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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/09/2025, n. 12968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12968 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE DODICESIMA CIVILE in composizione monocratica nella persona del giudice unico dott.ssa Daniela D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11440/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione all'esito dell'udienza in trattazione scritta del 6.5.2025, con termine di deposito delle memorie di replica al 28.7.2025 e vertente
TRA
, nella qualità di genitori esercenti la Parte_1 responsabilità genitoriale sulla figlia minore (n. 1.2.2009), con il patrocinio Persona_1 dell'Avv. Loredana Cuccu;
ATTORI
E
, con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Simone Stefanelli;
CONVENUTA
E
, con il patrocinio dell'Avv. Virginio Manfredi Frattarelli;
Controparte_2
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: controversia in materia di risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 6.5.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo.
1.1 I signori e , nella qualità di genitori esercenti la responsabilità Parte_1 Parte_1 genitoriale sulla figlia minore hanno convenuto in giudizio la Ice Park Asd per Persona_1
1 vederla condannare, previo accertamento di responsabilità ex 2051 c.c. e in via residuale ex art. 2043
c.c., al risarcimento dei danni, quantificati nella misura di complessivi euro 110.465,00, per le lesioni personali subite dalla minore presso la pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita in Roma, via Dorando
Pietri, di proprietà e gestita dalla stessa convenuta, in data 7.1.2022, alle ore 13,15 circa, quando la minore, mentre usciva dalla pista, era caduta impattando con la schiena sul profilo di ferro di colore bianco delimitante la pista, sporgente e distaccato dal piano di pattinaggio anche a causa del parziale scioglimento del ghiaccio.
Gli attori hanno dedotto che a seguito dell'occorso la minore aveva riportato gravi lesioni personali, refertate presso l'Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, con conseguenti postumi di inabilità (I.T.A. gg.
40 - I.T.P. gg. 60 al 50% e gg. 60 al 25%) e di invalidità permanente (18%), tali da determinare un danno non patrimoniale, anche per il conseguente abbandono dell'attività sportiva di nuoto agonistico, oltre all'esborso di spese mediche per euro 610,00.
1.2 La Ice Park AS si è costituita chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata;
in subordine ha chiesto di condannarsi in manleva la , della quale ha chiesto Controparte_2
l'autorizzazione alla chiamata in causa.
La convenuta ha eccepito l'assenza di prova del fatto storico, ha negato la presenza del profilo in ferro scoperto ed ha contestato la riconducibilità dell'evento allo stato di manutenzione della pista, peraltro sorvegliata da diversi operatori, attribuendo la caduta allo stato di stanchezza e all'inesperienza della stessa minore, nonché alla mancata vigilanza da parte dei genitori, trattandosi di attività pericolosa;
ha precisato che la caduta non era stata immediatamente segnalata e che non erano avvenuti eventi simili ad altri avventori.
1.3 La terza chiamata si è costituita chiedendo di rigettarsi la domanda Controparte_2 attrice, che ha contestato sia in punto di an che di quantum debeatur. In subordine ha eccepito il concorso di colpa della stessa danneggiata ex art. 1227 c.c.
1.4 Espletate prove orali e CTU medica, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sulla responsabilità.
Parte attrice ha agito ai sensi dell'art. 2051 c.c. e in subordine ex art. 2043 c.c., deducendo che la minore aveva subito lesioni quando, nell'uscire dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio gestita Per_1 dalla associazione convenuta, era caduta sul profilo di ferro di colore bianco posto a delimitazione della pista, impattando sul medesimo profilo, che si presentava distaccato e sporgente dal piano in ghiaccio, in quel punto parzialmente disciolto.
Ebbene, posto che la associazione convenuta ha confermato di essere la gestrice della pista di pattinaggio in questione, deve osservarsi che la disamina della fattispecie sotto il profilo della responsabilità ex art. 2051 c.c. impone di considerare che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.
2 ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale
o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode” (cfr. Corte di Cassazione SS.UU. sent. n°20943/2022).
Dunque, mentre l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, a carico del custode ricade, invece, l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito, come esimente idonea ad interrompere il nesso di causalità, onde accertare se il nesso causale sia stato eliso da fattori esterni imprevedibili e/o inevitabili, compreso il fatto colposo del danneggiato e tenendo conto che quest'ultimo fattore è idoneo a interrompere il nesso causale quando, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, richiedendosi allo stesso danneggiato l'adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze. Ferma la possibilità che, pur non sussistendo un fattore interruttivo del nesso causale, la condotta del danneggiato possa essere apprezzata ai sensi dell'art. 1227 c.c., a titolo di concorso.
Di contro, parte convenuta ha evocato la colpa della danneggiata per omissione della dovuta cautela richiesta dalla natura pericolosa dell'attività, richiamando le disposizioni di cui all'art. 2050 c.c.
Tale qualificazione, tuttavia, comporta per il gestore una presunzione di responsabilità, con conseguente onere a carico dello stesso di provare di aver adottato tutte le misure per evitare il danno:
“La presunzione di responsabilità contemplata dall'art. 2050 c.c. per attività pericolose può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate”(Cass. n. 16170/22); e ancora: “L'organizzatore di un'attività sportiva che abbia caratteristiche intrinseche di pericolosità o che presenti passaggi di particolare difficoltà, nei quali il rischio di procurarsi danni alla persona per i partecipanti sia più elevato della media, deve, nell'ambito della diligenza richiesta per l'esecuzione della propria obbligazione contrattuale,
3 illustrare la difficoltà dell'attività o del relativo passaggio e predisporre cautele adeguate affinché gli stessi, se affrontati, possano essere svolti da tutti i partecipanti in condizioni di sicurezza” (Cass.
n. 26860/2023; conf. Cass. n. 18903/17).
La valutazione della responsabilità deve essere operata considerando la pericolosità dell'attività in sé
e non quella della condotta: “In materia di responsabilità per esercizio di attività pericolose, considerato che tutte le attività umane contengono in sé un grado più o meno elevato di pericolosità per coloro che le esercitano, occorre sempre distinguere tra pericolosità della condotta e pericolosità dell'attività in quanto tale: la prima riguarda un'attività normalmente innocua, che assume i caratteri della pericolosità a causa della condotta imprudente o negligente dell'operatore, ed è elemento costitutivo della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.; la seconda concerne un'attività che, invece,
è potenzialmente dannosa di per sé per l'alta percentuale di danni che può provocare in ragione della sua natura o della tipologia dei mezzi adoperati e rappresenta una componente della responsabilità disciplinata dall'art. 2050 c.c.” (Cass. n. 8449/2019).
Ciò premesso in diritto, nel caso in esame deve escludersi la natura intrinsecamente pericolosa dell'attività di pattinaggio sulla pista in questione, in quanto non risulta che si trattasse di un impianto per attività sportiva o comunque limitato a particolari tipologie di pattinatori, né che fossero richiesti specifici mezzi di protezione e particolari forme di cautela, tanto è vero che la pista era aperta anche a bambini più piccoli di come una delle figlie della testimone (cfr. deposizione); si trattava Per_1 dunque di un impianto installato semplicemente per offrire momenti ludici a un pubblico indistinto di fruitori.
Di conseguenza, nel caso in esame trova applicazione l'art. 2051 c.c.
Ricade pertanto sulla associazione convenuta, in conformità ai principi della giurisprudenza di legittimità sopra richiamati, l'onere di fornire la prova del comportamento colposo del danneggiato, anche laddove derivato dall'omessa vigilanza da parte dei genitori - non potendo peraltro farsi applicazione dell'art. 2048 c.c. in quanto relativo alla diversa fattispecie di danni procurati dal minore a terzi (cfr. Cass. n. 17200/2025) – e, non trattandosi di attività pericolosa, non poteva richiedersi alla minore e al genitore presente una diligenza di grado superiore a quella ordinaria.
Ciò posto, in punto di fatto deve rilevarsi che, dalle deposizioni rese dai testi oculari Parte_2
e è risultata provata la caduta della minore in uscita dalla pista. attraverso
[...] Testimone_1 Per_1 il varco a ciò deputato.
In tale punto, la quota della pista di ghiaccio si presentava leggermente rialzata rispetto all'area esterna, andando a combaciare in altezza con il profilo di ferro apposto a delimitazione dell'area di pattinaggio, che tuttavia presentava, a causa dello scioglimento del ghiaccio, in orizzontale un distacco di circa un centimetro dai tappeti esterni, ed in verticale, un dislivello rispetto al terreno
4 circostante la pista, “di qualche centimetro, forse mezzo palmo di mano o un palmo di mano” secondo la teste “due dita” secondo il teste Parte_2 Tes_1
Entrambi i testi hanno anche riferito che il personale della pista di pattinaggio si era avvicinato per il primo soccorso.
