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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Maria Casaregola Presidente
Dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti in grado di appello iscritti nel ruolo generale degli affari contenzioni ai nr.
4772 /2020 e 4377/2021, vertenti tra
), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. PASSARETTI GIUSEPPE ), giusta delega in C.F._4
atti
Appellanti
e
( ), , (COD. FISC. CP_1 C.F._5 Controparte_2
), , (COD. FISC. ), C.F._6 Controparte_3 C.F._7 nella qualità di eredi della sig.ra (C.F. ), Persona_1 C.F._8 rappresentati e difesi dall'avv. GENNARO BIANCONCINI (c.f. ), giusta C.F._9
delega in atti
Appellati/Appellanti incidentali in persona del sindaco l.r.p.t., (P. IVA , rapp.to e Controparte_4 P.IVA_1
difeso, in virtù del mandato in calce al presente atto nonché di delibera di G.C. n. 80 del
26/04/2021 dall'Avv. GIACOMO MONTECUOLLO (C.F. ) C.F._10
Appellato
, , Controparte_5 CP_6
Appellati contumaci
Conclusioni di parte appellante:
“Perché Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE: sospendere la provvisoria esecuzione della Sentenza impugnata n.
1525/2020, pubblicata il 22/06/2020, atteso che sussiste il fumus boni iuris per i motivi di cui al presente appello ed il periculum in mora atteso che le ingenti somme, se sborsate dagli odierni appellanti, renderebbe inutiliter data la sentenza di accoglimento del presente gravame.
NEL MERITO: accogliere l'appello proposto con tutte le conseguenze sostanziali e processuali, con conseguente riforma della Sentenza di primo grado nr 1525/2020, pubblicata il 22/06/2020, RG
801223/2010, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere IV Sez. Civile, G.U. Alessandra
Tedesco.
In via gradata accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della parte della sentenza suindicata non impugnata laddove è stata esclusa la responsabilità di e di , Controparte_5 CP_6
nella vicenda giudiziaria che ci occupa, vuoi in quanto non è stata oggetto di impugnazione da parte degli stessi, vuoi perché in ogni caso corretta ed esente da vizi.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Nella denegata ipotesi di ammissione della domanda di parte appellata condannare in ogni caso il al pagamento delle spese processuali e di ogni altra richiesta stante la palese Controparte_4
ammissione di responsabilità del proprio funzionario con nota del 14/1/2009 prot. 72/08 nonché il pagamento della somma concordata e corrisposta dalla a seguito della Parte_4
vicenda che ci occupa. “ Conclusioni di parte appellata ( Controparte_1 CP_7 Controparte_8
):
[...]
- nel merito, previo rigetto dell'istanza di sospensione formulata ex adverso, dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. ovvero respingere l'avversario appello e confermare la gravata sentenza;
- in via d'appello incidentale: in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata limitatamente al capo k) del dispositivo, per i motivi dedotti nel presente atto;
- in via principale, nel merito, accogliere l'appello incidentale per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.1525/2020 - emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, Giudice Unico dott.ssa Alessandra Tedesco, nel giudizio recante R.G. n.801223/2010, pubblicata in data 22/06/2020, mai notificata, - modificare il capo k) del dispositivo, concernente la condanna di parte attrice, odierna appellata, alla rifusione delle spese processuali in favore dei sigg.ri e , con espressa previsione Controparte_5 CP_6
della compensazione delle spese di giudizio tra gli stessi;
e precisamente provvedere all'eliminazione e/o correzione delle seguenti diciture:
✓ a pagina 4, ultimo capoverso “Preliminarmente va accertato il difetto di legittimazione passiva di e ”, citati quali eredi di , atteso che Controparte_5 CP_6 Persona_2 risulta documentato in atti che essi hanno rinunciato all'eredità di quest'ultimo“.
✓ ancora nella parte motiva pagina 7, 6° capoverso: “ nel rapporto processuale tra l'attrice, da un lato, e e , dall'altro, vengono, invece, poste a carico della Controparte_5 CP_6 prima, attesa la carenza di legittimazione passiva di questi ultimi”;
✓ e nella parte dispositiva pag. 8, lettera k: “condanna l'attrice al rimborso delle spese di lite in favore di e , che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre spese Controparte_5 CP_6 generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe
Passaretti, dichiaratosene anticipatario” laddove tali statuizioni andranno cronologicamente eliminate e/o modificate come segue:
✓ a pagina 4, ultimo capoverso: Preliminarmente va accertato il difetto di legittimazione a stare in giudizio di e mai citati quali eredi di . Controparte_5 CP_6 Persona_2
✓ pagina 7, 6° capoverso: motivi di opportunità indicono a compensare le spese di lite nel rapporto processuale tra l'attrice, da un lato, e e Controparte_5 CP_6 ✓ e nella parte dispositiva pag. 8, lettera k: le spese di lite nel rapporto processuale tra
l'attrice, da un lato, e e vengono interamente compensate. Controparte_5 CP_6
- Confermare la Sentenza di primo grado per le ulteriori statuizioni;
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. S.j.
Conclusioni di pate appellata : Controparte_4
“Preliminarmente dichiarare inammissibile, improcedibile e nullo l'atto di appello;
2. nel merito, rigettare l'appello in quanto anche infondato nella parte relativa al II motivo di appello e, per l'effetto, confermare la gravata sentenza;
Nel merito, accogliere l'appello in ordine al I motivo di appello ai sensi e nei limiti di quanto sostenuto nella presente comparsa (paragrafo 2) e conseguentemente riformare la sentenza gravata;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio. “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Persona_1
dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, , esponendo: 1) di aver Parte_1
sottoscritto con la convenuta, in data 28.4.2008, un contratto preliminare di compravendita di un immobile, sito nel comune di , e di averle corrisposto la somma di € 5.000,00, a titolo di CP_4 caparra confirmatoria;
2) che, nel predetto contratto la promittente venditrice dichiarava, all'art. 7 delle pattuizioni concordate, che il terreno oggetto della vendita aveva destinazione agricola;
3) che al contratto veniva allegata una attestazione del comune di data 28.4.2008, con cui la CP_4
amministrazione dava atto che il terreno in questione ricadeva in zona agricola E, ma che tuttavia tale attestazione si riferiva ad altra particella catastale (e cioè al foglio 176 anziché a quello 175), e,
a suo dire, veniva artatamente corretta allo scopo di trarla in inganno;
4) che, infatti, solo in data successiva, e su richiesta di un suo tecnico di fiducia, ella apprendeva che il terreno oggetto di vendita ricadeva in realtà in zona sportiva e solo in parte in zona agricola, come da attestazione del Comune di del 12.11.2008, ribadita con raccomandata del 14.1.2009, in risposta ad ulteriori CP_4
chiarimenti da lei richiesti;
5) che, in data 26.5.2009, la convenuta le restituiva la somma consegnatale a titolo di caparra.
Sulla base di tale prospettazione, l'attrice chiedeva che il Tribunale accertasse la validità del recesso da lei esercitato dal contratto preliminare per inadempimento della convenuta, con condanna della stessa al pagamento degli interessi maturati sulla somma di € 5.000,00 dalla data di stipula del preliminare sino a quella della restituzione della predetta somma, e dunque dal 28.4.2008 al 26.5.2009, oltre al versamento di un ulteriore importo di € 5.000,00, quale doppio della caparra confirmatoria, ed al risarcimento dei danni.
Al giudizio instaurato venivano riuniti i giudizi recanti i n. 1224 e 1225/2010 , relativi ad altre analoghe azioni intentate sempre dalla avverso i convenuti e Persona_1 Persona_2
, relativamente ad altri contratti preliminari sempre stipulati in pari data, ed Parte_3
aventi ad oggetto altri appezzamenti di terreno, per i quali si era presentata la medesima vicenda in fatto.
Costituitisi, tutti i convenuti dapprima richiedevano la autorizzazione alla chiamata in causa del e, nel merito, deducevano che l'errore nel certificato di destinazione urbanistica Controparte_4
allegato ai preliminari era circostanza addebitabile alla sola responsabilità della amministrazione comunale.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio il il quale chiedeva Controparte_4
dapprima la autorizzazione alla chiamata in causa della reale al fine di essere Parte_5
dalla stessa manlevato da qualsiasi eventuale pronuncia di condanna, ma tale chiamata, poiché proposta tardivamente, non veniva autorizzata. Nel merito, la amministrazione convenuta chiedeva il rigetto della domanda.
Interrotto il giudizio per il decesso del convenuto , veniva poi riassunto su Persona_3 iniziativa dell'attrice; si costituivano gli eredi del defunto, alcuni dei quali chiedevano dichiararsi il loro difetto di legittimazione passiva avendo rinunciato all'eredità del de cuius. All'udienza del
20.1.2020, il Tribunale tratteneva la causa in decisione, e con sentenza n. 1525/2020 resa in data
22.6.2020, veniva accolta la domanda dell'attrice, con condanna di tutti i convenuti al pagamento del doppio della caparra ricevuta oltre interessi legali, e veniva rigettata la domanda proposta dai convenuti avverso il . Controparte_4
Il Tribunale dava atto del valido recesso esercitato dall'attrice, ai sensi dell'art. 1385 c.c., atteso che tale diritto era giustificato dalla circostanza per cui, al momento della stipula, le caratteristiche dei terreni erano state prospettate in modo difforme dalla realtà effettiva, e che di tale circostanza i convenuti non potevano non essere a conoscenza;
pertanto, accertata la validità del recesso esercitato dall'attrice, alla stessa andava dunque riconosciuto il diritto ad ottenere il doppio della caparra versata oltre agli interessi legali sulla somma ricevuta dai convenuti a tale titolo. Veniva altresì rigettata la domanda di manleva proposta dai convenuti avverso il di , atteso CP_4 CP_4
che, a dire del Tribunale, il riferimento nella certificazione comunale allegata agli atti, al foglio 175
e non a quello 176 risultava contenuto in una dichiarazione non controfirmata dal responsabile comunale.
Il giudizio di appello.
Co atto di citazione ritualmente notifico, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano appello avverso la predetta sentenza, deducendo in primo luogo che la
[...]
domanda attorea era inammissibile, atteso che, in altro giudizio a natura cautelare, conclusosi con pronuncia di cessazione della materia del contendere, ella aveva ottenuto la restituzione delle somme ottenute a titolo di caparra, con la conseguenza che, a suo dire, la accettazione di tali somme avrebbe comportato la perdita di efficacia ei contratti preliminari sottoscritti;
gli appellanti deducevano altresì il vizio di omessa pronuncia sulla domanda di manleva formulata ai danni del terzo chiamato. CP_4
Ciò posto, gli appellanti chiedevano la riforma della pronuncia impugnata con rigetto delle domande proposte dalla attrice
Costituitosi, il aderiva alle considerazioni della parte appellante circa la Controparte_4
infondatezza della domanda attorea, per inammissibilità della domanda di recesso dalla stessa esercitata. Quanto alla domanda di garanzia, proposta con la chiamata in causa in primo grado, la parte appellata contestava la circostanza per cui solo per la prima volta in grado di appello, gli appellanti avevano dedotto la circostanza per cui la avrebbe pagato sua sponte agli Parte_4
stessi un importo a copertura della responsabilità accertata in capo al funzionario comunale , atteso che in ogni caso tale pagamento era avvenuto a titolo transattivo. Ciò posto, il comune appellato concludeva per l'inammissibilità dell'appello, per il suo rigetto, e solo in via subordinata per l'accoglimento dell'appello quanto al primo motivo proposto.
Costituitisi, gli appellati nella qualità CP_1 Controparte_2 Controparte_8 di eredi di , preliminarmente chiedevano la riunione al presente giudizio di Persona_1
quello iscritto al n. 437/2021, trattandosi di appello avverso la medesima pronuncia, da loro proposto: Nel merito, proponevano appello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e , atteso che invero Controparte_5 CP_6
essi non erano mai stati convenuti in giudizio con il ricorso in riassunzione, e che dunque la loro costituzione andava dichiarata inammissibile, avendo invece il giudice dichiarato il difetto di legittimazione passiva e condannato la attrice al pagamento delle spese in loro favore. Nel merito, resistevano all'appello chiedendone il rigetto.
Disposta la riunione al presente giudizio di quello iscritto al n. 437/2021, giusta provvedimento del
9.6.2021, all'udienza del 27.11.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e , i quali, pur Controparte_5 CP_6
ritualmente convenuti in giudizio non hanno inteso costituirsi.
Con il primo motivo di appello, si è censurata la pronuncia di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto la domanda proposta dalla attrice del tutto inammissibile, atteso che ella, anteriormente alla instaurazione del giudizio in primo grado, aveva depositato un ricorso ex art. 700 c.p.c., con la richiesta di restituzione a carico dei convenuti delle somme corrisposte a titolo di caparra confirmatoria nei 3 distinti contratti da lei stipulati con le medesime caratteristiche;
gli appellanti hanno dedotto che, essendo in tali giudizi intervenuta la offerta banco judicis di quanto richiesto, e conclusisi gli stessi con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere,
l'attrice avrebbe di fatto perso ogni potere di agire facendo leva sui predetti contratti preliminari, non essendovi alcun obbligo di stipulare il definitivo a carico di nessuno.
Dunque, la richiesta proposta in primo grado di recedere dai contratti, ottenendo altresì la restituzione del doppio della caparra (al netto di quanto già restituitole in precedenza), a dire degli appellanti sarebbe una domanda inammissibile poiché basata su un rapporto di fatto già risolto per effetto di quanto avvenuto nel corso dei procedimenti cautelari definiti anteriormente.
