Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 1 sono applicabili quando:
1) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attivita' manuale alla lavorazione della terra;
2) il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprieta' contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprieta' od enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacita' lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso;
3) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteuti non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto apezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro ((con una tolleranza del 10 per cento salvo casi particolari da esaminarsi dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari))