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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 840/ 2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
con il patrocinio dell'avv. LA VIA ENRICO , Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA CUCCHI 8 BERGAMO presso il difensore avv.
LA VIA ENRICO
APPELLANTE
o Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. FRANCHINA MARIO , Controparte_2 elettivamente domiciliato in VIA CAMOZZI, 3 24100 BERGAMO presso il difensore avv. FRANCHINA MARIO
APPELLATO pagina 1 di 17 e posta in decisione all'udienza collegiale del 02/10/2024, avente ad oggetto:
Cessione dei crediti
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata in data
25/07/2020 con il n. 1068/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
In via principale:
- in totale riforma della sentenza n. 1068/2020 Sent., pubblicata in data 25
luglio 2020, emessa dal Giudice del Tribunale di Bergamo, dott. Costantino
Ippolito, in data 3 luglio 2020 all'esito del giudizio n. 11395/2017 R.G.,
confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice Designato del Tribunale
di Bergamo, dott. Cesare Massetti, in data 10 ottobre 2017, pubblicato in data
11 ottobre 2017, rubricato al n. 4199/2017 Ing., 9030/2017 R.G. in ogni sua parte, respingendo ogni avversa domanda, per i motivi in atti;
In via istruttoria:
ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze precedute dalla formula di rito
“Vero che”:
1) è debitrice nei confronti della Controparte_3 [...]
della somma di € 62.199,21 per prestazioni di servizio effettuate? Parte_1
2) la è creditrice nei confronti del Comune di Controparte_3
per complessivi €. 132.000,00 come da doc. che mi si rammostra (doc. 7 CP_3
pagina 2 di 17 parte opposta)?
3) in data 31 ottobre 2013, nella allora mia qualità di sindaco del Controparte_2
e di legale rappresentante pro tempore della società partecipata Controparte_3
ho sottoscritto la scrittura privata in atti (cfr doc. 4 parte opposta)?
[...]
Si indica quale testimone il sig. , già sindaco del Testimone_1 Controparte_2
residente a [...] CP_3
Dell'appellato
Respinta ogni contraria eccezione e domanda, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita così giudicare:
NEL MERITO:
A) respingersi l'appello siccome infondato confermandosi la sentenza impugnata;
B) condannarsi l'appellante alla rifusione dei maggiori danni ex art. 96 c.p.c. comma
1 nella misura che emergerà in corso di causa o in quella che parrà di giustizia e/o al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
comma 3.
IN V IA ISTRUTTORIA: senza accettare alcuna inversione dell'onere della prova, si chiede, se ed in quanto necessario, l'ammissione di prove per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la situazione dei rapporti economici tra il e Controparte_2 [...]
era quella indicata nella delibera del 30 novembre 2013. Controparte_3
2) Vero che il era creditore nei confronti di Controparte_2 CP_3
pagina 3 di 17 della somma di € 330.182,37. Controparte_3
3) Vero che le poste creditorie e debitorie considerate nella delibera n. 30 assunta il
30 novembre 2013 dal Consiglio Comunale di sono tutte antecedenti il 31 CP_3
ottobre 2013.
Si indica a teste la signora rag. responsabile area finanziaria ufficio Tes_2
ragioneria del di , c/o Comune di . CP_2 CP_3 CP_3
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie e, in caso di ammissione del capitolo di prova n. 2 si chiede l'ammissione a prova contraria e si indica come teste la ragioniera responsabile area finanziaria ufficio Tes_2
ragioneria del c/o Controparte_2 Controparte_2
IN OGNI CASO: con vittoria di spese ed oneri di difesa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 4 ottobre 2017, è ricorsa al Tribunale di Parte_1
Bergamo affinché venisse emesso nei confronti del e di Controparte_2
una terza società, un decreto ingiuntivo con Controparte_3
cui si condannava queste ultime all'immediato pagamento, in via solidale tra loro, della somma di € 62.199,21, oltre agli interessi di mora di cui al D.L.
231/2002 dal dovuto all'effettivo saldo ed alle spese e gli onorari di procedura.
A sostegno del proprio assunto la ricorrente ha offerto in comunicazione, tra gli altri documenti, la seguente scrittura privata:
<< Scrittura privata di riconoscimento di debito pagina 4 di 17 tra i sottoscritti con sede in via Lega lombarda Controparte_3 CP_3
7 Aprile 1167 n.1 qui in persona del legale rappresentante sig. (CF e Testimone_1
PI di seguito anche solo P.IVA_1 CP_3
e
, con sede in Gorle, via Roma n.16, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore sig. (CF e PI Controparte_4 P.IVA_2 nonché
, con sede in via Lega lombarda 7 Aprile 1167 n.1 Controparte_2 CP_3 qui in persona del Sindaco pro tempore sig. (CF Testimone_1 P.IVA_3
Premesso che:
A seguito di gara d'appalto espletata in data 29 agosto 2012 la società
[...]
affidava alla società il Controparte_3 Parte_1 servizio di ristorazione scolastica e pasti a domicilio presso l'asilo nido e la scuola dell'infanzia comunali;
relativamente alla fornitura dei pasti per il periodo ottobre 2012 - luglio 2013 la ha maturato un credito nei confronti della Parte_1 CP_3 ammontante ad euro 62.199,21 (riferito alle fatture nn. 2090, 2091, 2263, 2264, 2498,
2499, 2607, 2608, 132, 133, 335, 336, 551, 552, 766, 767, 1006, 1007, 1212, 1213, 1449, 1450);
è una società partecipata dal Comune di che da ultimo in CP_3 CP_3 ottemperanza all'art. 4 comma 1 lett. B del decreto legge 95/2012 convertito con legge n. 135 del 07/08/2012 ha deciso di cedere le proprie quote della detta società attraverso una gara ad evidenza pubblica;
il sindaco pro tempore del ha dichiarato che il medesimo Controparte_2 CP_2 risulta debitore della CP_3 il con delibera del luglio 2013 è subentrato alla nel Controparte_2 CP_3 servizio di ristorazione scolastica e pasti a domicilio e conseguentemente si è assunto l'impegno di spesa per il servizio di somministrazione dei pasti per il periodo agosto - dicembre 2013 a favore della e l'identica delibera intende Parte_1 assumere per il successivo semestre decorrente da gennaio a giugno 2014 ; le parti sono addivenute ad un accordo volto a consentire il rientro da parte di CP_3 dalle esposizioni debitorie in essere con Parte_1 tutto ciò premesso si conviene e si stipula: 1) quanto esposto in premessa fa parte integrante del presente accordo e non costituisce novazione.
