Cass. pen., sez. II, sentenza 25/06/2013, n. 31023
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Sentenza 25 giugno 2013

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Ai fini della consumazione del delitto di ricettazione non è necessario che all'acquisto, perfezionatosi in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti, segua materialmente la consegna della 'res', poiché l'art. 648 cod. pen. distingue l'ipotesi dell'acquisto da quella della ricezione. (Fattispecie in cui il fermo della merce di provenienza delittuosa presso la Dogana, ne aveva impedito la ricezione da parte dell'imputata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 25/06/2013, n. 31023
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31023
    Data del deposito : 25 giugno 2013

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