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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 27/10/2025, n. 1801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1801 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
- Sezione seconda civile -
in persona del giudice monocratico, dott. Gaetano Negro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n° 5618/2017 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza addì 7.3.2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c., e vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Fondi, alla Piazza Giuseppe De Santis n. 6 presso lo studio dell'Avv. Giulio
Mastrobattista che lo rappresenta e difende come da procura in atti,
- attore -
e
, (P.I. ), ex lege domiciliato presso il Controparte_1 P.IVA_1 domicilio digitale dell'Avv. Nicola Marchitto del foro di Roma che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 in qualità di successori mortis causa di tutti elettivamente Persona_1 domiciliati in Latina, alla via Carducci n. 7 presso lo studio dell'Avv. Francesco Di
Ciollo che li rappresenta e difende come da procura in atti;
e
1
Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale sita in 5TH Floor, Block 1, The
Oval, 160 Shelbourne Road, Bulin 4 (Irlanda), c/o la , in persona Controparte_3 del legale rapp.te p.t., con sede legale sita in Via Corsica 19/6 – 16128 Genova,
-terza chiamata contumace -
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale sanitaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 9.1.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 28.9.2017, conveniva in giudizio Parte_1
, , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3
– il primo anche in proprio - nella qualità di eredi di Parte_4
– al fine di ottenere il risarcimento dei danni non Persona_1 patrimoniali da esso subiti per i fatti di seguito esposti.
Il presente procedimento originava da un intervento di implantologia cui si era sottoposto il el 2003 presso lo studio del dott. – Pt_1 Persona_1 deceduto prima della introduzione del presente giudizio – per riabilitare funzionalmente ed esteticamente la perdita e la mancanza di più denti. L'attore deduceva che l'intervento veniva eseguito anche da Controparte_1
(figlio del dott. ) e che, a seguito dell'operazione, insorgevano Persona_1
“complicanze come la perimplantite, rotture meccaniche […] dolori alle arcate, fastidi per eccessiva instabilità della protesi e difficoltà della masticazione, oltre che dolore psicologico con conseguente emarginazione e rifiuto della vita di relazione, stati ansiosi e depressivi” che costringevano i
2 dottori e a intervenire nuovamente per CP_1 Persona_1 ovviare al problema.
Sulla scorta di tali deduzioni, l'attore ascriveva la responsabilità degli eventi ai dentisti e e, pertanto, chiedeva il ristoro CP_1 Persona_1 dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Costituitosi in giudizio, contestava le pretese attoree Controparte_1 deducendo il difetto di legittimazione passiva per non avere eseguito lui stesso le prestazioni professionali addebitategli e per avere rinunciato all'eredità del padre, nonché la prescrizione del diritto risarcitorio, con conseguente rigetto della domanda.
Alle stesse conclusioni si associavano , Parte_2 Parte_3
e , i quali si costituivano tuttavia tardivamente,
[...] Parte_4 eccependo il loro difetto di legittimazione passiva in quanto, avendo rinunciato all'eredità, non sarebbero eredi del dott. . Persona_1
La causa, istruita con produzioni documentali, prove orali e CTU medico- legale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 7.3.2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata nei termini di cui in parte motiva.
3. Preliminarmente, nel merito, occorre rilevare il difetto di legittimazione passiva di
, e avendo Parte_2 Parte_3 Parte_4 questi ultimi documentato i rispettivi atti di rinuncia all'eredità presentati innanzi al Tribunale di Latina (cfr. all. alla comparsa di costituzione e risposta).
Invero, l'atto di rinuncia all'eredità – in questo caso redatto dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione ai sensi dell'art. 519
c.c. – è formalmente un atto pubblico e, pertanto, fa piena prova della provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese, della data in cui è stato espletato e del contenuto.
3 Analoghe considerazioni possono essere compiute con riguardo alla posizione di erede di avendo quest'ultimo depositato atto di Controparte_1 rinuncia all'eredità formalizzata innanzi al notaio (cfr. all. 2 Persona_2 della comparsa di costituzione e risposta).
