Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 12 agosto 1954 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 23 ottobre 1996 |
Commentari • 110
- 1. Art. 35 disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatricehttps://www.brocardi.it/
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/07/2022, n. 22281Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 9753-2016 proposto da: OR ER, OR NA, OR MA CARMELA, OR SALVATORE, OR ANTONIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO 29, presso Civile Sent. Sez. U Num. 22281 Anno 2022 Presidente: DI IASI CAMILLA Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI Data pubblicazione: 14/07/2022 Ric. 2016 n. 09753 sez. SU - ud. 08-03-2022 -2- lo studio dell'avvocato MARIO CHIBBARO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANNA FOGGETTI e DANIELE CHIBBARO; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente - contro …Leggi di più...
- cartella di pagamento·
- riscossione·
- sussistenza·
- conseguenze·
- fondamento·
- limiti e condizioni·
- obbligo di motivazione·
- specificazione del saggio applicato·
- atto impositivo·
- difetto di motivazione relativo agli accessori·
- interessi per ritardato pagamento.·
- pretesa di interessi contestuale al debito d'imposta·
- necessità·
- esclusione·
- invalidità parziale
Versioni del testo
- Art. 1.
Sono esenti dalla imposta di bollo e soggetti alla normale imposta di registro ridotta ad un decimo ed alla imposta ipotecaria nella misura fissa di lire 500 i seguenti atti posti in essere per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina, quando ricorrono le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo 2:
1) atti di compravendita;
2) atti di permuta, quando per ambedue i permutanti l'atto sia posto in essere esclusivamente per l'arrotondamento della piccola proprieta' contadina;
3) atti di concessione di enfiteusi di alienazione del diritto dell'enfiteuta e di affrancazione del fondo enfiteutico, nonche' gli atti di alienazione del diritto ad usi collettivi inerenti alla piccola proprieta' acquistata;
4) atti di affitto e compartecipazione a miglioria, con parziale cessione del fondo migliorato all'affittuario o compartecipante;
5) atti con i quali i coniugi ovvero i genitori e i figli acquistano separatamente ma contestualmente l'usufrutto e la nuda proprieta';
6) atti con i quali il nudo proprietario o l'usufruttuario, acquista, rispettivamente, l'usufrutto o la nuda proprieta'.
Le agevolazioni tributarie di cui al primo comma sono applicabili anche agli acquisti a titolo oneroso delle case rustiche non situate sul fondo, quando l'acquisto venga fatto contestualmente in uno degli atti indicati al primo comma per l'abitazione dell'acquirente o dell'enfiteuta e della sua famiglia. ((7)) --------------- AGGIORNAMENTO(7) La L. 3 novembre 1971, n. 1059 ha disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "tra gli atti di compravendita indicati nell' articolo 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604 , devono ritenere compresi anche i contratti di trasferimento della proprieta' con la costituzione di vitalizio a favore del venditore". - Art. 2.
Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 1 sono applicabili quando:
1) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attivita' manuale alla lavorazione della terra;
2) il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprieta' contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprieta' od enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacita' lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso;
3) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteuti non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto apezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro ((con una tolleranza del 10 per cento salvo casi particolari da esaminarsi dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari)) - Art. 3. ((A partire dall'entrata in vigore della presente legge, per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, l'acquirente, i permutanti e l'enfiteuta debbono produrre, al momento della registrazione, insieme all'atto, lo stato di famiglia e un certificato dell'ispettorato provinciale agrario competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
La L. 14 ottobre 1959, n. 869 ha disposto (con l'articolo unico) che "la disposizione di cui all' art. 3, lettera a), della legge 6 agosto 1954, n. 604 , deve intendersi nel senso che la dichiarazione quivi richiesta e' dovuta solamente nel caso in cui l'acquirente, permutante ed enfiteuta, ovvero alcuno tra gli appartenenti al suo nucleo familiare, risulti, alla data dell'atto di stipulazione, proprietario od enfiteuta di fondi rustici".