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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12144 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3811/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 3811/2023 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 18.12.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. TRA
(c.f.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 5.4.1977, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori
(c.f. ), nata a [...] il Persona_1 C.F._2 7.3.2009, (c.f. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._3
7.3.2009 e (c.f. ), nato a [...] Parte_3 C.F._4
(SA) il 7.3.2009, tutti residenti in [...], in proprio e nella qualità di eredi del de cuius nato a [...] il Persona_2 19.3.1975 e deceduto a Napoli il 27.8.2014, difesi rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Giuseppe Mazzucchiello (c.f. ), dall'avv. Nicola C.F._5 Mazzucchiello (c.f. e dall'avv. Clementina Fafone (c.f. C.F._6
), giusta procura allegata all'atto di citazione C.F._7 ATTRICE E
(c.f. e P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Direttore Generale e legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica in alla via Nizza n. 146, CP_1 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente , in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio Rep. n. 27360, Raccolta n. 4281 del 01 giugno 2023, dall'avv. Guido Persona_3 Verderosa (c.f. e dall'avv. Fernando Miriano con il quali elettivamente C.F._8 domicilia in , alla via Nizza n.146 CP_1 CONVENUTA E
(P. IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentate pro tempore con sede in Napoli, alla via Comunale del Principe 13/A, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Barile (c.f. ) ed elettivamente C.F._9 domiciliata presso il suo studio in Castellammare di Stabia (NA), alla via Guglielmo Marconi n. 95, giusta procura in allegato alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale. Conclusioni: all'udienza del 18.12.2025, i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate.
pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.2.2023, l'attrice Parte_1
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui
[...] minori , e in Persona_1 Parte_2 Parte_3 proprio e quali eredi di nato a [...] il [...] e Persona_2 deceduto a Napoli il 27.8.2014, proponeva domanda risarcitoria nei confronti della CP_3
e della , lamentando che il proprio congiunto era
[...] Controparte_4 deceduto a causa delle negligenze professionali ascrivibili ai sanitari che lo avevano curato. Tanto premesso, gli attori, ravvisando una responsabilità dei medici che avevano avuto in cura il povero chiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali e non Persona_2 patrimoniali alle due convenute. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l , la quale, dopo aver CP_3 eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito e la prescrizione del diritto azionato dagli attori, contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, chiedendone l'integrale rigetto. Si costituiva in giudizio, altresì, la la quale, oltre a contestare la Controparte_4 fondatezza della domanda attrice, eccepiva in via preliminare la prescrizione del diritto fatto azionato in giudizio. Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, il giudice disponeva CTU medico- legale. Nelle more del deposito della CTU, parte attrice rinunciava all'azione nei confronti della CP_3
, che accettava la suddetta rinuncia;
quindi, all'udienza del 18.12.2025, il Giudice invitava
[...] le parti a concludere, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e si riservava per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato in data 25.6.2025, i difensori dell'attrice, a tanto muniti di procura, hanno formalmente rinunciato non soltanto agli atti del giudizio, ma anche all'azione proposta nell'ambito del presente procedimento nei confronti della . CP_3 Tale rinunzia, peraltro, è stata ritualmente accettata dal difensore della convenuta, senza apporre riserve o condizioni. Ciò, con tutta evidenza, ha fatto venir meno tra le parti la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva l'oggetto della lite, determinando la cessazione della materia del contendere. In proposito, deve appena osservarsi che “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (cfr. Cass., sez. I, ordinanza n. 30251 del 31.10.2023; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. V, ordinanza n. 19568 del pagina 2 di 3 4.8.2017; Cass., sez. I, sentenza n. 10553 del 7.5.2009)”.
2. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, come è noto, non esime il giudice del merito dal pronunciarsi sulle spese processuali, nel caso in cui le parti abbiano rappresentato di avere interesse ad una decisione sul punto. In tal caso, infatti, il giudicante deve valutare il merito della lite e decidere della fondatezza o infondatezza delle domande che, in essa, sono state fatte valere, al fine di poter fare applicazione del principio della “soccombenza virtuale” (cfr. Cass., sez. VI, ordinanza n. 1005 del 17.1.2020; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. III, sentenza n. 30857 del 29.11.2018; Cass., sez. III, sentenza n. 16150 del 8.7.2010). Orbene, nel caso che occupa, le parti, con l'atto di rinuncia e di accettazione sottoscritto dalle stesse, hanno chiesto congiuntamente che le spese di lite venissero integralmente compensate tra loro. Tale richiesta appare condivisibile, tanto più in considerazione del corretto comportamento processuale tenuto dalle parti che giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le stesse.
3. La causa va rimessa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza, al fine di procedere all'istruzione del giudizio e, in particolare, per dare corso all'istruttoria concernente la domanda risarcitoria nei confronti dell'altra convenuta, la . Controparte_4 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in considerazione della natura non definitiva della presente sentenza in ordine alla controversia tra l'attrice e la , la liquidazione delle spese di Controparte_4 lite tra tali parti avrà luogo soltanto con la pronuncia terminativa del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, non definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra l'attrice Parte_1
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale
[...] sui minori , e Persona_1 Parte_2 Parte_3
e la convenuta;
[...] CP_3
- dichiara interamente compensate le spese di lite tra l'attrice Parte_1
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale
[...] sui minori , e Persona_1 Parte_2 Parte_3
e la convenuta;
[...] CP_3
- rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza;
- spese al definitivo, per quanto riguarda la controversia tra l'attrice Parte_1
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale
[...] sui minori , e Persona_1 Parte_2 Parte_3
e la convenuta .
[...] Controparte_4
Napoli, 19/12/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 3 di 3
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 3811/2023 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 18.12.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. TRA
(c.f.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1 5.4.1977, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui minori
(c.f. ), nata a [...] il Persona_1 C.F._2 7.3.2009, (c.f. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._3
7.3.2009 e (c.f. ), nato a [...] Parte_3 C.F._4
(SA) il 7.3.2009, tutti residenti in [...], in proprio e nella qualità di eredi del de cuius nato a [...] il Persona_2 19.3.1975 e deceduto a Napoli il 27.8.2014, difesi rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Giuseppe Mazzucchiello (c.f. ), dall'avv. Nicola C.F._5 Mazzucchiello (c.f. e dall'avv. Clementina Fafone (c.f. C.F._6
), giusta procura allegata all'atto di citazione C.F._7 ATTRICE E
(c.f. e P.IVA ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 Direttore Generale e legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica in alla via Nizza n. 146, CP_1 rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente , in virtù di procura generale alle liti per atto Notaio Rep. n. 27360, Raccolta n. 4281 del 01 giugno 2023, dall'avv. Guido Persona_3 Verderosa (c.f. e dall'avv. Fernando Miriano con il quali elettivamente C.F._8 domicilia in , alla via Nizza n.146 CP_1 CONVENUTA E
(P. IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentate pro tempore con sede in Napoli, alla via Comunale del Principe 13/A, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Barile (c.f. ) ed elettivamente C.F._9 domiciliata presso il suo studio in Castellammare di Stabia (NA), alla via Guglielmo Marconi n. 95, giusta procura in allegato alla comparsa di costituzione e risposta CONVENUTA
Oggetto: responsabilità professionale. Conclusioni: all'udienza del 18.12.2025, i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri atti ed alle conclusioni ivi formulate.
pagina 1 di 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 14.2.2023, l'attrice Parte_1
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui
[...] minori , e in Persona_1 Parte_2 Parte_3 proprio e quali eredi di nato a [...] il [...] e Persona_2 deceduto a Napoli il 27.8.2014, proponeva domanda risarcitoria nei confronti della CP_3
e della , lamentando che il proprio congiunto era
[...] Controparte_4 deceduto a causa delle negligenze professionali ascrivibili ai sanitari che lo avevano curato. Tanto premesso, gli attori, ravvisando una responsabilità dei medici che avevano avuto in cura il povero chiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali e non Persona_2 patrimoniali alle due convenute. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l , la quale, dopo aver CP_3 eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito e la prescrizione del diritto azionato dagli attori, contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, chiedendone l'integrale rigetto. Si costituiva in giudizio, altresì, la la quale, oltre a contestare la Controparte_4 fondatezza della domanda attrice, eccepiva in via preliminare la prescrizione del diritto fatto azionato in giudizio. Concessi i termini per il deposito delle memorie istruttorie, il giudice disponeva CTU medico- legale. Nelle more del deposito della CTU, parte attrice rinunciava all'azione nei confronti della CP_3
, che accettava la suddetta rinuncia;
quindi, all'udienza del 18.12.2025, il Giudice invitava
[...] le parti a concludere, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., e si riservava per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato in data 25.6.2025, i difensori dell'attrice, a tanto muniti di procura, hanno formalmente rinunciato non soltanto agli atti del giudizio, ma anche all'azione proposta nell'ambito del presente procedimento nei confronti della . CP_3 Tale rinunzia, peraltro, è stata ritualmente accettata dal difensore della convenuta, senza apporre riserve o condizioni. Ciò, con tutta evidenza, ha fatto venir meno tra le parti la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva l'oggetto della lite, determinando la cessazione della materia del contendere. In proposito, deve appena osservarsi che “la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (cfr. Cass., sez. I, ordinanza n. 30251 del 31.10.2023; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. V, ordinanza n. 19568 del pagina 2 di 3 4.8.2017; Cass., sez. I, sentenza n. 10553 del 7.5.2009)”.
2. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere, come è noto, non esime il giudice del merito dal pronunciarsi sulle spese processuali, nel caso in cui le parti abbiano rappresentato di avere interesse ad una decisione sul punto. In tal caso, infatti, il giudicante deve valutare il merito della lite e decidere della fondatezza o infondatezza delle domande che, in essa, sono state fatte valere, al fine di poter fare applicazione del principio della “soccombenza virtuale” (cfr. Cass., sez. VI, ordinanza n. 1005 del 17.1.2020; nonché, nello stesso senso, Cass., sez. III, sentenza n. 30857 del 29.11.2018; Cass., sez. III, sentenza n. 16150 del 8.7.2010). Orbene, nel caso che occupa, le parti, con l'atto di rinuncia e di accettazione sottoscritto dalle stesse, hanno chiesto congiuntamente che le spese di lite venissero integralmente compensate tra loro. Tale richiesta appare condivisibile, tanto più in considerazione del corretto comportamento processuale tenuto dalle parti che giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le stesse.
3. La causa va rimessa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza, al fine di procedere all'istruzione del giudizio e, in particolare, per dare corso all'istruttoria concernente la domanda risarcitoria nei confronti dell'altra convenuta, la . Controparte_4 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., in considerazione della natura non definitiva della presente sentenza in ordine alla controversia tra l'attrice e la , la liquidazione delle spese di Controparte_4 lite tra tali parti avrà luogo soltanto con la pronuncia terminativa del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, non definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere tra l'attrice Parte_1
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale
[...] sui minori , e Persona_1 Parte_2 Parte_3
e la convenuta;
[...] CP_3
- dichiara interamente compensate le spese di lite tra l'attrice Parte_1
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale
[...] sui minori , e Persona_1 Parte_2 Parte_3
e la convenuta;
[...] CP_3
- rimette la causa sul ruolo, come da separata ordinanza;
- spese al definitivo, per quanto riguarda la controversia tra l'attrice Parte_1
, in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale
[...] sui minori , e Persona_1 Parte_2 Parte_3
e la convenuta .
[...] Controparte_4
Napoli, 19/12/2025
Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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