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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/10/2025, n. 664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 664 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.ssa AU AV, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1417 del registro generale affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
(C. F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Parte_1 C.F._1
Tuzzolino ed elettivamente domiciliata a S. Giovanni Gemini, in via Sacramento, 53, giusta procura in calce all' atto;
-attrice
E
, (C.F.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Via G. Garibaldi, 180, . Controparte_1
-convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro Controparte_1
occorsole il 31.01.2020, alle ore 12,30 circa. L' attrice assumeva che nelle suddette circostanze di tempo percorreva la Via Stesicoro quanto, giunta all'altezza dell'incrocio con la Via San Giovanni,
rovinava in terra a causa della asperità presente sul manto stradale. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettate: - Dire,
ritenere e dichiarare che il in persona del Sindaco pro- Controparte_2
tempore, è responsabile ex art. 2051 c.c. di tutti i danni fisici e morali patiti e patendi dalla sig.ra
, in conseguenza dell'incidente descritto in narrativa o, in subordine, ritenere e Parte_1
dichiarare la sussistenza di una responsabilità addebitabile ad esclusiva colpa del
[...]
ex art. 2043 c.c. quale Ente proprietario e, quindi, quale custode della strada. Controparte_1
- Ritenere e dichiarare che la sig.ra in conseguenza del sinistro, abbia subito lesioni Parte_1
da invalidità permanente, lesioni irreversibili, nonché danno della vita di relazione ed il pretium
doloris, che devono essere risarcite;
Conseguentemente: - condannare il Controparte_1
, in persona del Sindaco pro-tempore, all'integrale risarcimento dei danni subiti fisici e
[...]
morali subiti in conseguenza dell'incidente verificatosi in data 31.01.2020 alla sig.ra Parte_1
quantificabili in Euro 23.919,75 comprensivi del danno morale e delle spese sostenute,
[...]
ovvero nella minore o maggiore somma che risulterà in esito al giudizio, oltre rivalutazione ed
interessi dall'evento e fino al soddisfo”.
Il , non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Ultimata la fase istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del , che Controparte_1
nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, non si è costituito in giudizio.
Orbene, la responsabilità della P.A. per danni cagionati dalla mancante o difettosa manutenzione delle strade pubbliche trova fondamento nella disposizione di cui all'art. 2051 c.c.. (Cass. Civ. n. 3651/06;
Cass. Civ. n. 15384/06). Sicché, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. Civ., n. 11016/2011; n.
4495/2011; n. 4484/2011).
Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode, che è irrilevante, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.
Il nesso di causalità tra la cosa e l'evento è eliso soltanto da una condotta della vittima che rivesta il carattere di una peculiare imprevedibilità e con caratteristiche tali che esse si debbano ritenere eccezionali e cioè manifestamente estranee ad una sequenza causale ordinaria o normale corrispondente allo sviluppo potenzialmente possibile di un contesto dato secondo l'id quod
plerumque accidit (Cass. n. 15761/16).
Inoltre, la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente,
distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è
un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento, che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e che tale condotta non fosse prevedibile. Sul punto: “La condotta
della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale,
inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta
della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o
imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito
non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della
condotta della vittima” (Cass. n. 25837/2017; Cass. n. 26524/2020; Cass. n. 4035/2021).
Sulle base di tali premesse, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che, nel caso specifico della caduta del pedone in corrispondenza di una buca stradale, costituisca fatto imprevedibile e inevitabile la condotta colposa del danneggiato che, per distrazione, non abbia evitato la buca. Quest'ultima condotta, infatti, non è di per sé idonea ad interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano. Ne consegue che la condotta eventualmente negligente del danneggiato non integra il fortuito, ma assume rilevanza ai fini della liquidazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c., operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità
extracontrattuale.
Orbene, ha fornito la prova del verificarsi dell'incidente e dimostrato che lo stato Parte_1
dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità.
I testi escussi hanno confermato tutti i fatti dedotti a fondamento della domanda risarcitoria.
In particolare, il teste ha dichiarato di aver visto cadere la attrice: “ sono a Testimone_1
conoscenza dei fatti perché nell' occorso transitavo con la mia macchina su via San Giovanni ,
incrocio via Stesicoro, ho visto la signora cadere per terra ed ho chiamato il figlio, che poi l'ha portata in ospedale”. Altresì, ha confermato la circostanza per la quale l'attrice nell'incedere poggiava il piede sull'asperità del manto stradale per cui cadeva al suolo riportando lesioni ed ha riconosciuto lo stato dei luoghi nei rilievi fotografici prodotti agli atti.
Anche il teste , figlio dell'attrice, intervenuto successivamente alla caduta, ha Testimone_2
riconosciuto lo stato dei luoghi ritratto nelle fotografie offerte in produzione.
La pericolosità della strada teatro del sinistro appare evidente dall'esame della foto in atti (All.16)
Orbene, il comportamento dell'attrice che percorreva a piedi la Via Stesicoro, aperta al passaggio della collettività degli utenti, non può in alcun modo essere considerato abnorme, cioè “non
ragionevolmente prevedibile”, né può interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia dell'amministrazione ed il danno patito. Può, dunque, ritenersi provata l'esistenza del nesso causale ed affermarsi che l'attrice è caduta proprio a causa di quella particolare situazione dei luoghi.
Tuttavia, dall'esame del rilievo fotografico allegato all'atto di citazione si evince con chiarezza come la strada teatro del sinistro si presentasse. Tale circostanza avrebbe di per sé dovuto indurre l'attrice ad una maggiore attenzione. A ciò si aggiunga che il sinistro è avvenuto alle ore 12,30, orario in cui,
anche nel periodo invernale, c'è una buona visibilità.
Sebbene il comportamento dell'attrice su un bene aperto alla fruizione della collettività non possa essere in alcun modo considerato abnorme, né idoneo interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia dell'amministrazione comunale ed il danno subito, deve, comunque rilevarsi come la mancata attenzione prestata nell'incedere richieda una valutazione del rapporto causale ed imponga la riduzione risarcimento, equitativamente ritenuto, nella misura del 20%, ex art. 1227, 1° co. c.c.
Difatti, se la vittima di un fatto illecito ha concorso, con la propria materiale condotta, alla produzione del danno, l'obbligo risarcitorio del responsabile si riduce proporzionalmente ai sensi dell'art. 1227
c.c., comma 1, con valutazione ex officio, ciò in quanto l'espressione "fatto colposo" che compare nel citato art. 1227 c.c., non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità e che presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza, in grado di incidere sul nesso causale
(Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 2483/2018; in Cass. n. 4178/ 2019).
Relativamente al danno subito dell'attrice, innanzitutto, si evidenzia come il CTU, Dott.ssa Per_1
abbia ritenuto le lesioni riportate dall'attrice eziologicamente riconducibili al sinistro del
[...]
31/01/2020.
Con riferimento proprio alle lesioni il CTU ha accertato che: “La sig.ra in data Parte_1
31/01/2020 ha riportato un traumatismo diretto all'emisoma dx con frattura del collo e trachite
omerale dx.” ed ha concluso la relazione riconoscendo in capo alla una inabilità temporanea Parte_1
parziale al 75% di giorni 20, parziale al 50% di giorni 30 e al 25% di ulteriori giorni 30 e una inabilità
permanente parziale del 9% con riferimento alle tabelle di legge.
Ciò premesso, per addivenire ad una liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1126 e 2056
c.c., nonché di un danno il più possibile personalizzato, si ritiene di dover avere riguardo in modo particolare all'età della danneggiata ed alla entità della lesione subita, secondo le Tabelle di Milano.
Orbene, in conseguenza delle lesioni come sopra accertate, il danno subito dall'attrice può
quantificarsi in € 12.862,84 per invalidità permanente, € 842,70 per invalidità parziale al 75%, in €.
842,70 per invalidità parziale al 50%, ed in € 421,35 per invalidità parziale al 25% e perciò
complessivamente in € 14.969,59.
Il CTU, altresì, ha ritenuto la congruità delle spese sanitarie presenti in fascicolo ammontanti ad €
195,00.
All'attrice dovrà essere riconosciuta la complessiva somma di € 15.164,59, ridotta del 20% ex art. 1227, 1° co. c.c. In definitiva, a dovrà, quindi, riconoscersi la somma complessiva Parte_1
di € 12.131,67.
La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce un automatismo, ma richiede la dimostrazione da parte del danneggiato di specifiche circostanze peculiari al caso concreto,
che valgono a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose comuni, ossia quelle che qualunque danneggiato con le medesime invalidità patirebbe, non giustifica alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. n.