2) la società si riconosce ad ogni effetto debitrice nei confronti della CP_3 [...]
della somma di euro 62.199,21 … per sorte capitale oltre ad euro Parte_1
3000,00 … per interessi per un importo complessivo di euro 65.199,21 …
3) si rende disponibile ad accettare il pagamento dilazionato Parte_1 della somma di euro 65.199,21 … secondo termine e modi sotto meglio descritti.
5) si impegna a corrispondere a , che accetta, la somma di CP_3 Parte_1 euro 62.199,21 … per sorte capitale oltre ad euro 3.000,00 … per interessi per un importo complessivo di euro 65.199,21 … tramite il saldo di n.7 rate mensili dell'importo di euro 9.314,18 ..ciascuna, con decorrenza 31 ottobre 2013 e sino al 30
pagina 5 di 17 Aprile 2014 a mezzo bonifici bancari sul c/c CodiceFiscale_1 intestato alla società Parte_1
6) Il mancato o ritardato pagamento anche di una sola delle rate accordate determinerà l'immediata risoluzione del presente accordo e la decadenza della CP_3 dal beneficio del termine non l'immediata piena cessione a dei Parte_1 crediti vantati da nei confronti del Comune di alla data del CP_3 CP_3
31/10/2013 che ammontano ad euro 132.000 circa, il quale sottoscrive la presente quale accettazione di detta cessione sino alla concorrenza del residuo credito di
[...] Cont nei confronti di nei termini sopraindicati;
in tal caso le somme Parte_1 eventualmente versate dalla società e/o dal in ragione del CP_3 Controparte_2 presente accordo verranno imputate ai sensi dell'art. 1194 CC a parziale saldo del maggior credito vantato da come specificato al punto 2). Parte_1
7) Le parti dichiarano ai sensi ed agli effetti dell'art. 1976 CC che il presente contratto si intenderà risolto qualora una delle parti non adempia alle proprie obbligazioni con diritto dell'altra parte di agire per la tutela integrale dei propri interessi ivi compreso quindi il caso del mancato ritardato pagamento anche di una sola rata.
Foro competente: per ogni controversia è competente esclusivamente il foro di
Bergamo.
Bergamo, lì 31 ottobre 2013 seguono le indicazioni dei soggetti costituenti parte dell'accordo con timbro e firma per la e per il Comune di Sedrini, entrambi rappresentati da CP_3 Testimone_1 nelle vesti sopra indicate.>>
In accoglimento del ricorso monitorio, il Tribunale di Bergamo, con proprio provvedimento rubricato al n. 9030/2017 R.G., n. 4199/2017 Ing., emesso in data 10 ottobre 2017 e pubblicato in data 11 ottobre 2017, ha ingiunto ai debitori di pagare immediatamente, in solido tra loro, all'allora ricorrente –
odierna appellata - la somma di € 62.199,21 oltre agli interessi di mora di cui al
D.L. 231/2002 dal dovuto all'effettivo saldo, nonché le spese della procedura liquidate in € 2.200,00 per onorari ed € 406,50 per esborsi, oltre oneri di legge.
L'ingiunzione di pagamento era stata richiesta ed ottenuta dalla ricorrente sulla base predetta scrittura privata del 31/10/2013, ivi prevendendosi, per il caso di inadempimento della concessa dilazione di pagamento, il trasferimento dei pagina 6 di 17 crediti verso la dalla Controparte_3 [...]
al . Parte_1 Controparte_2
La scrittura, non autenticata, veniva sottoscritta per il Controparte_2
e per dal sig. , il Controparte_3 Testimone_1
quale ricopriva al contempo la carica di legale rappresentante della Società e di
Sindaco pro tempore del Comune.
Il comune di in data 30/11/2017 ha proposto opposizione ex art.645 CP_3
cpc avverso il decreto ingiuntivo chiedendo, in via preliminare, sospendersi ex art. 649 cpc l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e nel merito accogliersi le seguenti conclusioni: “A) Revocarsi il decreto ingiuntivo
opposto; B) respingersi ogni altra domanda della società ricorrente per i
motivi di cui alla narrativa;
C) condannarsi la società ricorrente alla rifusione
dei maggiori danni ex art. 96 c.p.c. comma 1 nella misura che emergerà in
corso di causa o in quella che parrà di giustizia e/o al pagamento di una
somma equitativa determinata ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. comma 3”.
Con propria memoria, in ragione dell'avversa istanza ex art. 649 cpc datata 30
gennaio 2018 e del relativo provvedimento di fissazione d'udienza ad hoc, si costituiva nel giudizio rubricato al n. 11395/2017 R.G. la società
[...]
la quale, riservandosi di approfondire in seguito il merito della Parte_1
fattispecie de quo, contestava tutto quanto dedotto dalla controparte ed insisteva per il rigetto delle avverse domande (tra cui l'istanza di sospensione pagina 7 di 17 della provvisoria esecuzione del provvedimento opposto) e per la conferma del decreto ingiuntivo rubricato al n. 4199/2017 Ing., 9030/2017 R.G., in ogni sua parte.
Con ordinata riservata in data 21 febbraio 2018 il giudice istruttore,
pronunciandosi sull'istanza ex art.649 cpc, così disponeva: “Rilevato che
l'insussistenza del credito eccepita dal si fonda sull'opposizione alla CP_2
cessionaria di un controcredito del nei confronti Parte_1 CP_2
Cont della cedente rilevato che il credito, sia pure anteriore, non è opponibile
dal debitore ceduto che abbia accettato la cessione puramente e
semplicemente stante l'inopponibilità della compensazione prevista dall'art.
1248 c.c.; rilevato che nel caso di specie l'accettazione della cessione risulta
compiuta senza riserva dell'eccezione di compensazione;
ritenuto che
il
riconoscimento del debito (la cui sussistenza, salva la non opponibile
compensazione di cui si è detto, quanto meno nei limiti dell'importo ingiunto,
trova riscontro anche nella delibera di riconciliazione debiti/crediti tra il
Cont e e la contestuale accettazione della cessione del corrispondente CP_2
credito non appaiano atti tali da richiedere una previa delibera autorizzativa
non comportando in sé l'assunzione di oneri nuovi rispetto ai preesistenti, ma
la mera modifica soggettiva del creditore di un debito già assunto senza
perdite economiche per il la cui differenza a credito nel rapporto CP_2
dare-avere con la cedente va conseguentemente rideterminata;
rilevato che
pagina 8 di 17 nella logica dell'accordo la cessione è esclusa dagli effetti della risoluzione
essendone, anzi, prevista l'operatività proprio in caso di inadempimento della
debitrice principale e di risoluzione dell'accordo in ordine alla dilazione dei
pagamenti;
ritenuto che
, pertanto, non sussistano i “gravi motivi” di cui
all'art. 649 c.p.c. che debbono ravvisarsi in relazione al fumus quando appare
decisamente probabile che il credito non sia sorto o sia estinto;
PQM
- rigetta
l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto; (…)”
Con sentenza n.1068/2020 il Tribunale di Bergamo, mutando orientamento, ha accolto l'opposizione ex art.645 cpc ed ha revocato, nei riguardi del
[...]
, il decreto ingiuntivo opposto n.4199/2017 dell'11 ottobre 2017 e CP_2
condannato l'opposta a rifondere all'opponente Parte_1 [...]
le spese di lite, liquidate in €.460,29 per spese ed €.10.370,00 per CP_2
compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la società Parte_1
[...
rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe per i motivi che seguono.
Si è costituito l'appellato resistendo al gravame avversario. Controparte_2
La causa è stata posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2/10/2024, con termini massimi di legge per il deposito di comparse pagina 9 di 17 conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di prime cure, accogliendo e facendo propria la prospettazione di parte opponente, è pervenuto all'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria monitoriamente azionata.
Ha ritenuto che il Sindaco fosse sprovvisto del potere negoziale di accettazione senza riserve di un credito vantato nei confronti del da lui CP_2
rappresentato. L'accettazione presuppone infatti la previa adozione di una apposita delibera rimessa alla competenza residuale della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Così che la mancanza dell'apposito atto deliberativo, ovvero di una sua successiva ratifica, in ogni caso operata dal competente organo comunale,
determina l'inefficacia del placet della scrittura privata. Ciò in applicazione della generale disciplina codicistica della rappresentanza senza potere, in quanto equiparabile al negozio concluso dal falsus procurator.
Ha inoltre ritenuto che la mancata accettazione ad opera del CP_2
determinasse, quale conseguenza, l'esclusione dell'inopponibilità al cessionario, da parte del debitore ceduto (e cioè del , della CP_2
compensazione con crediti propri di quest'ultimo verso il creditore cedente (la società : ciò perché detta inopponibilità si determina ex art. 1248, c. 1, CP_3
pagina 10 di 17 c.c. nel solo caso di accettazione della cessione del credito, da parte del debitore ceduto, che si caratterizzi per essere pura e semplice, e cioè priva di qualsiasi condizione. L'insussistenza di tale presupposto - secondo il giudice di prime cure - avrebbe abilitato il quale debitore ceduto, azionato in CP_2
funzione solutoria, ad opporre legittimamente al cessionario
[...]
il proprio maggior controcredito vantato nei confronti del Parte_1
cedente pari ad € 330.182,37, controcredito che sarebbe risultato a suo CP_3
favore all'esito di verifica dei crediti/debiti reciproci tra questo e
[...]
, di cui alla delibera del consiglio comunale n. 30 del Controparte_3
30/11/2013 (doc. 4 del fascicolo del ), verifica Controparte_2
fondata su atti e documenti rimasti privi di specifiche contestazioni (docc. 9-
32)
Il Tribunale di Bergamo ha pertanto concluso affermando che, anche a prescindere dalle ulteriori contestazioni svolte dell'opponente con riferimento alla stessa validità della cessione, dovesse comunque concludersi per l'insussistenza dell'obbligazione dedotta da Parte_1
***
Con unico, articolato, motivo di gravame l'appellante lamenta errata valutazione delle prove documentali, ex art.116 cpc, ed anzitutto assume che l'art.48 d.lgs n.267/2000 richiamato in sentenza risulti privo di rilevanza ai fini del decidere. pagina 11 di 17 L'appellante assume che se il Giudicante avesse prestato attenzione al contenuto dell'atto di conciliazione debiti/crediti tra il e la società Controparte_2 CP_3
ex adverso allegato alla delibera del Consiglio Comunale sub doc. 4), avrebbe appreso che: a) alla data del 31 ottobre 2013, l'ente appellato era debitore nei confronti della partecipata di € 1.189.484,24 per fatture da emettere e di € 72.455,96
per fatture emesse, pari a complessivi € 1.261.940,20; b) sempre alla data del 31
Cont ottobre 2013, il Comune vantava un credito nei confronti di di € 1.349.792,94
per fatture da emettere e di € 242.329,63 per fatture già emesse, pari a complessivi €
1.592.122,57; c) quindi, alla base dell'eccezione di compensazione, sottostava necessariamente l'ammissione da parte del dell'esistenza di un credito CP_2
vantato nei suoi confronti dalla partecipata -credito che, poi, sarebbe stato ceduto pro quota, senza riserve da parte del medesimo, a . Parte_1
Sostiene, ancora, che se l'esistenza stessa del credito ovvero la sua cessione a
[...]
fossero state mai oggetto di contestazione da parte dell'ente appellato, Parte_1
quest'ultimo non ne avrebbe dato alcun rilievo nei propri documenti ufficiali/istituzionali sub docc. sub n. 4) e 5) né tantomeno l'atto di conciliazione debiti/crediti di cui sopra si è detto avrebbe ottenuto l'approvazione all'unanimità dei voti favorevoli da parte del Consiglio Comunale.
Per tale motivo l'appellante reputa incomprensibile la ragione per cui il precedente
Giudicante avesse ritenuto necessaria un'ulteriore delibera comunale ad hoc posto che la Giunta con il citato provvedimento aveva di fatto ratificato l'operato del
Sindaco accettando la detta cessione. Ciò tanto più in quanto l'ente appellato,
mediante la mera accettazione della cessione del credito, non si era assunto alcun pagina 12 di 17 onere diverso e/o aggiuntivo rispetto a quello già approvato e deliberato allorquando aveva appaltato alcuni servizi alla –la quale, a sua volta, aveva, poi, stretto CP_3
con un sotteso contratto di subfornitura-: i costi erano già stati Parte_1
deliberati dal ed inseriti nel bilancio dell'ente, in quanto il contratto era già CP_2
stato a suo tempo concluso ed eseguito.
Quanto al ruolo del Sindaco, la cui sottoscrizione per accettazione della cessione in nome e per conto del era stata intesa in sentenza come assimilabile ad atto CP_2
del falsus procurator, richiedendo per la sua efficacia un'autorizzazione preventiva resa con ovvero una ratifica successiva da parte dell'organo competente, l'appellante sostiene che nella specie detta ratifica sarebbe effettivamente intervenuta. Ciò perché
nella relazione alla Corte dei Conti, sottoscritta dal Sindaco Dott. e Persona_1
dal Vicesindaco nonché Assessore al Bilancio, dott. , e quindi da Persona_2
soggetti diversi dal sig. che firmò l'accordo datato 31 ottobre 2013 oggetto di Pt_2
giudizio, si legge: ”Scrittura Privata SCS/Comune/Punto : Parte_1
riconoscimento debito SCS PUNTO RISTORAZIONE con impegno alla cessione
Cont crediti di nei confronti del Comune a Punto Ristorazione per € 65.199,00 con
firma dell'allora Sindaco Sig. per il , a firma del Testimone_1 Controparte_2
Cont rappresentante di sig. . Tale accordo porta la medesima data Testimone_1
della riconciliazione debiti/crediti relativi al Comune di (31/10/2013). In CP_3
corso di verifica da parte del legale del poiché a tale data esisteva un CP_2
Cont credito del verso e non viceversa.”. Da tanto l'appellante trae il CP_2
seguente convincimento: che l'ente appellato era a conoscenza della scrittura privata
Cont e non ne aveva disconosciuto il contenuto, accettando la cessione del credito tra pagina 13 di 17 e lì pattuita. Con ciò determinandosi la ratifica dell'operato del Parte_1
sindaco. Con onere della prova a carico del quanto a sussistenza e CP_2
consistenza del controcredito opposto in compensazione. Ratifica peraltro risultante anche dall'atto di conciliazione debiti/crediti tra il e la società Controparte_2
Controparte_3
***
La censura mossa alla sentenza del Tribunale di Bergamo non scalfisce l'affermazione del giudice di prime cure secondo la quale va esclusa <
titolarità in capo al Sindaco del potere negoziale di accettazione senza riserve di un credito vantato nei confronti del , e ciò perché CP_2
<
competenza generale residuale della giunta ex art.48 del d.lgs 267/2000 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali>>. Il Tribunale argomenta a tale proposito affermando che <
essere considerata un atto sostanzialmente neutro per l'ente non solo in considerazione del riconoscimento del debito che esso evidentemente implica,
ma anche in relazione alla conseguente inopponibilità in compensazione di eventuali controcrediti (precedenti o anche successivi alla cessione fino alla notifica) dell'ente nei confronti del debitore ceduto (art.1248 c.c.)>>.
Considerazioni queste che forniscono ampia giustificazione all'assunto del
Tribunale per il quale <> <<è rimessa>>
pagina 14 di 17 <> e quindi alla Giunta Comunale.
L'appellante non fornisce alcuna indicazione delle ragioni per le quali tale conclusione debba ritenersi errata ovvero del perché debba ritenersi detta determinazione rimessa all'apprezzamento unilaterale del Sindaco (in contrasto, tra l'altro, anche con la ripartizione delle competenze tra organi politici e dirigenti amministrativi, di cui al d.lgs 165/2001).
Se, dunque, è necessaria un'apposita determinazione al riguardo da parte dell'organo esecutivo, con conseguente inefficacia dell'atto in assenza della stessa, è altrettanto chiaro che tale determinazione, sia preventiva – quale autorizzazione – sia successiva – quale ratifica -, supponga la relativa adozione nelle forme proprie dei provvedimenti della PA, e con contenuto inequivocabilmente corrispondente a quello espresso nell'atto da autorizzare o ratificare.
Il che certamente non si è verificato nella specie, posto che in entrambi gli atti richiamati (conciliazione e relazione alla Corte dei Conti) si è negata la sussistenza di un residuo debito del verso stante il maggior importo del credito CP_2 CP_3
del stesso verso quest'ultima. Il che contraddice chiaramente il CP_2
riconoscimento di debito, espresso dal Sindaco nella scrittura privata per cui è causa,
ed ancor più l'accettazione pura e semplice della cessione da parte sua come legale rappresentante del Comune, quale debitore ceduto.
Le anzidette considerazioni sarebbero sufficienti per pervenire al rigetto del gravame.
pagina 15 di 17 Ma appare opportuno aggiungere che il debito asseritamente oggetto di cessione era rappresentato dal corrispettivo per l'effettuazione di prestazioni afferenti a contratto di appalto di servizi. Con conseguente applicazione del disposto di cui all'art.117,
comma 2, d, lgs 163/2006, il quale stabilisce che <
stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici>>, il che pacificamente non si è verificato nella specie.
Cosi appalesandosi la manifesta inopponibilità della cessione di credito al CP_2
, quale stazione appaltante.
[...]
Per le anzidette considerazioni l'impugnazione non può trovare accoglimento.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto
2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 52.000,01 sino ad euro
260.000,00), valori medi quanto a studio della controversia, fase introduttiva del giudizio e fase decisionale, valore minimo quanto a fase istruttoria e/o di trattazione)
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
pagina 16 di 17 comma 17 legge 228/2012.
Non si ravvisano, invece, i presupposti per il risarcimento danni di cui al primo comma dell'art.96 cpc né per l'indennizzo di cui al terzo comma di tale articolo, non apparendo temeraria la pretesa fatta valere in giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n.1068/2020 del Tribunale di
Bergamo n.1068/2020.
Condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, che si liquidano in euro 12.154,00 per compenso tabellare, di cui euro
2.977,00 per la “fase di studio”, euro 1.911,00 per la “fase introduttiva”, euro
2.163,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5/03/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 17 di 17
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 840/ 2020 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
con il patrocinio dell'avv. LA VIA ENRICO , Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA CUCCHI 8 BERGAMO presso il difensore avv.
LA VIA ENRICO
APPELLANTE
o Controparte_1
, con il patrocinio dell'avv. FRANCHINA MARIO , Controparte_2 elettivamente domiciliato in VIA CAMOZZI, 3 24100 BERGAMO presso il difensore avv. FRANCHINA MARIO
APPELLATO pagina 1 di 17 e posta in decisione all'udienza collegiale del 02/10/2024, avente ad oggetto:
Cessione dei crediti
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo pubblicata in data
25/07/2020 con il n. 1068/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
In via principale:
- in totale riforma della sentenza n. 1068/2020 Sent., pubblicata in data 25
luglio 2020, emessa dal Giudice del Tribunale di Bergamo, dott. Costantino
Ippolito, in data 3 luglio 2020 all'esito del giudizio n. 11395/2017 R.G.,
confermare il decreto ingiuntivo emesso dal Giudice Designato del Tribunale
di Bergamo, dott. Cesare Massetti, in data 10 ottobre 2017, pubblicato in data
11 ottobre 2017, rubricato al n. 4199/2017 Ing., 9030/2017 R.G. in ogni sua parte, respingendo ogni avversa domanda, per i motivi in atti;
In via istruttoria:
ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze precedute dalla formula di rito
“Vero che”:
1) è debitrice nei confronti della Controparte_3 [...]
della somma di € 62.199,21 per prestazioni di servizio effettuate? Parte_1
2) la è creditrice nei confronti del Comune di Controparte_3
per complessivi €. 132.000,00 come da doc. che mi si rammostra (doc. 7 CP_3
pagina 2 di 17 parte opposta)?
3) in data 31 ottobre 2013, nella allora mia qualità di sindaco del Controparte_2
e di legale rappresentante pro tempore della società partecipata Controparte_3
ho sottoscritto la scrittura privata in atti (cfr doc. 4 parte opposta)?
[...]
Si indica quale testimone il sig. , già sindaco del Testimone_1 Controparte_2
residente a [...] CP_3
Dell'appellato
Respinta ogni contraria eccezione e domanda, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita così giudicare:
NEL MERITO:
A) respingersi l'appello siccome infondato confermandosi la sentenza impugnata;
B) condannarsi l'appellante alla rifusione dei maggiori danni ex art. 96 c.p.c. comma
1 nella misura che emergerà in corso di causa o in quella che parrà di giustizia e/o al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
comma 3.
IN V IA ISTRUTTORIA: senza accettare alcuna inversione dell'onere della prova, si chiede, se ed in quanto necessario, l'ammissione di prove per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la situazione dei rapporti economici tra il e Controparte_2 [...]
era quella indicata nella delibera del 30 novembre 2013. Controparte_3
2) Vero che il era creditore nei confronti di Controparte_2 CP_3
pagina 3 di 17 della somma di € 330.182,37. Controparte_3
3) Vero che le poste creditorie e debitorie considerate nella delibera n. 30 assunta il
30 novembre 2013 dal Consiglio Comunale di sono tutte antecedenti il 31 CP_3
ottobre 2013.
Si indica a teste la signora rag. responsabile area finanziaria ufficio Tes_2
ragioneria del di , c/o Comune di . CP_2 CP_3 CP_3
Ci si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie e, in caso di ammissione del capitolo di prova n. 2 si chiede l'ammissione a prova contraria e si indica come teste la ragioniera responsabile area finanziaria ufficio Tes_2
ragioneria del c/o Controparte_2 Controparte_2
IN OGNI CASO: con vittoria di spese ed oneri di difesa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 4 ottobre 2017, è ricorsa al Tribunale di Parte_1
Bergamo affinché venisse emesso nei confronti del e di Controparte_2
una terza società, un decreto ingiuntivo con Controparte_3
cui si condannava queste ultime all'immediato pagamento, in via solidale tra loro, della somma di € 62.199,21, oltre agli interessi di mora di cui al D.L.
231/2002 dal dovuto all'effettivo saldo ed alle spese e gli onorari di procedura.
A sostegno del proprio assunto la ricorrente ha offerto in comunicazione, tra gli altri documenti, la seguente scrittura privata:
<< Scrittura privata di riconoscimento di debito pagina 4 di 17 tra i sottoscritti con sede in via Lega lombarda Controparte_3 CP_3
7 Aprile 1167 n.1 qui in persona del legale rappresentante sig. (CF e Testimone_1
PI di seguito anche solo P.IVA_1 CP_3
e
, con sede in Gorle, via Roma n.16, in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore sig. (CF e PI Controparte_4 P.IVA_2 nonché
, con sede in via Lega lombarda 7 Aprile 1167 n.1 Controparte_2 CP_3 qui in persona del Sindaco pro tempore sig. (CF Testimone_1 P.IVA_3
Premesso che:
A seguito di gara d'appalto espletata in data 29 agosto 2012 la società
[...]
affidava alla società il Controparte_3 Parte_1 servizio di ristorazione scolastica e pasti a domicilio presso l'asilo nido e la scuola dell'infanzia comunali;
relativamente alla fornitura dei pasti per il periodo ottobre 2012 - luglio 2013 la ha maturato un credito nei confronti della Parte_1 CP_3 ammontante ad euro 62.199,21 (riferito alle fatture nn. 2090, 2091, 2263, 2264, 2498,
2499, 2607, 2608, 132, 133, 335, 336, 551, 552, 766, 767, 1006, 1007, 1212, 1213, 1449, 1450);
è una società partecipata dal Comune di che da ultimo in CP_3 CP_3 ottemperanza all'art. 4 comma 1 lett. B del decreto legge 95/2012 convertito con legge n. 135 del 07/08/2012 ha deciso di cedere le proprie quote della detta società attraverso una gara ad evidenza pubblica;
il sindaco pro tempore del ha dichiarato che il medesimo Controparte_2 CP_2 risulta debitore della CP_3 il con delibera del luglio 2013 è subentrato alla nel Controparte_2 CP_3 servizio di ristorazione scolastica e pasti a domicilio e conseguentemente si è assunto l'impegno di spesa per il servizio di somministrazione dei pasti per il periodo agosto - dicembre 2013 a favore della e l'identica delibera intende Parte_1 assumere per il successivo semestre decorrente da gennaio a giugno 2014 ; le parti sono addivenute ad un accordo volto a consentire il rientro da parte di CP_3 dalle esposizioni debitorie in essere con Parte_1 tutto ciò premesso si conviene e si stipula: 1) quanto esposto in premessa fa parte integrante del presente accordo e non costituisce novazione.
2) la società si riconosce ad ogni effetto debitrice nei confronti della CP_3 [...]
della somma di euro 62.199,21 … per sorte capitale oltre ad euro Parte_1
3000,00 … per interessi per un importo complessivo di euro 65.199,21 …
3) si rende disponibile ad accettare il pagamento dilazionato Parte_1 della somma di euro 65.199,21 … secondo termine e modi sotto meglio descritti.
5) si impegna a corrispondere a , che accetta, la somma di CP_3 Parte_1 euro 62.199,21 … per sorte capitale oltre ad euro 3.000,00 … per interessi per un importo complessivo di euro 65.199,21 … tramite il saldo di n.7 rate mensili dell'importo di euro 9.314,18 ..ciascuna, con decorrenza 31 ottobre 2013 e sino al 30
pagina 5 di 17 Aprile 2014 a mezzo bonifici bancari sul c/c CodiceFiscale_1 intestato alla società Parte_1
6) Il mancato o ritardato pagamento anche di una sola delle rate accordate determinerà l'immediata risoluzione del presente accordo e la decadenza della CP_3 dal beneficio del termine non l'immediata piena cessione a dei Parte_1 crediti vantati da nei confronti del Comune di alla data del CP_3 CP_3
31/10/2013 che ammontano ad euro 132.000 circa, il quale sottoscrive la presente quale accettazione di detta cessione sino alla concorrenza del residuo credito di
[...] Cont nei confronti di nei termini sopraindicati;
in tal caso le somme Parte_1 eventualmente versate dalla società e/o dal in ragione del CP_3 Controparte_2 presente accordo verranno imputate ai sensi dell'art. 1194 CC a parziale saldo del maggior credito vantato da come specificato al punto 2). Parte_1
7) Le parti dichiarano ai sensi ed agli effetti dell'art. 1976 CC che il presente contratto si intenderà risolto qualora una delle parti non adempia alle proprie obbligazioni con diritto dell'altra parte di agire per la tutela integrale dei propri interessi ivi compreso quindi il caso del mancato ritardato pagamento anche di una sola rata.
Foro competente: per ogni controversia è competente esclusivamente il foro di
Bergamo.
Bergamo, lì 31 ottobre 2013 seguono le indicazioni dei soggetti costituenti parte dell'accordo con timbro e firma per la e per il Comune di Sedrini, entrambi rappresentati da CP_3 Testimone_1 nelle vesti sopra indicate.>>
In accoglimento del ricorso monitorio, il Tribunale di Bergamo, con proprio provvedimento rubricato al n. 9030/2017 R.G., n. 4199/2017 Ing., emesso in data 10 ottobre 2017 e pubblicato in data 11 ottobre 2017, ha ingiunto ai debitori di pagare immediatamente, in solido tra loro, all'allora ricorrente –
odierna appellata - la somma di € 62.199,21 oltre agli interessi di mora di cui al
D.L. 231/2002 dal dovuto all'effettivo saldo, nonché le spese della procedura liquidate in € 2.200,00 per onorari ed € 406,50 per esborsi, oltre oneri di legge.
L'ingiunzione di pagamento era stata richiesta ed ottenuta dalla ricorrente sulla base predetta scrittura privata del 31/10/2013, ivi prevendendosi, per il caso di inadempimento della concessa dilazione di pagamento, il trasferimento dei pagina 6 di 17 crediti verso la dalla Controparte_3 [...]
al . Parte_1 Controparte_2
La scrittura, non autenticata, veniva sottoscritta per il Controparte_2
e per dal sig. , il Controparte_3 Testimone_1
quale ricopriva al contempo la carica di legale rappresentante della Società e di
Sindaco pro tempore del Comune.
Il comune di in data 30/11/2017 ha proposto opposizione ex art.645 CP_3
cpc avverso il decreto ingiuntivo chiedendo, in via preliminare, sospendersi ex art. 649 cpc l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto e nel merito accogliersi le seguenti conclusioni: “A) Revocarsi il decreto ingiuntivo
opposto; B) respingersi ogni altra domanda della società ricorrente per i
motivi di cui alla narrativa;
C) condannarsi la società ricorrente alla rifusione
dei maggiori danni ex art. 96 c.p.c. comma 1 nella misura che emergerà in
corso di causa o in quella che parrà di giustizia e/o al pagamento di una
somma equitativa determinata ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. comma 3”.
Con propria memoria, in ragione dell'avversa istanza ex art. 649 cpc datata 30
gennaio 2018 e del relativo provvedimento di fissazione d'udienza ad hoc, si costituiva nel giudizio rubricato al n. 11395/2017 R.G. la società
[...]
la quale, riservandosi di approfondire in seguito il merito della Parte_1
fattispecie de quo, contestava tutto quanto dedotto dalla controparte ed insisteva per il rigetto delle avverse domande (tra cui l'istanza di sospensione pagina 7 di 17 della provvisoria esecuzione del provvedimento opposto) e per la conferma del decreto ingiuntivo rubricato al n. 4199/2017 Ing., 9030/2017 R.G., in ogni sua parte.
Con ordinata riservata in data 21 febbraio 2018 il giudice istruttore,
pronunciandosi sull'istanza ex art.649 cpc, così disponeva: “Rilevato che
l'insussistenza del credito eccepita dal si fonda sull'opposizione alla CP_2
cessionaria di un controcredito del nei confronti Parte_1 CP_2
Cont della cedente rilevato che il credito, sia pure anteriore, non è opponibile
dal debitore ceduto che abbia accettato la cessione puramente e
semplicemente stante l'inopponibilità della compensazione prevista dall'art.
