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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 17/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
opposizione ad
REPUBBLICA ITALIANA ordinanza ingiunzione, violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 738/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Alessandro Bacchi) Parte_1
- opponente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- opposto–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno
17.1.2025, la seguente
SENTENZA
si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato il 12.6.2024, Parte_1
per ottenere l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-000621349 emessa nei
CP_ propri confronti dalla sede di Perugia per il pagamento della somma di € 1.035,00
a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per omesso versamento delle ritenute previdenziali contestata con atto 5800.07/02/2022.0048297. L'opponente ha CP_1
affermato che l'atto di contestazione “non risulta” essergli stato notificato, ha eccepito l'estinzione dell'obbligazione per violazione dell'obbligo di notifica della contestazione nel termine dell'art. 14 della legge n. 689/1981 e, in subordine, ha invocato la rideterminazione della sanzione nell'osservanza dell'art. 23 del d.l. 48/2023.
CP_ Costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 18.12.2024, l' ha dichiarato che gli atti di accertamento della violazione sono stati regolarmente notificati all'interessato, ha contestato l'applicabilità dell'art. 14 della legge n. 689/1981 per incompatibilità con la disciplina speciale dettata dal d.lgs. 8/2016 e, comunque, ha rilevato che il termine non è spirato, decorrendo dal completamento delle indagini di accertamento dell'illecito e dovendo tenersi conto della sospensione disposta dalla disciplina emergenziale pandemica, diffondendosi, poi in una serie di considerazioni su prescrizione del diritto e merito della sanzione che l'opponente non ha sollevato.
Il ricorso è fondato.
L'art. 2, commi 1 e 1 bis, del d.l. n. 463/1983, conv. con modif. nella legge n. 638/1983,
nella versione modificata dal d.lgs. 8/2016, in vigore dal 6.2.2016 (interpolato poi dal d.l. n. 48/2023, conv. con modif. nella l. 85/2023) stabilisce che “
1. Le ritenute
previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30
aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio
con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per
conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse,
tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le
somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso
versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso
non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una
volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né
assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro
tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.” L'art. 6 del d.lgs. 8/2016 stabilisce che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Fra le disposizioni richiamate v'è, dunque, l'art. 14 della legge n. 689/1981, secondo cui “La violazione,
quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla
persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se
non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel
22 comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti
nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero
entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla
violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i
termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della
contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi
vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le
modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero,
qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta
salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la
somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la
notificazione nel termine prescritto.” Il tenore delle disposizioni richiamate rende chiaro,
già sul piano letterale, che anche alla fattispecie in esame debba trovare applicazione il precetto dell'obbligo di contestazione della violazione immediata o entro 90 giorni dall'accertamento e detto precetto, del resto, ha carattere di principio generale nella materia dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, se è vero che ne è stata imposta l'osservanza anche nelle situazioni transitorie (non oggetto della presente controversia)
di omesso versamento delle ritenute per importi non superiori ad € 10.000,00 nei termini stabiliti dall'art. 9 del d.lgs. 8/2016. Inoltre, l'art. 23, secondo comma, del già
citato d.l. n. 48/2023 ha stabilito che “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle
ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-
legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1°
gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
dell'annualità oggetto di violazione…” confermando indirettamente la conclusione precedente. Va da sé che per il periodo corrente dall'anno 2016 al 2022 (essendo le
CP_ violazioni precedenti regolate da disposizioni di diritto intertemporale), l' ha
33 l'onere di contestare l'omesso versamento delle ritenute non oltre il termine di 90
giorni decorrente dal momento in cui abbia acquisito piena conoscenza (cfr, per tutte,
Cass., sez. lavoro, 7681/2014) delle circostanze in cui l'illecito si è concretizzato, mentre soltanto dal 1.1.2023 il termine è esteso al secondo anno successivo e senza che si possa fare riferimento ad una trasmissione degli atti dell'Autorità Giudiziaria che in questo caso non ha ragion d'essere visto che la violazione è accertata e contestata direttamente dall'ente previdenziale opposto.
CP_ Venendo al caso in esame, l ha attestato di avere accertato l'omesso versamento di ritenute previdenziali relative al periodo dicembre 2018/agosto 2019, notificando la contestazione della violazione in data 21.2.2022. Pertanto, come argomentato dalla difesa dell'opponente, l'ente ha contestato la violazione tardivamente con conseguente estinzione delle obbligazioni di pagamento delle sanzioni irrogate ai sensi dell'u.c.
dell'art. 14 della legge n. 689/1981, giacché, a fronte della consumazione dell'illecito avvenuta a seguito dell'omesso pagamento delle ritenute entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, va osservato che l'ente previdenziale ha potuto avere contezza della violazione nel mese immediatamente successivo a quello di competenza, a seguito della trasmissione telematica da parte del sostituto d'imposta dei modelli Uniemens ai sensi dell'art. 44, co. 9, d.l. 30 settembre n. 2003, n. 269 da effettuarsi “entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento”. Tenuto conto che la data di scadenza dell'ultimo giorno utile al fine della trasmissione del modello per l'anno 2019 in riferimento alla mensilità di agosto (ultima fra quelle oggetto di
CP_ contestazione) è da individuarsi nel 30 settembre 2019, l' ha provveduto a notificare il verbale di accertamento in data 21.2.2022 e cioè ben oltre i 90 giorni dall'avvenuto ricevimento dei dati di interesse. A ciò va aggiunto che la contestazione dell'illecito è avvenuta, come si legge nell'atto, da una verifica d'archivio, sicché il riferimento fatto dal difensore dell'ente opposto alla necessità di fare decorrere il termine dal completamento delle indagini necessarie è completamente fuori centro.
Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., ivi compreso il D.M.
147/22, alla luce del valore della controversia (dato dal valore della sanzione irrogata,
44 scaglione compreso fra € 0,01 e € 1.100,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta;
- condanna l'opposto a rifondere all'opponente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 43,00 per C.U. versato ed € 430,00 per compenso professionale, oltre r.f. 15%, Iva e Cap come per legge.
Perugia, lì 17.1.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
55
REPUBBLICA ITALIANA ordinanza ingiunzione, violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981
In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Medoro, nella causa civile n. 738/2024 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Alessandro Bacchi) Parte_1
- opponente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_1
- opposto–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'esito dell'udienza del giorno
17.1.2025, la seguente
SENTENZA
si è rivolto a questo Tribunale, con ricorso depositato il 12.6.2024, Parte_1
per ottenere l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione n. OI-000621349 emessa nei
CP_ propri confronti dalla sede di Perugia per il pagamento della somma di € 1.035,00
a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per omesso versamento delle ritenute previdenziali contestata con atto 5800.07/02/2022.0048297. L'opponente ha CP_1
affermato che l'atto di contestazione “non risulta” essergli stato notificato, ha eccepito l'estinzione dell'obbligazione per violazione dell'obbligo di notifica della contestazione nel termine dell'art. 14 della legge n. 689/1981 e, in subordine, ha invocato la rideterminazione della sanzione nell'osservanza dell'art. 23 del d.l. 48/2023.
CP_ Costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 18.12.2024, l' ha dichiarato che gli atti di accertamento della violazione sono stati regolarmente notificati all'interessato, ha contestato l'applicabilità dell'art. 14 della legge n. 689/1981 per incompatibilità con la disciplina speciale dettata dal d.lgs. 8/2016 e, comunque, ha rilevato che il termine non è spirato, decorrendo dal completamento delle indagini di accertamento dell'illecito e dovendo tenersi conto della sospensione disposta dalla disciplina emergenziale pandemica, diffondendosi, poi in una serie di considerazioni su prescrizione del diritto e merito della sanzione che l'opponente non ha sollevato.
Il ricorso è fondato.
L'art. 2, commi 1 e 1 bis, del d.l. n. 463/1983, conv. con modif. nella legge n. 638/1983,
nella versione modificata dal d.lgs. 8/2016, in vigore dal 6.2.2016 (interpolato poi dal d.l. n. 48/2023, conv. con modif. nella l. 85/2023) stabilisce che “
1. Le ritenute
previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30
aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio
con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per
conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse,
tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le
somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro.
1-bis. L'omesso
versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è
punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso
non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una
volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né
assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro
tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.” L'art. 6 del d.lgs. 8/2016 stabilisce che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni
amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Fra le disposizioni richiamate v'è, dunque, l'art. 14 della legge n. 689/1981, secondo cui “La violazione,
quando e possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla
persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se
non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel
22 comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti
nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero
entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla
violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i
termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della
contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi
vigenti. In ogni caso la notificazione può esse effettuata, con le modalità previste dal codice di
procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.
Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le
modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. Per i residenti all'estero,
qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta
salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la
somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la
notificazione nel termine prescritto.” Il tenore delle disposizioni richiamate rende chiaro,
già sul piano letterale, che anche alla fattispecie in esame debba trovare applicazione il precetto dell'obbligo di contestazione della violazione immediata o entro 90 giorni dall'accertamento e detto precetto, del resto, ha carattere di principio generale nella materia dell'irrogazione delle sanzioni amministrative, se è vero che ne è stata imposta l'osservanza anche nelle situazioni transitorie (non oggetto della presente controversia)
di omesso versamento delle ritenute per importi non superiori ad € 10.000,00 nei termini stabiliti dall'art. 9 del d.lgs. 8/2016. Inoltre, l'art. 23, secondo comma, del già
citato d.l. n. 48/2023 ha stabilito che “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle
ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-
legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1°
gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
dell'annualità oggetto di violazione…” confermando indirettamente la conclusione precedente. Va da sé che per il periodo corrente dall'anno 2016 al 2022 (essendo le
CP_ violazioni precedenti regolate da disposizioni di diritto intertemporale), l' ha
33 l'onere di contestare l'omesso versamento delle ritenute non oltre il termine di 90
giorni decorrente dal momento in cui abbia acquisito piena conoscenza (cfr, per tutte,
Cass., sez. lavoro, 7681/2014) delle circostanze in cui l'illecito si è concretizzato, mentre soltanto dal 1.1.2023 il termine è esteso al secondo anno successivo e senza che si possa fare riferimento ad una trasmissione degli atti dell'Autorità Giudiziaria che in questo caso non ha ragion d'essere visto che la violazione è accertata e contestata direttamente dall'ente previdenziale opposto.
CP_ Venendo al caso in esame, l ha attestato di avere accertato l'omesso versamento di ritenute previdenziali relative al periodo dicembre 2018/agosto 2019, notificando la contestazione della violazione in data 21.2.2022. Pertanto, come argomentato dalla difesa dell'opponente, l'ente ha contestato la violazione tardivamente con conseguente estinzione delle obbligazioni di pagamento delle sanzioni irrogate ai sensi dell'u.c.
dell'art. 14 della legge n. 689/1981, giacché, a fronte della consumazione dell'illecito avvenuta a seguito dell'omesso pagamento delle ritenute entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento, va osservato che l'ente previdenziale ha potuto avere contezza della violazione nel mese immediatamente successivo a quello di competenza, a seguito della trasmissione telematica da parte del sostituto d'imposta dei modelli Uniemens ai sensi dell'art. 44, co. 9, d.l. 30 settembre n. 2003, n. 269 da effettuarsi “entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento”. Tenuto conto che la data di scadenza dell'ultimo giorno utile al fine della trasmissione del modello per l'anno 2019 in riferimento alla mensilità di agosto (ultima fra quelle oggetto di
CP_ contestazione) è da individuarsi nel 30 settembre 2019, l' ha provveduto a notificare il verbale di accertamento in data 21.2.2022 e cioè ben oltre i 90 giorni dall'avvenuto ricevimento dei dati di interesse. A ciò va aggiunto che la contestazione dell'illecito è avvenuta, come si legge nell'atto, da una verifica d'archivio, sicché il riferimento fatto dal difensore dell'ente opposto alla necessità di fare decorrere il termine dal completamento delle indagini necessarie è completamente fuori centro.
Le spese di lite seguono la soccombenza. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., ivi compreso il D.M.
147/22, alla luce del valore della controversia (dato dal valore della sanzione irrogata,
44 scaglione compreso fra € 0,01 e € 1.100,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- annulla l'ordinanza-ingiunzione opposta;
- condanna l'opposto a rifondere all'opponente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 43,00 per C.U. versato ed € 430,00 per compenso professionale, oltre r.f. 15%, Iva e Cap come per legge.
Perugia, lì 17.1.2025
IL GIUDICE
Marco Medoro
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