Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/1999, n. 376
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Sentenza 15 gennaio 1999

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In tema di divorzio, l'art. 6, comma sesto, della legge n. 898 del 1970, nel testo sostituito dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987, non impone l'assegnazione della casa coniugale al coniuge economicamente più debole, che non vanti sulla stessa diritti reali o di godimento, neanche se a lui siano affidati figli minori o con lui convivano figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, qualora l'equilibrio delle condizioni economiche dei coniugi e la tutela di quello più debole possano essere perseguiti altrimenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/1999, n. 376
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 376
    Data del deposito : 15 gennaio 1999

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