In particolare, la teste ha riferito che, nell'uscire dalla pista dietro alla minore Parte_2 Per_1 aveva visto quest'ultima scivolare all'indietro e andare a sbattere con la schiena sul profilo di metallo sopra menzionato, restando a terra con metà del corpo sul ghiaccio e metà del corpo fuori dalla pista;
la stessa teste ha riconosciuto le condizioni dei luoghi al momento del sinistro come raffigurate dalle fotografie all. n. 2 e 2 bis dell'atto di citazione, che ritraggono anche la figlia della teste e la minore sul luogo dell'incidente prima della caduta;
la teste ha inoltre riferito di aver appreso da amici Per_1 che, successivamente ai fatti, era stato aggiunto, all'uscita della pista, “un pezzo, tipo rialzino” per compensare la differenza di quota tra il ghiaccio e il terreno circostante, come raffigurato nelle fotografie n. 21 e 21 bis.
In effetti, mentre nelle fotografie all. n. 2 e 2 bis appare un profilo di colore bianco alla base della lastra di ghiaccio, nelle fotografie n. 21 e 21 bis sono visibili un profilo di color legno alla fine della lastra di ghiaccio e, all'esterno, in aderenza con questo, un asse in legno.
Dunque, può ritenersi provato che il sinistro sia avvenuto in quanto la minore, in uscita dalla pista, è scivolata andando ad impattare con la schiena sul profilo metallico sporgente a causa del ghiaccio disciolto, profilo sporgente oggettivamente pericoloso, e la cui presenza sarebbe stata da evitare, essendo evento del tutto prevedibile la circostanza di occasionali cadute sulla pista. Proprio la presenza del profilo sporgente ha determinato che la minore, caduta con la schiena sul profilo metallico, abbia riportato “Trauma contusivo della colonna vertebrale, tratto dorsale, con fratture cuneizzate dei somi di D4-D5-D6 trattate con di busto gessato e successivo busto ortopedico”, lesioni tutte determinate dalla presenza del profilo di ferro sporgente.
Risulta pertanto provato il nesso causale tra il danno e la res.
Ciò posto, ai fini della valutazione del caso fortuito, non può ritenersi che per la associazione convenuta fosse imprevedibile ed eccezionale lo scioglimento del ghiaccio, con conseguente scopertura del profilo in ferro delimitante la pista nel punto delicato dedicato all'entrata/uscita - ove vi era una differenza di quota rispetto al terreno circostante - e possibilità che un fruitore in uscita dalla pista scivolasse andando a impattare con il corpo sul pericoloso profilo rimasto scoperto.
Era dunque dovere del gestore della pista prevenire situazioni di pericolo per gli avventori, vigilando sullo stato dei luoghi, prevedendo lo scioglimento del ghiaccio e comunque ripristinando tempestivamente il manto ghiacciato disciolto, eventualmente anche apponendo i rimedi utili a
5 compensare la differenza di quota tra la pista e il terreno circostante, accorgimenti questi che non risultano attuati dalla associazione convenuta.
Inoltre, non risulta che la convenuta abbia prescritto la presenza dei genitori dei minori sulla pista in fase di accesso/uscita dalla stessa, sicché nessun comportamento colposo in violazione dell'ordinaria diligenza può imputarsi alla minore e al genitore presente;
in ogni caso la convenuta non ha provato alcun concreto comportamento di siffatta natura.
Dunque, in difetto di prova, da parte della associazione convenuta, che l'evento sia dipeso da un concreto comportamento della minore tale da porsi come causa esclusiva o concausa dell'evento, non può che affermarsi, in applicazione dei principi sopra richiamati, la responsabilità della stessa associazione convenuta nella produzione del danno subito dalla minore.
3. Sulla liquidazione del danno.
Parte attrice ha richiesto la liquidazione dei danni per le lesioni subite dalla minore.
Il CTU designato - al cui elaborato si rinvia, avendo peraltro lo stesso risposto compiutamente alle osservazioni del perito di parte attrice - ha descritto le lesioni subite dall'attrice, consistenti in un:
“Trauma contusivo della colonna vertebrale, tratto dorsale, con fratture cuneizzate dei somi di D4-
D5-D6 trattate con di busto gessato e successivo busto ortopedico” causalmente ricollegabili all'evento.
Il CTU ha quindi concluso per una valutazione medico-legale di gg. 30 di I.T.A. e gg. 60 di I.TP. al
50% della totale, nonché I.P. in misura del 13% della totale;
il CTU ha inoltre ritenute congrue e necessarie le spese mediche nella misura complessiva di euro 1.458,38, di cui euro 865,78 per il prescritto corsetto tipo Cheneau e relativa placca di compressione;
ha infine escluso la possibilità di reinserimento della minore in un contesto di nuoto agonistico, potendo invece la medesima ancora svolgere tale attività a livello amatoriale.
Quanto alle spese, sebbene risulti che il prescritto corsetto tipo Cheneau sia stato indossato dalla minore (cfr. certificati del 3.2.2022, 2.3.2022 e 6.4.2022), tuttavia manca agli atti la prova dell'esborso del relativo costo e pertanto, considerato che in citazione è stata chiesta, a titolo di spese mediche, la somma di euro 610,00, si ritiene di riconoscere solamente tale ultimo importo.
Ciò posto, per la liquidazione del danno biologico, inteso come menomazione che incide sull'integrità psicofisica della persona, esplicando incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico-relazionali, deve farsi applicazione delle tabelle redatte dal Tribunale di Roma del 2025, siccome da ultimo aggiornate secondo adeguamento Istat.
Pur dandosi atto dell'orientamento della Corte di Cassazione che, al fine di perseguire l'uniformità delle valutazioni dei giudici di merito, individua come parametri di riferimento quelli tabellati dal
Tribunale di Milano, deve tuttavia rimarcarsi l'opportunità di utilizzare le tabelle romane, che
6 appaiono più che adeguate a perseguire gli scopi in parola, anche in ragione della circostanza che i parametri indicati sono stati desunti dalla media delle pronunce dei giudici del Tribunale con il maggior carico di affari, che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile, atteso che, peraltro, la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato nella stessa pronuncia, deriva da un'operazione di “natura sostanzialmente ricognitiva”. Non è inutile, peraltro, sottolineare che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi è ampiamente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal
Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato), che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Pertanto, il cd. danno biologico subito dall'attrice (che all'epoca dei fatti aveva 12 anni), può essere così quantificato:
- euro 36.491,16 per invalidità permanente (13%);
- euro 3.907,50 per invalidità temporanea totale (euro 130,25 x 30 gg. di ITA);
- euro 3.907,20 per invalidità temporanea parziale (euro 65,12 x 60 gg. di ITP al 50% della totale).
Non risulta sufficientemente provato lo stabile svolgimento di attività sportiva agonistica, non essendo a tal fine rilevanti le dichiarazioni della stessa parte in sede di operazioni peritali, e visto lo scarso rilievo probatorio della relazione redatta dal responsabile tecnico dell'associazione sportiva
“Nuoto Aurelia”, non accompagnata da elementi probatori di riscontro.
Sempre a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, inteso quale sofferenza soggettiva, appare equo aumentare la somma indicata di euro 6.000,00 anche alla luce della sentenza delle
SS.UU. della Corte di Cassazione n. 26792/2008, in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subiti dalla minore a seguito dei traumi riportati e dei vari controlli medici e diagnostici e delle cure cui si è dovuta sottoporre nel tempo per controllare l'evoluzione clinica e riprendere la pregressa condizione di vita.
Concludendo, tutti i danni subiti da parte attrice ammontano ad euro 50.915,86 (euro 36.491,16 a titolo di invalidità permanente + euro 7.814,70 a titolo di invalidità temporanea + euro 6.000,00 a titolo di danno morale + euro 610,00 per spese), somma da porsi interamente a carico della convenuta.
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra
7 liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici
Istat; b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma, per il periodo intercorrente tra la data del fatto e fino alla liquidazione definitiva;
per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
4. Sulla domanda di manleva.
Merita accoglimento la domanda di manleva svolta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata, attesa la garanzia assicurativa posta a copertura della responsabilità civile verso terzi.
5. Sulla regolamentazione delle spese di lite.
Tra parte attrice e parte convenuta, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Spese compensate tra parte convenuta e assicurazione, non essendo in discussione il rapporto assicurativo.
Spese di CTU a carico definitivo di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) accertatane la responsabilità, condanna la ICE PARK AS a pagare a favore di
[...]
e , nella qualità di genitori esercenti la responsabilità Pt_1 Parte_1 genitoriale sulla figlia minore , a titolo di risarcimento del danno subito dalla minore Persona_1
e liquidato ai valori attuali, la somma di euro 50.915,86, oltre al lucro cessante calcolato come da parte motiva, nonché interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna la ICE PARK AS a pagare, a favore di e Parte_1 [...]
, nella qualità, le spese del giudizio, che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre Parte_1 ad euro 786,00 per esborsi, nonché rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con il beneficio della distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
3) condanna la a rimborsare a ICE PARK AS gli importi da Controparte_2 questa versati in esecuzione dei punti 1), 2) e 5) della presente sentenza;
4) compensa le spese di lite nei rapporti tra ICE PARK AS e;
Controparte_2
5) pone le spese di CTU a carico definitivo della ICE PARK AS.
Roma, 18.9.2025
8 IL UD
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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