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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/12/2024, n. 1371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1371 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
Proc. n. 588/2023 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 8 dicembre 2024, nella causa di primo grado iscritta al n. 588 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Gori, Ilaria Ottolini e Gabriele Da Ponte A Parte_1 Quarto, giusta procura speciale versata nel fascicolo telematico da intendersi in uno con il ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio legale dei predetti difensori sito in Lucca al Viale Puccini Trav. XI n. 134/E;
RICORRENTE E
in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Mariani ed Controparte_1 elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale costituito dalla casella pec del suddetto legale - pec
-, giusta procura speciale depositata telematicamente unitamente Email_1 alla memoria;
RESISTENTE E (C.F. e P.Iva ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, corrente in Controparte_2 P.IVA_1 Via Bellatalla n.1, loc. Ospedaletto, 56121 – Pisa, contumace;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 24.2.2023 e ritualmente notificato, il lavoratore Parte_1 ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e
[...] della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società per ivi Controparte_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito: “previa declaratoria di nullità delle disposizioni di contrattazione collettiva di cui al CCNL 27.11.2000 (artt. 3 e 5) e CCNL Controparte_3 12.03.1980 (art. 10), accertare e dichiarare il diritto del Sig. Controparte_3 Parte_1 all'inclusione delle indennità indicate in ricorso nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie;
per l'effetto, condannare la società al pagamento delle Controparte_1 differenze retributive maturate a tale titolo, nel periodo 2017-2021, nella misura di Euro, € 1.045,77, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente, con riserva di chiedere, in separato giudizio, il pagamento delle differenze retributive maturate nel periodo antecedente e successivo a quello oggetto di causa. Con rivalutazione monetaria ed interessi sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo effettivo. In ogni caso: con condanna della società Controparte_1
alla refusione delle spese di lite, oltre rimborso generale iva e cpa come per legge”.
[...]
2. Parte convenuta si è ritualmente costituita in giudizio, contestando integralmente, in fatto e in diritto, la fondatezza della pretesa avversaria e chiedendo al Tribunale adito di rigettare il ricorso, e, comunque, di condannare la a manlevare di quanto essa fosse in ipotesi Controparte_2 Controparte_1 chiamata a pagare al ricorrente, in ragione di questa causa, per il periodo antecedente al 1° novembre 2021; vinte le spese.
pagina 1 di 6 3. Autorizzata dal Tribunale ex art. 420, co. 9 c.p.c. la chiamata in causa di quest'ultima Controparte_2 non si è costituita in giudizio e, vista la ritualità della notifica dell'atto di chiamata in causa di terzo, all'udienza del 1.3.2024 il Tribunale ne ha dichiarata la contumacia.
4. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e, previo deposito telematico nel termine perentorio assegnato di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 8 dicembre 2024, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
5. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei termini e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti termini debba trovare accoglimento.
6. A fondamento delle conclusioni rassegnate, parte ricorrente ha dedotto che:
- dal 22.10.2012 sino al 30.10.2021, è stato dipendente della società (doc. 1), Controparte_2 azienda attiva nel settore del trasporto pubblico locale, concessionaria del predetto servizio nell'ATO della regione Toscana, con mansione di operatore di esercizio, contrattualmente inquadrato nel livello 2 del C.C.N.L. Autoferrotranviario, parametro 158;
- il ricorrente, dal 1° novembre 2021 ad oggi svolge la propria attività lavorativa, sempre con le suddette mansioni, alle dipendenze della società (doc. 2), stante il Controparte_1 subentro di quest'ultima società nella gestione dei servizi di trasporto pubblico locale nell'ATO della Regione Toscana per effetto della sottoscrizione del contratto di concessione del 10.08.2020 (doc. 3);
- dal 2017 al 2021 il ricorrente ha goduto di n. 136 giorni di ferie (doc. 4), per i quali ha percepito una retribuzione inferiore a quella effettivamente spettante al medesimo poiché il datore di lavoro, ai fini del relativo calcolo, ha omesso di includere l'indennità di prestazione e l'indennità turnista, entrambe intrinsecamente riconducibili allo svolgimento delle sue mansioni di operatore di esercizio e come tali dovute anche durante i giorni di ferie;
- la pretesa economica è quantificabile in € 1.045,77, tenuto conto che l'indennità di prestazione per ogni giorno di lavoro effettivo era pari ad € 7,15 nel 2017, ad € 7,20 nel 2018 e nel 2019, ad € 7,35 nel 2020 e € 6,80 nel 2021; che l'indennità di turnista ammontava ad € 0,52 pro die e che nel periodo 2017-2021 il lavoratore aveva fruito di n. 136 giorni di ferie.
7. Si dà atto che nelle more del giudizio parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di regolarizzazione contributiva, rispetto alla quale è, pertanto, cessata la materia del contendere.
