Ordinanza cautelare 9 settembre 2020
Sentenza 16 giugno 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 16/06/2021, n. 4115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4115 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2021
N. 04115/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02349/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2349 del 2020, proposto da
Condominio di via Velaioli n.5 di Torre del Greco, LL LL, LE Di NA, GE RU, MA CI, EL RE, NZ LI, IO D'LE, NI ON, GE IM, FR CA, CO SC, FF LL, FA IL, DA SC, CH FO, AR UA, SE VO, EL ER, CO US, NN ME, NN NE, EO ME, FA SP, IO CU, AN OR, FR BO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandro Cacchione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato FR US, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento: Dell’Ordinanza Sindacale n. 87 del 16.03.2020 avente ad oggetto: “Disciplina delle modalità di conferimento rifiuti delle utenze condominiali nel territorio di Torre del Greco” (doc. 1 della produzione di parte); b) ove occorra, dell’Ordinanza Sindacale n. 26 del 23.01.2020 (doc. 2 della produzione di parte); c) ove occorra, dell’Ordinanza Sindacale n. 28 del 27.01.2020 (doc. 3 della produzione di parte); d) di ogni altro atto anche sconosciuto, connesso, consequenziale e/o presupposto a quelli impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25, D.L. n. 137/2020 e del D.L. n. 44 del 2021, del giorno 1 giugno 2021 il dott. Fabio Maffei e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rileva il Collegio che i ricorrenti, in data 7 maggio 2021, hanno depositato atto di rinuncia al gravame non avendo più interesse alla prosecuzione del giudizio. Stante la mancata notifica dell'atto stesso alle controparti, l'esito della controversia non può sfociare in una pronuncia di presa d'atto della rinuncia; tuttavia la dichiarazione della parte è tale da denotare chiaramente la mancanza di interesse alla decisione nel merito del ricorso, per cui il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Invero è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa venga trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione, senza che il Giudice abbia il potere di procedere d'ufficio o di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire. In tal caso, va dichiarata l'improcedibilità del ricorso, in ossequio al principio dispositivo e alla rilevanza che assume l'espressa manifestazione di volontà della parte (cfr. Tar Campania, Napoli, sez. III, 21/3/2019 n. 1593, con richiamo a Cons. Stato, sez. V, 17/9/2012 n. 4913: "in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il Giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell'introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati"; nonché a Cons. Stato, sez. IV, 12/9/2016 n. 3848: "ove la parte, come nel caso di specie, abbia dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, ne discende l'improcedibilità dell'impugnazione, non potendo in tal caso - in omaggio al principio dispositivo - il giudice decidere la controversia nel merito, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, imponendosi, dunque, una declaratoria in conformità").
Quanto al regolamento delle spese di lite, l'esito processuale in rito della controversia e la complessità delle questioni sottese giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile;
spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio, tenutasi mediante collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020 e del D.L. 44 del 2021, del giorno 1 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Diana Caminiti, Consigliere
Fabio Maffei, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Maffei | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO