Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/02/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 5857/2013 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Fontanarosa Presidente est.
Dott.ssa Enrica De Sire Giudice
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice hanno pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5857/2013 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 24.1.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
VIA AURELIA 386 ROMA, presso lo studio dell'Avv. MARTORELLO GOFFREDO (c.f.:
, dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
E
(c.f.: ; Controparte_1 C.F._3
CONVENUTI Contumaci
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._4
VIA DEL CASTELLO 5 04023 FORMIA, presso lo studio dell'Avv. MACARI VINCENZO
(c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._5
CONVENUTO
Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia degli eredi della parte originaria del giudizio non costituitisi in giudizio a seguito di riassunzione, sebbene CP_1
ritualmente citati presso l'ultimo domicilio della de cuius.
L'attore ha contestato l'autenticità del testamento olografo apparentemente redatto e sottoscritto da in data 18.8.2013. Controparte_3
La giurisprudenza, in tema di contestazione dell'autenticità del testamento olografo, ha chiarito che "la parte che contesta l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo ed essendo inadeguati, al fine di superare l'efficacia probatoria di un testamento olografo, sia il ricorso al disconoscimento, sia la proposizione di querela di falso" (Cassazione civile, sez. II, 02/02/2016, n. 1995; Cass. Sez. Un. 15.6.2015 n. 12307).
Ed invero, componendo un contrasto giurisprudenziale che riteneva annullabile il testamento solo con querela di falso (cfr. Cass. Civ. sez. 2, Sentenza n. 8272 del 24/05/2012, secondo cui "pur potendo le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite essere liberamente contestate dalle parti, un diverso trattamento deve riservarsi a quelle, come il testamento olografo, la cui natura conferisce loro un'incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso onde contestarne l'autenticità"), le Sezioni Unite citate hanno, alla fine, dato prevalenza alla natura sostanziale di atto privato del testamento olografo, vieppiù considerando che l'onere probatorio incombente sulla parte che chiede dichiararsi la nullità non verrebbe alterato, riqualificando la domanda come
'accertamento negativo'.
Quindi, può ritenersi che l'attore, con la dichiarazione di disconoscimento della grafia utilizzata per la redazione del testamento, abbia proposto un'azione di accertamento negativo della provenienza della scrittura dal de cuius.
Passando ora al merito della res controversa, ritiene il Collegio che la domanda giudiziale di accertamento negativo di autenticità del testamento per difetto di autografia sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
È stata espletata ctu grafologia ed alla luce degli accertamenti effettuati dal ctu è possibile affermare che il testamento olografo a nome di datato 18.8.2013 è Controparte_3
Pagina 2 di 5 apocrifo;
che il testamento in verifica in ciascuna parte (DATA-TESTO-
SOTTOSCRIZIONE) sono riconducibili alla mano del sig. . Parte_2
Le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU possono senz'altro essere condivise perché sorrette da argomentazioni puntuali, esaustive e persuasive, rassegnate dopo una scrupolosa verifica delle firme in contestazione e di quelle di comparazione e perché neppure specificatamente confutate dalle parti.
Va, pertanto, dichiarata la non autenticità del testamento oggetto di causa.
Ne discende che l'eredità del de cuius dovrà essere devoluta secondo le Controparte_3
regole della successione legittima;
tuttavia, nel presente giudizio non è stata formulata, né dall'attore né dal convenuto domanda di scioglimento della comunione Controparte_2
ereditaria.
Per quanto concerne l'azione di petizione ereditaria esperita dall'attore nei confronti dei beni mobili ed immobili appartenuti al de cuius , si osserva quanto segue. Controparte_3
E' noto che l'azione di petizione ereditaria di cui all'art. 533 c.c. è rimedio concesso dal legislatore all'erede che vuol richiedere il riconoscimento della propria qualità ereditaria contro chiunque possegga tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza alcun titolo al fine di ottenere la restituzione dei beni stessi.
E' stato sul punto precisato che la petitio hereditatis - azione di condanna avente un contenuto necessariamente recuperatorio, in quanto volta ad ottenere, previo accertamento della qualità di erede, la restituzione in tutto o in parte dei beni ereditari in confronto di chiunque li possegga senza titolo o a titolo di erede - si fonda sull'allegazione dello stato di erede ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'universum ius o di una quota parte di esso. Per tale ragione nell'azione di petizione ereditaria colui che si afferma erede deve provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario. Legittimati attivamente e passivamente nella petitio hereditatis sono soltanto, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione, mentre non si verifica alcuna situazione di litisconsorzio necessario nei confronti di chiunque altro si ritenga o sia stato indicato come vero erede (Cassazione n. 8440/2008; Cass. n. 14182/2011).
Ne deriva che, per un verso, quanto all'onere probatorio, mentre l'attore in rei vindicatio deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella hereditatis petitio può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario e, per l'altro verso, che è inammissibile il
Pagina 3 di 5 mutamento in corso di causa dell'azione di petizione ereditaria in azione di rivendicazione, anche quando non sia contestata dal convenuto la qualità di erede dell'attore, in quanto tale mancata contestazione non fa venire meno la funzione prevalentemente recuperatoria dell'azione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, senza incidere sulla radicale diversità - per natura, presupposti, oggetto e onere della prova - tra le due azioni (sul punto Cass. n.5304 del 20 ottobre 1984 che ha affermato che "l'Azione di petizione ereditaria, prevista dall'art. 533 cod. civ. ha natura prevalentemente recuperatoria, essendo il riconoscimento della qualità di erede, cui essa tende, strumentalmente diretto all'ottenimento dei beni ereditari, con la conseguenza che, qualora il convenuto non contesti la qualità di erede dell'attore, ma si limiti a negare l'appartenenza del bene all'asse ereditario, l'Azione di petizione ereditaria non si trasforma in Azione di rivendicazione, in quanto la mancata contestazione della detta qualità di erede non fa venire meno le finalità recuperatone della petizione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, esonerando l'attore dalla prova della sua qualità fermo restando l'onere della dimostrazione - nei limiti relativi alla difesa della controparte - dell'appartenenza del bene all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione").
Parte attrice ha provato la sua qualità di erede (accettazione tacita dell'eredità attraverso l'introduzione del presente giudizio) e l'appartenenza al de cuius delle Controparte_3
somme di cui al libretto nominativo n. 19045878 confluite nel libretto n. 37410790 intestato a
. CP_1
Pertanto, le somme attualmente presenti sul libretto n. 37410790 dovranno, a cura di
, essere restituite all'attore (con la precisazione che tali Controparte_4 Parte_1
somme dovranno essere poi oggetto di divisione tra tutti gli eredi di ). Controparte_3
Quanto agli altri beni, la domanda di restituzione attorea è improponibile, atteso che non
è stata allegata idonea documentazione attestante l'insistenza dei beni, di cui l'attore lamenta l'illegittimo impossessamento da parte di nell'asse ereditario al momento CP_1
dell'apertura della successione di (atti di provenienza, certificati storici Controparte_3
catastali, documentazione concernente le iscrizioni e le trascrizioni relativamente ai beni nell'ultimo ventennio, o quantomeno della relazione notarile in sostituzione, attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari).
Resta assorbita nella pronuncia di improponibilità la domanda risarcitoria concernente la mancata restituzione dei beni in oggetto.
Tenuto conto dell'esito della lite, della posizione di litisconsorte non necessario del convenuto e della improponibilità della domanda di restituzione, sussistono Controparte_2
Pagina 4 di 5 i presupposti per compensare interamente le spese di lite;
mentre quelle della ctu vanno pose a carico di tutte le parti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara che il testamento olografo apparentemente riconducibile a Controparte_3
del 18.8.2013 non è autentico;
2) dispone che le somme attualmente presenti sul libretto n. 37410790 dovranno, a cura di , essere restituite all'attore Controparte_4 Parte_1
3) dichiara improponibile la domanda attorea di petitio ereditatis relativamente agli altri beni;
4) dichiara assorbita la domanda risarcitoria;
5) compensa integralmente le spese di lite;
6) pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese della ctu come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 10/02/2025
IL PRESIDENTE EST.
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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