregiudicato per mafia e per altri delitti;
l'avere intrattenuto rapporti anche con il pregiudicato Mannarino;
il coinvolgimento nella gravissima fattispecie incendiaria connessa ad una pregressa vicenda estorsiva connotata anche da gravi minacce di morte, e sviluppatasi in un contesto di intensa ed estesa omertà, che ha riguardato sia la persona offesa BA sia il mandante originario AL), ma anche dai numerosi e significativi precedenti penali, per quanto risalenti nel tempo.
Infondate devono ritenersi in particolare le argomentazioni volte a contestare l'affermata esistenza di esigenze cautelari, anche in ragione del notevole tempo trascorso dai fatti.
Ed invero, come già affermato da questa Corte, l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari può rinvenirsi anche quando il delitto accertato risalga nel tempo, ma l'indagato, come evidenziato dai giudici del riesame con motivazione congrua ed immune da vizi e per ciò incensurabile in questa sede, continua a mantenere atteggiamenti sintomaticamente proclivi al delitto e collegamenti con l'ambiente in cui il delitto era maturato, nel senso che l'attualità e concretezza delle esigenze cautelari non deve essere concettualmente confusa con l'attualità e concretezza delle condotte criminose, ben potendo sussistere il caso concreto in cui alla attualità delle esigenze cautelari non corrisponda una pari attualità delle condotte criminose (in termini Sez. 3, n. 2156 del 07/07/1998 - dep. 27/08/1998, Calamassi F, Rv. 211827). 2, In conclusione, risultando infondato in tutte le sue articolazioni, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. La cancelleria dovrà provvedere all'adempimento prescritto dall'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 13 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2015