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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/06/2025, n. 3793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3793 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE- 2° COLLEGIO
R.G. 1460/2022
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1460 R.G.C. dell'anno 2022, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 6 febbraio 2025, vertente
TRA
, e elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2 Parte_3
Roma, alla Piazza R.B. Crivelli n. 50, presso lo Studio Legale Avv.
[...]
, che, unitamente all' Avv. Fernando Targa li rappresenta e difende Parte_4 come da procura in atti
- Appellante -
E Condominio Via Ardeatina nn. 27/29, in Anzio (RM), in persona dell'Amministratore pro tempore, elett.te domiciliato in Roma, Via Bartolomeo
Marliano n. 14 presso lo Studio Legale degli Avv.ti Marco Atripaldi e Daniele
Fares, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
-Appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1607/2021
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, e proponevano appello avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentenza resa dal Tribunale di Velletri n. 1607/2021 che – a definizione del giudizio RG n. 4109/2019, promosso dagli stessi nei confronti del Condominio
Via Ardeatina nn. 27/29, in Anzio ed avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 698/2019 del Tribunale di Velletri – aveva respinto l'opposizione, confermato il decreto opposto e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite
L' appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame e così concludeva: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento della proposta impugnazione, per le ragioni tutte di cui alla narrativa esposta, accogliere il presente gravame e riformare la decisione "de qua discitur" - Sentenza n. 1607/2021 emessa dal Tribunale di Velletri Sez. I
Civile, in persona della Dott.ssa Salucci Francesca, pubblicata in data 8 settembre 2021 così come meglio argomentato e richiesto in narrativa.
Specificatamente piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita accertare e pag. 2/9 dichiarare, per le ragioni ut supra esposte, non dovuta al TE
, in persona del suo l.r.p.t., la somma di € 11.224,45 richiesta
[...] in danno dei IG.ri quale corrispettivo dei lavori sulla palazzina D, e, Pt_1 per l'effetto, condannare il , alla TE restituzione in favore IG. e Parte_1 Parte_2 Parte_3 delle somme medio tempore versate in esecuzione della gravata sentenza.
Voglia altresì l'Ecc.ma Corte revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo nr.
698/2019, N.R.G. 2347/2019, emesso dal Tribunale di Velletri l'8/04/2019 e notificato in data 6 maggio 2019, per infondatezza e inesistenza della pretesa creditoria fatta valere. Voglia l'Ecc.ma Corte adita, inoltre, accertare e dichiarare a) la nullità delle delibere assembleari di cui ai punti 4) e 5) dell'O.d.G. dell'1/09/2018 per evidente contrasto con quella assunta in data
15/10/2017 in relazione al riconoscimento dei lavori eseguiti sul fabbricato D a cura e spese degli opponenti;
b) l'avvenuto esborso della quota, a carico dei sigg. , pari ad € 11.224,00, dei lavori condominiali deliberati Pt_1 all'assemblea del 31.01.2017, attraverso l'esecuzione delle opere previste dal capitolato lavori sul fabbricato D a loro cura e spese;
c) la compensazione tra le spese sostenute dai sigg. per i lavori effettuati sul fabbricato D con la Pt_1 quota loro spettante per i lavori condominiali almeno fino alla concorrenza dell'importo di € 11.224,00. Voglia infine l'Ecc.ma Corte adita, condannare il
, in persona del legale rappresentante pro TE tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. per avere agito temerariamente nei confronti dei IG.ri , al pagamento della somma Pt_1 ritenuta di giustizia da quantificarsi anche in via equitativa. Con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi, e con condanna, altresì, alla restituzione del C.U. corrisposto ed alle spese di notifica”.
Si costituiva l'appellato così concludendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte CP_1 di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le ragioni meglio esposte in narrativa, - in via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare inammissibili e/o improponibili tutte le domande proposte in pag. 3/9 appello dai IG.ri , ponendosi le stesse in evidente contrasto e Pt_1 violazione degli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c.; - in ogni caso, nel merito, rigettare l'appello proposto dai IG.ri in quanto illegittimo e infondato, Pt_1 in fatto e in diritto, oltre che manifestamente illogico e contraddittorio, e per
l'effetto confermare la sentenza impugnata. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge”.
All'udienza collegiale del 6 febbraio 2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termine per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dall'opposizione proposta da , Parte_1 [...]
e avverso il decreto ingiuntivo n. 698/2019 del Tribunale Pt_2 Parte_3 di Velletri con il quale il Condominio Via Ardeatina nn. 27/29, in Anzio aveva ingiunto ai condomini il pagamento degli oneri condominiali straordinari Pt_1 ed ordinari approvati con delibera datata 1 settembre 2018 pari ad € 14.313,42, oltre interessi e spese;
parte opponente lamentava l'erroneità degli importi come richiesti e approvati nella delibera suddetta nonché la contraddittorietà della suddetta delibera rispetto alla precedente datata 15/10/2017 in relazione al riconoscimento dei lavori eseguiti sul fabbricato D a cura e spese degli opponenti, nonché l'avvenuto esborso della quota, a carico dei sigg. pari Pt_1 ad € 11.224,00, dei lavori condominiali deliberati all'assemblea del 31.01.2017, attraverso l'esecuzione delle opere previste dal capitolato lavori sul fabbricato D
a loro cura e spese e richiedevano la compensazione tra le spese sostenute per i lavori effettuati sul fabbricato D con la quota loro spettante per i lavori condominiali almeno fino alla concorrenza dell'importo di € 11.224,00.
Il Tribunale di Velletri respingeva l'opposizione per non avere parte opponente impugnato la delibera - posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto –
pag. 4/9 nei termini stabiliti dall'art. 1137 c.c. e avverso detta decisione veniva proposto gravame con i motivi di cui appresso.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del proposto gravame avanzata dall' appellato, il quale ritiene che l'atto d'impugnazione difetterebbe dei requisiti minimi previsti dall'art 342 c.p.c.
L'eccezione è destituita di fondamento e va disattesa.
La Corte ritiene che l'appellante nei motivi di gravame abbia svolto una sufficiente individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata ed abbia comunque chiaramente individuato nelle conclusioni un percorso decisionale alternativo a quello del primo giudice, anche alla luce della pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. n. 27199 del 16.11.2017, seguita dalla più recente Cassazione civile sez. un., 13/12/2022, n.36481, secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che:-
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
- che l'appellante abbia svolto una sufficiente individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata ed abbia comunque chiaramente individuato un percorso decisionale alternativo a quello del primo giudice”.
Nei motivi di gravame l'appellante si duole della “nullità ed illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1137 c.c.. omessa motivazione , ritenendo erronea la statuizione del Tribunale di Velletri laddove non avrebbe rilevato la nullità della delibera posta alla base dell'ingiunzione in quanto pag. 5/9 contrastante con la precedente delibera del 15.10.2017 e senza un autonomo riparto, rifacendosi i condomini al riparto già operato nel deliberato 31.01.2017. Assume dunque l'appellante la “nullità ed illegittimità della sentenza per difetto della motivazione o apparente motivazione con conseguente violazione dell'art. 132
c.p.c. o, comunque, per erroneità della stessa. omessa pronuncia su punti decisivi della controversia. omessa valutazione di prove determinanti” in quanto il giudicante di primo grado non avrebbe tenuto in alcun conto i lavori straordinari sulla facciata della palazzina D realizzati in autonomia dagli appellati medesimi ai fini dello scorporo dell'importo all'uopo sostenuto.
Le doglianze sono infondate e vanno disattese.
La Corte, a seguito del riesame delle risultanze probatorie in atti, rileva che il decreto ingiuntivo opposto trae fondamento unicamente dalla delibera dell'assemblea condominiale del 01.09.2018, con la quale veniva approvato il rendiconto consuntivo dei lavori straordinari già in precedenza deliberati in data 31.01.2017, con ripartizione degli oneri a carico dei condomini come da allegata tabella, che si riferisce a quella preventivata nella suddetta delibera del gennaio 2017: orbene, detta approvazione avveniva con il solo voto contrario dei condomini Pt_1
Nell'opposizione proposta dall'odierna parte appellante nel primo grado di giudizio si rileva che i condomini contestano sostanzialmente l'erroneità Pt_1 del calcolo degli oneri così come ingiunti senza però impugnare la delibera de qua fondante la creditoria del CP_1
Le doglianze mosse dai condomini determinerebbero, se fondate, Pt_1
l'annullabilità e non la nullità della delibera approvativa del bilancio del
9.02.2026, in applicazione del principio sancito dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. Un. n. 4806/2005, Cass. Civ. Sez. Un. n.
9839/2021), secondo cui perché una delibera dell'assemblea dei condomini possa essere ritenuta affetta da nullità, deve verificarsi, alternativamente, o una carenza originaria degli elementi costitutivi essenziali (volontà della maggioranza;
oggetto; causa;
forma), tale da determinare la deficienza pag. 6/9 strutturale della delibera stessa come nel caso: a) della deliberazione adottata senza la votazione dell'assemblea; b) della deliberazione priva di oggetto, cioè priva di una reale decisione o con un oggetto non determinato né determinabile;
c) della deliberazione priva di causa, carente cioè di una ragione pratica giustificativa della stessa che sia meritevole di tutela giuridica;
d) della deliberazione non risultante dal verbale dell'assemblea, sprovvista perciò della necessaria forma scritta;
oppure l'impossibilità dell'oggetto, in senso materiale
(delibera in concreto inattuabile) o in senso giuridico (delibere che riguardano la proprietà del singolo condomino), da intendersi riferito al contenuto (c.d. decisum) della deliberazione. D'altra parte perché possa, invece, parlarsi di delibera annullabile è necessario il riscontro: a) di vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea; b) di deliberazioni assunte con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale;
c) di vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea; d) di irregolarità nel procedimento di convocazione;
e) della violazione di norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.
L'odierna parte appellante avrebbe dovuto pertanto tempestivamente impugnare la delibera de qua, infatti: “nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia
l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue
l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento”(Cassazione civile sez. un., 14/04/2021, n.9839), pertanto nella pag. 7/9 specie l'odierno appellante avrebbe dovuto proporre ritualmente l'impugnativa ex art. 1137 c.c.
Nel caso che ci occupa, rimane sottratto al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ogni sindacato sull'annullabilità delle deliberazioni poste a fondamento dello stesso, in assenza di specifica domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2,
c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione.
Per i suesposti motivi, l'appello viene integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna di parte appellante al pagamento delle stesse in favore dell' appellato CP_1 come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti(aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000), esclusa la fase istruttoria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Pt_3 nei confronti del Condominio Via Ardeatina nn. 27/29, in
[...]
Anzio avverso la sentenza resa dal Tribunale di Velletri n.
1607/2021;
2. condanna parte appellante al pagamento, in favore dell' appellato
Condominio Via Ardeatina nn. 27/29, in Anzio, delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.966,00, oltre accessori di legge.
pag. 8/9 3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott. Gisella Dedato
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
8° SEZIONE- 2° COLLEGIO
R.G. 1460/2022
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1460 R.G.C. dell'anno 2022, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 6 febbraio 2025, vertente
TRA
, e elettivamente domiciliati in Parte_1 Parte_2 Parte_3
Roma, alla Piazza R.B. Crivelli n. 50, presso lo Studio Legale Avv.
[...]
, che, unitamente all' Avv. Fernando Targa li rappresenta e difende Parte_4 come da procura in atti
- Appellante -
E Condominio Via Ardeatina nn. 27/29, in Anzio (RM), in persona dell'Amministratore pro tempore, elett.te domiciliato in Roma, Via Bartolomeo
Marliano n. 14 presso lo Studio Legale degli Avv.ti Marco Atripaldi e Daniele
Fares, che lo rappresentano e difendono come da procura in atti
-Appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 1607/2021
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, e proponevano appello avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3 sentenza resa dal Tribunale di Velletri n. 1607/2021 che – a definizione del giudizio RG n. 4109/2019, promosso dagli stessi nei confronti del Condominio
Via Ardeatina nn. 27/29, in Anzio ed avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 698/2019 del Tribunale di Velletri – aveva respinto l'opposizione, confermato il decreto opposto e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite
L' appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame e così concludeva: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento della proposta impugnazione, per le ragioni tutte di cui alla narrativa esposta, accogliere il presente gravame e riformare la decisione "de qua discitur" - Sentenza n. 1607/2021 emessa dal Tribunale di Velletri Sez. I
Civile, in persona della Dott.ssa Salucci Francesca, pubblicata in data 8 settembre 2021 così come meglio argomentato e richiesto in narrativa.
Specificatamente piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita accertare e pag. 2/9 dichiarare, per le ragioni ut supra esposte, non dovuta al TE
, in persona del suo l.r.p.t., la somma di € 11.224,45 richiesta
[...] in danno dei IG.ri quale corrispettivo dei lavori sulla palazzina D, e, Pt_1 per l'effetto, condannare il , alla TE restituzione in favore IG. e Parte_1 Parte_2 Parte_3 delle somme medio tempore versate in esecuzione della gravata sentenza.
Voglia altresì l'Ecc.ma Corte revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo nr.
