Articolo 1 della Legge 30 dicembre 1959, n. 1234
Versione
18 febbraio 1960
Art. 1. Articolo unico.

I funzionari ed agenti di cui all' art. 41 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 , convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 , contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, hanno facolta' di accedere liberamente, anche di notte, nei locali menzionati nell'art. 95 del regolamento d'esecuzione, approvato con il regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361 , per effettuare il prelievo dei campioni delle sostanze e dei prodotti ivi esistenti ed ogni altra operazione di vigilanza e controllo.

Entrata in vigore il 18 febbraio 1960
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente