Sentenza 15 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di divorzio, l'art. 6, comma sesto, della legge n. 898 del 1970, nel testo sostituito dall'art. 11 della legge n. 74 del 1987, non impone l'assegnazione della casa coniugale al coniuge economicamente più debole, che non vanti sulla stessa diritti reali o di godimento, neanche se a lui siano affidati figli minori o con lui convivano figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti, qualora l'equilibrio delle condizioni economiche dei coniugi e la tutela di quello più debole possano essere perseguiti altrimenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/1999, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Francesco M. FIORETTI - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 4587 del Ruolo Affari Civili per l'anno 1997 proposto da
SS EM elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 34, presso lo studio dell'avvocato Daniele Ferlito, che la rappresenta in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione e la difende,
ricorrente
Contro
IZ US, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Bruno Buozzi n. 32, presso lo studio dell'avvocato Carlo Martucelli che lo rappresenta in virtù di procura speciale a margine dei controricorso e lo difende,
controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 487 del 17 febbraio 1997. Udita, nella pubblica udienza del 2 ottobre 1998, la relazione del Consigliere dottor Giovanni Olla;
udito, per la ricorrente, l'avvocato Ferlito;
udito, per il controricorrente, l'avvocato Martucelli;
udito, per il Pubblico Ministero, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione dottor Ennio Attilio Sepe, il quale ha concluso per il rigetto dei ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 11 febbraio 1995, il Tribunale di Roma pronunciò la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto in Roma il 16 dicembre 1964 tra UG ZO e MA SO;
condannò il ZO a versare alla SO, ogni mese, a titolo di concorso nel suo mantenimento, la somma di L. 1.000.000, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT a decorrere dal 1 gennaio 1996; rigettò la domanda della stessa SO, diretta alla corresponsione di un contributo per il mantenimento dei figli nati, rispettivamente, il primo (Alessandro) il 26 giugno 1965 e la seconda (NA) l'11 agosto 1967; assegnò alla SO il primo piano della casa coniugale sita in Roma, Via Viggiano nonché al ZO il piano terreno e la mansarda della stessa casa.
Avverso la sentenza proposero appello alla Corte d'appello di Roma, in via principale, il ZO e, in via incidentale, la SO. Entrambi gli appellanti censurarono, prospettando argomenti diametralmente opposti, le statuizioni relative alla assegnazione della casa coniugale ed alla misura dell'assegno divorzile. La Corte di Roma, pronunciando con sentenza depositata il 17 febbraio 1997, ha accolto per quanto di ragione l'appello principale ed ha disatteso quello incidentale. In dettaglio, ha assegnato al ZO l'intero villino in Roma Via Viggiano n. 90; ed ha condannato lo stesso ZO a versare ogni mese, alla moglie, la somma di L. 700.000 a decorrere dal marzo 1997.
La Corte territoriale ha fondato le sue statuizioni da un canto, sulle condizioni di salute dei ZO particolarmente gravi che assumevano rilevanza in ordine sia all'assegnazione della casa già coniugale, sia in ordine alla determinazione dell'assegno;
dall'altro, sulla comparazione dei redditi degli ex coniugi e sulla non esiguità di quelli della SO.
MA SO ha proposto per cassazione affidato a due motivi di annullamento.
L'intimato UG ZO resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1.- Nel primo motivo di annullamento la ricorrente MA SO denuncia che la statuizione con la quale la Corte di appello di Roma ha assegnato per intero la casa coniugale al marito UG ZO è inficiata dal vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 6 comma 6 L. 1 dicembre 1970 n. 898 come sostituito dall'art. 11 L. 6 marzo 1987 n. 74, nonché da quello di insufficiente motivazione.
Infatti, ad avviso della ricorrente, il giudice del merito ha disatteso il principio per il quale "il giudice del divorzio, nel provvedere sull'assegnazione della casa, deve valutare le finalità della norma, volta a conseguire un certo equilibrio tra le condizioni economiche dei coniugi ed al tempo stesso ad assicurare una soluzione sostanzialmente equa in quanto correlata alle ragioni della decisione, nonché a favorire il coniuge più debole": ciò perché "non ha esaminato affatto le condizioni economiche delle parti e non ha tenuto conto dei criterio espresso dalla norma di favorire il coniuge più debole dal punto di vista economico".
1.2.- Il motivo non è fondato.
1.3.- Dalla motivazione della sentenza d'appello - ove valutata, così come è doveroso, nella sua interezza e nella sua sostanza - emerge che la Corte di Roma ha pronunciato la statuizione che ne occupa (l'assegnazione dell'intera casa coniugale al marito mentre il giudice di primo grado gliene aveva riservato solo due dei suoi tre piani ed aveva attribuito quello residuo alla moglie) perché: la casa coniugale è di proprietà esclusiva del ZO e sulla stessa la SO non è titolare di alcun diritto reale o di godimento;
il riequilibrio delle condizioni economiche dei coniugi e la tutela di quello più debole possono essere pienamente raggiunti e soddisfatti attraverso il solo strumento dell'assegno divorzile, specie in considerazione del dato che la SO è unica proprietaria di un appartamento con garage in Ostia nonché comproprietaria di altri immobili, e che la stessa ha propri redditi personali;
quindi, a favore dell'assegnazione della casa coniugale (o meglio di una sua parte) alla SO, possono essere valorizzate solo circostanze e considerazioni di indole affettiva;
in contrapposizione, stanno le gravose condizioni di salute del ZO (emiparesi sinistra con stenosi carotidea ed occlusione carotidea destra e dilipidemia) che comportano per lui una difficoltà di movimento, rendono necessaria una quotidiana assistenza personale e depongono in modo univoco per l'opportunità che costui disponga dell'intera casa;
da ultimo, nella valutazione comparata delle contrapposte esigenze (alla quale si deve pervenire tenuto conto sia che non sussiste alcuna disposizione positiva che imponga l'attribuzione della casa coniugale alla moglie che non vanti sulla stessa diritto reale o di godimento, e sia che a protezione della situazione economica della SO è raggiunta attraverso l'assegno divorzile) fanno aggio quelle connesse alle condizioni di salute del ZO.
1.4.- Così statuendo ed argomentando la Corte di Roma non è incorsa in alcuna violazione o falsa applicazione di legge. Di per se sola, la mancata assegnazione della casa coniugale al coniuge (asseritamente) più debole che non vanti sulla stessa diritti reali o di godimento non costituisce violazione o falsa applicazione del sesto comma dell'art. 6 L. n. 898/1970 come sostituito dall'art. 11 L. n.74/1987, neanche nell'ipotesi che a quel coniuge siano affidati figli minori o con lo stesso convivano figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti (cfr. Cass., 30 agosto 1995 n. 9163). Inoltre, non sussiste la disapplicazione del principio per cui l'assegnazione della casa coniugale costituisce uno strumento atto a garantire anche l'equilibrio delle condizioni economiche dei coniugi e la tutela di quello più debole, tutte le volte che - come nel caso che ne occupa - il giudice del divorzio non abbia disconosciuto la sussistenza di quel principio e si sia limitato ad affermare che detta finalità può essere conseguita altrimenti: in questa ipotesi, infatti, il giudice procede soltanto ad un apprezzamento in ordine al punto se l'assegnazione della casa coniugale influisca o no sul riequilibro della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio e l'eventuale erroneità della conclusione, attiene soltanto all'accertamento di fatto riservato al giudice del merito, e quindi realizza soltanto un errore che può essere denunciato in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del vizio di motivazione.
1.5.- È da escludere, peraltro, anche la configurabilità di un siffatto vizio.
Per vero, la Corte del merito ha enunciato in modo esaustivo le ragioni della propria statuizione e, nei limiti in cui possono essere apprezzate in sede di legittimità, siffatte ragioni risultano immuni da vizi logici e giuridici.
1.6.- Ne discende il rigetto del motivo.
2.- Il secondo motivo denuncia che la Corte di Roma ha violato ed applicato falsamente l'art. 11 L. 6 marzo 1987 n. 74 allorché ha ridotto alla misura di L. 700.000 mensili la misura dell'assegno divorzile che il giudice di primo grado aveva fissato in L. 1.000.000.
Infatti, si sostiene, tale riduzione risulta illogica ove si consideri che con la stessa sentenza il giudice d'appello aveva escluso che la SO avesse diritto all'assegnazione della parte della casa coniugale già attribuitale dal Tribunale;
e che, sul piano razionale, quella statuizione avrebbe dovuto comportare l'aumento e non la riduzione della misura dell'assegno in quanto aveva determinato un decremento del trattamento economico complessivo.
Il mezzo, pur denunciando nell'epigrafe un vizio ex art. 360 n.3 Cod., proc. civ., nella sua illustrazione prospetta soltanto un vizio di motivazione.
In relazione alla censura così delineata e limitata, emerge che la Corte territoriale ha fondato la statuizione ora impugnata sul rilievo che dopo la pronuncia della sentenza di primo grado la situazione economica del ZO si era notevolmente modificata in peggio, sia perché le sue aggravate condizioni di salute rendevano indispensabile un'assistenza personale continua e rilevanti esborsi finanziari quantificabili in non meno di L.
1.000.000 mensili, e sia perché a seguito di un provvedimento giudiziale doveva corrispondere ai figli "a titolo di alimenti" la somma di L. 680.000 mensili;
che, nel contempo, la situazione economica della SO non era peggiorata;
e che in presenza di queste circostanze occorreva procedere alla revi sione della disciplina degli effetti patrimoniali del divorzio ed alla determinazione dell'assegno divorzile spettante alla SO nella misura di L. 700.000 mensili.
La riassunta motivazione è immune da vizi valutabili ai sensi dell'art. 360 n. 5 Cod. proc. civ. Per vero, enuncia in modo analitico le circostanze processuali sottese alla pronuncia.
Sul piano razionale, poi, dette circostanze (in particolare quelle relative ai maggiori oneri finanziari gravanti negli ultimi tempi sul ZO, tra l'altro non contestate nella loro sussistenza obiettiva) giustificano appieno la conclusione trattane circa la necessità della revisione dell'assegno e la sua nuova misura. Quindi, anche il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.
3.- Ne consegue il rigetto del ricorso.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE DI CASSAZIONE - rigetta il ricorso proposto da MA SO avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 487 del 17 febbraio 1997;
- compensa per intero tra le parti le spese dei giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1^ Sezione civile della Corte di Cassazione, il 2 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 1998