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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/09/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N.G. n. 4154/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 4154/2024 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio posta in decisione con decreto reso in data 19.9.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]s.n.c., elettivamente domiciliata in NOTO, RONCO
SPARTACO N. 1, presso lo studio dell'avv. CARISTIA SEBASTIANO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/02/1986 ed ivi residente in [...]s.n.c., elettivamente domiciliato in NOTO, RONCO SPARTACO N. 1, presso lo studio dell'avv. CARISTIA
SEBASTIANO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti pagina 1 di 5 - ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Noto, il giorno 10.6.2013 (Atto n.
17, Parte II, Serie A, Anno 2013);
- di avere scelto il regime della separazione dei beni;
- che dalla loro unione sono nati i figli il 1.2.2015 ed il 19.5.2020. Per_1 Per_2
Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 25/10/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di seguito indicate, nonché contestuale pronuncia di divorzio:
1) I ricorrenti vivranno separati e potranno fissare la loro residenza dove vorranno, con impegno reciproco a non recarsi molestia e autorizzandosi, sin d'ora, con la sottoscrizione del presente atto, al rilascio del passaporto valido per l'espatrio, senza necessità di alcuna ulteriore autorizzazione o formalità anche per i figli minori.
2) i figli e vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso
l'abitazione coniugale, sita in Noto, C.da Madonna Marina, di proprietà di entrambi i coniugi, che resterà assegnata alla IG.ra . Per l'effetto di quanto sopra, le Parte_1 decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi.
3) il diritto di visita del padre sarà esercitato anche giornalmente, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei figli nonché con i suoi impegni di lavoro, secondo gli accordi che verranno raggiunti di volta in volta tra i coniugi anche in riferimento alle festività Natalizie e Pasquali, nonché per le vacanze estive. In caso di disaccordo tra i coniugi gli stessi, sin d'ora, stabiliscono che il diritto di visita sarà così regolato: - due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 16:00 alle ore 20:00; - due fine settimana alternati dall'uscita di scuola del sabato sino alla domenica alle ore 20:00 e, durante il periodo estivo, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
- sette giorni consecutivi
pagina 2 di 5 durante il periodo natalizio, alternando il giorno di Natale con quello di Capodanno;
- tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale, alternando il giorno di Pasqua con il
Lunedì dell'Angelo; - durante il periodo estivo, 15 giorni nel mese di luglio e 15 nel mese di agosto, da concordare tra i genitori entro il mese di giugno.
4) il IG. si obbliga a corrispondere mensilmente per il mantenimento Controparte_1 ordinario dei figli minori la somma complessiva di €. 600,00= entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a sostenere per intero le spese straordinarie necessarie per i figli, da concordarsi preventivamente;
lo stesso ancora continuerà a corrispondere per intero la rata mensile del mutuo di cui alla superiore lettera e) e dell'assicurazione ad esso connessa per un totale di €. 564,00 mensili, nonché del pagamento dell'assicurazione contratta in favore dei figli, di cui alla superiore lettera c) pari ad €. 238,00 mensili, sino ad estinzione delle dette obbligazioni.
5) il IG. ancora, rinuncia a percepire l'assegno unico di cui alla superiore CP_1 lettera a) e, pertanto, con la sottoscrizione della presente presta il consenso, previa comunicazione all' a che lo stesso venga percepito, a decorrere dalla sottoscrizione CP_2 del presente accordo, direttamente dalla IG.ra . Pt_1
6) La IG.ra , nonostante la disparità di redditi tra i coniugi (la stessa svolge attività Pt_1 lavorativa stagionale con contratto a tempo determinato e part-time), stante gli obblighi assunti dal IG. di cui ai superiori punti nn. 4 e 5, allo stato rinuncia richiedere CP_1 per sé l'assegno di mantenimento.
7) La IG.ra , qualora in futuro abbia ad intrattenere una nuova e stabile Parte_1 convivenza presso l'abitazione familiare di cui al superiore lettera d), sin d'ora si obbliga
a comunicare tale circostanza al IG. nonché a corrispondere il 50% Controparte_1 delle spese di mutuo ed assicurazione, di cui alla superiore lettera e), oltre a corrispondere il 50% della rata dell'assicurazione contratta in favore dei figli, di cui alla superiore lettera c).
8) Le parti dichiarano di avere come sopra regolato ogni loro rapporto economico e patrimoniale e di non avere nient'altro da richiedere e/o pretendere a qualsiasi titolo o
pagina 3 di 5 ragione e se ne rilasciano liberatoria quietanza, fermi restando gli accordi e
l'adempimento delle obbligazioni assunte in seno al presente atto.
9) riguardo ai beni mobili registrati di cui alle superiori lettere a) e b) le parti si assegnano ognuno il bene alla stessa già intestato.
All'udienza del 18.9.2025, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, comma, 2 c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. (visto del
5.12.2024).
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno altresì chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11906/2023 della
Sezione Prima Civile pubblicata il 16/10/2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine pagina 4 di 5 indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – venga trattata la domanda di divorzio congiunto.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Noto, il
[...] giorno 10.6.2013 (Atto n. 17, Parte II, Serie A, Anno 2013), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato, dott.ssa Maria Lupo, quale giudice delegato alla trattazione della domanda di divorzio congiunto;
3. prende atto delle ulteriori pattuizioni delle parti;
4. nulla sulle spese;
5.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NOTO perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 25/09/2025.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 4154/2024 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio posta in decisione con decreto reso in data 19.9.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...]s.n.c., elettivamente domiciliata in NOTO, RONCO
SPARTACO N. 1, presso lo studio dell'avv. CARISTIA SEBASTIANO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/02/1986 ed ivi residente in [...]s.n.c., elettivamente domiciliato in NOTO, RONCO SPARTACO N. 1, presso lo studio dell'avv. CARISTIA
SEBASTIANO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti pagina 1 di 5 - ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Noto, il giorno 10.6.2013 (Atto n.