14364/19). Il risarcimento forfettariamente individuato, in base ai meccanismi tabellari, può essere aumentato nel caso in cui il giudice ravvisi circostanze di fatto del tutto peculiari, idonee a superare le conseguenze ordinarie. (Cass. Ord. 20795/18), che nel caso di specie non si ravvisano.
Sugli importi, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, debiti di valore, sono riconosciuti,
rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate di anno in anno dalla data dell'incidente, ossia il 31.01.2020, alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché i soli interessi legali da tale ultima data al soddisfo.
Il parziale accoglimento della domanda, con la condanna alla corresponsione di una somma molto inferiore a quella richiesta (€ 23.919,75), giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Invece, le spese relative alla espletata CTU, liquidate come da separato provvedimento, sono poste interamente a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa,
ritenuto il convenuto responsabile del sinistro per cui è causa, così Controparte_1
provvede:
- condanna il , in persona del pro-tempore al pagamento in Controparte_1 CP_3
favore di della complessiva somma di € 12.131,67 oltre interessi e rivalutazione, Parte_1
così come in parte motiva;
- compensa tra le parti le spese del giudizio;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico del
[...]
. Controparte_1
Così deciso in Caltanissetta il 09 Ottobre 2025.
Il Giudice Dott.ssa AU AV
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.ssa AU AV, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1417 del registro generale affari contenziosi civili dell'anno 2021
TRA
(C. F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Loredana Parte_1 C.F._1
Tuzzolino ed elettivamente domiciliata a S. Giovanni Gemini, in via Sacramento, 53, giusta procura in calce all' atto;
-attrice
E
, (C.F.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, Via G. Garibaldi, 180, . Controparte_1
-convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
per sentirlo condannare al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro Controparte_1
occorsole il 31.01.2020, alle ore 12,30 circa. L' attrice assumeva che nelle suddette circostanze di tempo percorreva la Via Stesicoro quanto, giunta all'altezza dell'incrocio con la Via San Giovanni,
rovinava in terra a causa della asperità presente sul manto stradale. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “Ogni contraria istanza, eccezione e difesa rigettate: - Dire,
ritenere e dichiarare che il in persona del Sindaco pro- Controparte_2
tempore, è responsabile ex art. 2051 c.c. di tutti i danni fisici e morali patiti e patendi dalla sig.ra
, in conseguenza dell'incidente descritto in narrativa o, in subordine, ritenere e Parte_1
dichiarare la sussistenza di una responsabilità addebitabile ad esclusiva colpa del
[...]
ex art. 2043 c.c. quale Ente proprietario e, quindi, quale custode della strada. Controparte_1
- Ritenere e dichiarare che la sig.ra in conseguenza del sinistro, abbia subito lesioni Parte_1
da invalidità permanente, lesioni irreversibili, nonché danno della vita di relazione ed il pretium
doloris, che devono essere risarcite;
Conseguentemente: - condannare il Controparte_1
, in persona del Sindaco pro-tempore, all'integrale risarcimento dei danni subiti fisici e
[...]
morali subiti in conseguenza dell'incidente verificatosi in data 31.01.2020 alla sig.ra Parte_1
quantificabili in Euro 23.919,75 comprensivi del danno morale e delle spese sostenute,
[...]
ovvero nella minore o maggiore somma che risulterà in esito al giudizio, oltre rivalutazione ed
interessi dall'evento e fino al soddisfo”.
Il , non si costituiva in giudizio. Controparte_1
Ultimata la fase istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
Preliminarmente, deve essere dichiarata la contumacia del , che Controparte_1
nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione, non si è costituito in giudizio.
Orbene, la responsabilità della P.A. per danni cagionati dalla mancante o difettosa manutenzione delle strade pubbliche trova fondamento nella disposizione di cui all'art. 2051 c.c.. (Cass. Civ. n. 3651/06;
Cass. Civ. n. 15384/06). Sicché, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato (Cass. Civ., n. 11016/2011; n.
4495/2011; n. 4484/2011).
Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode, che è irrilevante, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità. L'attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.
Il nesso di causalità tra la cosa e l'evento è eliso soltanto da una condotta della vittima che rivesta il carattere di una peculiare imprevedibilità e con caratteristiche tali che esse si debbano ritenere eccezionali e cioè manifestamente estranee ad una sequenza causale ordinaria o normale corrispondente allo sviluppo potenzialmente possibile di un contesto dato secondo l'id quod
plerumque accidit (Cass. n. 15761/16).
Inoltre, la eterogeneità tra i concetti di "negligenza della vittima" e di "imprevedibilità" della sua condotta da parte del custode ha per conseguenza che, una volta accertata una condotta negligente,
distratta, imperita, imprudente, della vittima del danno da cose in custodia, ciò non basta di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Questa è infatti esclusa dal caso fortuito, ed il caso fortuito è
un evento che praevideri non potest. L'esclusione della responsabilità del custode, pertanto, quando viene eccepita dal custode la colpa della vittima, esige un duplice accertamento, che la vittima abbia tenuto una condotta negligente e che tale condotta non fosse prevedibile. Sul punto: “La condotta
della vittima d'un danno da cosa in custodia può dirsi imprevedibile quando sia stata eccezionale,
inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata. Stabilire se una certa condotta
della vittima d'un danno arrecato da cose affidate alla custodia altrui fosse prevedibile o
imprevedibile è un giudizio di fatto, come tale riservato al giudice di merito: ma il giudice di merito
non può astenersi dal compierlo, limitandosi a prendere in esame soltanto la natura colposa della
condotta della vittima” (Cass. n. 25837/2017; Cass. n. 26524/2020; Cass. n. 4035/2021).
Sulle base di tali premesse, la giurisprudenza di legittimità ha escluso che, nel caso specifico della caduta del pedone in corrispondenza di una buca stradale, costituisca fatto imprevedibile e inevitabile la condotta colposa del danneggiato che, per distrazione, non abbia evitato la buca. Quest'ultima condotta, infatti, non è di per sé idonea ad interrompere il nesso causale, che è manifestamente insito nel fatto stesso che la caduta sia originata dalla (prevedibile e prevenibile) interazione fra la condizione pericolosa della cosa e l'agire umano. Ne consegue che la condotta eventualmente negligente del danneggiato non integra il fortuito, ma assume rilevanza ai fini della liquidazione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c., operante, ex art. 2056 c.c., anche in ambito di responsabilità
extracontrattuale.
Orbene, ha fornito la prova del verificarsi dell'incidente e dimostrato che lo stato Parte_1
dei luoghi presentava una obiettiva situazione di pericolosità.
I testi escussi hanno confermato tutti i fatti dedotti a fondamento della domanda risarcitoria.
In particolare, il teste ha dichiarato di aver visto cadere la attrice: “ sono a Testimone_1
conoscenza dei fatti perché nell' occorso transitavo con la mia macchina su via San Giovanni ,
incrocio via Stesicoro, ho visto la signora cadere per terra ed ho chiamato il figlio, che poi l'ha portata in ospedale”. Altresì, ha confermato la circostanza per la quale l'attrice nell'incedere poggiava il piede sull'asperità del manto stradale per cui cadeva al suolo riportando lesioni ed ha riconosciuto lo stato dei luoghi nei rilievi fotografici prodotti agli atti.
Anche il teste , figlio dell'attrice, intervenuto successivamente alla caduta, ha Testimone_2
riconosciuto lo stato dei luoghi ritratto nelle fotografie offerte in produzione.
La pericolosità della strada teatro del sinistro appare evidente dall'esame della foto in atti (All.16)
Orbene, il comportamento dell'attrice che percorreva a piedi la Via Stesicoro, aperta al passaggio della collettività degli utenti, non può in alcun modo essere considerato abnorme, cioè “non
ragionevolmente prevedibile”, né può interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia dell'amministrazione ed il danno patito. Può, dunque, ritenersi provata l'esistenza del nesso causale ed affermarsi che l'attrice è caduta proprio a causa di quella particolare situazione dei luoghi.
Tuttavia, dall'esame del rilievo fotografico allegato all'atto di citazione si evince con chiarezza come la strada teatro del sinistro si presentasse. Tale circostanza avrebbe di per sé dovuto indurre l'attrice ad una maggiore attenzione. A ciò si aggiunga che il sinistro è avvenuto alle ore 12,30, orario in cui,
anche nel periodo invernale, c'è una buona visibilità.
Sebbene il comportamento dell'attrice su un bene aperto alla fruizione della collettività non possa essere in alcun modo considerato abnorme, né idoneo interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia dell'amministrazione comunale ed il danno subito, deve, comunque rilevarsi come la mancata attenzione prestata nell'incedere richieda una valutazione del rapporto causale ed imponga la riduzione risarcimento, equitativamente ritenuto, nella misura del 20%, ex art. 1227, 1° co. c.c.
Difatti, se la vittima di un fatto illecito ha concorso, con la propria materiale condotta, alla produzione del danno, l'obbligo risarcitorio del responsabile si riduce proporzionalmente ai sensi dell'art. 1227
c.c., comma 1, con valutazione ex officio, ciò in quanto l'espressione "fatto colposo" che compare nel citato art. 1227 c.c., non va intesa come riferita all'elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità e che presuppone l'imputabilità, ma deve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comune prudenza, in grado di incidere sul nesso causale
(Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 2483/2018; in Cass. n. 4178/ 2019).
Relativamente al danno subito dell'attrice, innanzitutto, si evidenzia come il CTU, Dott.ssa Per_1
abbia ritenuto le lesioni riportate dall'attrice eziologicamente riconducibili al sinistro del
[...]
31/01/2020.
Con riferimento proprio alle lesioni il CTU ha accertato che: “La sig.ra in data Parte_1
31/01/2020 ha riportato un traumatismo diretto all'emisoma dx con frattura del collo e trachite
omerale dx.” ed ha concluso la relazione riconoscendo in capo alla una inabilità temporanea Parte_1
parziale al 75% di giorni 20, parziale al 50% di giorni 30 e al 25% di ulteriori giorni 30 e una inabilità
permanente parziale del 9% con riferimento alle tabelle di legge.
Ciò premesso, per addivenire ad una liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1126 e 2056
c.c., nonché di un danno il più possibile personalizzato, si ritiene di dover avere riguardo in modo particolare all'età della danneggiata ed alla entità della lesione subita, secondo le Tabelle di Milano.
Orbene, in conseguenza delle lesioni come sopra accertate, il danno subito dall'attrice può
quantificarsi in € 12.862,84 per invalidità permanente, € 842,70 per invalidità parziale al 75%, in €.
842,70 per invalidità parziale al 50%, ed in € 421,35 per invalidità parziale al 25% e perciò
complessivamente in € 14.969,59.
Il CTU, altresì, ha ritenuto la congruità delle spese sanitarie presenti in fascicolo ammontanti ad €
195,00.
All'attrice dovrà essere riconosciuta la complessiva somma di € 15.164,59, ridotta del 20% ex art. 1227, 1° co. c.c. In definitiva, a dovrà, quindi, riconoscersi la somma complessiva Parte_1
di € 12.131,67.
La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce un automatismo, ma richiede la dimostrazione da parte del danneggiato di specifiche circostanze peculiari al caso concreto,
che valgono a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose comuni, ossia quelle che qualunque danneggiato con le medesime invalidità patirebbe, non giustifica alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (Cass. n.
14364/19). Il risarcimento forfettariamente individuato, in base ai meccanismi tabellari, può essere aumentato nel caso in cui il giudice ravvisi circostanze di fatto del tutto peculiari, idonee a superare le conseguenze ordinarie. (Cass. Ord. 20795/18), che nel caso di specie non si ravvisano.
Sugli importi, trattandosi di risarcimento del danno e, dunque, debiti di valore, sono riconosciuti,
rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate di anno in anno dalla data dell'incidente, ossia il 31.01.2020, alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché i soli interessi legali da tale ultima data al soddisfo.
Il parziale accoglimento della domanda, con la condanna alla corresponsione di una somma molto inferiore a quella richiesta (€ 23.919,75), giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Invece, le spese relative alla espletata CTU, liquidate come da separato provvedimento, sono poste interamente a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa,
ritenuto il convenuto responsabile del sinistro per cui è causa, così Controparte_1
provvede:
- condanna il , in persona del pro-tempore al pagamento in Controparte_1 CP_3
favore di della complessiva somma di € 12.131,67 oltre interessi e rivalutazione, Parte_1
così come in parte motiva;
- compensa tra le parti le spese del giudizio;
- pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico del
[...]
. Controparte_1
Così deciso in Caltanissetta il 09 Ottobre 2025.
Il Giudice Dott.ssa AU AV