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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 12/06/2025, n. 2888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2888 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17005/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 17005/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 12 giugno 2025 ad ore 11,15 innanzi al dott. Marco Ciccarelli, sono comparsi:
Per l'avv. CAVAGLIA' ELENA Parte_1
Per 'avv. GIRARD ALESSANDRA CP_1
I procuratori si riportano alle memorie depositate.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice conclude come da memoria 9.5.25
Il procuratore di parte convenuta conclude come da memoria 12.5.25.
I procuratori discutono la causa e chiedono di essere autorizzati a non presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice autorizza e si ritira in camera di consiglio.
Successivamente, il Giudice decide la causa come da sentenza che si allega al presente verbale per farne parte integrante.
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 1 di 7 N. R.G. 17005/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
facente parte del verbale di udienza in data 12.06.2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17005/2024 promossa da:
(C.F. , domiciliata presso l'avv. CAVAGLIA' ELENA che Parte_1 C.F._1
la rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. , domiciliato presso l'avv. GIRARD ALESSANDRA che lo CP_1 C.F._2
rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, letto l'atto di citazione in opposizione, respinta ogni domanda, eccezione, istanza e/o deduzione avversaria per tutti i motivi esposti in narrativa
In via pregiudiziale e preliminare: previa sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, accertata e dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale di Torino adito, pagina 2 di 7 revocare il decreto ingiuntivo oggi opposto, con ogni pronuncia conseguenziale di legge anche in punto spese procedura monitoria;
In via preliminare e pregiudiziale: previa sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, accertato e dichiarato che si verte di materia condominiale ed in particolare in materia di spese condominiali ordinarie e di riscaldamento, di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, disporre che il Tribunale di Torino Voglia concedere alle parti termine ex lege per adire la mediazione obbligatoria;
Nel merito: previa sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, si contestano le richieste avversarie per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto, ritenendo che allo stato non sia stata provata la debenza delle somme portate in decreto ingiuntivo, nulla ritendo allo stato la conduttrice di dovere in restituzione alla proprietà a titolo di spese di riscaldamento per euro 780,00 come portate da decreto ingiuntivo oggi opposto;
In via istruttoria: in caso di contestazione disporre debita CTU tecnica volta verificare la conformità dei millesimi attribuiti in consuntivi e preventivi di spesa gestione ordinaria e di riscaldamento, alla unità abitativa condotta in locazione alla SI.ra ; ai criteri di riparto utilizzati al fine di Parte_1
evidenziare la quota a carico della proprietà‡ e la quota a carico della conduttrice (spese gestione ordinaria e riscaldamento), nonché di estrapolare dalle spese di gestione riscaldamento la quota consumo acqua con decorrenza dal 2014 ad oggi;
volta a verificare il corretto funzionamento del contatore acqua posto nell'immobile condotto in locazione dalla SI.ra con Parte_1
determinazione e calcolo degli importi che in ragione di tale ricalcolo dovrebbero essere oggetto di immediata restituzione in favore della odierna conduttrice ovvero oggetto di compensazione.
In via istruttoria: ammettersi prova per testi sia in materia diretta che eventualmente contraria (…)”
CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis,
In via preliminare e pregiudiziale:
Con principalità:
pagina 3 di 7 Rilevare la tardività della presente opposizione in violazione dell'art. 641 1° comma CPC e ss. e, conseguentemente, dichiarare inammissibile/ improcedibile il presente giudizio, con il favore delle spese di lite, compreso il RF, Iva e CpA sui compensi.
Subordinatamente:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale:
- rigettare la domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo per la mancanza dei presupposti di cui all'art. 649 CPC
- rigettare la domanda di incompetenza per valore del giudice adito, avendo l'esponente già presentato ricorso per decreto ingiuntivo al Giudice di Pace di Torino che è stato rigettato;
- concedere alle parti il termine per espletare la procedura di mediazione obbligatoria;
In via istruttoria:
Ci si oppone alla istanza istruttoria di prove per testi perché del tutto inutili per quanto argomentato in atti e documentalmente provato. In particolare i capi dall'1 al 5 e dal 12 al 15 sono estranei all'oggetto della causa.
Con Il teste è incapace a testimoniare ex art. 246 poiché, in qualità di garante del contratto Tes_1
di locazione, ha nella causa un interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio.
Nel merito:
In via principale
- A conferma del decreto ingiuntivo opposto, respingere per i motivi di cui in narrativa,
l'opposizione proposta dalla sig.ra avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3615/2024 con atto di citazione del 24.09.2024 e, conseguentemente, confermare in toto
l'ingiunzione di pagamento in essa contenuta;
In ogni caso Dichiarare tenuta e condannare la sig.ra al pagamento in favore Parte_1
di del capitale importo di € 780,00, ovvero di altra eventuale veriore somma ritenuta CP_1
dovuta in corso di causa oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
Per tutte le domande con il favore delle spese del presente giudizio, il 15,00% a titolo di rimborso forfetario, Iva e Cpa sui compensi.”
pagina 4 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
, con atto di citazione notificato in data 24.09.2024, propone Parte_1
opposizione avverso il decreto n. 3615/2024 con cui il Tribunale di Torino le ha ingiunto il pagamento della somma di € 780,00 in favore di a titolo di conguaglio spese di riscaldamento e CP_1
gestione ordinaria anno 2022-2023, dovute in forza di contratto di locazione.
Eccepisce preliminarmente l'incompetenza per valore del Tribunale di Torino e contesta la debenza della somma ingiunta, deducendo il proprio diritto ad avere esatta contezza dei criteri di riparto.
ritiene non accoglibile l'eccezione di incompetenza per valore formulata: CP_1
riferisce di aver già adito il Giudice di Pace per ottenere l'importo per cui è causa ma il ricorso monitorio proposto in quella sede è stato rigettato proprio perché tutte le controversie relative a rapporti di locazione rientrano nella competenza esclusiva del Tribunale. Nel merito, ritiene infondata l'opposizione.
Il Giudice, in sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., ha sottoposto alle parti le questioni relative al rito e alla conseguente tempestività o tardività dell'opposizione.
All'udienza del 12.02.2025 i procuratori hanno dichiarato di concordare sul fatto che la causa debba essere trattata con il rito speciale ex art. 447-bis c.p.c. ed è stato quindi disposto il mutamento del rito da ordinario a locatizio. Sulla tempestività dell'opposizione, il procuratore di parte attrice, nella stessa sede, ha dichiarato che la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta in data 15.07.2024.
*
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 3615/2024 con Parte_1
atto di citazione;
la somma oggetto di tale decreto è costituita da oneri condominiali dovuti dalla conduttrice in forza di contratto di locazione. Pertanto, come rilevato del Giudice in sede di verifiche preliminari, la causa deve essere trattata con il rito locatizio, di cui all'art. 447 bis c.p.c. Le parti, sentite sul punto all'udienza del 12.2.2025, hanno dichiarato di concordare sull'applicabilità di tale rito. E' stato quindi disposto il mutamento del rito da ordinario a locatizio.
pagina 5 di 7 2. Occorre in primo luogo valutare la tempestività dell'opposizione. Sul punto, va richiamato il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione, e quindi soggetta al rito del lavoro ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte” (Cass. civ., sent.
24037/2015).
Il procuratore di parte attrice riferisce, sia nel proprio atto introduttivo, sia all'udienza del
12.02.2025, che la notifica del decreto ingiuntivo si è perfezionata in data 15.07.2024; con memoria del
12.05.2025, il procuratore di parte opposta produce la cartolina ex art. 140 c.p.c. relativa alla notifica del decreto ingiuntivo, dalla quale risulta che la stessa si è perfezionata in data 17.07.2024.
L'atto di citazione in opposizione è stato notificato al sig. l 24.09.2024 ma il fascicolo è CP_1
stato iscritto a ruolo solo in data 2.10.2024 e quindi, anche considerando la sospensione feriale, oltre il termine di cui all'art. 641 co. 1 c.p.c.
Stante l'accertata tardività, l'opposizione proposta dalla sig.ra deve essere Parte_1
dichiarata improcedibile;
il decreto ingiuntivo opposto va quindi confermato e dichiarato esecutivo.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di
. Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella Parte_1
A allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo aggiornata dal DM 147/2022), tenendo conto della limitata complessità della controversia, del numero delle parti e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio € 131
• fase introduttiva € 131
• fase decisoria € 200
E dunque in totale € 462, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 3615/2024, così provvede: dichiara improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo e lo dichiara esecutivo;
condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di Parte_1
liquidandole in € 462, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. CP_1
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 17005/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 12 giugno 2025 ad ore 11,15 innanzi al dott. Marco Ciccarelli, sono comparsi:
Per l'avv. CAVAGLIA' ELENA Parte_1
Per 'avv. GIRARD ALESSANDRA CP_1
I procuratori si riportano alle memorie depositate.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Il procuratore di parte attrice conclude come da memoria 9.5.25
Il procuratore di parte convenuta conclude come da memoria 12.5.25.
