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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 27/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 371/2012
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Maria Antonietta Naso, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 371 RG per l'anno 2012 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nazzareno la Tassa Parte_1
e Marcello Scarmato, giusta procura in atti
-opponente-
CONTRO
e per essa quale sua manda- Controparte_1 taria , rappresenta e difesa dall'Avv. Maria Teresa Or- Parte_2
tona, giusta procura in atti
-Intesa e per essa quale sua mandataria cessiona- Controparte_2 CP_3 ria di “ quale mandataria di Controparte_4 Controparte_5
rappresenta e difesa dall'Avv. Roberto Franco, giusta procura in atti
[...]
in p.l.r.p.t. (già , Controparte_6 Controparte_7 rappresenta e difesa dall'Avv. Pietro Rosano, giusta procura in atti convenute
- , Controparte_8
convenuta contumace
1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Sarina e Controparte_9 dall'Avv. Giulia Galati
-interveniente ex art 111 cpc
- ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presen- te sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione introduttivo del giudizio di merito Parte_3
[... ha adito innanzi all'intestato Tribunale i creditori procedenti Parte_2
(quale mandataria di ),
[...] CP_1 Controparte_4 CP_8
, e
[...] Controparte_10
(già premettendo che: Controparte_7
- in data 18.5.2011, ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 avanti al Giudice delle Esecuzioni Immobiliari in ordine alla pro- cedura esecutiva n. 146/94 (cui risultano riunite le procedure 23/96, 24/96,
25/96 e 57/99 RGEI), chiedendo, previa sospensione delle già fissate vendi- te, dichiarare nullo il pignoramento del (ora CP_11 CP_12
[.
) in ordine alla scopertura di conto corrente, attesa la sentenza del Tribuna- le di Vibo Valentia n. 828/2002 definitiva che ha dichiarato l'inefficacia del fondo pagrimoniale limitatamnte alla quota di conferimento di CP_13
nei confronti del nonché nullo l'atto di pignora-
[...] CP_11
di (ora ) per inesistenza della CP_14 Controparte_15 CP_4
pretesa creditoria;
- il giudice dell'esecuzione, con provvedimento emesso in data 21.01.2012, ha respinto l'istanza di sospensione, apparendo l'opposizione inammissibile per violazione del ne bis in idem ed infondata nel merito e assegnando ter- mine fino all'1.3.2012 per l'introduzione del giudizio di merito;
Sulla base di tali premesse, in questa sede, l'odierna attrice ha insistito per l'annullamento dei pignoramenti oggetto della presente impugnazione.
2 Si sono costituite le opposte ( CP_1 Controparte_1
e per essa quale sua mandataria ed Parte_2 CP_4
quale mandataria di e su ordine del giu-
[...] Controparte_5
dice di integrazione del contraddittorio anche Controparte_16
(già che hanno resistito all'opposizione, ecce-
[...] Controparte_7
pendo preliminarmente la violazione del principio del ne bis in idem e nel merito insistendo per l'infondatezza dell'opposizione in fatto e in diritto.
La causa è stata istituita soltanto mediante produzioni documentali ed è stata assunta in decisione, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta con le quali sono state precisate le conclusioni.
°°°°°°°
Va accolta preliminarmente l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del- la proposta opposizione per violazione del principio del ne bis in idem.
Con riferimento alla posizione di , l'opponente evidenzia che i CP_5
beni immobili oggetto di esecuzione non sono pignorabili poiché sono stati conferiti nel fondo patrimoniale in data anteriore agli atti di pignoramento, nonché l'inesistenza della pretesa creditoria avanzata.
Le medesime doglianze sono già state proposte in precedente giudizio, con- clusosi con sentenza definitiva (n. 20/2000) che ha statuito la posteriorità del fondo patrimoniale alla nascita dei crediti e dunque la non opponibilità dello stesso in sede esecutiva e l'infondatezza delle contestazioni attinenti all'erroneità dei conteggi nella determinazione del credito precettato poiché sfornite di prova.
Come è noto, il giudicato copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche già fatte valere, ma anche tutte quelle altre che, sebbene non dedotte specificamente, costi- tuiscono precedenti logici essenziali necessari della pronuncia. E' pertanto inammissibile la domanda avente i medesimi oggetti, ancorchè fondata su ragioni non dedotte, ma tuttavia deducibili, nel precedente giudizio (ex mul- tis Cass. 5514/04).
Medesime conclusioni di inammissibilità per violazione del ne bis in idem, con riferimento alla domanda volta ad accertare l'impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale con riferimento ai crediti derivanti dallo
3 scoperto di conto corrente vantati dal E' documentato che i CP_11
predetti crediti sono stati consacrati nei decreti ingiuntivi 1688/94 e
1689/94 divenuti definiti, poiché non opposti, in relazione ai quali la senten- za definitiva depositata in data 8 aprile 2002 ha accertato l'inefficacia del fondo patrimoniale ed ha accertato l'inefficacia del fondo patrimoniale nei confronti del con riferimento alla quota di conferimento CP_11
della Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, appli- cati i valori minimi dello scaglione fino a € 52.000 D.M. , e ridotti della me- tà per la non complessità delle questioni
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 371 del 2012 R.G., così provvede:
dichiara inammissibile l'opposizione per preesistente giudicato;
condanna parte opponente a rifondere le spese di lite in favore delle parti opposte costituite, che liquida per e , e per CP_1 CP_17 essa in € 1400,00 ciascuno e per in € 800,00, oltre oneri CP_3 CP_18
ed accessori come per legge. Compensa nei confronti di e CP_9
di (contumace) CP_8
Così deciso in Vibo Valentia in data 26 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Antonietta Naso
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Maria Antonietta Naso, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 371 RG per l'anno 2012 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nazzareno la Tassa Parte_1
e Marcello Scarmato, giusta procura in atti
-opponente-
CONTRO
e per essa quale sua manda- Controparte_1 taria , rappresenta e difesa dall'Avv. Maria Teresa Or- Parte_2
tona, giusta procura in atti
-Intesa e per essa quale sua mandataria cessiona- Controparte_2 CP_3 ria di “ quale mandataria di Controparte_4 Controparte_5
rappresenta e difesa dall'Avv. Roberto Franco, giusta procura in atti
[...]
