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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/11/2025, n. 9958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9958 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Manuela Massimo Esposito - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23168 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili, promossa con ricorso
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv.to Maria Cristina PEREZ DE VERA e dall'Avv.to Massimiliano
PORCELLI, presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'Avv.to Rosaria SCALA presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli, che ha chiesto che il Tribunale voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e disciplinare i rapporti come da accordi sottoscritti dalle parti
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31/10/2024, premesso: Parte_1 di aver contratto matrimonio con a San Giorgio a Cremano (NA) Controparte_1 il 18/04/2017;
1 che dal matrimonio erano nate due figlie: il 27.10.2003, e , il Per_1 Per_2
14.11.2008; che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente;
che il giudizio era stato definito con provvedimento di omologa del Tribunale di Napoli
n. 3605 del 30.07.2020; che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso delle figlie, la loro collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra e posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno a titolo di contributo CP_1 nel mantenimento delle figlie di € 900,00 mensili (euro 350,00 a minore ed euro 200,00 a titolo di canone di locazione per la casa coniugale) oltre al 50% delle spese straordinarie;
che perdurava lo stato di separazione.
Ciò premesso, rappresentando tra l'altro che la propria situazione economica era peggiorata rispetto all'epoca della separazione, di essere stato licenziato nel mese di maggio del
2024, di svolgere lavori saltuari e percepire unicamente euro 1000,00 mensili a titolo di NASPI, nonché rappresentando, tra l'altro, che la figlia maggiorenne non svolgeva attività lavorativa né studiava, che la sig.ra svolgeva attività lavorativa non contrattualizzata come CP_1 collaboratrice domestica, e che la stessa, unitamente alle figlie, aveva lasciato la casa coniugale assegnatale in sede di separazione, trasferendosi altrove, chiedeva a questo Tribunale:
“Pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Giorgio a Cremano il 18/04/2017 e disponga la trascrizione della suddetta sentenza venga annotata presso gli uffici dello Stato Civile di San Giorgio.
Riformi l'assegno di mantenimento in favore delle figlie tenuto conto della situazione economica del della maggiore età della e del fatto che la stessa abbia Pt_1 Parte_2 lasciato la scuola già da tre anni senza cercare alcun lavoro.
Disponga quindi che per l'affido condiviso con libertà d'incontro tenuto Parte_2 conto del fatto che la minore il prossimo mese compirà 16 anni e a suo favore un assegno di €.
250,00
A favore della tenuto conto che la stessa ha lasciato a scuola e che non Parte_3 lavora un assegno di mantenimento (aiuto economico mensile) pari ad €.150,00 in attesa che la stessa s'inserisca nel mondo del lavoro e automaticamente sospeso quando la stessa diventi autonoma con effetto retroattivo dalla domanda”
2 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 e ss c.p.c.
Si costituiva la resistente, la quale non si opponeva all'accoglimento della domanda sullo status;
deduceva come in atti, rappresentando, tra l'altro, che il sig. era attualmente Pt_1 regolarmente inquadrato quale dipendente presso una società, che la stessa non svolgeva attività lavorativa, se non saltuariamente, che aveva lasciato la casa coniugale perché non poteva sostenerne il canone di locazione, e che la figlia maggiorenne, svolgeva attualmente Per_1 attività lavorativa a Disneyland Paris con contratto a tempo determinato sino a settembre 2025.
Ciò premesso, la resistente chiedeva: “1. Rigettarsi tutte le istanze di parte ricorrente;
2. Confermare tutto quanto stabilito dal Tribunale di Napoli, nel procedimento di separazione R.G.6774/2020, con decreto n.3605/2020, omologato il 30.07.2020, in particolare confermare che il dovrà versare alla SI.ra , a Parte_1 Controparte_1 titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, la somma complessiva di € 900,00, da corrispondersi entro il cinque di ogni mese oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie concordate tra i coniugi, tranne che nei casi di particolare urgenza, oltre ad essere documentate;
3. Disporre, in considerazione del comportamento inadempiente del , che Parte_1 il datore di lavoro ex art. 473 bis 37 cpc versi, versi direttamente ogni mese la somma dovuta dal SI. alla SI.ra ; Parte_1 Controparte_1
4. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, a favore del sottoscritto procuratore.”