Invero, sebbene la rinuncia all'eredità sia atto revocabile ai sensi dell'art. 525
c.c., non risulta documentata da chi vi abbia interesse alcuna revoca della rinuncia all'eredità e, pertanto, allo stato non è possibile attribuire ai convenuti la qualifica di eredi di . Persona_1
Si accerta, dunque, il difetto di legittimazione passiva di
[...]
, , e CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 per gli addebiti loro mossi iure hereditatis per la responsabilità civile
[...] del loro dante causa oggetto del presente giudizio.
4. Diverse considerazioni devono invece essere compiute con riguardo agli addebiti di responsabilità compiuti nei confronti in Controparte_1 proprio (e non iure hereditatis).
Secondo le ricostruzioni dell'attore, infatti, gli eventi di cui è causa sarebbero altresì ascrivibili alla responsabilità del dott. per Controparte_1 avere quest'ultimo realizzato l'intervento per conto del padre in alcuni casi e, in altri, per aver realizzato segmenti della condotta sanitaria ritenuta produttiva dei danni allegati dall'attore.
Ebbene le predette considerazioni appaiono prive di riscontro probatorio: dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio sono emersi molti dubbi sulla imputazione oggettiva dell'evento di danno allo Controparte_1 secondo la allegazione dei fatti di causa;
in ogni caso – anche a ritenere sussistente la legittimazione passiva di quest'ultimo – ogni addebito di responsabilità risulta escluso dalla CTU medico-legale agli atti.
In particolare, le testimonianze di e di – tra loro Testimone_1 Testimone_2 convergenti e coerenti – hanno evidenziato che l'intervento contestato non è stato materialmente eseguito da , né sotto la sua Controparte_1 direzione o responsabilità essendosi quest'ultimo limitato a effettuare solo «due
4 impianti al sig. nel terzo quadrante ma il sig. era paziente del Pt_1 Pt_1 padre dott. ». La predetta dichiarazione non è stata accompagnata da Per_3 una sufficiente prova scientifica della derivazione del danno complessivamente lamentato dall'attore rispetto ai due impianti del predetto terzo quadrante. La testimonianza contraria della sorella dell'attore appare di contro generica e non decisiva, non distinguendo tra le prestazioni eseguite dai due CP_1
(padre e figlio).
Ad ogni modo, anche a voler ritenere sussistente una legittimazione passiva quanto meno concorrente di , la CTU medico-legale Controparte_1 espletata esclude ogni addebito di responsabilità.
L'elaborato peritale, a firma dei dottori e Persona_4 Persona_5
si connota per linearità logica, chiarezza e completezza
[...] argomentativa, sicché, è adottato dallo scrivente quale parametro decisorio in relazione ai profili la cui comprensione e valutazione presuppone speciali conoscenze tecniche. Nella CTU si deduce che: «non si può attribuire ai convenuti alcuna responsabilità circa la menomazione attuale che può essere il risultato, in mancanza di alternative alla fisiologica evoluzione peggiorativa, della patologia parodontale sofferta dal periziando» (cfr. pag. 27 CTU).
La consulenza tecnica d'ufficio esclude pertanto la sussistenza del danno lamentato dall'attore e, conseguentemente, di qualsivoglia nesso eziologico come evincibile a pag. 27 della CTU: «Non abbiamo elementi scientifici per accertare un danno iatrogeno da malpratica sanitaria a carico dei medici convenuti ed in particolare su quanto riportato nelle considerazioni in merito alla mancanza di un piano terapeutico e di un consenso informato. Alla menomazione attuale ha senz'altro contribuito lo stato anteriore del periziando, caratterizzato da una severa parodontopatia su base genetica e sulla quale (non abbiamo notizia) abbiano influito carenze igieniche, patologie concomitanti».
Occorre dunque concludere per il rigetto della domanda per la mancata prova del nesso causale in quanto non sufficientemente documentata.
5 4.1 Come noto, infatti, n particolare, come espressamente ribadito dalla
Suprema Corte, la regola dell'onere probatorio applicabile – sulla base della giurisprudenza di legittimità consolidata – in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico è quella secondo la quale l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e allegare l'insorgenza
(o l'aggravamento) della patologia e l'inadempimento qualificato del debitore, quale inadempimento astrattamente idoneo a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato causa del danno (Cass., sez. un., n. 577/2008; Cass., n. 4792/2013, in motivazione).
