Sentenza 25 giugno 2013
Massime • 1
Ai fini della consumazione del delitto di ricettazione non è necessario che all'acquisto, perfezionatosi in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti, segua materialmente la consegna della 'res', poiché l'art. 648 cod. pen. distingue l'ipotesi dell'acquisto da quella della ricezione. (Fattispecie in cui il fermo della merce di provenienza delittuosa presso la Dogana, ne aveva impedito la ricezione da parte dell'imputata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/06/2013, n. 31023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31023 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 25/06/2013
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 1688
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 8896/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UA GI, nato a [...] (repubblica Popolare Cinese) il 13.8.1975;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, sezione 4^ penale, in data 7.11.2012. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Antonio Gialanella, il quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
Udito il difensore della parte civile Rolex Italia S.p.A. Avv. Bianchi Giulio Maria il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28.9.2010, il Tribunale di Napoli dichiarò UA GI responsabile dei reati di contrabbando, detenzione a fine di commercio di oggetti con marchio contraffatto e ricettazione, unificati sotto il vincolo della continuazione e - concesse le attenuanti generiche - la condannò alla pena di anni 2 mesi 6 di reclusione ed Euro 6.000,00 di multa. L'imputata fu altresì condannata al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese a favore della parte civile Rolex Italia S.p.A..
Avverso tale pronunzia l'imputata propose gravame e la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 7.11.2012, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarò non doversi procedere in ordine ai reati di contrabbando e di detenzione a fine di commercio di oggetti con marchio contraffatto e determinò la pena per il residuo reato di ricettazione in anni 2 di reclusione ed Euro 3.500,00 di multa.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputata deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di ricettazione, di cui difetterebbero sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo. Il fermo della merce da parte della Dogana di Napoli ha impedito la ricezione della merce da parte dell'imputata. Il reato di ricettazione sarebbe perciò stato consumato interamente in territorio estero. Trattandosi di reato commesso all'estero da cittadino straniero per la procedibilità sarebbe stata necessaria la richiesta del Ministro di Giustizia o l'istanza della persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Il delitto di ricettazione si consuma nel momento e nel luogo in cui l'autore del reato acquista, riceve od occulta i beni compendio di delitto.
A norma dell'art. 1376 cod. civ. l'acquisto di beni interviene con la manifestazione del consenso delle parti legittimamente manifestato. La stipulazione del contratto, a norma dell'art. 1326 cod. civ. avviene nel momento in cui il proponente ha notizia dell'accettazione della proposta.
Non vi è quindi alcun dubbio che il reato di ricettazione si sia consumato per l'acquisto perfezionato in conseguenza dell'accordo. Ai fini della consumazione del delitto di ricettazione non è necessario che all'acquisto, perfezionatosi in virtù dell'intervenuto accordo tra le parti, segua materialmente la consegna della frese come si desume dall'interpretazione letterale dell'art. 648 cod. pen. che distingue l'ipotesi dell'acquisto da quella della ricezione. (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 14424 del 02/02/2012 dep. 16/04/2012 Rv. 253302). Quanto al luogo del commesso reato, a norma dell'art. 6 cod. pen. il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione che lo costituisce è avvenuta in tutto od in parte ovvero si è verificato l'evento nel territorio dello Stato. Poiché l'imputata è la rappresentante di una società operante in Italia (Jiang Export- Irnport) non appare manifestamente illogica la valutazione del giudice di merito che ha considerato commessa in tutto o in parte l'azione (formulazione o accettazione della proposta) nel territorio dello Stato.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Alla pronunzia consegue la condanna dell'imputata alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Rolex Italia S.p.A. per questo grado di giudizio che si liquidano in Euro 3.840,00 oltre accessori di legge, come da nota spese che appare congrua rispetto all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile Rolex Italia S.p.A. liquidate in Euro 3.840,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2013