1248 c.c.; rilevato che nel caso di specie l'accettazione della cessione risulta
compiuta senza riserva dell'eccezione di compensazione;
ritenuto che
il
riconoscimento del debito (la cui sussistenza, salva la non opponibile
compensazione di cui si è detto, quanto meno nei limiti dell'importo ingiunto,
trova riscontro anche nella delibera di riconciliazione debiti/crediti tra il
Cont e e la contestuale accettazione della cessione del corrispondente CP_2
credito non appaiano atti tali da richiedere una previa delibera autorizzativa
non comportando in sé l'assunzione di oneri nuovi rispetto ai preesistenti, ma
la mera modifica soggettiva del creditore di un debito già assunto senza
perdite economiche per il la cui differenza a credito nel rapporto CP_2
dare-avere con la cedente va conseguentemente rideterminata;
rilevato che
pagina 8 di 17 nella logica dell'accordo la cessione è esclusa dagli effetti della risoluzione
essendone, anzi, prevista l'operatività proprio in caso di inadempimento della
debitrice principale e di risoluzione dell'accordo in ordine alla dilazione dei
pagamenti;
ritenuto che
, pertanto, non sussistano i “gravi motivi” di cui
all'art. 649 c.p.c. che debbono ravvisarsi in relazione al fumus quando appare
decisamente probabile che il credito non sia sorto o sia estinto;
PQM
- rigetta
l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
opposto; (…)”
Con sentenza n.1068/2020 il Tribunale di Bergamo, mutando orientamento, ha accolto l'opposizione ex art.645 cpc ed ha revocato, nei riguardi del
[...]
, il decreto ingiuntivo opposto n.4199/2017 dell'11 ottobre 2017 e CP_2
condannato l'opposta a rifondere all'opponente Parte_1 [...]
le spese di lite, liquidate in €.460,29 per spese ed €.10.370,00 per CP_2
compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello la società Parte_1
[...
rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe per i motivi che seguono.
Si è costituito l'appellato resistendo al gravame avversario. Controparte_2
La causa è stata posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 2/10/2024, con termini massimi di legge per il deposito di comparse pagina 9 di 17 conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice di prime cure, accogliendo e facendo propria la prospettazione di parte opponente, è pervenuto all'accertamento dell'insussistenza della pretesa creditoria monitoriamente azionata.
Ha ritenuto che il Sindaco fosse sprovvisto del potere negoziale di accettazione senza riserve di un credito vantato nei confronti del da lui CP_2
rappresentato. L'accettazione presuppone infatti la previa adozione di una apposita delibera rimessa alla competenza residuale della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 267/2000 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Così che la mancanza dell'apposito atto deliberativo, ovvero di una sua successiva ratifica, in ogni caso operata dal competente organo comunale,
determina l'inefficacia del placet della scrittura privata. Ciò in applicazione della generale disciplina codicistica della rappresentanza senza potere, in quanto equiparabile al negozio concluso dal falsus procurator.
Ha inoltre ritenuto che la mancata accettazione ad opera del CP_2
determinasse, quale conseguenza, l'esclusione dell'inopponibilità al cessionario, da parte del debitore ceduto (e cioè del , della CP_2
compensazione con crediti propri di quest'ultimo verso il creditore cedente (la società : ciò perché detta inopponibilità si determina ex art. 1248, c. 1, CP_3
pagina 10 di 17 c.c. nel solo caso di accettazione della cessione del credito, da parte del debitore ceduto, che si caratterizzi per essere pura e semplice, e cioè priva di qualsiasi condizione. L'insussistenza di tale presupposto - secondo il giudice di prime cure - avrebbe abilitato il quale debitore ceduto, azionato in CP_2
funzione solutoria, ad opporre legittimamente al cessionario
[...]
il proprio maggior controcredito vantato nei confronti del Parte_1
cedente pari ad € 330.182,37, controcredito che sarebbe risultato a suo CP_3
favore all'esito di verifica dei crediti/debiti reciproci tra questo e
[...]
, di cui alla delibera del consiglio comunale n. 30 del Controparte_3
30/11/2013 (doc. 4 del fascicolo del ), verifica Controparte_2
fondata su atti e documenti rimasti privi di specifiche contestazioni (docc. 9-
32)
Il Tribunale di Bergamo ha pertanto concluso affermando che, anche a prescindere dalle ulteriori contestazioni svolte dell'opponente con riferimento alla stessa validità della cessione, dovesse comunque concludersi per l'insussistenza dell'obbligazione dedotta da Parte_1
***
Con unico, articolato, motivo di gravame l'appellante lamenta errata valutazione delle prove documentali, ex art.116 cpc, ed anzitutto assume che l'art.48 d.lgs n.267/2000 richiamato in sentenza risulti privo di rilevanza ai fini del decidere. pagina 11 di 17 L'appellante assume che se il Giudicante avesse prestato attenzione al contenuto dell'atto di conciliazione debiti/crediti tra il e la società Controparte_2 CP_3
ex adverso allegato alla delibera del Consiglio Comunale sub doc. 4), avrebbe appreso che: a) alla data del 31 ottobre 2013, l'ente appellato era debitore nei confronti della partecipata di € 1.189.484,24 per fatture da emettere e di € 72.455,96
per fatture emesse, pari a complessivi € 1.261.940,20; b) sempre alla data del 31
Cont ottobre 2013, il Comune vantava un credito nei confronti di di € 1.349.792,94
per fatture da emettere e di € 242.329,63 per fatture già emesse, pari a complessivi €
1.592.122,57; c) quindi, alla base dell'eccezione di compensazione, sottostava necessariamente l'ammissione da parte del dell'esistenza di un credito CP_2
vantato nei suoi confronti dalla partecipata -credito che, poi, sarebbe stato ceduto pro quota, senza riserve da parte del medesimo, a . Parte_1
Sostiene, ancora, che se l'esistenza stessa del credito ovvero la sua cessione a
[...]
fossero state mai oggetto di contestazione da parte dell'ente appellato, Parte_1
quest'ultimo non ne avrebbe dato alcun rilievo nei propri documenti ufficiali/istituzionali sub docc. sub n. 4) e 5) né tantomeno l'atto di conciliazione debiti/crediti di cui sopra si è detto avrebbe ottenuto l'approvazione all'unanimità dei voti favorevoli da parte del Consiglio Comunale.
Per tale motivo l'appellante reputa incomprensibile la ragione per cui il precedente
Giudicante avesse ritenuto necessaria un'ulteriore delibera comunale ad hoc posto che la Giunta con il citato provvedimento aveva di fatto ratificato l'operato del
Sindaco accettando la detta cessione. Ciò tanto più in quanto l'ente appellato,
mediante la mera accettazione della cessione del credito, non si era assunto alcun pagina 12 di 17 onere diverso e/o aggiuntivo rispetto a quello già approvato e deliberato allorquando aveva appaltato alcuni servizi alla –la quale, a sua volta, aveva, poi, stretto CP_3
con un sotteso contratto di subfornitura-: i costi erano già stati Parte_1
deliberati dal ed inseriti nel bilancio dell'ente, in quanto il contratto era già CP_2
stato a suo tempo concluso ed eseguito.
Quanto al ruolo del Sindaco, la cui sottoscrizione per accettazione della cessione in nome e per conto del era stata intesa in sentenza come assimilabile ad atto CP_2
del falsus procurator, richiedendo per la sua efficacia un'autorizzazione preventiva resa con ovvero una ratifica successiva da parte dell'organo competente, l'appellante sostiene che nella specie detta ratifica sarebbe effettivamente intervenuta. Ciò perché
nella relazione alla Corte dei Conti, sottoscritta dal Sindaco Dott. e Persona_1
dal Vicesindaco nonché Assessore al Bilancio, dott. , e quindi da Persona_2
soggetti diversi dal sig. che firmò l'accordo datato 31 ottobre 2013 oggetto di Pt_2
giudizio, si legge: ”Scrittura Privata SCS/Comune/Punto : Parte_1
riconoscimento debito SCS PUNTO RISTORAZIONE con impegno alla cessione
Cont crediti di nei confronti del Comune a Punto Ristorazione per € 65.199,00 con
firma dell'allora Sindaco Sig. per il , a firma del Testimone_1 Controparte_2
Cont rappresentante di sig. . Tale accordo porta la medesima data Testimone_1
della riconciliazione debiti/crediti relativi al Comune di (31/10/2013). In CP_3
corso di verifica da parte del legale del poiché a tale data esisteva un CP_2
Cont credito del verso e non viceversa.”. Da tanto l'appellante trae il CP_2
seguente convincimento: che l'ente appellato era a conoscenza della scrittura privata
Cont e non ne aveva disconosciuto il contenuto, accettando la cessione del credito tra pagina 13 di 17 e lì pattuita. Con ciò determinandosi la ratifica dell'operato del Parte_1
sindaco. Con onere della prova a carico del quanto a sussistenza e CP_2
consistenza del controcredito opposto in compensazione. Ratifica peraltro risultante anche dall'atto di conciliazione debiti/crediti tra il e la società Controparte_2
Controparte_3
***
La censura mossa alla sentenza del Tribunale di Bergamo non scalfisce l'affermazione del giudice di prime cure secondo la quale va esclusa <
titolarità in capo al Sindaco del potere negoziale di accettazione senza riserve di un credito vantato nei confronti del , e ciò perché CP_2
<
competenza generale residuale della giunta ex art.48 del d.lgs 267/2000 (Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali>>. Il Tribunale argomenta a tale proposito affermando che <
essere considerata un atto sostanzialmente neutro per l'ente non solo in considerazione del riconoscimento del debito che esso evidentemente implica,
ma anche in relazione alla conseguente inopponibilità in compensazione di eventuali controcrediti (precedenti o anche successivi alla cessione fino alla notifica) dell'ente nei confronti del debitore ceduto (art.1248 c.c.)>>.
Considerazioni queste che forniscono ampia giustificazione all'assunto del
Tribunale per il quale <> <<è rimessa>>
pagina 14 di 17 <> e quindi alla Giunta Comunale.
L'appellante non fornisce alcuna indicazione delle ragioni per le quali tale conclusione debba ritenersi errata ovvero del perché debba ritenersi detta determinazione rimessa all'apprezzamento unilaterale del Sindaco (in contrasto, tra l'altro, anche con la ripartizione delle competenze tra organi politici e dirigenti amministrativi, di cui al d.lgs 165/2001).
Se, dunque, è necessaria un'apposita determinazione al riguardo da parte dell'organo esecutivo, con conseguente inefficacia dell'atto in assenza della stessa, è altrettanto chiaro che tale determinazione, sia preventiva – quale autorizzazione – sia successiva – quale ratifica -, supponga la relativa adozione nelle forme proprie dei provvedimenti della PA, e con contenuto inequivocabilmente corrispondente a quello espresso nell'atto da autorizzare o ratificare.
Il che certamente non si è verificato nella specie, posto che in entrambi gli atti richiamati (conciliazione e relazione alla Corte dei Conti) si è negata la sussistenza di un residuo debito del verso stante il maggior importo del credito CP_2 CP_3
del stesso verso quest'ultima. Il che contraddice chiaramente il CP_2
riconoscimento di debito, espresso dal Sindaco nella scrittura privata per cui è causa,
ed ancor più l'accettazione pura e semplice della cessione da parte sua come legale rappresentante del Comune, quale debitore ceduto.
Le anzidette considerazioni sarebbero sufficienti per pervenire al rigetto del gravame.
pagina 15 di 17 Ma appare opportuno aggiungere che il debito asseritamente oggetto di cessione era rappresentato dal corrispettivo per l'effettuazione di prestazioni afferenti a contratto di appalto di servizi. Con conseguente applicazione del disposto di cui all'art.117,
comma 2, d, lgs 163/2006, il quale stabilisce che <
stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici>>, il che pacificamente non si è verificato nella specie.
Cosi appalesandosi la manifesta inopponibilità della cessione di credito al CP_2
, quale stazione appaltante.
[...]
Per le anzidette considerazioni l'impugnazione non può trovare accoglimento.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto
2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 52.000,01 sino ad euro
260.000,00), valori medi quanto a studio della controversia, fase introduttiva del giudizio e fase decisionale, valore minimo quanto a fase istruttoria e/o di trattazione)
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
pagina 16 di 17 comma 17 legge 228/2012.
Non si ravvisano, invece, i presupposti per il risarcimento danni di cui al primo comma dell'art.96 cpc né per l'indennizzo di cui al terzo comma di tale articolo, non apparendo temeraria la pretesa fatta valere in giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n.1068/2020 del Tribunale di
Bergamo n.1068/2020.
Condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado, che si liquidano in euro 12.154,00 per compenso tabellare, di cui euro
2.977,00 per la “fase di studio”, euro 1.911,00 per la “fase introduttiva”, euro
2.163,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed euro 5.103,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 5/03/2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
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