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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
RT IO UC, Relatore
CECCHETTI CARLO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 112/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 In Qualita' Società_1 Snc - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Legale Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 Studio Legale Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 Studio Legale Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01E201258/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01E201258/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01E201258/2023 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: dichiarare la cessata materia del contendere, ex art. 48 comma 3 del D. Lgs. n. 546/92, con compensazione delle spese di lite, per intervenuta conciliazione.
Resistente: dichiarare la cessata materia del contendere ex art. 48, comma 2, D.Lgs. 546/92, con conseguente estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, D.Lgs. 546/92, e compensazione delle spese come da accordo conciliativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 quale socia di Società_1 snc di Ricorrente_1 e Nominativo_2 proponeva ricorso contro l'avviso di accertamento n. T9K01E201258-2023 anno d'imposta 2018, con il quale l'Agenzia delle entrate aveva contestato alla società le fatture ricevute dall'impresa individuale Società_3 e da Società_4 srls, relative a operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, per i seguenti motivi:
mancata notifica del PVC della Guardia di Finanza;
mancata allegazione del PVC all'avviso di accertamento nullità del PVC perché non notificato alle socie;
mancato riconoscimento della maggior parte delle fatture come relative a operazioni soggettivamente inesistenti.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate che contestava il fondamento del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Il 16/1/2026 entrambe le parti depositavano istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con spese compensate, a seguito dell'accordo di conciliazione ex art 48 D Lgs 546/1992 concluso in pari data.
All'udienza del 19/1/2026 il ricorso veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito dell'accordo conciliativo del 16/1/2026, non resta che dare atto dell'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, ex art 48 D Lgs 546/1992, con la conseguente compensazione delle spese giudiziali, come espressamente concordato tra le parti.
P.Q.M.
la Corte
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
spese compensate.
Como, 19/1/2026
Il relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Luca Ortore) (dr. Giuseppe La Greca)
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LA GRECA GIUSEPPE, Presidente
RT IO UC, Relatore
CECCHETTI CARLO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 112/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 In Qualita' Società_1 Snc - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Studio Legale Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_3 Studio Legale Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_4 Studio Legale Difensore_2 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01E201258/2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01E201258/2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9K01E201258/2023 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente: dichiarare la cessata materia del contendere, ex art. 48 comma 3 del D. Lgs. n. 546/92, con compensazione delle spese di lite, per intervenuta conciliazione.
Resistente: dichiarare la cessata materia del contendere ex art. 48, comma 2, D.Lgs. 546/92, con conseguente estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, D.Lgs. 546/92, e compensazione delle spese come da accordo conciliativo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 quale socia di Società_1 snc di Ricorrente_1 e Nominativo_2 proponeva ricorso contro l'avviso di accertamento n. T9K01E201258-2023 anno d'imposta 2018, con il quale l'Agenzia delle entrate aveva contestato alla società le fatture ricevute dall'impresa individuale Società_3 e da Società_4 srls, relative a operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, per i seguenti motivi:
mancata notifica del PVC della Guardia di Finanza;
mancata allegazione del PVC all'avviso di accertamento nullità del PVC perché non notificato alle socie;
mancato riconoscimento della maggior parte delle fatture come relative a operazioni soggettivamente inesistenti.
Si costituiva l'Agenzia delle entrate che contestava il fondamento del ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Il 16/1/2026 entrambe le parti depositavano istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con spese compensate, a seguito dell'accordo di conciliazione ex art 48 D Lgs 546/1992 concluso in pari data.
All'udienza del 19/1/2026 il ricorso veniva deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito dell'accordo conciliativo del 16/1/2026, non resta che dare atto dell'estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, ex art 48 D Lgs 546/1992, con la conseguente compensazione delle spese giudiziali, come espressamente concordato tra le parti.
P.Q.M.
la Corte
dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
spese compensate.
Como, 19/1/2026
Il relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Luca Ortore) (dr. Giuseppe La Greca)