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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 15/09/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1047/2022 del Ruolo
Generale Affari Civili, promosso da
(C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Carmine PETRUCCI, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a San Salvo (CH) alla
Via Fedro n. 16;
attore
contro
(C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Emidio GUASTADISEGNI;
convenuta
e contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede a Casalbordino (CH) alla via Molino s.n.c.;
(C.F. ; Controparte_3 C.F._2
convenuti contumaci
OGGETTO: LESIONE PERSONALE
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
ha convenuto in giudizio, innanzi a Parte_1 questo Tribunale, e Controparte_2 Controparte_3
– nelle rispettive qualità di Controparte_4 proprietaria, conducente e assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione dell'autovettura Alfa
Romeo 156 targata DR522MN – per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: « 1) ritenere e dichiarare la responsabilità esclusiva per i suesposti motivi di CP_3
nella causazione del sinistro meglio descritto in
[...] premessa;
2) condannare, conseguentemente, il convenuto, per gli esposti motivi, al risarcimento in favore dell'attore dei danni conseguiti all'incidente suddetto sulla sua persona, danni quantificabili nella somma di Euro 25.000,00, o quantificabili in quella altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, somma comunque da maggiorare di interessi legali dal dovuto al soddisfo, previa rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat;
3) condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiarantesi antistatario».
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che il giorno
26/11/2021, alle ore 17 circa, nell'area esterna all'attività commerciale della società sita alla via Molino CP_2
s.n.c., al km 504 della S.S. 16, alla guida Controparte_3 dell'autovettura Alfa Romeo 156 targata DR522MN di proprietà della medesima società nell'effettuare Controparte_2 una manovra di retromarcia, avrebbe attinto una fioriera sita in loco che, nel ribaltarsi, sarebbe rovinata sul piede destro dell'attore che si trovava in prossimità della stessa;
l'esclusiva responsabilità del sinistro sarebbe stata riconosciuta dal conducente in modello CID dallo stesso sottoscritto. Ha allegato, altresì, che, in conseguenza dell'occorso, all'attore sarebbero derivate lesioni personali
2 con postumi permanenti, meglio descritti in atti, di cui ha chiesto il ristoro unitamente al danno emergente afferente alle spese sanitarie.
sebbene ritualmente Controparte_5 citati in giudizio, non si sono costituiti e, pertanto, previa verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, ne
è stata dichiarata la contumacia.
Si è ritualmente costituita in giudizio l'assicuratrice per contrastare le avverse deduzioni e Controparte_1 richieste nell'an - contestando la storicità dell'occorso in ragione della ritenuta incompatibilità tra la dinamica del sinistro ex adverso descritta e i danni rilevati sull'autovettura – e nel quantum.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e prova per testi.
* * *
1. La domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
2. Dagli esiti dell'istruttoria e, in particolare, dall'escussione dei testimoni ammessi e dall'esame della documentazione versata in atti, la prova della storicità del sinistro, secondo la dinamica descritta, deve ritenersi raggiunta - in via primaria ed assorbente di altri elementi indiziari (quali la constatazione amichevole di sinistro e la mancata risposta del convenuto Controparte_3 all'interrogatorio formale deferitogli) - in ragione delle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, Testimone_1
e avendo entrambi dichiarato di Testimone_2 avere assistito al sinistro.
Il teste , infatti, ha dichiarato di essere stato Testimone_1 presente all'occorso e di avere assistito alla scena, ad una distanza di circa 2/2,5 metri dal punto in cui il citato
3 veicolo, effettuando una manovra in retromarcia, ha urtato il pesante vaso–fioriera visibile nella documentazione fotografica versata in atti e (invero precariamente) collocato su due “foratini”, determinandone il rovesciamento sul piede della persona dell'attore.
Lo stesso teste, quindi, ha riferito di avere visto il figlio dell'attore ( , da identificarsi in , caricare il Per_1 Tes_2 padre sull'autovettura (“credo per andare in ospedale”).
Il vaglio di attendibilità delle suddette dichiarazioni testimoniali - avuto riguardo alla logicità, coerenza e analiticità della deposizione nonché all'assenza di contraddizioni con altre deposizioni testimoniali o con elementi accertati con i caratteri della certezza – deve risolversi in positivo con riferimento al teste Tes_1 attesa la posizione di terzietà rispetto alle parti in causa e non potendosi ritenere che la familiarità del teste con casi di infortuni stradali (quale responsabile e/o danneggiato) aventi cadenza pressoché annuale (a far data dal 2020 al 2024) attestati dalla documentazione AIA – IVASS, versata in atti dalla convenuta (peraltro, tardivamente), sia, di per sé sola, emergenza idonea ad inficiare la credibilità del teste in ordine allo specifico fatto dedotto in giudizio.
Quanto al teste considerato che Testimone_2 non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti - atteso che, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della
Corte cost. n. 248 del 1974, l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità (Cass. civ. Sez. 1, Ordinanza n. 6001 del 28/02/2023 e Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 98 del 04/01/2019) – deve osservarsi come detti elementi non risultino né allegati, né comprovati, né
4 altrimenti rinvenibili in valutazioni meramente congetturali operate dalla parte convenuta in sede di scritti conclusivi
(quali la scelta da parte dell'attore di recarsi presso il nosocomio di Lanciano in luogo di quello più prossimo di
Vasto).