17, Parte II, Serie A, Anno 2013);
- di avere scelto il regime della separazione dei beni;
- che dalla loro unione sono nati i figli il 1.2.2015 ed il 19.5.2020. Per_1 Per_2
Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 25/10/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di seguito indicate, nonché contestuale pronuncia di divorzio:
1) I ricorrenti vivranno separati e potranno fissare la loro residenza dove vorranno, con impegno reciproco a non recarsi molestia e autorizzandosi, sin d'ora, con la sottoscrizione del presente atto, al rilascio del passaporto valido per l'espatrio, senza necessità di alcuna ulteriore autorizzazione o formalità anche per i figli minori.
2) i figli e vengono affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 Per_2 sull'affido condiviso, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso
l'abitazione coniugale, sita in Noto, C.da Madonna Marina, di proprietà di entrambi i coniugi, che resterà assegnata alla IG.ra . Per l'effetto di quanto sopra, le Parte_1 decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi.
3) il diritto di visita del padre sarà esercitato anche giornalmente, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei figli nonché con i suoi impegni di lavoro, secondo gli accordi che verranno raggiunti di volta in volta tra i coniugi anche in riferimento alle festività Natalizie e Pasquali, nonché per le vacanze estive. In caso di disaccordo tra i coniugi gli stessi, sin d'ora, stabiliscono che il diritto di visita sarà così regolato: - due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 16:00 alle ore 20:00; - due fine settimana alternati dall'uscita di scuola del sabato sino alla domenica alle ore 20:00 e, durante il periodo estivo, dalle ore 10:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
- sette giorni consecutivi
pagina 2 di 5 durante il periodo natalizio, alternando il giorno di Natale con quello di Capodanno;
- tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale, alternando il giorno di Pasqua con il
Lunedì dell'Angelo; - durante il periodo estivo, 15 giorni nel mese di luglio e 15 nel mese di agosto, da concordare tra i genitori entro il mese di giugno.
4) il IG. si obbliga a corrispondere mensilmente per il mantenimento Controparte_1 ordinario dei figli minori la somma complessiva di €. 600,00= entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a sostenere per intero le spese straordinarie necessarie per i figli, da concordarsi preventivamente;
lo stesso ancora continuerà a corrispondere per intero la rata mensile del mutuo di cui alla superiore lettera e) e dell'assicurazione ad esso connessa per un totale di €. 564,00 mensili, nonché del pagamento dell'assicurazione contratta in favore dei figli, di cui alla superiore lettera c) pari ad €. 238,00 mensili, sino ad estinzione delle dette obbligazioni.
5) il IG. ancora, rinuncia a percepire l'assegno unico di cui alla superiore CP_1 lettera a) e, pertanto, con la sottoscrizione della presente presta il consenso, previa comunicazione all' a che lo stesso venga percepito, a decorrere dalla sottoscrizione CP_2 del presente accordo, direttamente dalla IG.ra . Pt_1
6) La IG.ra , nonostante la disparità di redditi tra i coniugi (la stessa svolge attività Pt_1 lavorativa stagionale con contratto a tempo determinato e part-time), stante gli obblighi assunti dal IG. di cui ai superiori punti nn. 4 e 5, allo stato rinuncia richiedere CP_1 per sé l'assegno di mantenimento.
7) La IG.ra , qualora in futuro abbia ad intrattenere una nuova e stabile Parte_1 convivenza presso l'abitazione familiare di cui al superiore lettera d), sin d'ora si obbliga
a comunicare tale circostanza al IG. nonché a corrispondere il 50% Controparte_1 delle spese di mutuo ed assicurazione, di cui alla superiore lettera e), oltre a corrispondere il 50% della rata dell'assicurazione contratta in favore dei figli, di cui alla superiore lettera c).
8) Le parti dichiarano di avere come sopra regolato ogni loro rapporto economico e patrimoniale e di non avere nient'altro da richiedere e/o pretendere a qualsiasi titolo o
pagina 3 di 5 ragione e se ne rilasciano liberatoria quietanza, fermi restando gli accordi e
l'adempimento delle obbligazioni assunte in seno al presente atto.
9) riguardo ai beni mobili registrati di cui alle superiori lettere a) e b) le parti si assegnano ognuno il bene alla stessa già intestato.
All'udienza del 18.9.2025, celebrata con le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., secondo quanto previsto dall'art. 473 bis 51, comma, 2 c.p.c., le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. (visto del
5.12.2024).
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli minori non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno altresì chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 11906/2023 della
Sezione Prima Civile pubblicata il 16/10/2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine pagina 4 di 5 indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – venga trattata la domanda di divorzio congiunto.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Noto, il
[...] giorno 10.6.2013 (Atto n. 17, Parte II, Serie A, Anno 2013), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato, dott.ssa Maria Lupo, quale giudice delegato alla trattazione della domanda di divorzio congiunto;
3. prende atto delle ulteriori pattuizioni delle parti;
4. nulla sulle spese;
5.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NOTO perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 25/09/2025.
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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