Sentenza 24 aprile 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/04/2004, n. 7878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7878 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2004 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 078 78 04 IN NOME DEL POPOLO ITALIAN LA C Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolino DELL'ANNO 1 Presidente R.G.N. 31589/01 Consigliere Cron. 15228 Dott. Alberto SPANO Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 11/12/03 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente S E NTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA rappresentante proSOCIALE, in persona del legale tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABRIZIO CORRERA, FABIO FONZO, giusta delega in atti;
- ricorrente contro " SERVICES AND ASSISTANCE S. & A. S.C.A.R.L.; - intimato 2003 avverso la sentenza n. 1025/00 del Tribunale di 6637 ROVIGO, depositata il 29/01/01 R.G.N. 1359/98; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 11/12/03 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCO PIVETTI che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, pronunziando in camera di consiglio, accolga il ricorso per manifesta fondatezza. -2- Svolgimento del processo Il Pretore del lavoro di Rovigo ha condannato l'INPS a restituire alla "Services and assistance" società 45.411.000, oltre cooperativa a r.l. la somma di £. assoggettabile a interessi, ritenendo che non fosse non corrisposta ai contribuzione la 14a mensilità, perché soci lavoratori. Oggetto del decidere era se una cooperativa di produzione e lavoro che svolge attività di pulizia e servizi di trasporto ammalati debba corrispondere i contributi previdenziali su tutte le voci retributive del CCNL stipulato per i dipendenti delle imprese di pulizia oppure Az sul trattamento economico risultante dai patti sociali, che non prevedono, per quanto qui d'interesse, la corresponsione della quattordicesima mensilità. L'appello dell'Inps è stato respinto dal Tribunale di Rovigo con sentenza 1° dicembre 2000/29 gennaio 2001 n. 1025. Il Tribunale ha ritenuto che il contratto collettivo cui fa riferimento l'art. 1 d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, in Legge 7 dicembre 1989, n. 389 è quello della categoria sindacale di appartenenza, e non quello del settore merceologico (tanto è vero che nell'ambito dello stesso settore merceologico vi sono più categorie: Industria, artigianato, piccola industria, etc). 3 Nel caso di specie, non essendovi alcun contratto collettivo che riguardi le cooperative di pulizia, il collettivo delle imprese di pulizia non contratto applicabile. Il Tribunale ha concluso che per determinare l'imponibile contributivo Occorre fare riferimento al trattamento economico risultante dai patti sociali, che non prevedono la corresponsione della quattordicesima mensilità. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Inps, con unico motivo. La società intimata non si è costituita. Motivi della decisione Азиу Con unico motivo di ricorso l'Istituto ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1 d.l. 9 ottobre convertito, con modificazioni, in Legge 71989 338, n. dicembre 1989, n. 389; nonché vizio di motivazione. Il ricorso è fondato. Le Sezioni Unite della Cassazione si sono pronunciate con la sentenza n. 11199 del 29/07/2002, stabilendo che "L'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale 4 -contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale -dall'art. 1 D. L. 9 ottobre 1989 n. 338 (convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Costituzione (c.d. "minimo retributivo costituzionale"), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre sul distinto rapporto di lavoro ai finicon incidenza - della determinazione della giusta retribuzione". stato confermato dalle successive Tale indirizzo sezione lavoro, che ne hanno anche pronunzie della precisato l'applicabilità alle cooperative. Così Cass.18 novembre 2002 n. 16246 ha stabilito che "la disposizione Asey 338, conv. nella dell'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989 n. legge 7 dicembre 1989 n. 389, successivamente confermata dall'art 6, ottavo comma, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, allo scopo di garantire livelli di prestazioni previdenziali commisurate a retribuzioni adeguate alle esigenze di vita, prevede che la base retributiva imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali non possa essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti e, nella più frequente ipotesi in cui manchi tale determinazione, a quello stabilito collettiva.dalla contrattazione L'efficacia dell'autonomia collettiva al riguardo si 5 estende anche ai datori di lavoro non aderenti alle organizzazioni sindacali stipulanti, salvo che dai contratti individuali о dagli altri accordi collettivi diversi dai contratti nazionali del settore di appartenenza risulti una retribuzione superiore a quella fissata dal La ricordata disciplina, checontratto collettivo. attribuisce, nei limiti sopraindicati, prevalenza alla contrattazione collettiva, e che trova applicazione anche con riguardo alla tutela previdenziale del lavoro prestato dai soci di cooperative in funzione degli scopi istituzionali della stessa (secondo una " fictio iuris" risalente all'art. 2 del R.D. 28 agosto 1924, n. 1422), *Al riguarda anche le ipotesi in cui la determinazione di una base imponibile inferiore nei contratti individuali discenda dall'applicazione di un contratto collettivo non aderente al tipo di attività svolta (nella specie, del contratto collettivo delle scuole private anziché di quello relativo all'attività di pulizia, svolta dalla cooperativa ricorrente all'interno di una scuola privata), senza che sia perciò configurabile una lesione dei principi costituzionali di cui agli artt. 18 e 39 Cost., tenuto conto che la disposizione in esame si limita a determinare del contributo previdenzialel'entità utilizzando i parametri ritenuti più opportuni dal legislatore, discrezionalità, senza nell'esercizio della propria 6 tuttavia attribuire alla fonte collettiva una impropria efficacia generalizzata nella disciplina del rapporto di lavoro. Nello stesso senso Cass. 3491, 3494, 3899 e 5351 del 2003. Il ricorso, palesemente fondato, va deciso con sentenza in di consiglio ai sensi dell'art. 375 c.p.c., come camera modificato dall'art. 1 Legge 24 marzo 2001, n. 89. Sussistono i presupposti di legge previsti dall'art. 384 dall'art. 66 Legge 26 novembre c.p.c., come modificato (accoglimento del ricorso per violazione di 1990, n. 353 legge e non necessità di ulteriori accertamenti di fatto), perché questa Corte decida la controversia nel merito, respingendo la domanda della cooperativa. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
p.q.m.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge la domanda della cooperativa. Compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, l' 11 dicembre 2003. Il Presidente Velin. Il Consigliere Estensore Ане Мацей inps-contributi\coop pulizie-contributi RG 31589/2001 IL CANCELLIERE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI Depositato in Cancelleria REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 oggi, 24 APR. 2004 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 7 IL CANCELLIERE 805 Louatellabat