Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 8
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Mancata prova dell'effettiva erogazione dell'assegno divorzile

    La Corte ha ritenuto che l'Ufficio abbia emesso l'accertamento basandosi esclusivamente sui dati dell'anagrafe tributaria, senza richiedere all'ex coniuge la prova dell'effettiva erogazione dell'assegno. La prova dell'avvenuta erogazione, necessaria per il diritto alla deduzione da parte dell'ex coniuge, non è in atti per la somma di € 1.800,00. La mancata attivazione di azioni di recupero da parte della ricorrente non è rilevante.

  • Accolto
    Richiesta di riduzione del maggior reddito

    In conseguenza dell'accoglimento del motivo relativo alla mancata prova dell'erogazione dell'intero assegno, l'avviso di accertamento viene parzialmente annullato e il reddito accertato rideterminato in € 1.800,00.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 8
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce
    Numero : 8
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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