La difesa degli appellati, eredi della attrice d'Alessandro, ha invece eccepito che il giudice della cautela, in primo grado, non si è invero mai pronunciato sulla risoluzione del contratto, statuendo nel corpo dei provvedimenti poi emessi, che tale pronuncia era incompatibile con l'azione cautelare, che doveva invece ritenersi limitata alla richiesta di restituzione della caparra, da valutarsi sotto il limitato profilo del periculum in mora e del fumus boni juris.
Invero, osserva la Corte, nel corpo della motivazione della pronuncia impugnata, il Tribunale ha inteso rigettare la medesima eccezione formulata dai convenuti, ritenendo che i procedimenti cautelari – tra l'altro conclusi, come ricordato, con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, per l'avvenuta restituzione della caparra dai convenuti all'attrice - costituivano giudizi autonomi e distinti, con differenti presupposti in fatto ed in diritto, e che da quanto richiesto in quella sede dall'attrice, non era affatto possibile ritenere che ella avesse formulato una rinuncia ad ottenere la restituzione del doppio della caparra, ai sensi del disposto di cui all'art. 1385, II comma c.c.
Il motivo è infondato.
La lettura congiunta, agli atti di causa, sia del passaggio motivazionale con cui il Giudice di primo grado ha inteso rigettare la analoga eccezione proposta dai convenuti (come poc'anzi indicata), quanto del provvedimento ex art. 700 c.p.c. emesso in data 16.6.2009, dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere – Sezione distaccata di Carinola – conferma quanto dedotto dalla parte appellata a sostegno della decisione impugnata. Ed infatti, in sede cautelare, la aveva inteso Persona_1 chiedere in via d'urgenza la restituzione della sola caparra versata in esecuzione del contratto preliminare stipulato con (dante causa degli odierni appellanti, convenuti in Persona_2
primo grado a seguito del decesso dello stesso, ed in qualità di suoi eredi) , previa dichiarazione di risoluzione del contratto, ed il Giudice della cautela aveva giustamente valutato la inammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale, per essere la stessa non azionabile con il procedimento cautelare uniforme, mentre aveva pronunciato cessata la materia del contendere sulla richiesta di restituzione della caparra, atteso che nelle more del giudizio cautelare tale circostanza si era verificata per libero accordo tra le parti, previa offerta banco judicis della somma richiesta in restituzione da parte del ed in favore della . CP_5 Persona_1
Come correttamente indicato dal giudice nella pronuncia impugnata, il tenore della domanda formulata in via cautelare, e l'esito del medesimo giudizio (che nulla aveva accertato circa la dinamica contrattuale, essendosi limitato a prendere atto della intervenuta restituzione della caparra, pur richiesta in via cautelare) non hanno comportato in alcun modo alcuna limitazione in capo all'attrice relativamente alla domanda di merito poi esercitata nel giudizio di primo grado, tesa questa volta a verificare la dinamica delle condotte contrattuali, ad accertare la legittimità del suo recesso dal contratto preliminare ed a statuire il suo buon diritto di ottenere questa volta il doppio della caparra versata, stante la sua natura confirmatoria ed atteso il disposto di cui all'art. 1385, II comma c.c., che prevede proprio tale meccanismo. Trattasi di azione evidentemente autonoma rispetto a quella esercitata in via cautelare, il cui esito non può in alcun modo inficiare o limitare la titolarità della ad azionarla dinanzi al Tribunale, risolvendosi la questione del Persona_1
coordinamento dei due giudizi non in un rapporto di pregiudizialità del primo sul secondo, ma esclusivamente nella necessità di tener conto, nell'eventuale accoglimento della domanda proposta nel merito, di quanto già avvenuto in sede cautelare quanto alla restituzione spontanea dell'importo a titolo di caparra (e non del suo doppio) dal alla , quale promittente CP_5 Persona_1 venditore e promissaria acquirente in un contratto preliminare di fatto già caducatosi per la patologia del bene, quanto alla mancanza delle caratteristiche promesse.
Nessuna possibilità, dunque, di ritenere operante una non meglio specificata rinuncia all'azione da parte della , per effetto di quanto richiesto in via cautelare e dell'esito del relativo Persona_1
giudizio.
Il motivo di appello è dunque infondato e va rigettato.
Con il secondo ed ultimo motivo di appello, gli appellanti censurano la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., con conseguente nullità della pronunci impugnata.
Nello specifico, gli appellanti deducono che il Tribunale non avrebbe mai preso in considerazione, nell'esaminare tutta la vicenda di causa alla luce della documentazione riversata agli atti, la nota del
Comune di di cui al prot. nr. 72/08 del 14.1.2009 che riporterebbe la seguente annotazione CP_4
“pertanto, alla luce di quanto sopra, appare evidente che tale divergenza è dovuta unicamente ad un mero errore materiale nella stesura del primo certificato, in quanto non è stata riportata la destinazione urbanistica dei suoli come previsto dalla variante del P.R.G.”; tale annotazione, a dire degli appellanti avrebbe dovuto indurre il Tribunale a porre a carico della amministrazione comunale la responsabilità dell'accaduto , atteso che la correzione sul certificato allegato al contratto preliminare era dunque ascrivibile alla condotta dell'ente e non della promittente venditrice;
gli appellanti hanno altresì dedotto che, proprio in relazione a tale errore, la compagnia di assicuratrice , per conto del comune, avrebbe indennizzato il defunto con l'importo di € CP_5
32.000,00, e che anche tale circostanza militerebbe nel senso di ritenere sussistente, quanto alla genesi dell'accaduto, la responsabilità dell'ente e non della parte privata.
L'amministrazione appellata ha contestato la fondatezza di tale censura ritenendo in primo luogo che il funzionario che ha redatto la nota del 14.1.2009 sarebbe incorso nell'errore di ritenere possibile, a mezzo di tale dichiarazione, una integrazione del certificato erroneamente redatto in precedenza, ed un riconoscimento di responsabilità dell'ente comunale, atteso che la correzione riportata sul documento di destinazione urbanistica allegato al contratto preliminare di compravendita con cui viene indicata la p.lla 175 anzichè quella 176 (correzione redatta a mano, senza firma e senza data) non può essere ascrivibile alla iniziativa certa del CP_4
Il motivo è infondato.
In primo luogo, va evidenziato che nella sentenza è contenuto il motivo del rigetto della domanda in esame proposta avverso il da parte dei convenuti, allorquando il Tribunale, CP_4 nell'esaminarla, la ha ritenuta infondata proprio sulla scorta delle considerazioni esposte dal in questa sede: il documento di destinazione urbanistica del 28.4.2008, allegato al contratto CP_4 preliminare – e dunque il documento posto a base della stipula tra le parti, quanto alle caratteristiche del bene – contiene il riferimento al foglio 175 e non al foglio 176, con una correzione (176 anziché
175) apposta in modo irregolare e senza margine di certezza circa la sua paternità, atteso che non risulta controfirmata da alcun responsabile del Comune, circostanza assolutamente necessaria trattandosi di certificazione pubblica rilasciata dall'ente. Dunque, il Tribunale non ha ritenuto possibile addebitare all'amministrazione alcuna concreta responsabilità per l'affidamento reso possibile dalla correzione suddetta, non ritenendo che essa potesse con certezza attribuirsi alla volontà e alla iniziativa dell'ente che aveva rilasciato il certificato su cui la correzione era stata annotata.
