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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/10/2025, n. 13815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13815 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
- Sez. XIII^ Civile - in persona del giudice unico, dott.ssa Emanuela Schillaci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in I°grado iscritta al n° 31443/2024 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 30.9.2025, vertente tra
-) ( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Roma, Largo Lucio Apuleio n. 11, presso lo Studio dell'Avv.
BI RD ( - Email_1
), che la rappresenta e difende per procura C.F._2
rilasciata su foglio separato acclusa al fascicolo informatico
- attrice -;
e
-) , in persona del Presidente p.t., contumace CP_1
- convenuta -;
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità ex art. 2052 c.c.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte attrice ha depositato le note ex art. 189 c.p.c. ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 30.9.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
conveniva, dinanzi all'intestato Tribunale, la . CP_1
Esponeva l'attrice che: - il giorno 16.05.2021, alle ore 19:00 circa, il Signor si Parte_2
trovava a percorrere Via di Castel di Guido in Roma - a circa 500 metri dallo svincolo con la Via Aurelia direzione Roma/Civitavecchia - alla guida del veicolo Mercedes Benz Classe B, targato FX362GC, di proprietà dell'odierna attrice e, in tali circostanze di luogo e di tempo, dalla sterpaglia del campo non recintato posto alla sinistra del senso di marcia della Mercedes, appariva un esemplare di cinghiale che attraversava repentinamente la strada dirigendosi verso il terreno posto alla destra della vettura, dunque tagliando la strada a quest'ultima;
- il conducente del veicolo tentava vanamente di frenare e sterzare onde evitare l'urto ma, a causa della improvvisa azione dell'animale, quest'ultimo andava a colpire il lato anteriore destro della Mercedes, procurando alla stessa notevoli danni;
- la detta dinamica risultava confermata dall'annotazione di P.G. redatta dai Carabinieri della Stazione di Roma La Storta, intervenuti sul posto e dalla documentazione fotografica;
- in esito all'incidente, la vettura attorea era condotta con il carro attrezzi sino all'officina della Mercedes ove venivano accertati danni per € 9.972,84, oltre ad € 204,96 per il noleggio dell'auto sostitutiva, visti i lunghi tempi di fermo tecnico necessari per le riparazioni;
- inoltrata la rituale denuncia di sinistro, lo stesso veniva gestito, dal broker individuato dalla che, tuttavia, nonostante le CP_1
ulteriori istanze, non dava seguito al giusto ristoro, malgrado la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2052 c.c..
Parte attrice concludeva chiedendo:
“- accertare e dichiarare che il sinistro descritto in premessa si
è verificato con le modalità ivi indicate e che, quindi, la responsabilità dello stesso è da ascriversi alla ai CP_1
sensi dell'art. 2052 c.c., ovvero in subordine ai sensi dell'art. 2043
c.c.;
- per l'effetto, accertati i danni subiti dal veicolo attoreo, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento degli stessi, pari ad € 9.972,84 per le riparazioni, oltre ad € 204,96 per il noleggio dell'auto sostitutiva, ovvero ad ogni altra somma, maggiore o minore, comunque ritenuta di giustizia e da liquidarsi anche in via equitativa.
In ogni caso con gli interessi e le rivalutazioni come per legge dal sinistro al saldo e le spese tutte di lite, comprese quelle della fase stragiudiziale e quelle generali, oltre accessori di legge”.
Nessuno si costituiva per la , che era dichiarata CP_1
contumace.
Nel corso dell'istruttoria era ammessa ed espletata la prova per testi.
All'esito la causa era rinviata per la decisione e trattenuta in decisione all'udienza del 30.9.2025, previa concessione dei termini ex art. 189
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
A norma dell'art. 2052 c.c., invocato dalla parte attrice e certamente applicabile al caso di specie, “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito
o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Giova rilevare che la giurisprudenza ha ritenuto a lungo che il danno cagionato dalla fauna selvatica non fosse risarcibile ai sensi del predetto art. 2052 c.c., ma soltanto in base ai principi generali sanciti dall'art. 2043 con la conseguenza che il danneggiato, se agiva in giudizio al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio patito, doveva dimostrare, oltre al danno e al nesso eziologico, un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico.
Tale ricostruzione era stata avallata anche dalla Consulta, la quale aveva ritenuto non irragionevole la disparità di trattamento tra il privato proprietario di un animale domestico e la Pubblica
Amministrazione nel cui patrimonio sono ricompresi anche gli animali selvatici (cfr. Corte Cost. 4/2001), dovendosi intendere la norma riguardante solo gli animali domestici e non quelli selvatici, ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità fosse basato sulla violazione di un dovere di "custodia" dell'animale da parte del proprietario ed una siffatta custodia non è concepibile per gli animali selvatici.
Tale ricostruzione è stata tuttavia abbandonata dall'orientamento più recente, il quale ha ammesso l'invocabilità dell'art. 2052 c.c. anche nell'ipotesi di danno cagionato da fauna selvatica, atteso che la norma non opera alcun distinguo tra animali domestici e selvatici, ma menziona unicamente gli animali di proprietà o utilizzati dall'uomo e tenuto conto che la disposizione non postula necessariamente una situazione di custodia, facendo espresso riferimento anche alla circostanza in cui l'animale sia smarrito o fuggito.
Così, in particolare, la Suprema Corte (cfr. Cass. 13848/2020): “… il riferimento, dunque, alla proprietà e all'utilizzazione … ha la funzione di individuare un criterio oggettivo di allocazione della responsabilità in forza del quale, dei danni causati dall'animale, deve rispondere il soggetto che dallo stesso trae un beneficio, in sostanziale applicazione del principio "ubi commoda ibi et incommoda", con l'unica salvezza del caso fortuito …” (Cass. 13848/2020).
Ciò posto, parte attrice ha fornito adeguata prova del fatto storico e delle sue modalità di accadimento nonché del nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito.
In particolare, dall'esame del rapporto redatto dai Carabinieri della
Legione Lazio, emerge che gli stessi, giunti sul luogo del fatto a seguito di chiamata, rinvenivano che mostrava la vettura Parte_2
Mercedes Classe B tg. FX362GC che effettivamente, a seguito dell'impatto col cinghiale, aveva riportati ingenti danni nella parte anteriore lato destro, dove si potevano notare anche tracce di sangue dell'animale, che era riuscito comunque ad allontanarsi.
Il mezzo era rimosso con il carro attrezzi, in quanto, a seguito dell'urto, era entrato in modalità di protezione e pertanto non era marciante.
La testimone escussa della cui attendibilità e Testimone_1
capacità non vi è ragione di dubitare, malgrado i rapporti con l'attrice e la circostanza che la stessa fosse trasportata sulla vettura rimasta coinvolta nel sinistro, ha a sua volta riferito che “ Io e mio marito stavamo percorrendo la via Castel di Guido, direzione Roma, d'un tratto, quasi vicino alla svincolo, ci è apparso alla sinistra un cinghiale che, attraversando e tagliandoci la strada, nonostante mio marito rallentasse la marcia, ci ha colpito sul lato destro.
Preciso che mio marito ha sterzato e frenato, il cinghiale ha un pò rallentato e poi c'è stato l'urto; la macchina si è bloccata, il cinghiale ha proseguito verso il parco sulla destra. Si è attivato il servizio di s.o.s. con la Mercedes …”. La , non costituitasi in giudizio, non ha di conseguenza CP_1
allegato alcuna prova liberatoria, non dimostrando la sussistenza del fortuito, ossia dell'imprevedibilità determinata dal fatto che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di controllo, operando come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno.
Ne consegue che l'ente convenuto va condannato a risarcire il danno occorso agli attori in occasione dell'evento.
Ciò posto, in punto di danni si rileva quanto segue.
Risulta per tabulas che parte attrice ha sostenuto spese di riparazione della vettura pari ad € 9.972,84, come da fattura Mercedes prodotta in atti, i cui interventi, informati a criteri di necessità ed economicità, risultano congrui alla luce dei danni riportati dal mezzo, come evincibili dal materiale fotografico depositato in atti, tenuto conto altresì del valore ante sinistro del mezzo.
Non vanno invece riconosciute le spese di noleggio, sostenute da che non è parte in causa. Parte_2
Nessun ulteriore danno risulta provato o dovuto.
Ciò posto, parte convenuta va condannata a risarcire all'attrice l'importo di € 9.972,84 oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda sino a quella dell'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-) condanna la al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
e a titolo di risarcimento danni, della somma di 9.972,84 oltre
[...]
interessi come in motivazione;
-) condanna la alla rifusione, in favore dell'attrice, delle CP_1
spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge, mentre nulla può essere riconosciuto per il rimborso delle spese vive (C.U. e marca), che non risultano versate.
Così deciso in Roma in data 8.10.2025. Il Giudice
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
- Sez. XIII^ Civile - in persona del giudice unico, dott.ssa Emanuela Schillaci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in I°grado iscritta al n° 31443/2024 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 30.9.2025, vertente tra
-) ( ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Roma, Largo Lucio Apuleio n. 11, presso lo Studio dell'Avv.
BI RD ( - Email_1
), che la rappresenta e difende per procura C.F._2
rilasciata su foglio separato acclusa al fascicolo informatico
- attrice -;
e
-) , in persona del Presidente p.t., contumace CP_1
- convenuta -;
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità ex art. 2052 c.c.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: parte attrice ha depositato le note ex art. 189 c.p.c. ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 30.9.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
conveniva, dinanzi all'intestato Tribunale, la . CP_1
Esponeva l'attrice che: - il giorno 16.05.2021, alle ore 19:00 circa, il Signor si Parte_2
trovava a percorrere Via di Castel di Guido in Roma - a circa 500 metri dallo svincolo con la Via Aurelia direzione Roma/Civitavecchia - alla guida del veicolo Mercedes Benz Classe B, targato FX362GC, di proprietà dell'odierna attrice e, in tali circostanze di luogo e di tempo, dalla sterpaglia del campo non recintato posto alla sinistra del senso di marcia della Mercedes, appariva un esemplare di cinghiale che attraversava repentinamente la strada dirigendosi verso il terreno posto alla destra della vettura, dunque tagliando la strada a quest'ultima;
- il conducente del veicolo tentava vanamente di frenare e sterzare onde evitare l'urto ma, a causa della improvvisa azione dell'animale, quest'ultimo andava a colpire il lato anteriore destro della Mercedes, procurando alla stessa notevoli danni;
- la detta dinamica risultava confermata dall'annotazione di P.G. redatta dai Carabinieri della Stazione di Roma La Storta, intervenuti sul posto e dalla documentazione fotografica;
- in esito all'incidente, la vettura attorea era condotta con il carro attrezzi sino all'officina della Mercedes ove venivano accertati danni per € 9.972,84, oltre ad € 204,96 per il noleggio dell'auto sostitutiva, visti i lunghi tempi di fermo tecnico necessari per le riparazioni;
- inoltrata la rituale denuncia di sinistro, lo stesso veniva gestito, dal broker individuato dalla che, tuttavia, nonostante le CP_1
ulteriori istanze, non dava seguito al giusto ristoro, malgrado la sua responsabilità ai sensi dell'art. 2052 c.c..
Parte attrice concludeva chiedendo:
“- accertare e dichiarare che il sinistro descritto in premessa si
è verificato con le modalità ivi indicate e che, quindi, la responsabilità dello stesso è da ascriversi alla ai CP_1
sensi dell'art. 2052 c.c., ovvero in subordine ai sensi dell'art. 2043
c.c.;
- per l'effetto, accertati i danni subiti dal veicolo attoreo, condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento degli stessi, pari ad € 9.972,84 per le riparazioni, oltre ad € 204,96 per il noleggio dell'auto sostitutiva, ovvero ad ogni altra somma, maggiore o minore, comunque ritenuta di giustizia e da liquidarsi anche in via equitativa.
In ogni caso con gli interessi e le rivalutazioni come per legge dal sinistro al saldo e le spese tutte di lite, comprese quelle della fase stragiudiziale e quelle generali, oltre accessori di legge”.
Nessuno si costituiva per la , che era dichiarata CP_1
contumace.
Nel corso dell'istruttoria era ammessa ed espletata la prova per testi.
All'esito la causa era rinviata per la decisione e trattenuta in decisione all'udienza del 30.9.2025, previa concessione dei termini ex art. 189
c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e merita pertanto accoglimento.
A norma dell'art. 2052 c.c., invocato dalla parte attrice e certamente applicabile al caso di specie, “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito
o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Giova rilevare che la giurisprudenza ha ritenuto a lungo che il danno cagionato dalla fauna selvatica non fosse risarcibile ai sensi del predetto art. 2052 c.c., ma soltanto in base ai principi generali sanciti dall'art. 2043 con la conseguenza che il danneggiato, se agiva in giudizio al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio patito, doveva dimostrare, oltre al danno e al nesso eziologico, un concreto comportamento colposo ascrivibile all'ente pubblico.
Tale ricostruzione era stata avallata anche dalla Consulta, la quale aveva ritenuto non irragionevole la disparità di trattamento tra il privato proprietario di un animale domestico e la Pubblica
Amministrazione nel cui patrimonio sono ricompresi anche gli animali selvatici (cfr. Corte Cost. 4/2001), dovendosi intendere la norma riguardante solo gli animali domestici e non quelli selvatici, ritenuto che il criterio di imputazione della responsabilità fosse basato sulla violazione di un dovere di "custodia" dell'animale da parte del proprietario ed una siffatta custodia non è concepibile per gli animali selvatici.
Tale ricostruzione è stata tuttavia abbandonata dall'orientamento più recente, il quale ha ammesso l'invocabilità dell'art. 2052 c.c. anche nell'ipotesi di danno cagionato da fauna selvatica, atteso che la norma non opera alcun distinguo tra animali domestici e selvatici, ma menziona unicamente gli animali di proprietà o utilizzati dall'uomo e tenuto conto che la disposizione non postula necessariamente una situazione di custodia, facendo espresso riferimento anche alla circostanza in cui l'animale sia smarrito o fuggito.
Così, in particolare, la Suprema Corte (cfr. Cass. 13848/2020): “… il riferimento, dunque, alla proprietà e all'utilizzazione … ha la funzione di individuare un criterio oggettivo di allocazione della responsabilità in forza del quale, dei danni causati dall'animale, deve rispondere il soggetto che dallo stesso trae un beneficio, in sostanziale applicazione del principio "ubi commoda ibi et incommoda", con l'unica salvezza del caso fortuito …” (Cass. 13848/2020).
Ciò posto, parte attrice ha fornito adeguata prova del fatto storico e delle sue modalità di accadimento nonché del nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito.
In particolare, dall'esame del rapporto redatto dai Carabinieri della
Legione Lazio, emerge che gli stessi, giunti sul luogo del fatto a seguito di chiamata, rinvenivano che mostrava la vettura Parte_2
Mercedes Classe B tg. FX362GC che effettivamente, a seguito dell'impatto col cinghiale, aveva riportati ingenti danni nella parte anteriore lato destro, dove si potevano notare anche tracce di sangue dell'animale, che era riuscito comunque ad allontanarsi.
Il mezzo era rimosso con il carro attrezzi, in quanto, a seguito dell'urto, era entrato in modalità di protezione e pertanto non era marciante.
La testimone escussa della cui attendibilità e Testimone_1
capacità non vi è ragione di dubitare, malgrado i rapporti con l'attrice e la circostanza che la stessa fosse trasportata sulla vettura rimasta coinvolta nel sinistro, ha a sua volta riferito che “ Io e mio marito stavamo percorrendo la via Castel di Guido, direzione Roma, d'un tratto, quasi vicino alla svincolo, ci è apparso alla sinistra un cinghiale che, attraversando e tagliandoci la strada, nonostante mio marito rallentasse la marcia, ci ha colpito sul lato destro.
Preciso che mio marito ha sterzato e frenato, il cinghiale ha un pò rallentato e poi c'è stato l'urto; la macchina si è bloccata, il cinghiale ha proseguito verso il parco sulla destra. Si è attivato il servizio di s.o.s. con la Mercedes …”. La , non costituitasi in giudizio, non ha di conseguenza CP_1
allegato alcuna prova liberatoria, non dimostrando la sussistenza del fortuito, ossia dell'imprevedibilità determinata dal fatto che la condotta dell'animale si sia posta del tutto al di fuori della sua sfera di controllo, operando come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile del danno.
Ne consegue che l'ente convenuto va condannato a risarcire il danno occorso agli attori in occasione dell'evento.
Ciò posto, in punto di danni si rileva quanto segue.
Risulta per tabulas che parte attrice ha sostenuto spese di riparazione della vettura pari ad € 9.972,84, come da fattura Mercedes prodotta in atti, i cui interventi, informati a criteri di necessità ed economicità, risultano congrui alla luce dei danni riportati dal mezzo, come evincibili dal materiale fotografico depositato in atti, tenuto conto altresì del valore ante sinistro del mezzo.
Non vanno invece riconosciute le spese di noleggio, sostenute da che non è parte in causa. Parte_2
Nessun ulteriore danno risulta provato o dovuto.
Ciò posto, parte convenuta va condannata a risarcire all'attrice l'importo di € 9.972,84 oltre interessi, al tasso legale, dalla data della domanda sino a quella dell'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-) condanna la al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
e a titolo di risarcimento danni, della somma di 9.972,84 oltre
[...]
interessi come in motivazione;
-) condanna la alla rifusione, in favore dell'attrice, delle CP_1
spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimb. forf. come per legge, mentre nulla può essere riconosciuto per il rimborso delle spese vive (C.U. e marca), che non risultano versate.
Così deciso in Roma in data 8.10.2025. Il Giudice