Pertanto, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia – con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno – scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.
Questo orientamento in tema di onere della prova è stato da ultimo confermato, per cui è pacifico che spetti al paziente dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa del medico e il danno. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non comporta automaticamente il riconoscimento della responsabilità del medico agente il mancato assolvimento dell'onere di dimostrare l'esattezza della prestazione medica e l'assenza di incidenza causale dell'inadempimento della prestazione sanitaria sulla produzione dei danni subìti da un paziente, poiché è necessario accertare previamente l'ottemperamento dell'onere probatorio attoreo che consiste nel dimostrare la condotta colposa del responsabile, il nesso di causa tra quest'ultima e il danno sofferto, elementi che pertanto costituiscono
6 accertamenti distinti. (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n. 29853 e da ultimo Cass. sent. n. 6593/2019).
5. Unico elemento da approfondire è la mancata acquisizione del consenso informato risultante dalla relazione medico legale d'ufficio e da quella di parte
( cfr. all. 7 alla citazione).
In disparte la eccepita prescrizione, tuttavia da rigettare per genericità ( cfr.
Cass. civ. 3798/99), va unicamente rilevato in questa sede come tale thema decidendum è stato allegato genericamente. E, infatti, pur sussistendo l'obbligo del consenso informato in capo al sanitario (cfr. Cass.civ. 5444/06) cionondimeno, trattandosi di diritto etero determinato (id est il risarcimento per mancata prestazione del consenso) va allegato specificamente. Ed, infatti: “in materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se nel primo caso l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova – che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale era stata respinta la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale sul presupposto che non solo gli attori non avevano allegato il presunto dissenso del congiunto, ma dalle risultanze istruttorie erano emersi elementi, come l'assenza di soluzioni
7 terapeutiche alternative e il fatto che in precedenza il paziente si era sottoposto ad interventi analoghi, che deponevano per la presunzione di consenso al trattamento sanitario) ( cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 19199 del
19/07/2018).
La domanda va pertanto rigettata, sotto tale specifico profilo, per indeterminatezza della allegazione ancor prima che per difetto di prova, a nulla rilevando le specificazioni della domanda eseguire in comparsa conclusionale in quanto irrimediabilmente tardive.
6. Ai predetti rilievi segue il rigetto della domanda attorea.
7. Le spese di lite, rapportate al decisum e liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento relativo al decisum per quanto concerne la posizione degli eredi del per la definizione assorbente sulla Per_6 preliminare di merito dell'assenza della qualità di erede, e secondo valori medi per la posizione dello in proprio. Il valore della causa è Persona_7 concretamente rapportato alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata
(indeterminabile a bassa complessità). Si dà atto della sussistenza della previsione normativa ex art. 4 dm 55\14 per la difesa degli eredi costituiti del
CP_1
Le spese di ctu devono essere definitivamente poste a carico integrale dell'erario ai sensi dell'art. 131 comma 4 testo unico spese di giustizia, in ragione del suo esito e dell'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello
Stato.
P.Q.M.
8 il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
• dichiara il difetto di legittimazione passiva di Parte_2 [...]
Parte_3 Parte_4
• rigetta la domanda attorea;
• condanna a rifondere le spese processuali che si Parte_1 liquidano in complessivi € 4.951,70, oltre accessori di legge, in favore di e di Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
importo da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi CP_1 antistatario avv. Francesco di Ciollo;
• condanna a rifondere le spese processuali che si Parte_1 liquidano in complessivi 7.616,00 per compensi, oltre agli accessori di legge, in favore del convenuto;
Controparte_1
• pone definitivamente a carico dell'erario (id est pone definitivamente in anticipazione integrale dello Stato) le spese della CTU medico- legale espletata (cfr. decreto del 19.3.2023 rettificato in data
29.5.2025).
Così deciso in Latina il _27.10.2025
Il Giudice dott. Gaetano Negro
9
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LATINA
- Sezione seconda civile -
in persona del giudice monocratico, dott. Gaetano Negro ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n° 5618/2017 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza addì 7.3.2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190
c.p.c., e vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Fondi, alla Piazza Giuseppe De Santis n. 6 presso lo studio dell'Avv. Giulio
Mastrobattista che lo rappresenta e difende come da procura in atti,
- attore -
e
, (P.I. ), ex lege domiciliato presso il Controparte_1 P.IVA_1 domicilio digitale dell'Avv. Nicola Marchitto del foro di Roma che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
(C.F. ), (C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 in qualità di successori mortis causa di tutti elettivamente Persona_1 domiciliati in Latina, alla via Carducci n. 7 presso lo studio dell'Avv. Francesco Di
Ciollo che li rappresenta e difende come da procura in atti;
e
1
Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale sita in 5TH Floor, Block 1, The
Oval, 160 Shelbourne Road, Bulin 4 (Irlanda), c/o la , in persona Controparte_3 del legale rapp.te p.t., con sede legale sita in Via Corsica 19/6 – 16128 Genova,
-terza chiamata contumace -
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale sanitaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 9.1.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 28.9.2017, conveniva in giudizio Parte_1
, , e Controparte_1 Parte_2 Parte_3
– il primo anche in proprio - nella qualità di eredi di Parte_4
– al fine di ottenere il risarcimento dei danni non Persona_1 patrimoniali da esso subiti per i fatti di seguito esposti.
Il presente procedimento originava da un intervento di implantologia cui si era sottoposto il el 2003 presso lo studio del dott. – Pt_1 Persona_1 deceduto prima della introduzione del presente giudizio – per riabilitare funzionalmente ed esteticamente la perdita e la mancanza di più denti. L'attore deduceva che l'intervento veniva eseguito anche da Controparte_1
(figlio del dott. ) e che, a seguito dell'operazione, insorgevano Persona_1
“complicanze come la perimplantite, rotture meccaniche […] dolori alle arcate, fastidi per eccessiva instabilità della protesi e difficoltà della masticazione, oltre che dolore psicologico con conseguente emarginazione e rifiuto della vita di relazione, stati ansiosi e depressivi” che costringevano i
2 dottori e a intervenire nuovamente per CP_1 Persona_1 ovviare al problema.
Sulla scorta di tali deduzioni, l'attore ascriveva la responsabilità degli eventi ai dentisti e e, pertanto, chiedeva il ristoro CP_1 Persona_1 dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti.
Costituitosi in giudizio, contestava le pretese attoree Controparte_1 deducendo il difetto di legittimazione passiva per non avere eseguito lui stesso le prestazioni professionali addebitategli e per avere rinunciato all'eredità del padre, nonché la prescrizione del diritto risarcitorio, con conseguente rigetto della domanda.
Alle stesse conclusioni si associavano , Parte_2 Parte_3
e , i quali si costituivano tuttavia tardivamente,
[...] Parte_4 eccependo il loro difetto di legittimazione passiva in quanto, avendo rinunciato all'eredità, non sarebbero eredi del dott. . Persona_1
La causa, istruita con produzioni documentali, prove orali e CTU medico- legale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 7.3.2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata nei termini di cui in parte motiva.
3. Preliminarmente, nel merito, occorre rilevare il difetto di legittimazione passiva di
, e avendo Parte_2 Parte_3 Parte_4 questi ultimi documentato i rispettivi atti di rinuncia all'eredità presentati innanzi al Tribunale di Latina (cfr. all. alla comparsa di costituzione e risposta).
Invero, l'atto di rinuncia all'eredità – in questo caso redatto dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione ai sensi dell'art. 519
c.c. – è formalmente un atto pubblico e, pertanto, fa piena prova della provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese, della data in cui è stato espletato e del contenuto.
3 Analoghe considerazioni possono essere compiute con riguardo alla posizione di erede di avendo quest'ultimo depositato atto di Controparte_1 rinuncia all'eredità formalizzata innanzi al notaio (cfr. all. 2 Persona_2 della comparsa di costituzione e risposta).
Invero, sebbene la rinuncia all'eredità sia atto revocabile ai sensi dell'art. 525
c.c., non risulta documentata da chi vi abbia interesse alcuna revoca della rinuncia all'eredità e, pertanto, allo stato non è possibile attribuire ai convenuti la qualifica di eredi di . Persona_1
Si accerta, dunque, il difetto di legittimazione passiva di
[...]