Ciò posto, il motivo di appello proposto – relativo alla denunciata mancata valorizzazione della nota del 14.1.2009 è infondato.
Ed invero, nel documento 28.4.2008, si attesta la destinazione urbanistica della p.lla 176 (poi indicata come 175, a seguito di una correzione fatta a penna, non controfirmata, priva di data, con la annotazione “leggasi 175”), e nel documento 14.1.2009, si attesta l'erronea indicazione ivi effettuata con riferimento alla p.lla 175. Tale secondo documento, sebbene di certa provenienza comunale, è privo di rilievo e di efficacia alcuna a replicare alle argomentazioni compiute dal giudice di primo grado, atteso che parte dall'erroneo presupposto per cui il documento 28.4.2008, si riferisca alla p.lla 175 quando invece la correzione riportata in tal senso sul documento in esame, ha evidenti criticità e limiti di certezza, di provenienza e di affidamento e dunque non può essere considerata valida ed efficace ad attestare alcunché. Da ciò deriva la non pertinenza delle argomentazioni proposte dall'appellante, perché le stesse presuppongono un dato fattuale indefettibile: la provenienza certa della correzione “175” in luogo di 176 nella identificazione della particella, atteso che il documento 14.1.2009 fa riferimento alla p.lla 175 e ha lo scopo di porre rimedio al certificato 28.4.2008 come corretto in modo ambiguo e incerto. Dunque, come correttamente osservato dal comune appellato, alcuna valenza può darsi al certificato suddetto in relazione al presunto errore contenuto nel documento 28.4.2008, atteso che è impossibile ritenere che la correzione a penna su di esso effettuata si ascrivibile alla volontà del comune medesimo.
Il motivo è del tutto infondato, e va dunque rigettato.
Va infine esaminato l'appello incidentale proposto dagli appellati CP_1 Controparte_2
e (quali eredi della ), con il quale gli stessi hanno inteso Controparte_8 Persona_1
criticare la pronuncia di primo grado nella parte in cui, a seguito della riassunzione del giudizio connessa all'intervenuto decesso dell'originario convenuto , e della costituzione in CP_5
giudizio degli eredi, si è correttamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva di CP_5
e (sulla scorta della documentata rinuncia alla eredità degli stessi rispetto al
[...] CP_6 de cuius ), ponendo a carico della le spese di lite nei rapporti Persona_4 Persona_1
intercorrenti con tali parti processuali, nonostante la pronuncia in rito;
dunque, gli appellanti hanno richiesto, in riforma di tale statuizione, la compensazione delle spese di lite per motivi di opportunità.
I predetti appellati risultano regolarmente evocati nel giudizio di appello riunito, ove sono stati destinatari di tale domanda, ma non hanno inteso costituirsi, rimanendo contumaci, come indicato precedentemente.
Il motivo di appello è fondato.
Per giurisprudenza costante, “per il principio di prossimità della prova ex art. 1697 c.c., spetta ai chiamati all'eredità di un soggetto deceduto nelle more di un processo, conseguentemente convenuti in riassunzione, allegare e quindi dimostrare di non essere divenuti eredi” (Cass.
13851/2020), con la conseguenza che – così come avvenuto nel caso di specie – la notifica del ricorso in riassunzione fatta collettivamente ed impersonalmente entro l'anno del decesso ai sensi dell'art. 303 c.p.c. comma 2, assolve il notificante dal ricercare le prove della accettazione dell'eredità, ponendo invece a carico dell'erede che voglia allegare il proprio difetto di legittimazione passiva (per effetto della eventuale rinuncia all'eredità) l'onere di portare a conoscenza nel giudizio in cui è vocato, tale circostanza. (Cass. 17445/2019).
Ciò posto, essendo nel giudizio di primo grado avvenuta la notifica in riassunzione cumulativamente ed impersonalmente a tutti gli eredi, secondo il meccanismo citato, non può addossarsi al riassumente notificante l'onere di sostenere le spese legali di coloro che, una volta costituitisi in giudizio, abbiano eccepito il loro difetto di legittimazione passiva per aver rinunciato alla eredità, non potendosi ritenere sussistente alcun profilo di criticità nel meccanismo notificatorio utilizzato dal notificante, né tantomeno nella vocatio in ius cumulativa in favore di tutti i chiamati alla eredità.
La statuizione di condanna alle spese di lite nei confronti dei soggetti che, costituitisi abbiano allegato la loro preventiva rinuncia alla eredità con contestuale difetto di legittimazione passiva nel giudizio riassunto, risulta dunque ingiustificata per l'assenza di qualsiasi valida ragione che possa ritenere in qualche modo “colpevole” per mancata diligenza la loro vocatio in ius da parte del notificante. Pertanto, in accoglimento del motivo di appello incidentale, le spese di lite del primo grado dovevano ritenersi giustificatamente compensate tra le parti.
Va infine accolta la istanza di correzione di errore materiale, nella parte del dispositivo della pronuncia in cui – contrariamente alla parte motiva – viene indicata la data del 28.4.2009 anzichè del 28.4.2008 quale termine a quo per la decorrenza degli interessi legali , di cui al punto E del dispositivo stesso, ed in tal senso la pronuncia deve essere emendata. Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza nel rapporto tra gli appellanti , e e le restanti parti, ex Parte_1 Parte_2 Parte_3
art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore delle parti appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le limitate e circoscritte questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr.
Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord.,
29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab.
n.12), con riferimento con riferimento allo scaglione da €.5.201,00 ad €.26.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta ai giudizi riuniti iscritti ai n. 4772/2020 e 43772021 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara la contumacia di e;
Controparte_5 CP_6
2. Rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza n. 1525/2020 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua
[...]
Vetere e pubblicata il 22.6.2020;
3. Accoglie l'appello incidentale proposto da e CP_1 Controparte_2 [...]
(quali eredi di , e per l'effetto, in parziale riforma CP_8 Persona_1
della pronuncia impugnata, compensa le spese di lite tra e Persona_1 CP_5
e
[...] CP_6 4. Condanna gli appellanti al pagamento in favore delle parti appellate dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente, per ciascuna parte appellata, in euro
5.809,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 12.3.2025 Il Presidente
Dott. Maria Casaregola
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Maria Casaregola Presidente
Dott. Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti in grado di appello iscritti nel ruolo generale degli affari contenzioni ai nr.
4772 /2020 e 4377/2021, vertenti tra
), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. PASSARETTI GIUSEPPE ), giusta delega in C.F._4
atti
Appellanti
e
( ), , (COD. FISC. CP_1 C.F._5 Controparte_2
), , (COD. FISC. ), C.F._6 Controparte_3 C.F._7 nella qualità di eredi della sig.ra (C.F. ), Persona_1 C.F._8 rappresentati e difesi dall'avv. GENNARO BIANCONCINI (c.f. ), giusta C.F._9
delega in atti
Appellati/Appellanti incidentali in persona del sindaco l.r.p.t., (P. IVA , rapp.to e Controparte_4 P.IVA_1
difeso, in virtù del mandato in calce al presente atto nonché di delibera di G.C. n. 80 del
26/04/2021 dall'Avv. GIACOMO MONTECUOLLO (C.F. ) C.F._10
Appellato
, , Controparte_5 CP_6
Appellati contumaci
Conclusioni di parte appellante:
“Perché Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, contrariis reiectis, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE: sospendere la provvisoria esecuzione della Sentenza impugnata n.
1525/2020, pubblicata il 22/06/2020, atteso che sussiste il fumus boni iuris per i motivi di cui al presente appello ed il periculum in mora atteso che le ingenti somme, se sborsate dagli odierni appellanti, renderebbe inutiliter data la sentenza di accoglimento del presente gravame.
NEL MERITO: accogliere l'appello proposto con tutte le conseguenze sostanziali e processuali, con conseguente riforma della Sentenza di primo grado nr 1525/2020, pubblicata il 22/06/2020, RG
801223/2010, emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere IV Sez. Civile, G.U. Alessandra
Tedesco.
In via gradata accertare e dichiarare il passaggio in giudicato della parte della sentenza suindicata non impugnata laddove è stata esclusa la responsabilità di e di , Controparte_5 CP_6
nella vicenda giudiziaria che ci occupa, vuoi in quanto non è stata oggetto di impugnazione da parte degli stessi, vuoi perché in ogni caso corretta ed esente da vizi.
Il tutto con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Nella denegata ipotesi di ammissione della domanda di parte appellata condannare in ogni caso il al pagamento delle spese processuali e di ogni altra richiesta stante la palese Controparte_4
ammissione di responsabilità del proprio funzionario con nota del 14/1/2009 prot. 72/08 nonché il pagamento della somma concordata e corrisposta dalla a seguito della Parte_4
vicenda che ci occupa. “ Conclusioni di parte appellata ( Controparte_1 CP_7 Controparte_8
):
[...]
- nel merito, previo rigetto dell'istanza di sospensione formulata ex adverso, dichiarare inammissibile ex art. 348 bis c.p.c. ovvero respingere l'avversario appello e confermare la gravata sentenza;
- in via d'appello incidentale: in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata limitatamente al capo k) del dispositivo, per i motivi dedotti nel presente atto;
- in via principale, nel merito, accogliere l'appello incidentale per i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n.1525/2020 - emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, Giudice Unico dott.ssa Alessandra Tedesco, nel giudizio recante R.G. n.801223/2010, pubblicata in data 22/06/2020, mai notificata, - modificare il capo k) del dispositivo, concernente la condanna di parte attrice, odierna appellata, alla rifusione delle spese processuali in favore dei sigg.ri e , con espressa previsione Controparte_5 CP_6
della compensazione delle spese di giudizio tra gli stessi;
e precisamente provvedere all'eliminazione e/o correzione delle seguenti diciture:
✓ a pagina 4, ultimo capoverso “Preliminarmente va accertato il difetto di legittimazione passiva di e ”, citati quali eredi di , atteso che Controparte_5 CP_6 Persona_2 risulta documentato in atti che essi hanno rinunciato all'eredità di quest'ultimo“.
✓ ancora nella parte motiva pagina 7, 6° capoverso: “ nel rapporto processuale tra l'attrice, da un lato, e e , dall'altro, vengono, invece, poste a carico della Controparte_5 CP_6 prima, attesa la carenza di legittimazione passiva di questi ultimi”;
✓ e nella parte dispositiva pag. 8, lettera k: “condanna l'attrice al rimborso delle spese di lite in favore di e , che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre spese Controparte_5 CP_6 generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Giuseppe
Passaretti, dichiaratosene anticipatario” laddove tali statuizioni andranno cronologicamente eliminate e/o modificate come segue:
✓ a pagina 4, ultimo capoverso: Preliminarmente va accertato il difetto di legittimazione a stare in giudizio di e mai citati quali eredi di . Controparte_5 CP_6 Persona_2
✓ pagina 7, 6° capoverso: motivi di opportunità indicono a compensare le spese di lite nel rapporto processuale tra l'attrice, da un lato, e e Controparte_5 CP_6 ✓ e nella parte dispositiva pag. 8, lettera k: le spese di lite nel rapporto processuale tra
l'attrice, da un lato, e e vengono interamente compensate. Controparte_5 CP_6
- Confermare la Sentenza di primo grado per le ulteriori statuizioni;
- con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. S.j.
Conclusioni di pate appellata : Controparte_4
“Preliminarmente dichiarare inammissibile, improcedibile e nullo l'atto di appello;
2. nel merito, rigettare l'appello in quanto anche infondato nella parte relativa al II motivo di appello e, per l'effetto, confermare la gravata sentenza;
Nel merito, accogliere l'appello in ordine al I motivo di appello ai sensi e nei limiti di quanto sostenuto nella presente comparsa (paragrafo 2) e conseguentemente riformare la sentenza gravata;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio. “
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Persona_1
dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, , esponendo: 1) di aver Parte_1
sottoscritto con la convenuta, in data 28.4.2008, un contratto preliminare di compravendita di un immobile, sito nel comune di , e di averle corrisposto la somma di € 5.000,00, a titolo di CP_4 caparra confirmatoria;
2) che, nel predetto contratto la promittente venditrice dichiarava, all'art. 7 delle pattuizioni concordate, che il terreno oggetto della vendita aveva destinazione agricola;
3) che al contratto veniva allegata una attestazione del comune di data 28.4.2008, con cui la CP_4
amministrazione dava atto che il terreno in questione ricadeva in zona agricola E, ma che tuttavia tale attestazione si riferiva ad altra particella catastale (e cioè al foglio 176 anziché a quello 175), e,
a suo dire, veniva artatamente corretta allo scopo di trarla in inganno;
4) che, infatti, solo in data successiva, e su richiesta di un suo tecnico di fiducia, ella apprendeva che il terreno oggetto di vendita ricadeva in realtà in zona sportiva e solo in parte in zona agricola, come da attestazione del Comune di del 12.11.2008, ribadita con raccomandata del 14.1.2009, in risposta ad ulteriori CP_4
chiarimenti da lei richiesti;
5) che, in data 26.5.2009, la convenuta le restituiva la somma consegnatale a titolo di caparra.
