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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1500/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TUPTUPM000472 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2090/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti.
Resistente: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.07.2025 Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugnava l'avviso di accertamento n. TUPTUPM000472 emesso dall'Agenzia delle entrate di Lecce in relazione a recupero fiscale anno 2019 attinente a non dichiarato assegno divorzile corrisposto dall'ex coniuge per importo complessivo di euro 3.600,00. Premetteva che con sentenza non definitiva n. 4656/2014 il Tribunale di Lecce aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Nominativo_2. Con successiva sentenza n. 6234/2015 il predetto Tribunale aveva quantificato l'assegno divorzile in euro
300,00 mensili, dichiarandolo integralmente compensato con l'importo che ella doveva versare ai due figli nati dal matrimonio (Nominativo_4, nata il [...] e Nominativo_3, nato il [...]), quale contributo per il loro mantenimento, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte degli stessi.
Ciò posto, censurava l'impugnato accertamento sostenendo che lo stesso sarebbe basato sull'assunto che
Nominativo_2 avesse corrisposto ad entrambi i figli, Nominativo_4 e Nominativo_3, la somma di euro 150,00 mensili cadauno invece di versarli direttamente alla ricorrente, in quanto i figli non sarebbero stati indipendenti economicamente nel 2019. Per converso, rilevava che la figlia Nominativo_4 , nell'anno in contestazione, non risultava più a suo carico (cfr. prodotto mod. 730/2020). In siffatta prospettazione, quanto meno in relazione agli importi di euro 150,00 mensili, per complessivi euro 1.800,00, l'accertamento si configurerebbe ingiusto e quindi da annullare. Precisava di aver definito le sanzioni ex art. 17 d.lgs. 472/97 mediante il pagamento della somma di € 470,40, come da allegato F24. Concludeva in conformità ai rilievi svolti chiedendo l'annullamento dell'opposto avviso e rideterminazione in euro 1.800,00 del maggior reddito assoggettabile a tassazione;
con ogni consequenziale statuizione, vittoria di spese.
Con nota in controdeduzioni si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Lecce e faceva presente che, dai dati in possesso dell'Anagrafe tributaria, risultava l'erogazione dell'assegno divorzile da partedell'ex marito
Nominativo_2 (che aveva dedotto dal reddito il relativo importo) per cui, a carico della sig.ra Ricorrente_1
, che non lo aveva dichiarato, doveva essere accertato un maggior reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (assegni periodici corrisposti dal coniuge) che concorreva a formare il reddito complessivo ai sensi dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi (d'ora in poi TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Riteneva, pertanto, legittimo e fondato il proprio operato e, per l'effetto, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Parte ricorrente depositava sentenza favorevole relativa all'anno precedente.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso di accertamento in esame scaturisce dalle risultanze dell'anagrafe tributaria, da cui si evince che Nominativo_2 (che aveva dedotto dal reddito il relativo importo) avrebbe erogato l'assegno divorzile di euro 300,00 in favore di Ricorrente_1, che non lo aveva dichiarato. Parte ricorrente riconosce di non aver dichiarato la somma di euro 1.800,00 che l'ex coniuge aveva versato, per conto di essa ex moglie, al figlio Nominativo_3, che all'epoca non era indipendente economicamente essendo impegnato nei propri studi. Tuttavia precisa di non aver dichiarato la somma di euro 1.800,00, pari all'altra metà dell'assegno divorzile, per non averla mai ricevuta dal proprio ex coniuge. Conclude sostenendo di non poter fornire la prova della mancata percezione di tale somma, non potendo provare un fatto negativo. Chiede, pertanto, che l'accertamento de quo vada rettificato riducendo il maggior reddito accertato da euro 3.600,00 ad euro
1.800,00. Il ricorso può trovare accoglimento. In realtà l'Ufficio ha emesso l'accertamento per cui è causa nei confronti dell'odierna ricorrente, esclusivamente, sulla base dei dati dell'anagrafe tributaria, da cui risulta che la predetta avrebbe ricevuto la somma di euro 3.600,00 da parte dell'ex marito Nominativo_2 a titolo di assegno divorzile, omettendo di richiedere a quest'ultimo la prova della effettiva erogazione di tale assegno nei confronti della ricorrente. L'agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni, sostiene che il Nominativo_2 aveva legittimamente dedotto l'assegno divorzile dal suo reddito in forza di sentenza dell'Autorità giudiziaria, ma omette di considerare che il diritto alla deduzione sorge in conseguenza dell'avvenuta erogazione dell'assegno divorzile. Tale prova non è in atti, quanto meno per l'importo di € 1.800,00. Né alcun rilievo può attribuirsi alla circostanza che la ricorrente non abbia attivato alcuna azione di recupero nei confronti dell'ex marito, in quanto si tratta di valutazioni strettamente personali legate alla convenienza economica di iniziare una eventuale azione di recupero. Vi è da dire che la mancata indicazione nella sentenza divorzile delle modalità di erogazione dell'assegno divorzile non esonera l'obbligato a fornire la prova dell'assolvimento del proprio obbligo. La tesi dell'Ufficio, sul punto, si appalesa completamente infondata (ved. pag. 7 controdeduzioni). Ciò posto, il ricorso deve trovare accoglimento e, per l'effetto, l'avviso di accertamento deve essere parzialmente annullato, con conseguente rideterminazione del reddito accertato in € 1.800,00 (la metà di euro 3.600,00 dell'assegno divorzile) e rideterminazione di sanzioni ed interessi. Il riconoscimento della parziale fondatezza dell'atto impugnato giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Lecce, 24/11/25
Il Giudice monocratico
Dott. Giovanni De Gaetanis
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 11:45 in composizione monocratica:
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1500/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Lecce - Viale San Nicola 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TUPTUPM000472 IRPEF-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2090/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti.
Resistente: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.07.2025 Ricorrente_1, rappresentata e difesa come in atti, impugnava l'avviso di accertamento n. TUPTUPM000472 emesso dall'Agenzia delle entrate di Lecce in relazione a recupero fiscale anno 2019 attinente a non dichiarato assegno divorzile corrisposto dall'ex coniuge per importo complessivo di euro 3.600,00. Premetteva che con sentenza non definitiva n. 4656/2014 il Tribunale di Lecce aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Nominativo_2. Con successiva sentenza n. 6234/2015 il predetto Tribunale aveva quantificato l'assegno divorzile in euro
300,00 mensili, dichiarandolo integralmente compensato con l'importo che ella doveva versare ai due figli nati dal matrimonio (Nominativo_4, nata il [...] e Nominativo_3, nato il [...]), quale contributo per il loro mantenimento, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte degli stessi.
Ciò posto, censurava l'impugnato accertamento sostenendo che lo stesso sarebbe basato sull'assunto che
Nominativo_2 avesse corrisposto ad entrambi i figli, Nominativo_4 e Nominativo_3, la somma di euro 150,00 mensili cadauno invece di versarli direttamente alla ricorrente, in quanto i figli non sarebbero stati indipendenti economicamente nel 2019. Per converso, rilevava che la figlia Nominativo_4 , nell'anno in contestazione, non risultava più a suo carico (cfr. prodotto mod. 730/2020). In siffatta prospettazione, quanto meno in relazione agli importi di euro 150,00 mensili, per complessivi euro 1.800,00, l'accertamento si configurerebbe ingiusto e quindi da annullare. Precisava di aver definito le sanzioni ex art. 17 d.lgs. 472/97 mediante il pagamento della somma di € 470,40, come da allegato F24. Concludeva in conformità ai rilievi svolti chiedendo l'annullamento dell'opposto avviso e rideterminazione in euro 1.800,00 del maggior reddito assoggettabile a tassazione;
con ogni consequenziale statuizione, vittoria di spese.
Con nota in controdeduzioni si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Lecce e faceva presente che, dai dati in possesso dell'Anagrafe tributaria, risultava l'erogazione dell'assegno divorzile da partedell'ex marito
Nominativo_2 (che aveva dedotto dal reddito il relativo importo) per cui, a carico della sig.ra Ricorrente_1
, che non lo aveva dichiarato, doveva essere accertato un maggior reddito assimilato a quello di lavoro dipendente (assegni periodici corrisposti dal coniuge) che concorreva a formare il reddito complessivo ai sensi dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi (d'ora in poi TUIR) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Riteneva, pertanto, legittimo e fondato il proprio operato e, per l'effetto, chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alle spese di giudizio.
Parte ricorrente depositava sentenza favorevole relativa all'anno precedente.
All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso di accertamento in esame scaturisce dalle risultanze dell'anagrafe tributaria, da cui si evince che Nominativo_2 (che aveva dedotto dal reddito il relativo importo) avrebbe erogato l'assegno divorzile di euro 300,00 in favore di Ricorrente_1, che non lo aveva dichiarato. Parte ricorrente riconosce di non aver dichiarato la somma di euro 1.800,00 che l'ex coniuge aveva versato, per conto di essa ex moglie, al figlio Nominativo_3, che all'epoca non era indipendente economicamente essendo impegnato nei propri studi. Tuttavia precisa di non aver dichiarato la somma di euro 1.800,00, pari all'altra metà dell'assegno divorzile, per non averla mai ricevuta dal proprio ex coniuge. Conclude sostenendo di non poter fornire la prova della mancata percezione di tale somma, non potendo provare un fatto negativo. Chiede, pertanto, che l'accertamento de quo vada rettificato riducendo il maggior reddito accertato da euro 3.600,00 ad euro
1.800,00. Il ricorso può trovare accoglimento. In realtà l'Ufficio ha emesso l'accertamento per cui è causa nei confronti dell'odierna ricorrente, esclusivamente, sulla base dei dati dell'anagrafe tributaria, da cui risulta che la predetta avrebbe ricevuto la somma di euro 3.600,00 da parte dell'ex marito Nominativo_2 a titolo di assegno divorzile, omettendo di richiedere a quest'ultimo la prova della effettiva erogazione di tale assegno nei confronti della ricorrente. L'agenzia delle Entrate, nelle proprie controdeduzioni, sostiene che il Nominativo_2 aveva legittimamente dedotto l'assegno divorzile dal suo reddito in forza di sentenza dell'Autorità giudiziaria, ma omette di considerare che il diritto alla deduzione sorge in conseguenza dell'avvenuta erogazione dell'assegno divorzile. Tale prova non è in atti, quanto meno per l'importo di € 1.800,00. Né alcun rilievo può attribuirsi alla circostanza che la ricorrente non abbia attivato alcuna azione di recupero nei confronti dell'ex marito, in quanto si tratta di valutazioni strettamente personali legate alla convenienza economica di iniziare una eventuale azione di recupero. Vi è da dire che la mancata indicazione nella sentenza divorzile delle modalità di erogazione dell'assegno divorzile non esonera l'obbligato a fornire la prova dell'assolvimento del proprio obbligo. La tesi dell'Ufficio, sul punto, si appalesa completamente infondata (ved. pag. 7 controdeduzioni). Ciò posto, il ricorso deve trovare accoglimento e, per l'effetto, l'avviso di accertamento deve essere parzialmente annullato, con conseguente rideterminazione del reddito accertato in € 1.800,00 (la metà di euro 3.600,00 dell'assegno divorzile) e rideterminazione di sanzioni ed interessi. Il riconoscimento della parziale fondatezza dell'atto impugnato giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Spese compensate.
Lecce, 24/11/25
Il Giudice monocratico
Dott. Giovanni De Gaetanis