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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/03/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 6213/2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERORE
II SEZIONE - LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
“ in persona dell'Amministratore e legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Calvano.
OPPONENTE
CONTRO
, rapp.to e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. Nicola CP_1
Abate.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 569/2024 – TFR – Eccezione di compensazione con danno.
All'odierna udienza, previa discussione orale dei procuratori costituiti, sulle conclusioni a verbale, la causa è stata decisa con sentenza contestuale, di cui
è stata data lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta. Appare incontestato il credito vantato dal lavoratore avuto riguardo al TFR di € 570,66 peraltro documentato da CUD prodotto in atti con l'istanza monitoria. L'opponente ha eccepito la compensazione impropria del credito ingiunto con il danno asseritamente causato dal lavoratore nella conduzione di autovettura
Dacia Sandero 1.4. benzina tg EA521EH denominata ” data in uso Parte_2 dalla Società datoriale per le attività di vigilanza e che era stata oggetto di contestazione disciplinare (doc. 6 della opponente).
Non risulta che a seguito di detta contestazione disciplinare sia stata comminata una sanzione disciplinare in senso tecnico dalla parte datoriale, la quale si è limitata a riservarsi di trattenere somme di riparazione dell'autovettura sulla retribuzione o sul TFR. Né la responsabilità del lavoratore nella causazione del danno è stata accertata in sede contenziosa e si è giunti alla formazione di un titolo esecutivo.
Non è possibile pertanto accedere alla richiesta compensazione impropria, la quale richiede l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile preesistente. Il richiesto accertamento da parte dell'opponente deve essere pertanto oggetto di azione autonoma, ma non può costituire presupposto della compensazione impropria il cui titolo doveva sussistere già prima della formulata eccezione.
Conseguono i provvedimenti di cui al dispositivo. Le spese di opposizione sono compensate
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 569/2024; compensa le spese di opposizione.
Nocera Inferiore, 13.03.2025 IL GIUDICE
(dott. Carlo Mancuso)
TRIBUNALE DI NOCERA INFERORE
II SEZIONE - LAVORO REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro dott. Carlo Mancuso all'odierna udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
“ in persona dell'Amministratore e legale Parte_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Calvano.
OPPONENTE
CONTRO
, rapp.to e difeso in virtù di procura in atti dall'avv. Nicola CP_1
Abate.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 569/2024 – TFR – Eccezione di compensazione con danno.
All'odierna udienza, previa discussione orale dei procuratori costituiti, sulle conclusioni a verbale, la causa è stata decisa con sentenza contestuale, di cui
è stata data lettura in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non può essere accolta. Appare incontestato il credito vantato dal lavoratore avuto riguardo al TFR di € 570,66 peraltro documentato da CUD prodotto in atti con l'istanza monitoria. L'opponente ha eccepito la compensazione impropria del credito ingiunto con il danno asseritamente causato dal lavoratore nella conduzione di autovettura
Dacia Sandero 1.4. benzina tg EA521EH denominata ” data in uso Parte_2 dalla Società datoriale per le attività di vigilanza e che era stata oggetto di contestazione disciplinare (doc. 6 della opponente).
Non risulta che a seguito di detta contestazione disciplinare sia stata comminata una sanzione disciplinare in senso tecnico dalla parte datoriale, la quale si è limitata a riservarsi di trattenere somme di riparazione dell'autovettura sulla retribuzione o sul TFR. Né la responsabilità del lavoratore nella causazione del danno è stata accertata in sede contenziosa e si è giunti alla formazione di un titolo esecutivo.
Non è possibile pertanto accedere alla richiesta compensazione impropria, la quale richiede l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile preesistente. Il richiesto accertamento da parte dell'opponente deve essere pertanto oggetto di azione autonoma, ma non può costituire presupposto della compensazione impropria il cui titolo doveva sussistere già prima della formulata eccezione.
Conseguono i provvedimenti di cui al dispositivo. Le spese di opposizione sono compensate
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, disattesa ogni diversa istanza, così decide: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo n. 569/2024; compensa le spese di opposizione.
Nocera Inferiore, 13.03.2025 IL GIUDICE
(dott. Carlo Mancuso)