8. Il ricorrente, pertanto, - dipendente di e, in precedenza, di CTT -, chiede nel Controparte_1 presente giudizio il ricalcolo della retribuzione ricevuta durante le ferie fruite negli anni dal 2017 al 2021, computandovi anche la cd. indennità di prestazione CTT e l'indennità turnista, giusta la direttiva comunitaria 88/2003/CE, come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria.
9. Così riassunti i termini della controversia che ci occupa, preliminarmente, pare opportuno chiarire che la questione oggetto di causa si colloca nell'ambito delle “prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro” di cui alla direttiva 2003/88/CE.
10. In questo contesto, la direttiva prevede che “Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali” (art. 7).
11. Ne deriva che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr., in questo senso, anche C.G.U.E. 13.1.2022, C-514/20, DS c. Koch).
12. Quella relativa alle ferie è, pertanto, in questi termini, materia di diritto derivato dell'Unione, e questo comporta la primazia del diritto eurounitario rispetto a quello nazionale e l'obbligo per il giudice nazionale di interpretazione conforme.
13. A tal proposito, pare, altresì, opportuno rammentare che, in base alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'interpretazione del diritto comunitario adottata dalla C.G.U.E. ha efficacia "ultra partes", cosicché alle sentenze dalla stessa rese, sia, pregiudiziali, sia, emesse in sede di verifica della pagina 2 di 6 validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino "ex novo" norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato e i limiti di applicazione, con efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (v., in tal senso, Cass. 22577/2012; Cass. 13425/2019, peraltro resa nella materia oggi in esame).
14. Di conseguenza, ancorché la retribuzione effettivamente esuli dalle competenze dell'Unione, il tema di causa attiene alla tutela della sicurezza e della salute sotto il profilo dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
15. In tale ottica, si pone, dunque, la necessità di disciplinare la retribuzione in modo tale da non dissuadere i lavoratori dal fruire delle ferie maturate.
16. Come chiarito dalla Corte di Cassazione (v. Cass. n. 20216/2022), infatti, “l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo "quantitativo", ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo "teleologico", nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti.”.
17. Ciò posto, diviene, allora, irrilevante il fatto che il lavoratore, in concreto, abbia sempre fruito ogni anno delle ferie, atteso che, quanto alla valenza dissuasiva, deve, anzitutto, evidenziarsi che – come chiarito dalla Corte di Giustizia (C.G.U.E. 13 gennaio 2022 in C-514/20, DS C/ Koch) e dalla Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 20216/2022) – ciò che rileva è l'effetto (anche solo) potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali.
18. Né, d'altro canto, appare dirimente il fatto che il nostro ordinamento già preveda un principio di irrinunciabilità delle ferie e un divieto sanzionato in via amministrativa per i datori che non ne assicurano il godimento. Il divieto è presente, infatti, anche nel diritto dell'Unione (art. 7 citato della direttiva 2003/88/CE), il quale, tuttavia, detta anche delle regole per rendere non economicamente dannosa la fruizione delle ferie, così rafforzando, dal lato dei lavoratori, l'effettività del principio.
19. La Suprema Corte di Cassazione ha, dunque, affermato in più occasioni che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha chiarito come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della citata direttiva n. 88/2003/CE faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali (limitatamente al periodo di quattro settimane l'anno, v. infra), deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. 13932/2024; Cass. n. 18160/2023; Cass. n. 20216/2022).
20. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare al lavoratore, in occasione della fruizione del periodo minimo (v. art. 7) di ferie annuali di quattro settimane (per i giorni eccedenti il periodo minimo di ferie di quattro settimane l'anno, non regolati dal diritto dell'Unione, è stato, infatti, affermato che spetta agli Stati membri determinare il riconoscimento della retribuzione – cfr. sentenza C.G.U.E. 3.5.2012, Neidel, C337/10, punto 36; sentenza C.G.U.E.
20.7.2016, C-341/15, punto 39 – e, pertanto, la normativa europea e i principi Persona_1 giurisprudenziali in trattazione non sono invocabili), a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. 15.9.2011, C-155/10, Per_2 C.G.U.E. 13.12.2018, C385/17, ). Persona_3
21. In questo senso, si è precisato, nelle pronunce indicate, che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche C.G.U.E. 13.1.2022, C- 514/20, DS c. Koch). 22. Conseguentemente, è stato ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento con l'esecuzione delle mansioni o che è correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 37589/202; Cass. n. 13425/2019).
pagina 3 di 6 23. In definitiva, è necessario che la normativa interna, anche di matrice contrattuale collettiva, si adegui alla nozione europea di retribuzione feriale, così come si è andata delineando nell'elaborazione giurisprudenziale, in forza della quale, come detto, poiché la retribuzione del periodo feriale non deve avere un effettuo dissuasivo sul lavoratore nella fruizione delle ferie, essa deve essere sostanzialmente equiparabile alla retribuzione ordinaria.