3. Circa l'asserita incompatibilità dei danni riportati dall'autovettura in esito all'urto contro il vaso/fioriera, tale allegazione, risolvendosi in una mera valutazione del teste (in risposta a capitoli di prova Tes_3 inammissibili, in quanto volti a far esprimere al teste valutazioni), risulta, peraltro, compiuta non per diretta visione da parte del teste/perito assicurativo (ma per il tramite di suo collaboratore , e carente di Testimone_4 adeguato riscontro oggettivo, atteso – tra l'altro - che l'unico rilievo in tal senso valutabile consta della misurazione dell'altezza del vaso/fioriera superstite - attestante un'altezza dal suolo di circa 46 cm (foto 25 del doc. 7 di parte convenuta) – che, tuttavia, non stima l'ulteriore addizione in altezza determinata dai foratini di appoggio da determinarsi nel caso di collocazione degli stessi sia in orizzontale sia in verticale;
a ciò si aggiunga che, sebbene le due abrasioni ravvisabili nel posteriore destro dell'autovettura appaiano finanche risalenti rispetto al sinistro, va altresì valutata la presenza di ulteriore abrasione nella parte inferiore del paraurti (foto 7 del doc.
7 di parte convenuta), potenzialmente idonea a determinare il rovesciamento del vaso in ragione del maggiore o minore grado di precarietà del suo equilibrio.
4. Valutata, in conclusione, l'attendibilità delle citate dichiarazioni testimoniali e l'assenza di valide evidenze probatorie di segno contrario – il cui onere di allegazione e prova incombe sulla convenuta costituita - il sinistro e la sua dinamica non possono che essere ritenuti comprovati ai sensi degli artt. 2697 e 2054, I comma, c.c., non rilevando,
5 ai fini decisori e sul piano probatorio, il fatto che le persone fisiche protagoniste della vicenda (conducente e danneggiato) siano entrambi soci della società proprietaria dell'autoveicolo.
5. Giungendo, così, alla liquidazione del danno conseguente al sinistro, alla stessa si procede sulla scorta delle conclusioni raggiunte dal nominato CTU - che si ritengono esenti da errori tecnici o logici, approfondite, puntuali, correttamente motivate e, quindi, del tutto condivisibili – il quale ha stimato un danno biologico permanente pari al 5%, una inabilità temporanea totale pari a giorni 20, una inabilità temporanea parziale al 75% pari a giorni 30, una inabilità temporanea parziale al 50% pari a giorni 20 e una inabilità temporanea parziale al 25% pari a giorni 20. Trattandosi di un danno biologico di lieve entità, e quindi di lesioni c.d. micropermanenti, esso va liquidato sulla base delle tabelle di cui all'art. 139 cod. ass., nella loro versione aggiornata, da ultimo, con D.M. 18/07/2025 pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 176 del 31/07/2025.
Non si ritiene di riconoscere alcuna maggiorazione a titolo di danno morale, non essendo tale danno stato né tempestivamente allegato né provato dal ricorrente nei termini di specificazione di circostanze concrete che possano giustificare il ristoro ulteriore della sofferenza che non sia già contemplato nelle tabelle richiamate.
Alla luce dei sopraindicati criteri, il danno non patrimoniale complessivamente liquidabile in favore dell'attore è pari a quanto riportato nel seguente schema:
Danno biologico permanente € 5.346,87
Invalidità temporanea totale € 1.123,60
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.264,05
Invalidità temporanea parziale al 50% € 561,80
6 Invalidità temporanea parziale al 25% € 280,90
Totale danno biologico temporaneo € 3.230,35
TOTALE GENERALE: € 8.577,22
Su tale somma sono altresì dovuti i soli interessi legali dalla pronuncia al saldo, essendo liquidato il danno non patrimoniale sulla base di tabelle già attualizzate;
mentre non possono essere riconosciuti interessi compensativi all'attore, il quale non ha allegato né provato, così com'era suo onere, il danno, e cioè che la somma che viene liquidata è inferiore a quella di cui avrebbe disposto alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo (cfr.: Cass., sent. 22347 del 2007 e ord. 18654 del
2018).
Spettando, inoltre all'attore, il rimborso delle spese mediche documentate e valutate congrue dal CTU nella misura di € 283,49
(esclusi € 61,90 di cui a Proforma n. 21/0001739 del 30/11/2021 per mancata produzione di fattura), il complessivo importo risarcitorio è da liquidarsi in complessivi € 8.860,71.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M.
Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, avuto riguardo ai valori minimi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento corrispondente al valore del decisum. Lo scostamento dai parametri medi si giustifica in ragione della prossimità del valore della presente controversia al limite inferiore dello scaglione di riferimento.
Anche le spese di CTU, come in atti liquidate, devono porsi definitivamente ed interamente a carico dei convenuti in solido, con espresso riconoscimento del diritto dell'attore di ripetere, nei confronti dei soccombenti, le somme eventualmente già corrisposte al CTU in via di anticipazione.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 1047/2022, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, e in Controparte_3 solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma di € 8.860,71, oltre interessi al tasso
[...] legale dalla pronuncia al saldo;
2) condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in persona Controparte_2 del legale rappresentante pro tempore, e in Controparte_3 solido tra loro, al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese del presente giudizio, che liquida in
[...]
€ 264,00 per spese documentate ed € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA
e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario Avv. Carmine PETRUCCI;
3) pone definitivamente a carico di , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...]
in solido tra loro, le spese di CTU per Controparte_3
l'importo già liquidato in corso di causa.
Così deciso in Vasto, 13/09/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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