I procuratori discutono la causa e chiedono di essere autorizzati a non presenziare alla lettura del provvedimento.
Il Giudice autorizza e si ritira in camera di consiglio.
Successivamente, il Giudice decide la causa come da sentenza che si allega al presente verbale per farne parte integrante.
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 1 di 7 N. R.G. 17005/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
facente parte del verbale di udienza in data 12.06.2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17005/2024 promossa da:
(C.F. , domiciliata presso l'avv. CAVAGLIA' ELENA che Parte_1 C.F._1
la rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto di citazione
ATTORE contro
(C.F. , domiciliato presso l'avv. GIRARD ALESSANDRA che lo CP_1 C.F._2
rappresenta e difende in forza di procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: Altri istituti del diritto delle locazioni
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte_1
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, letto l'atto di citazione in opposizione, respinta ogni domanda, eccezione, istanza e/o deduzione avversaria per tutti i motivi esposti in narrativa
In via pregiudiziale e preliminare: previa sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, accertata e dichiarata l'incompetenza per valore del Tribunale di Torino adito, pagina 2 di 7 revocare il decreto ingiuntivo oggi opposto, con ogni pronuncia conseguenziale di legge anche in punto spese procedura monitoria;
In via preliminare e pregiudiziale: previa sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, accertato e dichiarato che si verte di materia condominiale ed in particolare in materia di spese condominiali ordinarie e di riscaldamento, di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, disporre che il Tribunale di Torino Voglia concedere alle parti termine ex lege per adire la mediazione obbligatoria;
Nel merito: previa sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, si contestano le richieste avversarie per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto, ritenendo che allo stato non sia stata provata la debenza delle somme portate in decreto ingiuntivo, nulla ritendo allo stato la conduttrice di dovere in restituzione alla proprietà a titolo di spese di riscaldamento per euro 780,00 come portate da decreto ingiuntivo oggi opposto;
In via istruttoria: in caso di contestazione disporre debita CTU tecnica volta verificare la conformità dei millesimi attribuiti in consuntivi e preventivi di spesa gestione ordinaria e di riscaldamento, alla unità abitativa condotta in locazione alla SI.ra ; ai criteri di riparto utilizzati al fine di Parte_1
evidenziare la quota a carico della proprietà‡ e la quota a carico della conduttrice (spese gestione ordinaria e riscaldamento), nonché di estrapolare dalle spese di gestione riscaldamento la quota consumo acqua con decorrenza dal 2014 ad oggi;
volta a verificare il corretto funzionamento del contatore acqua posto nell'immobile condotto in locazione dalla SI.ra con Parte_1
determinazione e calcolo degli importi che in ragione di tale ricalcolo dovrebbero essere oggetto di immediata restituzione in favore della odierna conduttrice ovvero oggetto di compensazione.
In via istruttoria: ammettersi prova per testi sia in materia diretta che eventualmente contraria (…)”
CP_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis,
In via preliminare e pregiudiziale:
Con principalità:
pagina 3 di 7 Rilevare la tardività della presente opposizione in violazione dell'art. 641 1° comma CPC e ss. e, conseguentemente, dichiarare inammissibile/ improcedibile il presente giudizio, con il favore delle spese di lite, compreso il RF, Iva e CpA sui compensi.
Subordinatamente:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda in via principale:
- rigettare la domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo per la mancanza dei presupposti di cui all'art. 649 CPC
- rigettare la domanda di incompetenza per valore del giudice adito, avendo l'esponente già presentato ricorso per decreto ingiuntivo al Giudice di Pace di Torino che è stato rigettato;
- concedere alle parti il termine per espletare la procedura di mediazione obbligatoria;
In via istruttoria:
Ci si oppone alla istanza istruttoria di prove per testi perché del tutto inutili per quanto argomentato in atti e documentalmente provato. In particolare i capi dall'1 al 5 e dal 12 al 15 sono estranei all'oggetto della causa.
Con Il teste è incapace a testimoniare ex art. 246 poiché, in qualità di garante del contratto Tes_1
di locazione, ha nella causa un interesse che potrebbe legittimare la sua partecipazione al giudizio.
Nel merito:
In via principale
- A conferma del decreto ingiuntivo opposto, respingere per i motivi di cui in narrativa,
l'opposizione proposta dalla sig.ra avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3615/2024 con atto di citazione del 24.09.2024 e, conseguentemente, confermare in toto
l'ingiunzione di pagamento in essa contenuta;
In ogni caso Dichiarare tenuta e condannare la sig.ra al pagamento in favore Parte_1
di del capitale importo di € 780,00, ovvero di altra eventuale veriore somma ritenuta CP_1
dovuta in corso di causa oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
Per tutte le domande con il favore delle spese del presente giudizio, il 15,00% a titolo di rimborso forfetario, Iva e Cpa sui compensi.”
pagina 4 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
, con atto di citazione notificato in data 24.09.2024, propone Parte_1
opposizione avverso il decreto n. 3615/2024 con cui il Tribunale di Torino le ha ingiunto il pagamento della somma di € 780,00 in favore di a titolo di conguaglio spese di riscaldamento e CP_1
gestione ordinaria anno 2022-2023, dovute in forza di contratto di locazione.
Eccepisce preliminarmente l'incompetenza per valore del Tribunale di Torino e contesta la debenza della somma ingiunta, deducendo il proprio diritto ad avere esatta contezza dei criteri di riparto.
ritiene non accoglibile l'eccezione di incompetenza per valore formulata: CP_1
riferisce di aver già adito il Giudice di Pace per ottenere l'importo per cui è causa ma il ricorso monitorio proposto in quella sede è stato rigettato proprio perché tutte le controversie relative a rapporti di locazione rientrano nella competenza esclusiva del Tribunale. Nel merito, ritiene infondata l'opposizione.
Il Giudice, in sede di verifiche preliminari ex art. 171 bis c.p.c., ha sottoposto alle parti le questioni relative al rito e alla conseguente tempestività o tardività dell'opposizione.
All'udienza del 12.02.2025 i procuratori hanno dichiarato di concordare sul fatto che la causa debba essere trattata con il rito speciale ex art. 447-bis c.p.c. ed è stato quindi disposto il mutamento del rito da ordinario a locatizio. Sulla tempestività dell'opposizione, il procuratore di parte attrice, nella stessa sede, ha dichiarato che la notifica del decreto ingiuntivo è avvenuta in data 15.07.2024.
*
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 3615/2024 con Parte_1
atto di citazione;
la somma oggetto di tale decreto è costituita da oneri condominiali dovuti dalla conduttrice in forza di contratto di locazione. Pertanto, come rilevato del Giudice in sede di verifiche preliminari, la causa deve essere trattata con il rito locatizio, di cui all'art. 447 bis c.p.c. Le parti, sentite sul punto all'udienza del 12.2.2025, hanno dichiarato di concordare sull'applicabilità di tale rito. E' stato quindi disposto il mutamento del rito da ordinario a locatizio.
pagina 5 di 7 2. Occorre in primo luogo valutare la tempestività dell'opposizione. Sul punto, va richiamato il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui “l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione, e quindi soggetta al rito del lavoro ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c., deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte” (Cass. civ., sent.
24037/2015).
Il procuratore di parte attrice riferisce, sia nel proprio atto introduttivo, sia all'udienza del
12.02.2025, che la notifica del decreto ingiuntivo si è perfezionata in data 15.07.2024; con memoria del
12.05.2025, il procuratore di parte opposta produce la cartolina ex art. 140 c.p.c. relativa alla notifica del decreto ingiuntivo, dalla quale risulta che la stessa si è perfezionata in data 17.07.2024.
L'atto di citazione in opposizione è stato notificato al sig. l 24.09.2024 ma il fascicolo è CP_1
stato iscritto a ruolo solo in data 2.10.2024 e quindi, anche considerando la sospensione feriale, oltre il termine di cui all'art. 641 co. 1 c.p.c.
Stante l'accertata tardività, l'opposizione proposta dalla sig.ra deve essere Parte_1
dichiarata improcedibile;
il decreto ingiuntivo opposto va quindi confermato e dichiarato esecutivo.
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di
. Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui alla Tabella Parte_1
A allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo aggiornata dal DM 147/2022), tenendo conto della limitata complessità della controversia, del numero delle parti e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio € 131
• fase introduttiva € 131
• fase decisoria € 200
E dunque in totale € 462, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 3615/2024, così provvede: dichiara improcedibile l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo e lo dichiara esecutivo;
condanna all'integrale rimborso delle spese del giudizio in favore di Parte_1
liquidandole in € 462, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. CP_1
Il Giudice
Marco Ciccarelli
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