Versione
12 agosto 1954
12 agosto 1954
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24 giugno 1965
24 giugno 1965
Art. 5. ((Quando sia stata resa nell'atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge e non sia stato prodotto ne' il certificato provvisorio previsto dal primo comma dell'articolo 4, ne' quello definitivo previsto dall'articolo 3, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non e' precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti, presentino apposita domanda all'Ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato dell'Ispettorato provinciale agrario di cui al secondo comma dell'articolo 4))
Commentari • 12
- 1. Art. 35 disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatricehttps://www.brocardi.it/ · 11.07699
[…]
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Giurisprudenza • 112
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. IV, sentenza 14/07/2022, n. 1931Provvedimento: […] L'appellato con memorie di costituzione in giudizio, rappresentava che sulla mancata presentazione del certificato definitivo ai sensi dell'art. 4 e 5 della Legge 604/1954, all'atto della stipula del contratto di compravendita del terreno, lo stesso contribuente presentava ai sensi dell'art.4, […] Tant'è che l'art. 5 della Legge 604/1954 privilegiando la natura sostanziale dell'agevolazione indipendentemente dalla sequenza temporale della presentazione della certificazione dispone che “non è precluso il diritto al rimborso” (i.e. il diritto di agevolazione) ove venga, nei termini di prescrizione previsti, presentato comunque il certificato dell'Ispettorato Provinciale Agricolo competente. […]Leggi di più...
- art. 5 Legge 604/1954·
- giurisdizione tributaria·
- autotutela amministrativa·
- diniego sgravio·
- decadenza termine certificazione·
- eccesso di potere·
- piccola proprietà contadina·
- comportamento diligente contribuente·
- onere della prova·
- art. 10 Statuto del contribuente