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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 321/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2903/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5540/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 1 e pubblicata il 18/12/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6805/2025 depositato il 13/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_11. presentava ricorso contro il silenzio rifiuto in ordine alla istanza di rimborso dell'IRPEF, avente ad oggetto l'eccesso di ritenute effettuate dal Fondo di Previdenza per il personale del M.E.F. Il Fondo di Previdenza aveva liquidato, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, l'indennità aggiuntiva di fine rapporto per un importo lordo pari ad euro 52.960,00. L'indennità era stata sottoposta a tassazione separata con l'aliquota Irpef del 23%, da cui un'imposta trattenuta pari ad
€ 12.180,00. Il ricorrente richiedeva il rimborso dell'IRPEF per un importo pari ad euro 6.022,68, ritenendo che il Fondo di Previdenza avesse trattenuto maggiori imposte rispetto a quelle effettivamente dovute. Si costituiva l'Agenzia e controdeduceva che, a seguito della rivisitazione dell'orientamento dell'ufficio sulla scorta delle sentenze della Corte di cassazione, stante l'assenza di quote contributive del dipendente, l'indennità erogata dall'Ente ai dipendenti al momento della cessazione dal servizio deve essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, ed è imponibile, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 bis, del Tuir, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma forfettaria pari a ad euro 309,87 per ciascun anno di servizio. Negava che si potesse, invece, invece tener conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione, in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti. La Corte di Giustizia di primo grado ha accolto integralmente il ricorso del contribuente, disponendo la riliquidazione dell'imposta Irpef dal ricorrente dovuta, con applicazione integrale del criterio di riduzione del calcolo dell'imponibile previsto dall'art. 19,comma 2 bis del TUIR, ivi compresa l'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione, che prevede:
“L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto... fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza....” Le spese venivano addebitate alla Agenzia resistente.
2. L'appello proposto dall'Agenzia rileva la erroneità della sentenza impugnata, che pur dando atto che il fondo si alimenta di premi e incentivi – si tratta di proventi della vendita di beni confiscati, recupero di crediti statali, sanzioni pecuniarie, percentuali delle vincite del gioco del lotto (oltre che di altre indennità perequative pensionabili ,utili anche ai fini dell'indennità di buonuscita) - nel contempo ha ritenuto applicabile anche l'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 19,comma 2 bis TUIR. Secondo l'appellante, tale ultima parte della disposizione avrebbe illegittimamente trovato applicazione nel caso in esame da parte della Corte di primo grado, in quanto l'indennità non è formata da contributi previdenziali. Pertanto, l'appello, chiede la riforma della sentenza solo su tale punto.
3. Si è costituito il contribuente che ha controdedotto richiamando l'orientamento a più riprese sostenuto da questa Corte di Giustizia, oltre che dalla Cassazione e dalle altre Corti territoriali. Chiede il rigetto dell'appello e la vittoria quanto alle spese.
4. Il contribuente, a mezzo del difensore, ha depositato anche memorie illustrative insistendo per la conferma della sentenza di primo grado.
5. La Corte all'esito della camera di consiglio decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'appello è proposto limitatamente alla seconda riduzione prevista dalla seconda parte dell'art.19, comma 2-bis TUIR, che la difesa del contribuente ritiene essere un unicum inscindibile dalla prima parte dello stesso comma. Il contenuto della disposizione in esame è il seguente (la seconda parte è sottolineata): “Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale;
per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.”. La Corte di cassazione con una recente sentenza — Cass. Sez. 5, n. 27341 del 2024 — ha affermato che occorre «muovere dalla premessa che è pacifico – secondo la sentenza impugnata, a detta della medesima ricorrente e della già citata prassi (risposta ad interpello interpretativo n. 425 del 2023, seguita da risposta n. 91 del 2024, relativa ad altro Fondo di analoga natura) ed in conformità a consolidato orientamento di legittimità (ex plurimis Cass. 5.10.2016, n. 19859; Cass. 31.01.2017, n. 2458; Cass. 25.10.2017, n. 25396; Cass. n. 5330 del 2019; Cass. n. 27804 del 2019; Cass. 17.01.2020, n. 917; Cass. n. 1228 del 2020; Cass. 10.09.2020, n. 1875; Cass. 15.11.2021, n. 34231; Cass. 14.01.2022, n. 1006) - che la prestazione erogata dal Fondo in questione non è esente da Irpef, ma deve essere sottoposta a tassazione separata (non ordinaria) ai sensi art. 17 T.U.I.R. In tal senso questa Corte, in tema di IRPEF, ha affermato quindi che l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle finanze, ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle "indennità equipollenti" di cui all'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituito in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto (Cass. nn. 19859 del 2016, 25396 del 2017 e 5330 del 2019). Va dunque applicata la tassazione separata prevista dall'art. 17 del T.U.I.R., escludendo che si tratti di contributi diretti a carico del dipendente, da questi interamente versati al fondo previdenziale ed esclusi, tout court, dalla tassazione (come invece sostenuto dalla isolata Cass. 12.06.2003, n. 9430 La stessa Corte di cassazione ha, però, proseguito in ordine all'applicazione del citato art. 19, comma 2-bis, come segue: “Continua invece ad essere tuttora controverso in questa sede se, in ragione dell'assimilazione (diffusa nel costante orientamento giurisprudenziale di legittimità richiamato) dell'indennità erogata dal Fondo de quo alle "indennità equipollenti" di cui all'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, debba applicarsi l'art. 19, comma 2 bis, del T.U.I.R. non solo (come è pacifico) per quanto riguarda la riduzione dell'importo di 309,87 euro per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale;
ma anche quella ulteriore dettata dall'ultimo periodo dello stesso comma, secondo cui «L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.». Ebbene, il dato letterale di tale ultima previsione è inequivoco, riferendosi alle «indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati» ed individuando la contribuzione da parte dei lavoratori non solo come presupposto dell'an della riduzione, ma anche quale elemento che concorre alla quantificazione di quest'ultima, attraverso il rapporto, appunto, fra «l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza». Nel caso di specie, tuttavia, nello stesso consolidato orientamento posto a base della tassazione solo separata dell'indennità erogata dal Fondo, è stato già rilevato da questa Corte che ad alimentare il Fondo - dal quale vengono tratte le risorse poi tradotte in integrazione della retribuzione e corrisposte in forma di indennità̀ di liquidazione all'atto della cessazione del rapporto- sono le voci indicate dall'art. 2, lettere c), d), ed e) del citato regolamento, n. 1034/84, di natura palesemente pubblicistica. Voci rappresentate da: proventi dalla vendita di beni confiscati;
proventi delle sanzioni pecuniarie;
proventi da tasse ipotecarie, proventi dalla trattenuta sulle vincite al gioco del lotto ed altre di identica natura. Né contraddice tale affermazione la circostanza che tra le entrate del Fondo siano annoverati, sub c), d), e d) del suindicato articolo 2, anche i proventi delle sanzioni pecuniarie, comminate e riscosse dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'attività̀ accertativa del suo personale. Ed infatti, lo stesso personale beneficia di una ricaduta retributiva tratta dai proventi di tale attività̀ accertativa e sanzionatoria, ma solo indirettamente, attraverso l'iniziale afflusso complessivo di detti proventi al Fondo, costituendo un'entrata di quest'ultimo, e solo successivamente si traducono in una delle componenti dell'indennità̀ integrativa di liquidazione dei dipendenti, erogata dal Fondo medesimo. Tal che non può̀ dirsi che quel flusso di risorse all'ente scaturiscano da un contributo "diretto" dei dipendenti e quindi non può̀ sostenersi che l'indennità̀ poi da essi percetta sia autofinanziata (così la citata Cass. 14.01.2022, n. 1006, in motivazione). Se dunque deve ritenersi, in conformità all'orientamento giurisprudenziale appena richiamato, che il Fondo non è alimentato da un contributo "diretto" dei dipendenti, ne consegue che viene meno il presupposto dell'applicazione (e della quantificazione) di cui al ridetto ultimo periodo dell'art. 19, comma 2 bis, del T.U.I.R., ovvero il concorso di contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti”. La Corte di cassazione ha quindi affermato il principio di diritto per cui «Alla tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del M.E.F., che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all' ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R.». Questa Corte deve quindi richiamare questo orientamento della Corte di cassazione e accogliere l'appello proposto dall'Amministrazione. Data la complessità e l'alternarsi degli orientamenti di merito, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12.11.25 Il Giudice est. Il Presidente Francesco Cananzi Ubalda Macrì
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il 12/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MACRI' UBALDA, Presidente CANANZI FRANCESCO, Relatore NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2903/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
Email_1 elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5540/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez. 1 e pubblicata il 18/12/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. DINIEGO RIMBORSO IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6805/2025 depositato il 13/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_11. presentava ricorso contro il silenzio rifiuto in ordine alla istanza di rimborso dell'IRPEF, avente ad oggetto l'eccesso di ritenute effettuate dal Fondo di Previdenza per il personale del M.E.F. Il Fondo di Previdenza aveva liquidato, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, l'indennità aggiuntiva di fine rapporto per un importo lordo pari ad euro 52.960,00. L'indennità era stata sottoposta a tassazione separata con l'aliquota Irpef del 23%, da cui un'imposta trattenuta pari ad
€ 12.180,00. Il ricorrente richiedeva il rimborso dell'IRPEF per un importo pari ad euro 6.022,68, ritenendo che il Fondo di Previdenza avesse trattenuto maggiori imposte rispetto a quelle effettivamente dovute. Si costituiva l'Agenzia e controdeduceva che, a seguito della rivisitazione dell'orientamento dell'ufficio sulla scorta delle sentenze della Corte di cassazione, stante l'assenza di quote contributive del dipendente, l'indennità erogata dall'Ente ai dipendenti al momento della cessazione dal servizio deve essere assoggettata a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del Tuir, ed è imponibile, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 bis, del Tuir, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma forfettaria pari a ad euro 309,87 per ciascun anno di servizio. Negava che si potesse, invece, invece tener conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione, in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti. La Corte di Giustizia di primo grado ha accolto integralmente il ricorso del contribuente, disponendo la riliquidazione dell'imposta Irpef dal ricorrente dovuta, con applicazione integrale del criterio di riduzione del calcolo dell'imponibile previsto dall'art. 19,comma 2 bis del TUIR, ivi compresa l'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione, che prevede:
“L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto... fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza....” Le spese venivano addebitate alla Agenzia resistente.
2. L'appello proposto dall'Agenzia rileva la erroneità della sentenza impugnata, che pur dando atto che il fondo si alimenta di premi e incentivi – si tratta di proventi della vendita di beni confiscati, recupero di crediti statali, sanzioni pecuniarie, percentuali delle vincite del gioco del lotto (oltre che di altre indennità perequative pensionabili ,utili anche ai fini dell'indennità di buonuscita) - nel contempo ha ritenuto applicabile anche l'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo dell'articolo 19,comma 2 bis TUIR. Secondo l'appellante, tale ultima parte della disposizione avrebbe illegittimamente trovato applicazione nel caso in esame da parte della Corte di primo grado, in quanto l'indennità non è formata da contributi previdenziali. Pertanto, l'appello, chiede la riforma della sentenza solo su tale punto.
3. Si è costituito il contribuente che ha controdedotto richiamando l'orientamento a più riprese sostenuto da questa Corte di Giustizia, oltre che dalla Cassazione e dalle altre Corti territoriali. Chiede il rigetto dell'appello e la vittoria quanto alle spese.
4. Il contribuente, a mezzo del difensore, ha depositato anche memorie illustrative insistendo per la conferma della sentenza di primo grado.
5. La Corte all'esito della camera di consiglio decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che l'appello è proposto limitatamente alla seconda riduzione prevista dalla seconda parte dell'art.19, comma 2-bis TUIR, che la difesa del contribuente ritiene essere un unicum inscindibile dalla prima parte dello stesso comma. Il contenuto della disposizione in esame è il seguente (la seconda parte è sottolineata): “Le indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 16, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a L. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale;
per i periodi inferiori all'anno la riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta è applicata con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato per dodici. L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.”