Articolo 5 della Legge 6 agosto 1954, n. 604
Articolo 4Articolo 6
Versione
12 agosto 1954
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Versione
24 giugno 1965
Art. 5. ((Quando sia stata resa nell'atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge e non sia stato prodotto ne' il certificato provvisorio previsto dal primo comma dell'articolo 4, ne' quello definitivo previsto dall'articolo 3, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non e' precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti, presentino apposita domanda all'Ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato dell'Ispettorato provinciale agrario di cui al secondo comma dell'articolo 4))
Entrata in vigore il 24 giugno 1965
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