24. Alla luce della interpretazione elaborata dalla C.G.U.E., quindi, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato con l'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto a espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini del calcolo della retribuzione che spetta al lavoratore durante il periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, al pari degli elementi della retribuzione correlati allo status personale e professionale del prestatore di lavoro (per esempio, anzianità, qualità di superiore gerarchico, qualifiche professionali), dovendo, invece, essere escluse le spese occasionali o accessorie.
25. La nozione europea di retribuzione feriale coincide, dunque, in sostanza, con la normale retribuzione, trattandosi della retribuzione che il lavoratore riceve abitualmente in relazione alle caratteristiche del suo lavoro, alla sua professionalità e alla gravosità delle sue mansioni, dovendo rimanere esclusi da essa solo i costi occasionali e contingenti.
26. Ne discende, quindi, che sono da includere in questa nozione anche le indennità accessorie (i.e. le componenti variabili della retribuzione) normalmente riferibili alle mansioni.
27. In questo senso, allora, preme evidenziare che quel che rileva, non è tanto la continuatività della loro erogazione al lavoratore, ma, piuttosto, la loro normale riferibilità alle mansioni, requisito del quale una certa frequenza o regolarità di corresponsione possono essere indici, senza che, tuttavia, sia necessario che una determinata voce sia pagata tutti i mesi o quasi, purché sia, comunque, inerente alle funzioni e, quindi, non contingente.
28. È, quindi, “compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che Per_2 intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE” (così, in motivazione, Cass. n. 22401/2020).
29. Applicati, allora, i consolidati principi di diritto sin qui esposti al caso di specie, ne deriva la computabilità nella retribuzione feriale del ricorrente delle indennità azionate.
30. È pacifico, in fatto, che le indennità variabili per cui è causa siano state corrisposte al ricorrente per ogni giornata di effettiva presenza in servizio e che, invece, in conformità alla contrattazione collettiva applicata al rapporto, non siano state incluse dal datore di lavoro nella quantificazione della retribuzione feriale (v. buste paga sub doc. 4 fasc. ric.)
31. A parere del giudicante, entrambe le indennità de quibus presentano un “nesso intrinseco” con le mansioni di “operatore di esercizio” svolte dal ricorrente.
32. L'indennità di prestazione CTT è stata, infatti, introdotta da in favore di tutti gli Controparte_2 operatori di esercizio, con regolamentazione di cui agli Ordini di Servizio n. 73/2014 e 122/2015 (doc. 7 fasc. ric.), ed è collegata alla presenza al lavoro, cioè allo svolgimento della “prestazione” resa dal predetto per ogni giorno interamente lavorato (v. art.
4.2.1 dei predetti O.d.S.), di talché deve di certo ritenersi intrinsecamente collegata all'espletamento delle mansioni. 33. L'indennità turnista (la cui debenza nei periodi di presenza in servizio e i cui presupposti non sono stati specificamente contestati dalla resistente, con conseguente irrilevanza della mancata produzione della fonte collettiva) è, invece, volta a compensare l'esecuzione della prestazione in turni avvicendati e flessibili, modalità lavorativa imposta dal datore di lavoro (circostanza non specificamente contestata dalla resistente) e che produce un incomodo (intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni) che viene compensato tramite l'importo pecuniario dell'indennità in esame, inclusa nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.
pagina 4 di 6 34. Quanto alla valenza dissuasiva (v. supra), deve ritenersi, con specifico riferimento alla posizione del ricorrente, che l'incidenza della mancata inclusione delle indennità in parola nella retribuzione feriale sia senz'altro tale da realizzare un potenziale effetto dissuasivo, nel senso di poter indurre il prestatore di lavoro a non fruire delle ferie annuali spettanti e/o a non fruirne per un periodo continuativo.
35. Esaminando le buste paga in atti, emerge, infatti, come l'ammontare complessivo giornaliero delle due indennità in parola sia pari a una somma che corrisponde a una percentuale significativa dell'importo unitario della retribuzione ordinaria (tale percentuale si colloca attorno al 13-14%).
36. In conclusione, sussiste il diritto del ricorrente a vedere ricomprese le voci di retribuzione variabile azionate nella base di calcolo della retribuzione allo stesso spettante durante le ferie, per non più di quattro settimane di ferie annuali, con conseguente declaratoria di nullità delle clausole della disciplina pattizia collettiva applicata al rapporto che, in contrasto con i richiamati principi sovraordinati di diritto comunitario, prevedono il contrario.
37. Le differenze retributive maturate dal ricorrente sulla retribuzione relativa alle ferie fruite nel periodo 2017-2021, devono, quindi, essere rideterminate, in base al conteggio contenuto in atti (i valori giornalieri delle due indennità non percepite sono stati moltiplicati per il numero di giorni di ferie annualmente goduti) – non specificamente contestato dalla convenuta, nè, sotto il profilo del criterio di calcolo adottato, né, sotto il profilo contabile - nella somma capitale lorda di € 1.030,43, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c., atteso che nell'anno 2017 il ricorrente risulta aver fruito di n. 30 giorni di ferie.
38. Con riferimento ai crediti sorti anteriormente al 1°.11.2021, il ricorrente ha invocato la responsabilità solidale di ex art. 2112 c.c., sul dedotto presupposto dell'essersi verificato nel Controparte_1 caso di specie un trasferimento d'azienda da ad Controparte_2 Controparte_1
39. Ritiene il Tribunale che l'assunto sia fondato.
40. Il passaggio da CCT Nord s.r.l. ad nell'ambito della gestione del servizio di Controparte_1 trasporto pubblico locale nell'ATO della Regione Toscana, si è tradotto, infatti, nella sostanza, nel subentro alla prima della seconda società nell'esercizio della medesima attività d'impresa e nella titolarità dei beni (definiti “essenziali”) per il concreto svolgimento del servizio, quali autobus, immobili (depositi, uffici, biglietterie) e arredi presenti nei suddetti immobili (v. doc. 3 fasc. ric.): in altri termini, si è verificato un mero mutamento di titolarità di un'entità economica organizzata, in grado di produrre autonomamente servizi, che ha conservato la propria identità (tipo di attività esercitata, risorse umane e materiali, clientela etc.).
41. A prescindere, quindi, dalla disciplina normativa in forza della quale tale subentro si è attuato (art. 18, comma 2 L.R.T. n. 42 del 31 luglio 1998), sul piano giuslavoristico e, quindi, ai fini che ci occupano, la fattispecie concreta risulta integrare tutti gli elementi costituivi del trasferimento di azienda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., atteso che, in base alla consolidata elaborazione giurisprudenziale, anche comunitaria, in argomento, “In materia di trasferimento d'azienda, la disciplina dell'art 2112 c.c. si applica ogni qualvolta, rimanendo immutata l'organizzazione aziendale, vi sia la sostituzione della persona del titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell'esercizio dell'impresa, indipendentemente dallo strumento tecnico giuridico adottato e dalla sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario” (così, fra le tante, Cass. n. 21615/2019).
42. Pertanto, deve essere condannata a pagare al ricorrente, a titolo di differenze Controparte_1 retributive maturate sulla retribuzione relativa alle ferie fruite nel periodo 2017-2021, la somma capitale lorda di € 1.030,43, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c. dalle singole scadenze al saldo effettivo.
43. A sua volta, deve essere condannata a manlevare di quanto Controparte_2 Controparte_1 essa dovesse pagare al ricorrente, in esecuzione della presente sentenza, per il periodo antecedente al 1° novembre 2021.
44. Nei rapporti tra il ricorrente e le spese seguono la soccombenza e sono Controparte_1 liquidate come da dispositivo, senza applicazione della fase istruttoria (non svoltasi) e con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari.
45. Nei rapporti tra e le spese seguono la soccombenza e sono Controparte_1 Controparte_2 liquidate come da dispositivo, senza applicazione della fase istruttoria (non svoltasi).
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P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- previa declaratoria di nullità delle disposizioni di contrattazione collettiva di cui al C.C.N.L. 27.11.2000 (artt. 3 e 5) e C.C.N.L. 12.03.1980 (art. 10), dichiara Controparte_3 Controparte_3 il diritto del ricorrente all'inserimento nella base di calcolo della retribuzione feriale, fino a quattro settimane di ferie l'anno, dell'indennità di prestazione CTT e dell'indennità turnista e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di differenze Controparte_1 retributive sulla retribuzione relativa alle ferie fruite nel periodo 2017/2021, della somma capitale lorda di € 1.030,43, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle maturazione delle singole voci di credito al saldo effettivo ex art. 429 c.p.c.;
- condanna a manlevare e tenere indenne di quanto essa Controparte_2 Controparte_1 dovesse pagare al ricorrente in esecuzione della presente sentenza per il periodo antecedente al 1° novembre 2021;
- condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate, ex D.M. n. Controparte_1 147/22, in € 1.030,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, se dovuti, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatari;
- condanna a rifondere ad le spese di lite, liquidate, ex D.M. Controparte_2 Controparte_1 n. 147/22, in € 900,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, se dovuti.
Firenze, 8 dicembre 2024 Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
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