Le parti depositavano memorie ex art. 473bis.17 c.p.c.
All'udienza del 18/09/2025, comparivano le parti personalmente, assistite dai difensori.
Disposta l'audizione delle parti, il ricorrente, tra l'altro, dichiarava, in ordine alla figlia maggiorenne che la stessa aveva iniziato a lavorare con un contratto a tempo Per_1 determinato a Parigi da maggio 2025 e percepiva circa 1800 euro lordi di stipendio, che viveva da sola a Parigi e si manteneva autonomamente e che gli aveva riferito che il contratto le era stato prorogato sino a dicembre. La resistente dichiarava, tra l'altro, in ordine alla figlia Per_1 che la figlia viveva in un appartamento all'interno del parco Disneyland Paris, dove lavora, e il canone di locazione è detratto dallo stipendio.
A seguito dell'audizione delle parti, in sede di udienza, per quanto riguarda le condizioni economiche accessorie alla pronuncia di divorzio, il ricorrente formulava una proposta alla resistente, in ordine al versamento alla sig.ra di un assegno di euro 500,00 mensili a CP_1 titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore, non prevedendo alcun assegno in
3 favore della figlia maggiorenne la resistente accettava tale proposta, con rinuncia alle Per_1 proprie domande, e le parti raggiungevano altresì un accordo in ordine alle altre condizioni accessorie alla pronuncia di divorzio.
I difensori chiedevano recepirsi in via provvisoria gli accordi raggiunti ed emettere sentenza di divorzio alle condizioni concordate dalle parti. Il Giudice disponeva in via provvisoria conformemente agli accordi sopraggiunti tra le parti e riservava la decisione della causa al Collegio, previa acquisizione del parere del PM.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda, da intendersi rivolta alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, attesa l'annotazione nella parte prima dei registri, è fondata e merita accoglimento. Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente dell'intestato Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti, all'udienza del 18.09.2025, sono addivenute ad un accordo, come da relativo verbale di udienza:
“Il Giudice dà atto che la difesa del ricorrente ha formulato una proposta di modifica del quantum dovuto in euro 500,00 mensili a titolo di contributo nel mantenimento della figlia minore da corrispondersi entro il 15 di ogni mese alla sig.ra a decorre dall'ottobre CP_1
2025, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie, e che la resistente accetta tale proposta con rinuncia alle proprie domande. In ordine alla minore, le parti concordano sull'affidamento condiviso con collocazione presso la madre e chiedono, in ordine alla disciplina dei tempi di permanenza della minore presso il padre, che gli incontri siano svolti liberamente, data l'età della stessa e le esigenze lavorative del padre. Le parti concordano sulla percezione dell'assegno unico al 100% alla sig.ra ” CP_1
Sulla base di quanto pattuito alla predetta udienza, le parti hanno quindi concordato quindi le seguenti condizioni accessorie alla pronuncia di divorzio:
- affidamento condiviso della minore con collocazione della stessa presso la Per_2 madre;
- in ordine ai tempi di permanenza della minore , nata il [...], presso il Per_2 padre, prevedersi incontri liberi, alla luce dell'età della stessa e delle esigenze lavorative del sig. ; Parte_1
4 - porsi a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il giorno 15 di Parte_1 ciascun mese, a la somma di euro 500,00, a titolo di contributo nel Controparte_1 mantenimento della figlia minore , con rivalutazione annuale secondo gli Per_2 indici ISTAT come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie per la minore;
- che l'assegno unico sia percepito al 100% dalla sig.ra ; Controparte_1
In ordine agli accordi intervenuti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c. non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario stante l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Passando infine alle spese di giudizio, attesa la natura e l'esito del giudizio, sussistono i giusti motivi per dichiararle compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio, contratto da e Parte_1
a San Giorgio a Cremano (NA) il 18/04/2017 (atto n. 13, parte I, s., Reg. Controparte_1
Atti di Matrimonio dell'anno 2017);
• disciplina le condizioni accessorie del divorzio come riportato in parte motiva in ordine agli accordi sopraggiunti tra le parti;
• prende atto delle pattuizioni aventi carattere esclusivamente obbligatorio;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di SAN GIORGIO A CREMANO (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
5 Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 03/10/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Manuela Massimo Esposito Dott. Raffaele Sdino
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