, , e CP_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 per gli addebiti loro mossi iure hereditatis per la responsabilità civile
[...] del loro dante causa oggetto del presente giudizio.
4. Diverse considerazioni devono invece essere compiute con riguardo agli addebiti di responsabilità compiuti nei confronti in Controparte_1 proprio (e non iure hereditatis).
Secondo le ricostruzioni dell'attore, infatti, gli eventi di cui è causa sarebbero altresì ascrivibili alla responsabilità del dott. per Controparte_1 avere quest'ultimo realizzato l'intervento per conto del padre in alcuni casi e, in altri, per aver realizzato segmenti della condotta sanitaria ritenuta produttiva dei danni allegati dall'attore.
Ebbene le predette considerazioni appaiono prive di riscontro probatorio: dall'istruttoria espletata nel corso del giudizio sono emersi molti dubbi sulla imputazione oggettiva dell'evento di danno allo Controparte_1 secondo la allegazione dei fatti di causa;
in ogni caso – anche a ritenere sussistente la legittimazione passiva di quest'ultimo – ogni addebito di responsabilità risulta escluso dalla CTU medico-legale agli atti.
In particolare, le testimonianze di e di – tra loro Testimone_1 Testimone_2 convergenti e coerenti – hanno evidenziato che l'intervento contestato non è stato materialmente eseguito da , né sotto la sua Controparte_1 direzione o responsabilità essendosi quest'ultimo limitato a effettuare solo «due
4 impianti al sig. nel terzo quadrante ma il sig. era paziente del Pt_1 Pt_1 padre dott. ». La predetta dichiarazione non è stata accompagnata da Per_3 una sufficiente prova scientifica della derivazione del danno complessivamente lamentato dall'attore rispetto ai due impianti del predetto terzo quadrante. La testimonianza contraria della sorella dell'attore appare di contro generica e non decisiva, non distinguendo tra le prestazioni eseguite dai due CP_1
(padre e figlio).
Ad ogni modo, anche a voler ritenere sussistente una legittimazione passiva quanto meno concorrente di , la CTU medico-legale Controparte_1 espletata esclude ogni addebito di responsabilità.
L'elaborato peritale, a firma dei dottori e Persona_4 Persona_5
si connota per linearità logica, chiarezza e completezza
[...] argomentativa, sicché, è adottato dallo scrivente quale parametro decisorio in relazione ai profili la cui comprensione e valutazione presuppone speciali conoscenze tecniche. Nella CTU si deduce che: «non si può attribuire ai convenuti alcuna responsabilità circa la menomazione attuale che può essere il risultato, in mancanza di alternative alla fisiologica evoluzione peggiorativa, della patologia parodontale sofferta dal periziando» (cfr. pag. 27 CTU).
La consulenza tecnica d'ufficio esclude pertanto la sussistenza del danno lamentato dall'attore e, conseguentemente, di qualsivoglia nesso eziologico come evincibile a pag. 27 della CTU: «Non abbiamo elementi scientifici per accertare un danno iatrogeno da malpratica sanitaria a carico dei medici convenuti ed in particolare su quanto riportato nelle considerazioni in merito alla mancanza di un piano terapeutico e di un consenso informato. Alla menomazione attuale ha senz'altro contribuito lo stato anteriore del periziando, caratterizzato da una severa parodontopatia su base genetica e sulla quale (non abbiamo notizia) abbiano influito carenze igieniche, patologie concomitanti».
Occorre dunque concludere per il rigetto della domanda per la mancata prova del nesso causale in quanto non sufficientemente documentata.
5 4.1 Come noto, infatti, n particolare, come espressamente ribadito dalla
Suprema Corte, la regola dell'onere probatorio applicabile – sulla base della giurisprudenza di legittimità consolidata – in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico è quella secondo la quale l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e allegare l'insorgenza
(o l'aggravamento) della patologia e l'inadempimento qualificato del debitore, quale inadempimento astrattamente idoneo a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato causa del danno (Cass., sez. un., n. 577/2008; Cass., n. 4792/2013, in motivazione).
Pertanto, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia – con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno – scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.
Questo orientamento in tema di onere della prova è stato da ultimo confermato, per cui è pacifico che spetti al paziente dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa del medico e il danno. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che non comporta automaticamente il riconoscimento della responsabilità del medico agente il mancato assolvimento dell'onere di dimostrare l'esattezza della prestazione medica e l'assenza di incidenza causale dell'inadempimento della prestazione sanitaria sulla produzione dei danni subìti da un paziente, poiché è necessario accertare previamente l'ottemperamento dell'onere probatorio attoreo che consiste nel dimostrare la condotta colposa del responsabile, il nesso di causa tra quest'ultima e il danno sofferto, elementi che pertanto costituiscono
6 accertamenti distinti. (cfr. Cassazione civile sez. III, 20/11/2018, n. 29853 e da ultimo Cass. sent. n. 6593/2019).
5. Unico elemento da approfondire è la mancata acquisizione del consenso informato risultante dalla relazione medico legale d'ufficio e da quella di parte
( cfr. all. 7 alla citazione).
In disparte la eccepita prescrizione, tuttavia da rigettare per genericità ( cfr.
Cass. civ. 3798/99), va unicamente rilevato in questa sede come tale thema decidendum è stato allegato genericamente. E, infatti, pur sussistendo l'obbligo del consenso informato in capo al sanitario (cfr. Cass.civ. 5444/06) cionondimeno, trattandosi di diritto etero determinato (id est il risarcimento per mancata prestazione del consenso) va allegato specificamente. Ed, infatti: “in materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se nel primo caso l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova – che, in applicazione del criterio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale era stata respinta la domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale sul presupposto che non solo gli attori non avevano allegato il presunto dissenso del congiunto, ma dalle risultanze istruttorie erano emersi elementi, come l'assenza di soluzioni
7 terapeutiche alternative e il fatto che in precedenza il paziente si era sottoposto ad interventi analoghi, che deponevano per la presunzione di consenso al trattamento sanitario) ( cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 19199 del
19/07/2018).
La domanda va pertanto rigettata, sotto tale specifico profilo, per indeterminatezza della allegazione ancor prima che per difetto di prova, a nulla rilevando le specificazioni della domanda eseguire in comparsa conclusionale in quanto irrimediabilmente tardive.
6. Ai predetti rilievi segue il rigetto della domanda attorea.
7. Le spese di lite, rapportate al decisum e liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M.
n. 147/2022, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, seguono il criterio della soccombenza e si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento relativo al decisum per quanto concerne la posizione degli eredi del per la definizione assorbente sulla Per_6 preliminare di merito dell'assenza della qualità di erede, e secondo valori medi per la posizione dello in proprio. Il valore della causa è Persona_7 concretamente rapportato alla natura e complessità delle questioni trattate nonché all'attività processuale e difensiva effettivamente espletata
(indeterminabile a bassa complessità). Si dà atto della sussistenza della previsione normativa ex art. 4 dm 55\14 per la difesa degli eredi costituiti del
CP_1
Le spese di ctu devono essere definitivamente poste a carico integrale dell'erario ai sensi dell'art. 131 comma 4 testo unico spese di giustizia, in ragione del suo esito e dell'ammissione dell'attore al patrocinio a spese dello
Stato.
P.Q.M.
8 il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:
• dichiara il difetto di legittimazione passiva di Parte_2 [...]
Parte_3 Parte_4
• rigetta la domanda attorea;
• condanna a rifondere le spese processuali che si Parte_1 liquidano in complessivi € 4.951,70, oltre accessori di legge, in favore di e di Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
importo da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi CP_1 antistatario avv. Francesco di Ciollo;
• condanna a rifondere le spese processuali che si Parte_1 liquidano in complessivi 7.616,00 per compensi, oltre agli accessori di legge, in favore del convenuto;
Controparte_1
• pone definitivamente a carico dell'erario (id est pone definitivamente in anticipazione integrale dello Stato) le spese della CTU medico- legale espletata (cfr. decreto del 19.3.2023 rettificato in data
29.5.2025).
Così deciso in Latina il _27.10.2025
Il Giudice dott. Gaetano Negro
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