. La Corte di cassazione con una recente sentenza — Cass. Sez. 5, n. 27341 del 2024 — ha affermato che occorre «muovere dalla premessa che è pacifico – secondo la sentenza impugnata, a detta della medesima ricorrente e della già citata prassi (risposta ad interpello interpretativo n. 425 del 2023, seguita da risposta n. 91 del 2024, relativa ad altro Fondo di analoga natura) ed in conformità a consolidato orientamento di legittimità (ex plurimis Cass. 5.10.2016, n. 19859; Cass. 31.01.2017, n. 2458; Cass. 25.10.2017, n. 25396; Cass. n. 5330 del 2019; Cass. n. 27804 del 2019; Cass. 17.01.2020, n. 917; Cass. n. 1228 del 2020; Cass. 10.09.2020, n. 1875; Cass. 15.11.2021, n. 34231; Cass. 14.01.2022, n. 1006) - che la prestazione erogata dal Fondo in questione non è esente da Irpef, ma deve essere sottoposta a tassazione separata (non ordinaria) ai sensi art. 17 T.U.I.R. In tal senso questa Corte, in tema di IRPEF, ha affermato quindi che l'indennità supplementare corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle finanze, ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle "indennità equipollenti" di cui all'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo la composizione del fondo costituito in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto (Cass. nn. 19859 del 2016, 25396 del 2017 e 5330 del 2019). Va dunque applicata la tassazione separata prevista dall'art. 17 del T.U.I.R., escludendo che si tratti di contributi diretti a carico del dipendente, da questi interamente versati al fondo previdenziale ed esclusi, tout court, dalla tassazione (come invece sostenuto dalla isolata Cass. 12.06.2003, n. 9430 La stessa Corte di cassazione ha, però, proseguito in ordine all'applicazione del citato art. 19, comma 2-bis, come segue: “Continua invece ad essere tuttora controverso in questa sede se, in ragione dell'assimilazione (diffusa nel costante orientamento giurisprudenziale di legittimità richiamato) dell'indennità erogata dal Fondo de quo alle "indennità equipollenti" di cui all'art. 17, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, debba applicarsi l'art. 19, comma 2 bis, del T.U.I.R. non solo (come è pacifico) per quanto riguarda la riduzione dell'importo di 309,87 euro per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale;
ma anche quella ulteriore dettata dall'ultimo periodo dello stesso comma, secondo cui «L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza.». Ebbene, il dato letterale di tale ultima previsione è inequivoco, riferendosi alle «indennità, alla cui formazione concorrono contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati» ed individuando la contribuzione da parte dei lavoratori non solo come presupposto dell'an della riduzione, ma anche quale elemento che concorre alla quantificazione di quest'ultima, attraverso il rapporto, appunto, fra «l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo di previdenza». Nel caso di specie, tuttavia, nello stesso consolidato orientamento posto a base della tassazione solo separata dell'indennità erogata dal Fondo, è stato già rilevato da questa Corte che ad alimentare il Fondo - dal quale vengono tratte le risorse poi tradotte in integrazione della retribuzione e corrisposte in forma di indennità̀ di liquidazione all'atto della cessazione del rapporto- sono le voci indicate dall'art. 2, lettere c), d), ed e) del citato regolamento, n. 1034/84, di natura palesemente pubblicistica. Voci rappresentate da: proventi dalla vendita di beni confiscati;
proventi delle sanzioni pecuniarie;
proventi da tasse ipotecarie, proventi dalla trattenuta sulle vincite al gioco del lotto ed altre di identica natura. Né contraddice tale affermazione la circostanza che tra le entrate del Fondo siano annoverati, sub c), d), e d) del suindicato articolo 2, anche i proventi delle sanzioni pecuniarie, comminate e riscosse dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'attività̀ accertativa del suo personale. Ed infatti, lo stesso personale beneficia di una ricaduta retributiva tratta dai proventi di tale attività̀ accertativa e sanzionatoria, ma solo indirettamente, attraverso l'iniziale afflusso complessivo di detti proventi al Fondo, costituendo un'entrata di quest'ultimo, e solo successivamente si traducono in una delle componenti dell'indennità̀ integrativa di liquidazione dei dipendenti, erogata dal Fondo medesimo. Tal che non può̀ dirsi che quel flusso di risorse all'ente scaturiscano da un contributo "diretto" dei dipendenti e quindi non può̀ sostenersi che l'indennità̀ poi da essi percetta sia autofinanziata (così la citata Cass. 14.01.2022, n. 1006, in motivazione). Se dunque deve ritenersi, in conformità all'orientamento giurisprudenziale appena richiamato, che il Fondo non è alimentato da un contributo "diretto" dei dipendenti, ne consegue che viene meno il presupposto dell'applicazione (e della quantificazione) di cui al ridetto ultimo periodo dell'art. 19, comma 2 bis, del T.U.I.R., ovvero il concorso di contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti”. La Corte di cassazione ha quindi affermato il principio di diritto per cui «Alla tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del M.E.F., che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all' ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R.». Questa Corte deve quindi richiamare questo orientamento della Corte di cassazione e accogliere l'appello proposto dall'Amministrazione. Data la complessità e l'alternarsi degli orientamenti di merito, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12.11.25 Il Giudice est. Il Presidente Francesco Cananzi Ubalda Macrì