in p.l.r.p.t. (già , Controparte_6 Controparte_7 rappresenta e difesa dall'Avv. Pietro Rosano, giusta procura in atti convenute
- , Controparte_8
convenuta contumace
1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Sarina e Controparte_9 dall'Avv. Giulia Galati
-interveniente ex art 111 cpc
- ha pronunciato e pubblicato, nelle forme dell'art 281 sexies c.p.c., la presen- te sentenza, all'esito della scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. per il deposito delle note uniche di trattazione scritta, dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione introduttivo del giudizio di merito Parte_3
[... ha adito innanzi all'intestato Tribunale i creditori procedenti Parte_2
(quale mandataria di ),
[...] CP_1 Controparte_4 CP_8
, e
[...] Controparte_10
(già premettendo che: Controparte_7
- in data 18.5.2011, ha proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 avanti al Giudice delle Esecuzioni Immobiliari in ordine alla pro- cedura esecutiva n. 146/94 (cui risultano riunite le procedure 23/96, 24/96,
25/96 e 57/99 RGEI), chiedendo, previa sospensione delle già fissate vendi- te, dichiarare nullo il pignoramento del (ora CP_11 CP_12
[.
) in ordine alla scopertura di conto corrente, attesa la sentenza del Tribuna- le di Vibo Valentia n. 828/2002 definitiva che ha dichiarato l'inefficacia del fondo pagrimoniale limitatamnte alla quota di conferimento di CP_13
nei confronti del nonché nullo l'atto di pignora-
[...] CP_11
di (ora ) per inesistenza della CP_14 Controparte_15 CP_4
pretesa creditoria;
- il giudice dell'esecuzione, con provvedimento emesso in data 21.01.2012, ha respinto l'istanza di sospensione, apparendo l'opposizione inammissibile per violazione del ne bis in idem ed infondata nel merito e assegnando ter- mine fino all'1.3.2012 per l'introduzione del giudizio di merito;
Sulla base di tali premesse, in questa sede, l'odierna attrice ha insistito per l'annullamento dei pignoramenti oggetto della presente impugnazione.
2 Si sono costituite le opposte ( CP_1 Controparte_1
e per essa quale sua mandataria ed Parte_2 CP_4
quale mandataria di e su ordine del giu-
[...] Controparte_5
dice di integrazione del contraddittorio anche Controparte_16
(già che hanno resistito all'opposizione, ecce-
[...] Controparte_7
pendo preliminarmente la violazione del principio del ne bis in idem e nel merito insistendo per l'infondatezza dell'opposizione in fatto e in diritto.
La causa è stata istituita soltanto mediante produzioni documentali ed è stata assunta in decisione, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta con le quali sono state precisate le conclusioni.
°°°°°°°
Va accolta preliminarmente l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità del- la proposta opposizione per violazione del principio del ne bis in idem.
Con riferimento alla posizione di , l'opponente evidenzia che i CP_5
beni immobili oggetto di esecuzione non sono pignorabili poiché sono stati conferiti nel fondo patrimoniale in data anteriore agli atti di pignoramento, nonché l'inesistenza della pretesa creditoria avanzata.
Le medesime doglianze sono già state proposte in precedente giudizio, con- clusosi con sentenza definitiva (n. 20/2000) che ha statuito la posteriorità del fondo patrimoniale alla nascita dei crediti e dunque la non opponibilità dello stesso in sede esecutiva e l'infondatezza delle contestazioni attinenti all'erroneità dei conteggi nella determinazione del credito precettato poiché sfornite di prova.
Come è noto, il giudicato copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche già fatte valere, ma anche tutte quelle altre che, sebbene non dedotte specificamente, costi- tuiscono precedenti logici essenziali necessari della pronuncia. E' pertanto inammissibile la domanda avente i medesimi oggetti, ancorchè fondata su ragioni non dedotte, ma tuttavia deducibili, nel precedente giudizio (ex mul- tis Cass. 5514/04).
Medesime conclusioni di inammissibilità per violazione del ne bis in idem, con riferimento alla domanda volta ad accertare l'impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale con riferimento ai crediti derivanti dallo
3 scoperto di conto corrente vantati dal E' documentato che i CP_11
predetti crediti sono stati consacrati nei decreti ingiuntivi 1688/94 e
1689/94 divenuti definiti, poiché non opposti, in relazione ai quali la senten- za definitiva depositata in data 8 aprile 2002 ha accertato l'inefficacia del fondo patrimoniale ed ha accertato l'inefficacia del fondo patrimoniale nei confronti del con riferimento alla quota di conferimento CP_11
della Pt_1
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, appli- cati i valori minimi dello scaglione fino a € 52.000 D.M. , e ridotti della me- tà per la non complessità delle questioni
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 371 del 2012 R.G., così provvede:
dichiara inammissibile l'opposizione per preesistente giudicato;
condanna parte opponente a rifondere le spese di lite in favore delle parti opposte costituite, che liquida per e , e per CP_1 CP_17 essa in € 1400,00 ciascuno e per in € 800,00, oltre oneri CP_3 CP_18
ed accessori come per legge. Compensa nei confronti di e CP_9
di (contumace) CP_8
Così deciso in Vibo Valentia in data 26 gennaio 2025
Il Giudice
Maria Antonietta Naso
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