698/2019, N.R.G. 2347/2019, emesso dal Tribunale di Velletri l'8/04/2019 e notificato in data 6 maggio 2019, per infondatezza e inesistenza della pretesa creditoria fatta valere. Voglia l'Ecc.ma Corte adita, inoltre, accertare e dichiarare a) la nullità delle delibere assembleari di cui ai punti 4) e 5) dell'O.d.G. dell'1/09/2018 per evidente contrasto con quella assunta in data
15/10/2017 in relazione al riconoscimento dei lavori eseguiti sul fabbricato D a cura e spese degli opponenti;
b) l'avvenuto esborso della quota, a carico dei sigg. , pari ad € 11.224,00, dei lavori condominiali deliberati Pt_1 all'assemblea del 31.01.2017, attraverso l'esecuzione delle opere previste dal capitolato lavori sul fabbricato D a loro cura e spese;
c) la compensazione tra le spese sostenute dai sigg. per i lavori effettuati sul fabbricato D con la Pt_1 quota loro spettante per i lavori condominiali almeno fino alla concorrenza dell'importo di € 11.224,00. Voglia infine l'Ecc.ma Corte adita, condannare il
, in persona del legale rappresentante pro TE tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c. per avere agito temerariamente nei confronti dei IG.ri , al pagamento della somma Pt_1 ritenuta di giustizia da quantificarsi anche in via equitativa. Con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, da distrarsi, e con condanna, altresì, alla restituzione del C.U. corrisposto ed alle spese di notifica”.
Si costituiva l'appellato così concludendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte CP_1 di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per le ragioni meglio esposte in narrativa, - in via preliminare ed assorbente, accertare e dichiarare inammissibili e/o improponibili tutte le domande proposte in pag. 3/9 appello dai IG.ri , ponendosi le stesse in evidente contrasto e Pt_1 violazione degli artt. 342, 348 bis e 348 ter c.p.c.; - in ogni caso, nel merito, rigettare l'appello proposto dai IG.ri in quanto illegittimo e infondato, Pt_1 in fatto e in diritto, oltre che manifestamente illogico e contraddittorio, e per
l'effetto confermare la sentenza impugnata. Con vittoria delle spese di lite del doppio grado di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge”.
All'udienza collegiale del 6 febbraio 2025, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termine per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dall'opposizione proposta da , Parte_1 [...]
e avverso il decreto ingiuntivo n. 698/2019 del Tribunale Pt_2 Parte_3 di Velletri con il quale il Condominio Via Ardeatina nn. 27/29, in Anzio aveva ingiunto ai condomini il pagamento degli oneri condominiali straordinari Pt_1 ed ordinari approvati con delibera datata 1 settembre 2018 pari ad € 14.313,42, oltre interessi e spese;
parte opponente lamentava l'erroneità degli importi come richiesti e approvati nella delibera suddetta nonché la contraddittorietà della suddetta delibera rispetto alla precedente datata 15/10/2017 in relazione al riconoscimento dei lavori eseguiti sul fabbricato D a cura e spese degli opponenti, nonché l'avvenuto esborso della quota, a carico dei sigg. pari Pt_1 ad € 11.224,00, dei lavori condominiali deliberati all'assemblea del 31.01.2017, attraverso l'esecuzione delle opere previste dal capitolato lavori sul fabbricato D
a loro cura e spese e richiedevano la compensazione tra le spese sostenute per i lavori effettuati sul fabbricato D con la quota loro spettante per i lavori condominiali almeno fino alla concorrenza dell'importo di € 11.224,00.
Il Tribunale di Velletri respingeva l'opposizione per non avere parte opponente impugnato la delibera - posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto –
pag. 4/9 nei termini stabiliti dall'art. 1137 c.c. e avverso detta decisione veniva proposto gravame con i motivi di cui appresso.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del proposto gravame avanzata dall' appellato, il quale ritiene che l'atto d'impugnazione difetterebbe dei requisiti minimi previsti dall'art 342 c.p.c.
L'eccezione è destituita di fondamento e va disattesa.
La Corte ritiene che l'appellante nei motivi di gravame abbia svolto una sufficiente individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata ed abbia comunque chiaramente individuato nelle conclusioni un percorso decisionale alternativo a quello del primo giudice, anche alla luce della pronuncia della Suprema Corte a SS.UU. n. 27199 del 16.11.2017, seguita dalla più recente Cassazione civile sez. un., 13/12/2022, n.36481, secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che:-
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata
e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
- che l'appellante abbia svolto una sufficiente individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata ed abbia comunque chiaramente individuato un percorso decisionale alternativo a quello del primo giudice”.
Nei motivi di gravame l'appellante si duole della “nullità ed illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1137 c.c.. omessa motivazione , ritenendo erronea la statuizione del Tribunale di Velletri laddove non avrebbe rilevato la nullità della delibera posta alla base dell'ingiunzione in quanto pag. 5/9 contrastante con la precedente delibera del 15.10.2017 e senza un autonomo riparto, rifacendosi i condomini al riparto già operato nel deliberato 31.01.2017. Assume dunque l'appellante la “nullità ed illegittimità della sentenza per difetto della motivazione o apparente motivazione con conseguente violazione dell'art. 132
c.p.c. o, comunque, per erroneità della stessa. omessa pronuncia su punti decisivi della controversia. omessa valutazione di prove determinanti” in quanto il giudicante di primo grado non avrebbe tenuto in alcun conto i lavori straordinari sulla facciata della palazzina D realizzati in autonomia dagli appellati medesimi ai fini dello scorporo dell'importo all'uopo sostenuto.
Le doglianze sono infondate e vanno disattese.
La Corte, a seguito del riesame delle risultanze probatorie in atti, rileva che il decreto ingiuntivo opposto trae fondamento unicamente dalla delibera dell'assemblea condominiale del 01.09.2018, con la quale veniva approvato il rendiconto consuntivo dei lavori straordinari già in precedenza deliberati in data 31.01.2017, con ripartizione degli oneri a carico dei condomini come da allegata tabella, che si riferisce a quella preventivata nella suddetta delibera del gennaio 2017: orbene, detta approvazione avveniva con il solo voto contrario dei condomini Pt_1
Nell'opposizione proposta dall'odierna parte appellante nel primo grado di giudizio si rileva che i condomini contestano sostanzialmente l'erroneità Pt_1 del calcolo degli oneri così come ingiunti senza però impugnare la delibera de qua fondante la creditoria del CP_1
Le doglianze mosse dai condomini determinerebbero, se fondate, Pt_1
l'annullabilità e non la nullità della delibera approvativa del bilancio del
9.02.2026, in applicazione del principio sancito dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. Un. n. 4806/2005, Cass. Civ. Sez. Un. n.
9839/2021), secondo cui perché una delibera dell'assemblea dei condomini possa essere ritenuta affetta da nullità, deve verificarsi, alternativamente, o una carenza originaria degli elementi costitutivi essenziali (volontà della maggioranza;
oggetto; causa;
forma), tale da determinare la deficienza pag. 6/9 strutturale della delibera stessa come nel caso: a) della deliberazione adottata senza la votazione dell'assemblea; b) della deliberazione priva di oggetto, cioè priva di una reale decisione o con un oggetto non determinato né determinabile;
c) della deliberazione priva di causa, carente cioè di una ragione pratica giustificativa della stessa che sia meritevole di tutela giuridica;
d) della deliberazione non risultante dal verbale dell'assemblea, sprovvista perciò della necessaria forma scritta;
oppure l'impossibilità dell'oggetto, in senso materiale
(delibera in concreto inattuabile) o in senso giuridico (delibere che riguardano la proprietà del singolo condomino), da intendersi riferito al contenuto (c.d. decisum) della deliberazione. D'altra parte perché possa, invece, parlarsi di delibera annullabile è necessario il riscontro: a) di vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea; b) di deliberazioni assunte con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale;
c) di vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea; d) di irregolarità nel procedimento di convocazione;
e) della violazione di norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.
L'odierna parte appellante avrebbe dovuto pertanto tempestivamente impugnare la delibera de qua, infatti: “nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia
l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue
l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento”(Cassazione civile sez. un., 14/04/2021, n.9839), pertanto nella pag. 7/9 specie l'odierno appellante avrebbe dovuto proporre ritualmente l'impugnativa ex art. 1137 c.c.
Nel caso che ci occupa, rimane sottratto al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ogni sindacato sull'annullabilità delle deliberazioni poste a fondamento dello stesso, in assenza di specifica domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2,
c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione.
Per i suesposti motivi, l'appello viene integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna di parte appellante al pagamento delle stesse in favore dell' appellato CP_1 come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti(aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000), esclusa la fase istruttoria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2 Pt_3 nei confronti del Condominio Via Ardeatina nn. 27/29, in
[...]
Anzio avverso la sentenza resa dal Tribunale di Velletri n.
1607/2021;
2. condanna parte appellante al pagamento, in favore dell' appellato
Condominio Via Ardeatina nn. 27/29, in Anzio, delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.966,00, oltre accessori di legge.
pag. 8/9 3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 giugno 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott. Gisella Dedato
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