Sulla base di tale prospettazione, l'attrice chiedeva che il Tribunale accertasse la validità del recesso da lei esercitato dal contratto preliminare per inadempimento della convenuta, con condanna della stessa al pagamento degli interessi maturati sulla somma di € 5.000,00 dalla data di stipula del preliminare sino a quella della restituzione della predetta somma, e dunque dal 28.4.2008 al 26.5.2009, oltre al versamento di un ulteriore importo di € 5.000,00, quale doppio della caparra confirmatoria, ed al risarcimento dei danni.
Al giudizio instaurato venivano riuniti i giudizi recanti i n. 1224 e 1225/2010 , relativi ad altre analoghe azioni intentate sempre dalla avverso i convenuti e Persona_1 Persona_2
, relativamente ad altri contratti preliminari sempre stipulati in pari data, ed Parte_3
aventi ad oggetto altri appezzamenti di terreno, per i quali si era presentata la medesima vicenda in fatto.
Costituitisi, tutti i convenuti dapprima richiedevano la autorizzazione alla chiamata in causa del e, nel merito, deducevano che l'errore nel certificato di destinazione urbanistica Controparte_4
allegato ai preliminari era circostanza addebitabile alla sola responsabilità della amministrazione comunale.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio il il quale chiedeva Controparte_4
dapprima la autorizzazione alla chiamata in causa della reale al fine di essere Parte_5
dalla stessa manlevato da qualsiasi eventuale pronuncia di condanna, ma tale chiamata, poiché proposta tardivamente, non veniva autorizzata. Nel merito, la amministrazione convenuta chiedeva il rigetto della domanda.
Interrotto il giudizio per il decesso del convenuto , veniva poi riassunto su Persona_3 iniziativa dell'attrice; si costituivano gli eredi del defunto, alcuni dei quali chiedevano dichiararsi il loro difetto di legittimazione passiva avendo rinunciato all'eredità del de cuius. All'udienza del
20.1.2020, il Tribunale tratteneva la causa in decisione, e con sentenza n. 1525/2020 resa in data
22.6.2020, veniva accolta la domanda dell'attrice, con condanna di tutti i convenuti al pagamento del doppio della caparra ricevuta oltre interessi legali, e veniva rigettata la domanda proposta dai convenuti avverso il . Controparte_4
Il Tribunale dava atto del valido recesso esercitato dall'attrice, ai sensi dell'art. 1385 c.c., atteso che tale diritto era giustificato dalla circostanza per cui, al momento della stipula, le caratteristiche dei terreni erano state prospettate in modo difforme dalla realtà effettiva, e che di tale circostanza i convenuti non potevano non essere a conoscenza;
pertanto, accertata la validità del recesso esercitato dall'attrice, alla stessa andava dunque riconosciuto il diritto ad ottenere il doppio della caparra versata oltre agli interessi legali sulla somma ricevuta dai convenuti a tale titolo. Veniva altresì rigettata la domanda di manleva proposta dai convenuti avverso il di , atteso CP_4 CP_4
che, a dire del Tribunale, il riferimento nella certificazione comunale allegata agli atti, al foglio 175
e non a quello 176 risultava contenuto in una dichiarazione non controfirmata dal responsabile comunale.
Il giudizio di appello.
Co atto di citazione ritualmente notifico, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano appello avverso la predetta sentenza, deducendo in primo luogo che la
[...]
domanda attorea era inammissibile, atteso che, in altro giudizio a natura cautelare, conclusosi con pronuncia di cessazione della materia del contendere, ella aveva ottenuto la restituzione delle somme ottenute a titolo di caparra, con la conseguenza che, a suo dire, la accettazione di tali somme avrebbe comportato la perdita di efficacia ei contratti preliminari sottoscritti;
gli appellanti deducevano altresì il vizio di omessa pronuncia sulla domanda di manleva formulata ai danni del terzo chiamato. CP_4
Ciò posto, gli appellanti chiedevano la riforma della pronuncia impugnata con rigetto delle domande proposte dalla attrice
Costituitosi, il aderiva alle considerazioni della parte appellante circa la Controparte_4
infondatezza della domanda attorea, per inammissibilità della domanda di recesso dalla stessa esercitata. Quanto alla domanda di garanzia, proposta con la chiamata in causa in primo grado, la parte appellata contestava la circostanza per cui solo per la prima volta in grado di appello, gli appellanti avevano dedotto la circostanza per cui la avrebbe pagato sua sponte agli Parte_4
stessi un importo a copertura della responsabilità accertata in capo al funzionario comunale , atteso che in ogni caso tale pagamento era avvenuto a titolo transattivo. Ciò posto, il comune appellato concludeva per l'inammissibilità dell'appello, per il suo rigetto, e solo in via subordinata per l'accoglimento dell'appello quanto al primo motivo proposto.
Costituitisi, gli appellati nella qualità CP_1 Controparte_2 Controparte_8 di eredi di , preliminarmente chiedevano la riunione al presente giudizio di Persona_1
quello iscritto al n. 437/2021, trattandosi di appello avverso la medesima pronuncia, da loro proposto: Nel merito, proponevano appello incidentale avverso il capo della sentenza che aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di e , atteso che invero Controparte_5 CP_6
essi non erano mai stati convenuti in giudizio con il ricorso in riassunzione, e che dunque la loro costituzione andava dichiarata inammissibile, avendo invece il giudice dichiarato il difetto di legittimazione passiva e condannato la attrice al pagamento delle spese in loro favore. Nel merito, resistevano all'appello chiedendone il rigetto.
Disposta la riunione al presente giudizio di quello iscritto al n. 437/2021, giusta provvedimento del
9.6.2021, all'udienza del 27.11.2024, la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c.
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di e , i quali, pur Controparte_5 CP_6
ritualmente convenuti in giudizio non hanno inteso costituirsi.
Con il primo motivo di appello, si è censurata la pronuncia di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto la domanda proposta dalla attrice del tutto inammissibile, atteso che ella, anteriormente alla instaurazione del giudizio in primo grado, aveva depositato un ricorso ex art. 700 c.p.c., con la richiesta di restituzione a carico dei convenuti delle somme corrisposte a titolo di caparra confirmatoria nei 3 distinti contratti da lei stipulati con le medesime caratteristiche;
gli appellanti hanno dedotto che, essendo in tali giudizi intervenuta la offerta banco judicis di quanto richiesto, e conclusisi gli stessi con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere,
l'attrice avrebbe di fatto perso ogni potere di agire facendo leva sui predetti contratti preliminari, non essendovi alcun obbligo di stipulare il definitivo a carico di nessuno.
Dunque, la richiesta proposta in primo grado di recedere dai contratti, ottenendo altresì la restituzione del doppio della caparra (al netto di quanto già restituitole in precedenza), a dire degli appellanti sarebbe una domanda inammissibile poiché basata su un rapporto di fatto già risolto per effetto di quanto avvenuto nel corso dei procedimenti cautelari definiti anteriormente.
La difesa degli appellati, eredi della attrice d'Alessandro, ha invece eccepito che il giudice della cautela, in primo grado, non si è invero mai pronunciato sulla risoluzione del contratto, statuendo nel corpo dei provvedimenti poi emessi, che tale pronuncia era incompatibile con l'azione cautelare, che doveva invece ritenersi limitata alla richiesta di restituzione della caparra, da valutarsi sotto il limitato profilo del periculum in mora e del fumus boni juris.
Invero, osserva la Corte, nel corpo della motivazione della pronuncia impugnata, il Tribunale ha inteso rigettare la medesima eccezione formulata dai convenuti, ritenendo che i procedimenti cautelari – tra l'altro conclusi, come ricordato, con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, per l'avvenuta restituzione della caparra dai convenuti all'attrice - costituivano giudizi autonomi e distinti, con differenti presupposti in fatto ed in diritto, e che da quanto richiesto in quella sede dall'attrice, non era affatto possibile ritenere che ella avesse formulato una rinuncia ad ottenere la restituzione del doppio della caparra, ai sensi del disposto di cui all'art. 1385, II comma c.c.
Il motivo è infondato.
La lettura congiunta, agli atti di causa, sia del passaggio motivazionale con cui il Giudice di primo grado ha inteso rigettare la analoga eccezione proposta dai convenuti (come poc'anzi indicata), quanto del provvedimento ex art. 700 c.p.c. emesso in data 16.6.2009, dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere – Sezione distaccata di Carinola – conferma quanto dedotto dalla parte appellata a sostegno della decisione impugnata. Ed infatti, in sede cautelare, la aveva inteso Persona_1 chiedere in via d'urgenza la restituzione della sola caparra versata in esecuzione del contratto preliminare stipulato con (dante causa degli odierni appellanti, convenuti in Persona_2
primo grado a seguito del decesso dello stesso, ed in qualità di suoi eredi) , previa dichiarazione di risoluzione del contratto, ed il Giudice della cautela aveva giustamente valutato la inammissibilità della domanda di risoluzione contrattuale, per essere la stessa non azionabile con il procedimento cautelare uniforme, mentre aveva pronunciato cessata la materia del contendere sulla richiesta di restituzione della caparra, atteso che nelle more del giudizio cautelare tale circostanza si era verificata per libero accordo tra le parti, previa offerta banco judicis della somma richiesta in restituzione da parte del ed in favore della . CP_5 Persona_1
Come correttamente indicato dal giudice nella pronuncia impugnata, il tenore della domanda formulata in via cautelare, e l'esito del medesimo giudizio (che nulla aveva accertato circa la dinamica contrattuale, essendosi limitato a prendere atto della intervenuta restituzione della caparra, pur richiesta in via cautelare) non hanno comportato in alcun modo alcuna limitazione in capo all'attrice relativamente alla domanda di merito poi esercitata nel giudizio di primo grado, tesa questa volta a verificare la dinamica delle condotte contrattuali, ad accertare la legittimità del suo recesso dal contratto preliminare ed a statuire il suo buon diritto di ottenere questa volta il doppio della caparra versata, stante la sua natura confirmatoria ed atteso il disposto di cui all'art. 1385, II comma c.c., che prevede proprio tale meccanismo. Trattasi di azione evidentemente autonoma rispetto a quella esercitata in via cautelare, il cui esito non può in alcun modo inficiare o limitare la titolarità della ad azionarla dinanzi al Tribunale, risolvendosi la questione del Persona_1
coordinamento dei due giudizi non in un rapporto di pregiudizialità del primo sul secondo, ma esclusivamente nella necessità di tener conto, nell'eventuale accoglimento della domanda proposta nel merito, di quanto già avvenuto in sede cautelare quanto alla restituzione spontanea dell'importo a titolo di caparra (e non del suo doppio) dal alla , quale promittente CP_5 Persona_1 venditore e promissaria acquirente in un contratto preliminare di fatto già caducatosi per la patologia del bene, quanto alla mancanza delle caratteristiche promesse.
Nessuna possibilità, dunque, di ritenere operante una non meglio specificata rinuncia all'azione da parte della , per effetto di quanto richiesto in via cautelare e dell'esito del relativo Persona_1
giudizio.
Il motivo di appello è dunque infondato e va rigettato.
Con il secondo ed ultimo motivo di appello, gli appellanti censurano la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., con conseguente nullità della pronunci impugnata.
Nello specifico, gli appellanti deducono che il Tribunale non avrebbe mai preso in considerazione, nell'esaminare tutta la vicenda di causa alla luce della documentazione riversata agli atti, la nota del
Comune di di cui al prot. nr. 72/08 del 14.1.2009 che riporterebbe la seguente annotazione CP_4
“pertanto, alla luce di quanto sopra, appare evidente che tale divergenza è dovuta unicamente ad un mero errore materiale nella stesura del primo certificato, in quanto non è stata riportata la destinazione urbanistica dei suoli come previsto dalla variante del P.R.G.”; tale annotazione, a dire degli appellanti avrebbe dovuto indurre il Tribunale a porre a carico della amministrazione comunale la responsabilità dell'accaduto , atteso che la correzione sul certificato allegato al contratto preliminare era dunque ascrivibile alla condotta dell'ente e non della promittente venditrice;
gli appellanti hanno altresì dedotto che, proprio in relazione a tale errore, la compagnia di assicuratrice , per conto del comune, avrebbe indennizzato il defunto con l'importo di € CP_5
32.000,00, e che anche tale circostanza militerebbe nel senso di ritenere sussistente, quanto alla genesi dell'accaduto, la responsabilità dell'ente e non della parte privata.
L'amministrazione appellata ha contestato la fondatezza di tale censura ritenendo in primo luogo che il funzionario che ha redatto la nota del 14.1.2009 sarebbe incorso nell'errore di ritenere possibile, a mezzo di tale dichiarazione, una integrazione del certificato erroneamente redatto in precedenza, ed un riconoscimento di responsabilità dell'ente comunale, atteso che la correzione riportata sul documento di destinazione urbanistica allegato al contratto preliminare di compravendita con cui viene indicata la p.lla 175 anzichè quella 176 (correzione redatta a mano, senza firma e senza data) non può essere ascrivibile alla iniziativa certa del CP_4
Il motivo è infondato.
In primo luogo, va evidenziato che nella sentenza è contenuto il motivo del rigetto della domanda in esame proposta avverso il da parte dei convenuti, allorquando il Tribunale, CP_4 nell'esaminarla, la ha ritenuta infondata proprio sulla scorta delle considerazioni esposte dal in questa sede: il documento di destinazione urbanistica del 28.4.2008, allegato al contratto CP_4 preliminare – e dunque il documento posto a base della stipula tra le parti, quanto alle caratteristiche del bene – contiene il riferimento al foglio 175 e non al foglio 176, con una correzione (176 anziché
175) apposta in modo irregolare e senza margine di certezza circa la sua paternità, atteso che non risulta controfirmata da alcun responsabile del Comune, circostanza assolutamente necessaria trattandosi di certificazione pubblica rilasciata dall'ente. Dunque, il Tribunale non ha ritenuto possibile addebitare all'amministrazione alcuna concreta responsabilità per l'affidamento reso possibile dalla correzione suddetta, non ritenendo che essa potesse con certezza attribuirsi alla volontà e alla iniziativa dell'ente che aveva rilasciato il certificato su cui la correzione era stata annotata.
Ciò posto, il motivo di appello proposto – relativo alla denunciata mancata valorizzazione della nota del 14.1.2009 è infondato.
Ed invero, nel documento 28.4.2008, si attesta la destinazione urbanistica della p.lla 176 (poi indicata come 175, a seguito di una correzione fatta a penna, non controfirmata, priva di data, con la annotazione “leggasi 175”), e nel documento 14.1.2009, si attesta l'erronea indicazione ivi effettuata con riferimento alla p.lla 175. Tale secondo documento, sebbene di certa provenienza comunale, è privo di rilievo e di efficacia alcuna a replicare alle argomentazioni compiute dal giudice di primo grado, atteso che parte dall'erroneo presupposto per cui il documento 28.4.2008, si riferisca alla p.lla 175 quando invece la correzione riportata in tal senso sul documento in esame, ha evidenti criticità e limiti di certezza, di provenienza e di affidamento e dunque non può essere considerata valida ed efficace ad attestare alcunché. Da ciò deriva la non pertinenza delle argomentazioni proposte dall'appellante, perché le stesse presuppongono un dato fattuale indefettibile: la provenienza certa della correzione “175” in luogo di 176 nella identificazione della particella, atteso che il documento 14.1.2009 fa riferimento alla p.lla 175 e ha lo scopo di porre rimedio al certificato 28.4.2008 come corretto in modo ambiguo e incerto. Dunque, come correttamente osservato dal comune appellato, alcuna valenza può darsi al certificato suddetto in relazione al presunto errore contenuto nel documento 28.4.2008, atteso che è impossibile ritenere che la correzione a penna su di esso effettuata si ascrivibile alla volontà del comune medesimo.
Il motivo è del tutto infondato, e va dunque rigettato.
Va infine esaminato l'appello incidentale proposto dagli appellati CP_1 Controparte_2
e (quali eredi della ), con il quale gli stessi hanno inteso Controparte_8 Persona_1
criticare la pronuncia di primo grado nella parte in cui, a seguito della riassunzione del giudizio connessa all'intervenuto decesso dell'originario convenuto , e della costituzione in CP_5
giudizio degli eredi, si è correttamente dichiarato il difetto di legittimazione passiva di CP_5
e (sulla scorta della documentata rinuncia alla eredità degli stessi rispetto al
[...] CP_6 de cuius ), ponendo a carico della le spese di lite nei rapporti Persona_4 Persona_1
intercorrenti con tali parti processuali, nonostante la pronuncia in rito;
dunque, gli appellanti hanno richiesto, in riforma di tale statuizione, la compensazione delle spese di lite per motivi di opportunità.
I predetti appellati risultano regolarmente evocati nel giudizio di appello riunito, ove sono stati destinatari di tale domanda, ma non hanno inteso costituirsi, rimanendo contumaci, come indicato precedentemente.
Il motivo di appello è fondato.
Per giurisprudenza costante, “per il principio di prossimità della prova ex art. 1697 c.c., spetta ai chiamati all'eredità di un soggetto deceduto nelle more di un processo, conseguentemente convenuti in riassunzione, allegare e quindi dimostrare di non essere divenuti eredi” (Cass.
13851/2020), con la conseguenza che – così come avvenuto nel caso di specie – la notifica del ricorso in riassunzione fatta collettivamente ed impersonalmente entro l'anno del decesso ai sensi dell'art. 303 c.p.c. comma 2, assolve il notificante dal ricercare le prove della accettazione dell'eredità, ponendo invece a carico dell'erede che voglia allegare il proprio difetto di legittimazione passiva (per effetto della eventuale rinuncia all'eredità) l'onere di portare a conoscenza nel giudizio in cui è vocato, tale circostanza. (Cass. 17445/2019).
Ciò posto, essendo nel giudizio di primo grado avvenuta la notifica in riassunzione cumulativamente ed impersonalmente a tutti gli eredi, secondo il meccanismo citato, non può addossarsi al riassumente notificante l'onere di sostenere le spese legali di coloro che, una volta costituitisi in giudizio, abbiano eccepito il loro difetto di legittimazione passiva per aver rinunciato alla eredità, non potendosi ritenere sussistente alcun profilo di criticità nel meccanismo notificatorio utilizzato dal notificante, né tantomeno nella vocatio in ius cumulativa in favore di tutti i chiamati alla eredità.
La statuizione di condanna alle spese di lite nei confronti dei soggetti che, costituitisi abbiano allegato la loro preventiva rinuncia alla eredità con contestuale difetto di legittimazione passiva nel giudizio riassunto, risulta dunque ingiustificata per l'assenza di qualsiasi valida ragione che possa ritenere in qualche modo “colpevole” per mancata diligenza la loro vocatio in ius da parte del notificante. Pertanto, in accoglimento del motivo di appello incidentale, le spese di lite del primo grado dovevano ritenersi giustificatamente compensate tra le parti.
Va infine accolta la istanza di correzione di errore materiale, nella parte del dispositivo della pronuncia in cui – contrariamente alla parte motiva – viene indicata la data del 28.4.2009 anzichè del 28.4.2008 quale termine a quo per la decorrenza degli interessi legali , di cui al punto E del dispositivo stesso, ed in tal senso la pronuncia deve essere emendata. Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza nel rapporto tra gli appellanti , e e le restanti parti, ex Parte_1 Parte_2 Parte_3
art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore delle parti appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le limitate e circoscritte questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (cfr.
Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord.,
29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab.
n.12), con riferimento con riferimento allo scaglione da €.5.201,00 ad €.26.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta ai giudizi riuniti iscritti ai n. 4772/2020 e 43772021 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara la contumacia di e;
Controparte_5 CP_6
2. Rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza n. 1525/2020 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua
[...]
Vetere e pubblicata il 22.6.2020;
3. Accoglie l'appello incidentale proposto da e CP_1 Controparte_2 [...]
(quali eredi di , e per l'effetto, in parziale riforma CP_8 Persona_1
della pronuncia impugnata, compensa le spese di lite tra e Persona_1 CP_5
e
[...] CP_6 4. Condanna gli appellanti al pagamento in favore delle parti appellate dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente, per ciascuna parte appellata, in euro
5.809,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 12.3.2025 Il Presidente
Dott. Maria Casaregola
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano