Versione
12 agosto 1954
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10 aprile 1958
10 aprile 1958
Art. 2.
Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 1 sono applicabili quando:
1) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attivita' manuale alla lavorazione della terra;
2) il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprieta' contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprieta' od enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacita' lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso;
3) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteuti non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto apezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro ((con una tolleranza del 10 per cento salvo casi particolari da esaminarsi dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari))
Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 1 sono applicabili quando:
1) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attivita' manuale alla lavorazione della terra;
2) il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprieta' contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprieta' od enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacita' lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso;
3) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteuti non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto apezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro ((con una tolleranza del 10 per cento salvo casi particolari da esaminarsi dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari))
Commentari • 13
- 1. Risoluzione del 29/11/2007 n. 350 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 29 novembre 2007 · 10.270578
[…] all\'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, che prevede agevolazioni, […] contadina, previsti dallo stesso articolo 2 della legge n. 604 del 1954.
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Giurisprudenza • 144
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sentenza 06/05/2021, n. 1445Provvedimento: […] così come prescritto dall'art 2 legge 604/1954. […]Leggi di più...
- certificato definitivo legge 604/1954·
- autotutela amministrativa·
- non decadenza per negligenza contribuente·
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- agevolazioni fiscali piccola proprietà contadina