Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 23/03/2026, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01977/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01979/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1979 del 2024, proposto da Avv. -OMISSIS-, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Liceo Scientifico Statale -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11 domicilia ex lege ;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania - Napoli n. -OMISSIS- depositata in segreteria in data 26 luglio 2022, della Sezione IV resa nel giudizio n.r.g. -OMISSIS-/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimate;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 la dott.ssa VA ET FL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IT
Premesso che:
- con ricorso notificato in data 9 aprile 2024 e depositato il successivo 23 aprile 2024 il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza di questo T.a.r. n. -OMISSIS-del 26 luglio 2022, resa all’esito del giudizio n. -OMISSIS-del 2022, nella parte in cui ha accolto il ricorso e compensato le spese, con conseguente obbligo dell’amministrazione intimata al rimborso dell’importo versato a titolo di contributo unificato (art. 13, comma 6 bis , d.P.R. n. 115 del 2002), da lui versato quale difensore anticipatario;
- l’amministrazione intimata si è costituita in giudizio il 26 aprile 2024;
- alla camera di consiglio del 18 marzo 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione;
Rilevato che:
- il ricorso è fondato e merita di essere accolto, sussistendo i presupposti di ammissibilità dell’azione di ottemperanza, avuto riguardo al passaggio in giudicato del titolo azionato (per come attestato da apposita certificazione di cancelleria del 24 luglio 2023) ed alla sua notifica all’Amministrazione resistente (17 febbraio 2023), con conseguente decorso del termine di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996; inoltre la convenuta (costituita con atto di mero stile) non ha dato prova – come sarebbe stato suo onere (cfr., in tema di prova dell’adempimento, per tutte, Cass. S.U. n. 12533/01) - di aver provveduto all’esecuzione del titolo azionato, quanto all’obbligo, gravante nei suoi confronti, di rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato;
- quanto a quest’ultimo profilo, va infatti ricordato che “la circostanza che nella sentenza ottemperanda le spese di lite siano state compensate non esonera la parte soccombente dal rimborso del contributo unificato, giacché l’art. 13, comma 6- bis .1, del D.P.R. n. 115 del 2002, per quanto di interesse, così dispone: “…6- bis .1. … L’onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove. ....” (cfr. anche Cons. St., sez. V, 12 maggio 2023, n. 4821)” (T.A.R. Sicilia Catania, Sez. I, Sent., (data ud. 14/01/2026) 20/01/2026, n. 168, n. 169 e n. 170 e T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, Sentenza, 03/11/2025, n. 1818);
- nel caso di specie, avuto riguardo al tenore della decisione, non è dubitabile la soccombenza dell’Amministrazione scolastica, avendo il Tribunale accolto in parte la prima censura (articolata in via principale) di cui al ricorso principale e dichiarato la carenza di interesse quanto alle restanti censure (vd., motivazione del provvedimento impugnato);
- inoltre sussiste agli atti del giudizio n. -OMISSIS-del 2022 l’apposita dichiarazione di anticipazione ex art. 93 c.p.c. da parte dell’Avvocato odierno ricorrente;
Considerato pertanto che:
- sussiste l’obbligo per l’Amministrazione di adottare i provvedimenti necessari a dare esatta e completa esecuzione al titolo azionato, con conseguente ordine a quest’ultima di provvedere al pagamento, in favore del ricorrente, dell’importo versato a titolo di contributo unificato nell’ambito del giudizio n. -OMISSIS-del 2022, nei limiti di quanto documentato come effettivamente versato e salvo che non si sia, nelle more, a ciò già provveduto;
- all’esecuzione del provvedimento l’Amministrazione scolastica provvederà nel termine di novanta (90) giorni decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza;
- per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo ufficio, affinché, su istanza dell'interessato, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di giorni novanta;
- le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso lo accoglie, e, per l’effetto:
a) dichiara, nei sensi e nei termini sopra specificati, l’inottemperanza al giudicato in epigrafe, ordinando all’Amministrazione scolastica resistente di darvi esecuzione nei sensi, nei termini e nelle forme stabilite in motivazione;
b) nomina, per il caso di perdurante inerzia, il Commissario ad acta nella persona del Prefetto della Provincia di Napoli, nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
c) condanna la stessa Amministrazione scolastica resistente alla rifusione delle spese sostenute dalla ricorrente nel presente giudizio, nell’importo complessivo di € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Germana Lo Sapio, Consigliere
VA ET FL, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| VA ET FL | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.