Art. 3. ((A partire dall'entrata in vigore della presente legge, per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, l'acquirente, i permutanti e l'enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all'atto, lo stato di famiglia e un certificato dell'ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 14 ottobre 1959, n. 869 ha disposto (con l'articolo unico) che "la disposizione di cui all' art. 3, lettera a), della legge 6 agosto 1954, n. 604 , deve intendersi nel senso che la dichiarazione quivi richiesta e' dovuta solamente nel caso in cui l'acquirente, permutante ed enfiteuta, ovvero alcuno tra gli appartenenti al suo nucleo familiare, risulti, alla data dell'atto di stipulazione, proprietario od enfiteuta di fondi rustici".
La L. 14 ottobre 1959, n. 869 ha disposto (con l'articolo unico) che "la disposizione di cui all' art. 3, lettera a), della legge 6 agosto 1954, n. 604 , deve intendersi nel senso che la dichiarazione quivi richiesta e' dovuta solamente nel caso in cui l'acquirente, permutante ed enfiteuta, ovvero alcuno tra gli appartenenti al suo nucleo familiare, risulti, alla data dell'atto di stipulazione, proprietario od enfiteuta di fondi rustici".