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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 20/02/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 903 /2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
GITTO ANDREA, per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. FURCAS LAURA e dall'avv. MARINA OLLA, per procura in atti, resistente,
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
1- Con ricorso depositato il 02/05/2024 ha agito in giudizio al fine di Parte_1 ottenere l'accertamento negativo delle condizioni per l'iscrizione ed il versamento dei CP_ contributi presso la “Gestione Commercianti” a carico della ricorrente quale socio accomandatario di s.a.s.. Ha svolto le seguenti conclusioni: 1) Ritenere, accertare e dichiarare per i motivi svolti in narrativa, che non sussistono ab initio - ovvero dal
01/01/2007 al 03/11/2009, non rivestendo in quel periodo la la qualifica di socio Pt_1
accomandatario, nonché dal 04/11/2009, epoca della sua nomina a socio accomandatario della “Cinema Liga di MI IM e & C. s.a.s.” –, i requisiti richiesti ex lege per l'iscrizione – e il versamento dei relativi contributi – alla “Gestione CP_ CP_ Commercianti” dell' della ricorrente. 2)Conseguentemente, ordinare all' la cancellazione della iscrizione della ricorrente dalla sezione “Gestione Commercianti”
e ritenere, accertare e dichiarare la infondatezza delle pretese previdenziali avanzate CP_ dall' per gli anni dal 2007 al 2024 e disporre l'annullamento degli avvisi bonari e delle cartelle esattoriali di pagamento emesse a suo carico per presunti contributi accertati e dovuti a titolo di “Gestione Commercianti” per le annualità dal 2007 al 2024
e/o –comunque - ritenere, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente in relazione agli avvisi di addebito e alle cartelle esattoriali emesse a seguito della sua iscrizione alla ”Gestione Commercianti” e/o adottare – non di meno – ogni opportuno provvedimento ex lege, anche se quivi non espressamente richiesto. 3) In via subordinata, ritenere e dichiarare - ai sensi dell'art. 3 co. 9 della Legge n. 335/1995 - la intervenuta prescrizione per decorso del termine quinquennale - prevista per le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria – in riferimento ai contributi accertati e presuntivamente dovuti a titolo di “Gestione Commercianti” per le annualità dal 2007 al 2018, con ogni conseguenziale provvedimento. CP_ Si è costituito l' con memoria depositata il l'08.01.2025 dando atto di avere provveduto alla cancellazione retroattiva della ricorrente dalla Gestione Autonomi con relativo sgravio delle partite di credito. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Alla udienza del 21.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è decisa come segue.
2- Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in ragione della concorde richiesta delle parti. Anche parte ricorrente nelle note depositate il 20.01.2025 ha avanzato analoga richiesta, insistendo, però, per la condanna al pagamento delle spese in base al principio di soccombenza virtuale.
3- Regolamentazione delle spese di lite.
Si ritiene che, per un verso, l'avvenuta cancellazione della ricorrente dalla Gestione commercianti ed il conseguente sgravio delle pretese, da parte dell'Ente, dimostra la CP_ correttezza della prospettazione attorea e che l' avrebbe potuto attivarsi già in fase extragiudiziale, in conseguenza delle richieste amministrative svolte da parte ricorrente;
per altro verso, l'avvenuta cancellazione ed il conseguente sgravio, avvenuti prima della celebrazione della prima udienza, giustifica la compensazione per metà delle spese, liquidate secondo lo scaglione indeterminabile, valori minimi ed esclusa la fase istruttoria, essendosi la controversia definita alla prima udienza, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 903/2024 RG, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
CP_ 2) Compensa per metà le spese di lite e condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, della restante metà liquidata in € 1.645,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, avv. Andrea Gitto.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 15/02/2025
Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano