Ordinanza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, ordinanza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3990/2022
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.G. n. 3990/2022 nella persona del Giudice Monocratico, dr.ssa Valeria Villani, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento civile ex art. 702 bis c.p.c., promosso con ricorso depositato in data 25 ottobre 2022 e notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, in data 22 dicembre 2022, iscritto al n.
3990 del Ruolo Affari Civili Contenziosi per l'anno 2022, pendente
TRA
TRA Parte_1 Parte_2
(C.F. ) E (C.F. CodiceFiscale_1 Parte_3 [...]
), in persona del Curatore pro tempore, rappresentato e difeso, C.F._2 giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo ed in forza di decreto di autorizzazione emesso dal G.D. Dr. Pasquale Russolillo in data 05 agosto 2022, dall'Avv. Teodoro Marena (C.F. ), presso il cui studio è CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Pasquale Greco n. 26;
- RICORRENTE -
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IV_1 rappresentante pro tempore, con sede in , alla via Magna Controparte_1
Graecia, n. 345, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Fabio Preziosi (C.F. C.F._4
), con domicilio telematico eletto al seguente indirizzo pec:
[...]
Email_1
- CONVENUTA -
OGGETTO: azione di inefficacia ex artt. 42 e 44 L.F. esaminati gli atti ed i documenti di causa;
a scioglimento della riserva assunta in data 08 aprile 2025, sostituita dal
deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; lette le note scritte depositate dalle parti;
OSSERVA
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 25 ottobre 2022, la LA del Fallimento della società di fatto tra e Parte_4 [...]
ha agito nei confronti della Parte_3 [...]
al fine di sentir “
1. accertare e dichiarare Controparte_2
l'inefficacia di diritto del contratto di conto corrente 00/107374 (oggi
07/197374), a far data dal 27 gennaio 2015 – data di apertura del conto corrente;
2. accertare e dichiarare quali illegittime, inopponibili ed inefficaci nei confronti della curatela attrice le operazioni tutte descritte al punto 3 della premessa;
3. per l'effetto, condannare la
[...]
, […] a pagare, per la causale Controparte_3 di cui in premessa, in favore della curatela fallimentare l'importo di Euro
35.323,82, o l'altro, maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi dalla domanda al saldo, anche a titolo di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c.”. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Il ricorrente ha dedotto:
a) che, con sentenza del 20 giugno 1994, depositata in Cancelleria in data 08 agosto 1994, il Tribunale di Avellino ha dichiarato il fallimento della società di fatto tra , titolare della impresa individuale Parte_4
NI e LL RO ID, titolare dell'impresa individuale Sud
Costruzioni;
b) che, a seguito delle indagini espletate dal curatore fallimentare, è emerso che risultava intestatario del conto corrente n. 00/107374 (oggi Parte_3
07/197374) aperto presso l' Controparte_4
– filiale di in data 27.01.2015 e, dunque, in epoca successiva
[...] CP_1 alla dichiarazione di fallimento;
Contr c) che dagli estratti di conto corrente trasmessi a mezzo PEC dalla in data 20 aprile 2022, in riscontro alle note del 19 aprile e del 30 marzo 2022 inviate dal
Curatore, sono state rilevate numerose movimentazioni illegittime ed inefficaci, operate sul conto corrente 00/107374 (oggi 07/197374), a far data dal 27 gennaio 2015 – data di apertura del conto corrente - e fino al 07 aprile 2022 – R.G. n. 3990/2022
data di chiusura, per un totale complessivo di € 35.323,82;
d) che sullo stesso conto corrente sono confluiti versamenti in contanti, assegni bancari e bonifici;
e) che dei corrispondenti importi confluiti sul conto ha sempre Parte_3 disposto in epoca successiva al fallimento, tanto è vero che alla data del 29 settembre 2014, il saldo attivo era pari ad € 13,23;
f) che, a seguito del mancato riscontro alle note del curatore fallimentare da parte dell'Istituto di credito convenuto in giudizio inviate tramite PEC il 30 marzo ed il
23 giugno 2022, con le quali veniva richiesto il pagamento dell'importo sopra indicato, il curatore fallimentare ha presentato istanza al G.D. Dott. Pasquale
Russolillo al fine di essere autorizzato ex art.25 L.F. alla proposizione del giudizio de quo;
g) che, a seguito del decreto di autorizzazione del G.D. del 05.08.2022, è stato esperito il procedimento di mediazione obbligatorio, trattandosi di materia bancaria, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, il cui esito
è stato negativo;
che ricorre la violazione degli articoli 42 e 44 L.F., con conseguente inefficacia del conto corrente bancario 00/107374 (Oggi
07/107374);
h) che, invero, la dichiarazione di fallimento produce nella sfera giuridica dell'imprenditore insolvente il cd. spossamento fallimentare e cioè sia la privazione dell'amministrazione e della disponibilità dei propri beni sancita dal comma 1 dell'art. 42 l. fall.;
i) che tale effetto si produce, non solo riguardo alle risorse preesistenti, ma anche a quelle sopravvenute, alla luce del principio sancito dall'art. 2740 c.c., secondo cui il debitore risponde dei suoi debiti con tutti i suoi beni presenti e futuri;
j) che il comma 2 dell'art. 16 l. fall. conferma esplicitamente che la sentenza dichiarativa di fallimento produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione e, quindi, dal deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. 133, comma 1, c.p.c., precisando però che nei confronti dei terzi tali effetti si producono, ratione temporis¸ a seguito dell'affissione dell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento alla porta esterna del Tribunale ex art. 17, secondo comma, L. F.;
k) che l'affissione dell'estratto alla porta esterna del tribunale crea una presunzione legale di conoscenza della sentenza dichiarativa di fallimento, indipendentemente dall'esecuzione di formalità ulteriori – quali la comunicazione R.G. n. 3990/2022
di copie od estratti agli interessati – e la prova della sua effettuazione può essere data in qualsiasi modo, anche tramite documenti ad essa estranei;
l) che, pur trattandosi di fallimento intervenuto nel 1994, periodo in cui non era ancora stato istituito il Registro delle Imprese, dalla Visura Camerale risulta, ad oggi, l'iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento;
m) che dalla visura storica emergono i vari professionisti che, nel tempo, si sono susseguiti nel rivestire la carica di curatore fallimentare;
che l'Istituto di Credito convenuto, sin dal momento dell'istruttoria prevista per procedere all'apertura del conto corrente, ha avuto la possibilità di venire a conoscenza della procedura concorsuale in capo a;
Parte_3
n) che, in rapporto di correlazione e strumentalità con le disposizioni dell'art. 42 l. fall si pone il comma 1 dell'art. 44, il quale stabilisce che tutti gli atti ed i pagamenti posti in essere dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci nei confronti dei creditori;
sono, altresì, inefficaci, ai sensi del comma
2 dell'art. 44 l. fall., i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento;
o) che il contratto di conto corrente n. 00/107374 (oggi 07/197374) acceso presso l' – filiale di in data Controparte_4 CP_1
27.01.2015, e, quindi, successivamente al fallimento intervenuto il 20 giugno
1994, è da ritenersi inefficace ex art. 44 L.F. e, pertanto, tutte le somme transitate sul conto corrente (e gli interessi legali su tali somme), accesso in data successiva alla dichiarazione di fallimento, devono essere restituite alla curatela fallimentare, senza che possano essere dedotti gli importi corrispondenti a prelievi e pagamenti, in quanto inefficaci ex art. 44 L.F.;
p) che le operazioni compiute dalla sul Controparte_4 conto corrente 00/107374 (oggi 07/197374), a far data dal 27 gennaio 2015 – data di apertura del conto corrente e successiva alla dichiarazione di fallimento
- e fino al 07 aprile 2022 – data di chiusura, ammontano ad € 35.323,82;
q) che, secondo l'orientamento tradizionale, tutte le somme accreditate in conto dopo la dichiarazione di fallimento devono essere incamerate dalla procedura alla stregua di beni sopravvenuti, senza che possano essere dedotti gli importi corrispondenti a prelievi e pagamenti, in quanto inefficaci ex art. 44 l. fall.
3. Ciò posto, con decreto emesso in data 18 novembre 2022, è stata fissata, per R.G. n. 3990/2022
la comparizione delle parti, l'udienza del 13 febbraio 2023.
4. Il ricorso introduttivo ed il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti sono stati ritualmente notificati alla convenuta
[...]
, la quale si è costituita, con Controparte_1 comparsa di costituzione e risposta depositata in data 02 febbraio 2023, facendo rilevare che il conto corrente oggetto di causa n. 07/197374 (già 00/107374) è un conto di corrispondenza non affidato ed in alcun modo connesso all'attività della Sud
Costruzioni di LL RO ID, dichiarata fallita con sentenza del 20 giugno 1994
– 08 agosto 1994; che le stesse allegazioni del ricorrente comprovano tale dato oggettivo e ciò emerge in particolare dal fatto che la Sud Costruzioni di LL RO
ID è identificata con P.IV , aveva la propria sede legale in TO P.IV_2
Inferiore (AV), alla via Roma n. 22, mentre tutte le comunicazioni afferenti il rapporto di conto corrente oggetto del presente giudizio, ivi compresi gli estratti conto, venivano inviati dalla all'indirizzo di TO (AV), via Vetriera n. 6; CP_1 che tanto evidenzia l'impossibilità per l'Istituto di credito di ricondurre il rapporto di conto corrente n. 07/197374 alla Sud Costruzioni di LL RO ID, essendo il conto de quo stato acceso per l'esercizio di una nuova e diversa attività imprenditoriale del fallito;
che, infatti, ha anche richiesto ed Parte_3 ottenuto finanziamenti da altri Istituti diversi dall'odierna convenuta e tanto è dimostrato dagli addebiti mensili di € 82,40 che venivano annotati sul conto n.
07/197374 dalla data di accensione del rapporto ed almeno sino al mese di ottobre
2016 per un rapporto intrattenuto con Findomestic Banca S.p.A.; che la pendenza di rapporti anche con altri Istituti di credito conferma l'oggettiva impossibilità per le
Banche di conoscere l'esistenza della procedura concorsuale;
che il conto corrente n. 07/197374 non era assistito da alcun affidamento, ma era di mera corrispondenza e la quindi - non avendo messo a disposizione del correntista somme di CP_1 denaro suscettibili di essere qualificate come “pagamenti” ripetibili e/o revocabili - non ha neppure avuto la necessità di compiere l'istruttoria tipica delle concessioni di credito;
che tutte le operazioni registrate sul conto n. 07/197374 sono state effettuate in favore o da parte di terzi nei cui confronti la LA avrebbe al più dovuto esperire l'azione ex artt. 42 e 44 L.F., al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia di tutte le operazioni – attive e passive – poste in essere dal fallito.
La convenuta ha, dunque, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità della domanda di declaratoria di inefficacia del conto corrente n. 07/197374, in quanto il R.G. n. 3990/2022
predetto conto è stato acceso da per l'esercizio di una nuova Parte_3 attività imprenditoriale di compravendita di prodotti ortofrutticoli e tanto emerge già dalle risultanze degli estratti conto prodotti dal ricorrente ed, in particolare, dai pagamenti eseguiti dalla (per complessivi € 5.499,50 tra ottobre e CP_5 novembre 2015), dalla (per l'importo di € 3.960,00 Controparte_6 in data 31 agosto 2015) e dalla impresa individuale (per il Controparte_7 complessivo importo di € 150,00 tra aprile e giugno 2015); che ulteriori elementi militano a sostegno della nuova attività svolta dal correntista ed, in particolare, la circostanza che aveva già esercitato, quale titolare dell'omonima Parte_3 impresa individuale, l'attività di compravendita di prodotti ortofrutticoli, come risulta dalla visura camerale dell'impresa individuale il cui oggetto sociale era il seguente
“Codice 46.31 – commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati” nonché dal fatto che la nel 2015 (allorquando è stato Controparte_6 eseguito il pagamento oggetto di contestazione) esercitava attività di “commercio all'ingrosso di frutta in guscio e gusci mezzi e macchie agricole…”, la CP_5 esercita attività di “produzione, trasformazione, surgelazione, conservazione e commercializzazione all'importo ed al dettaglio di prodotti agricoli, di prodotti ortofrutticoli di ogni tipo, di trasformati agro-industriali, di frutta secca…” e l'impresa individuale esercita attività di “commercio all'ingrosso di prodotti Controparte_7 alimentari, bevande e prodotti ortofrutticoli” ed, inoltre, la causale dei pagamenti eseguiti dalla era il “saldo ricevuta vendita occasionale” e la causale CP_5 del pagamento eseguito dalla era il “saldo ricevuta Controparte_6 del 28.08.2015”, non potendosi revocare in dubbio che il pagamento fosse relativo ad una transazione commerciale tra le parti, in cui vi sono stati degli acconti, di cui manca l'evidenza contabile.
La convenuta ha, dunque, eccepito che, trattandosi di operazioni eseguite nell'esercizio di una nuova attività imprenditoriale da parte del fallito, la LA ha facoltà di appropriarsi dei soli risultati positivi dell'indicata attività, al netto delle spese incontrate per la loro realizzazione, e, pertanto, può reclamare dalla banca il versamento del solo saldo attivo del predetto conto corrente, corrispondente all'utile dell'impresa, non anche la restituzione delle somme fuoriuscite dal conto per operare pagamenti nell'esercizio della nuova impresa e, nel caso di specie, il conto corrente n. 07/197374 recava un saldo positivo di € 13,23 al 7 aprile 2022 ed è R.G. n. 3990/2022
stato estinto il 22 aprile 2022 previo azzeramento del saldo.
La convenuta ha fatto, in particolare, rilevare che l'inefficacia ex artt. 42 e 44 L.F. non può invocarsi rispetto ai pagamenti che costituiscono proventi derivanti dall'esercizio di un'attività imprenditoriale autonoma e nuova rispetto a quella afferente la società dichiarata fallita;
circostanza ricorrente nella specie, in cui l'attività esercitata dal , quale titolare della Sud Costruzioni, si Parte_3 sostanziava in “costruzioni edili, lavori stradali, acquedotti, fogne e impianti di metanizzazione, riparazioni edili in genere”, mentre quella svolta dal Parte_3 con l'utilizzo del conto corrente oggetto di causa aveva ad oggetto la compravendita di prodotti ortofrutticoli.
La convenuta ha, poi, eccepito, sempre in via preliminare, l'inammissibilità della domanda per violazione del contraddittorio, per aver parte ricorrente omesso di citare i terzi “accipiens”, quali litisconsorti necessari, che hanno percepito somme dal fallito, circoscrivendo le proprie pretese ai soli pagamenti ricevuti dal fallito e non anche a quelli dal medesimo eseguiti in favore di terzi. Parte_3
La convenuta ha, altresì, eccepito la propria “carenza di legittimazione passiva”, dovendo la domanda di inefficacia ex art. 44 L.F. debba essere proposta nei confronti dell'effettivo beneficiario o del materiale esecutore dei pagamenti e non nei confronti dell'Istituto di credito presso il quale è intrattenuto il rapporto su cui i medesimi confluiscono che, di contro, è vincolato – in forza del mandato conferito dal correntista – all'esecuzione delle operazioni richieste, atteso che solo nell'ipotesi
(non ricorrente nella specie) in cui la abbia messo a disposizione del fallito CP_1 somme di denaro sotto forma di finanziamenti, affidamenti e/o aperture di credito in conto corrente, l'Istituto di credito potrebbe (in astratto) essere tenuto alla ripetizione.
Ancora in via preliminare, la convenuta ha eccepito la prescrizione del diritto azionato con riferimento rispetto a tutte le operazioni effettuate nel periodo antecedente i cinque anni dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio
(del 22 dicembre 2022) e, laddove dovesse ritenersi valido atto interruttivo la missiva inviata alla Banca il 23 giugno 2022, comunque non sarebbero ripetibili le somme accreditate e/o addebitate sul conto corrente n.07/1973744 in data antecedente al 23 giugno 2017, in quanto (anche) rispetto all'azione ex artt. 42 e
44 L.F. trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione, che decorre dalla R.G. n. 3990/2022
data di compimento dell'atto “inefficace”.
Nel merito, la convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree, in quanto il conto n. 07/197374 intrattenuto da era un conto corrente di Parte_3 corrispondenza, non affidato, su cui transitavano somme che la si limitava ad CP_1 annotare in esecuzione del mandato conferitole dal cliente;
tra le operazioni oggetto di contestazione, peraltro, vi sono alcuni pagamenti eseguiti mediante bonifico bancario rispetto al quale la si limita ad eseguire ordini impartiti dal CP_1 correntista, senza che con tale adempimento si determini un'autonoma obbligazione dell'Istituto di credito nei confronti del correntista “In tema di contratti bancari, il
"bonifico" (ossia l'incarico del terzo dato alla banca di accreditare al cliente correntista la somma oggetto della provvista) costituisce un ordine (delegazione) di pagamento che la banca delegata, se accetta, si impegna (verso il delegante) ad eseguire;
da tale accettazione non discende, dunque, un'autonoma obbligazione della banca verso il correntista delegatario, trovando lo sviluppo ulteriore dell'operazione la sua causa nel contratto di conto corrente di corrispondenza che implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato”.
La convenuta ha comunque fatto rilevare che non può ravvisarsi alcuna responsabilità in capo alla Banca in quanto il fallimento di non Parte_3 era conosciuto (né conoscibile) dall'Istituto di credito, il quale, dopo aver appreso della pendenza della procedura concorsuale, ha immediatamente chiuso il conto corrente in data 07 aprile 2022.
In via subordinata rispetto alla preliminare eccezione di carenza di legittimazione passiva, la convenuta ha chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa tutti i soggetti che hanno incassato somme per effetto delle operazioni “in uscita” poste in essere dal fallito, al fine di ottenere dagli stessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c. la ripetizione degli importi che la dovesse essere condannata a CP_1 versare alla LA.
La convenuta ha, dunque, concluso chiedendo - previo mutamento del rito sommario di cognizione in ordinario - di “2. Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta dal ricorrente per tutti i motivi esposti al paragrafo “B” e nel paragrafo “C” del presente atto;
3. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e Controparte_1 R.G. n. 3990/2022
in ragione delle deduzioni contenute nel paragrafo “D” Parte_5 della presente comparsa;
4. Ordinare al ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di: a) in persona del legale rappresentante pro- Controparte_8 tempore, P.IV , con sede in Ivrea (TO) alla via Jervis n. 13;b) P.IV_3 CP_9
; c) in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IV
[...] CP_10
,con sede in TO (AV) alla via Leone n. 11;d) ; P.IV_4 CP_11
e) , con sede in TO (AV) alla via Leone n. 11;f ; CP_12 Controparte_13
g) Findomestic Banca S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore,
P.IV , con sede in Firenze, via Jacopo da Diaccetto n. 48; h) Sig. P.IV_5
, C.F. ;
5. In subordine rispetto alla Parte_3 C.F._5 precedente richiesta, per la denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse l'odierna esponente legittimata passiva, autorizzare la
[...]
, per i motivi illustrati al Controparte_3 paragrafo “G” del presente atto, alla chiamata in causa dei soggetti indicati alle lett. da “a” a “h” del precedente capo, con espressa riserva di meglio identificare i medesimi entro l'udienza che il Giudice vorrà fissare, anche ai sensi dell'art. 269
c.p.c. e comunque nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.; 5.1 Per
l'effetto, fissare apposita udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini legali a comparire;
5.2 Condannare, quindi, i terzi chiamati, ciascuno per la quota di spettanza, alla ripetizione di quanto la dovesse essere CP_1 condannata a pagare in favore del ricorrente. Parte_1
Nel merito, la convenuta ha concluso chiedendo “In ogni caso [di] rigettare, perché inammissibili, prescritte, infondate e non provate, le domande proposte dal ricorrente”. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
5. Ciò posto, con ordinanza emessa in data 28 aprile 2023, ritenuta la causa matura per la decisione, il presente giudizio è stato, dapprima, rinviato per la decisione all'udienza del 29 gennaio 2024 e, poi, a seguito della variazione tabellare n. 7/2023
(con cui sono stati scardinati i procedimenti pendenti sul ruolo del precedente
Giudice designato, ivi compreso quello oggetto dell'odierno vaglio), al 10 giugno
2024 ed, in ultimo, all'udienza del 08 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed ivi riservato in decisione.
6. Tanto premesso, va chiarito che, differentemente da quanto sostenuto dalla convenuta, non ricorre alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dei terzi “accipiens”, non avendo il attore inteso proporre alcuna domanda Parte_1 R.G. n. 3990/2022
nei confronti di tali soggetti.
Va, del pari, condiviso il (sia pure implicito) rigetto dell'autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi “accipiens”, formulata dall'Istituto di credito convenuto, atteso che tale chiamata in causa dei terzi è estranea ad un rapporto di garanzia propria ed avrebbe comportato un ampliamento del thema decidendum con conseguente pregiudizio del principio di ragionevole durata del processo, andando ad aggravare ed allungare notevolmente la trattazione e la conseguente definizione della presente causa.
7. Sempre in via preliminare, va rigettato il “difetto di legittimazione passiva” formulata dalla convenuta, atteso che, se è vero che l'accipiens va individuato nell'effettivo soggetto che riceve la somma di denaro (cfr. Cass. n. 14779/2016; Cass. n.
17196/2014), è altrettanto vero che – come fatto correttamente rilevare dalla stessa convenuta - la LA ha circoscritto le proprie pretese ai soli pagamenti ricevuti dal fallito e non anche ai versamenti dal medesimo Parte_3 eseguiti in favore di terzi.
8. Sempre in via preliminare, va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parta convenuta con riguardo a tutte le operazioni effettuate nel periodo antecedente i cinque anni dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio
(del 22 dicembre 2022) ed, in subordine (laddove si riconoscesse efficacia interruttiva alla missiva trasmessa alla Banca in data 23 giugno 2022), con riguardo alle “somme accreditate e/o addebitate sul conto corrente n. 07/1973744 in data antecedente al 23 giugno 2017”.
Orbene, tale eccezione è infondata, atteso che, sulla scorta del prevalente orientamento giurisprudenziale, “l'inefficacia dei pagamenti ex art. 44 l. fall. che colpisce gli atti posti in essere dal fallito dopo la sentenza dichiarativa, trovando la sua "ratio" nella perdita, coeva al fallimento, del diritto di disporre da parte del debitore del fallimento, piuttosto che nel pregiudizio sofferto dai creditori, si distingue da quella conseguente al vittorioso esperimento dell'azione revocatoria, sicché la relativa azione non è soggetta a prescrizione , attesane la funzionalità ad una declaratoria di nullità di pieno diritto nei confronti del fallimento e dei creditori”
(cfr. Cass., sent. n.6737/05).
È, dunque, inapplicabile al caso di specie l'arresto della Corte d'Appello di
Campobasso richiamato da parte convenuta (sent. n. 268/2022) in sede di comparsa di costituzione e risposta e relativo alla diversa ipotesi dell'azione R.G. n. 3990/2022
revocatoria ordinaria ex art. 66 L.F. proposta dalla LA con riferimento ad un contratto di cessione di crediti.
9. Passando al merito delle domande attoree, va premesso che risulta documentalmente provato che il Tribunale di Avellino, in data 08 agosto 1994, abbia dichiarato il fallimento della società di fatto tra , Parte_6 titolare dell'impresa individuale NI e LL RO ID, titolare dell'impresa individuale e degli stessi soci ( e Parte_4 [...]
) in proprio, in quanto illimitatamente responsabili. Parte_3
Costituiscono, inoltre, circostanze incontestate tra le parti sia l'esistenza del conto corrente bancario n. 07/197374 (già n. 00/107374) intestato a Parte_3 ed acceso presso l'istituto di credito convenuto – Controparte_4 filiale di in data 27 gennaio 2015 e, dunque, dopo la dichiarazione di CP_1 fallimento, intervenuta nell'anno 1994 sia gli intervenuti versamenti effettuati dal fallito in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento e meglio descritte in sede di ricorso introduttivo, al punto n. 3.
Ciò posto, il Fallimento attore ha, in primo, luogo chiesto dichiararsi l'inefficacia nei confronti della LA del predetto contratto di conto corrente n. 07/197374 (già
n. 00/107374), ai sensi dell'art. 44 L.F., a far data dall'accensione del conto.
Orbene, essendo il contratto di conto corrente in contestazione stato pacificamente stipulato da in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento, Parte_3 esso rientra pienamente nell'alveo applicativo dell'art. 44 L.F., il quale stabilisce, al primo comma, che tutti gli atti compiuti dal fallito ed i pagamenti da lui effettuati dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori ed, al secondo comma, che sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
Dunque, a mente dell'art. 44 L.F., l'inefficacia riguarda qualsiasi atto compiuto dal fallito che possa avere effetto per la massa creditoria e, dunque, anche il rapporto di conto corrente instaurato dal fallito con la banca, a prescindere dalla esistenza di uno o più affidamenti.
Basti considerare che, secondo la prevalente giurisprudenza (cfr. Cass. 10 febbraio
1982 n. 815; Cass. 6 dicembre 1974 n. 4023; Cass. 8 marzo 1969 n. 761), il conto corrente bancario è considerato un contratto atipico (misto) con prevalenza di elementi del mandato, le cui prestazioni sono individuate, da un lato (per la banca), R.G. n. 3990/2022
nell'effettuazione del servizio, e dall'altro (per il cliente) nel pagamento delle spese.
In tale ambito, i versamenti effettuati dal cliente assumono la funzione di messa a disposizione di mezzi (ai sensi dell'art. 1719 c.c.) che quest'ultimo è tenuto a fornire alla banca per consentirle di svolgere l'incarico ricevuto.
L'obbligazione del correntista di mantenere attivo il conto, della cui provvista intenda disporre con assegni o con altro mezzo bancario, non attiene al sinallagma contrattuale, ma deve essere rapportato al dovere del creditore di prestare la propria cooperazione al debitore perché possa adempiere la sua prestazione (art. 1206 c.c.).
È, dunque, inopponibile alla massa fallimentare (e pertanto relativamente inefficace) il rapporto nel suo complesso, caratterizzato dalla prevalente incidenza della figura del mandato.
Di conseguenza, tutte le rimesse confluite sul conto costituiscono beni pervenuti al fallito dopo l'inizio della procedura concorsuale e, in quanto tali, rimangono di pertinenza del fallimento e sono sottratte alla disponibilità del fallito.
A tanto aggiungasi che, essendo l'inefficacia una conseguenza automatica dell'indisponibilità del patrimonio del fallito, valevole erga omnes ed il cui accertamento in sede giudiziale ha una mera efficacia dichiarativa (cfr. Cass.
4434/1981), è del tutto irrilevante l'affermazione della banca di non avere avuto conoscenza tempestiva dell'avvenuta dichiarazione di fallimento.
Invero, nei confronti dei terzi è del tutto irrilevante ogni indagine sulla concreta conoscenza del fallimento da parte dei destinatari degli atti dispositivi compiuti dal fallito e ciò stante il carattere obiettivo ed automatico della inefficacia, discendente direttamente dalla dichiarazione di fallimento (cfr. ex multis, Cass. 334/1991, Cass.
6624/2005 e v. anche Cass. 3086/2018 nonché Cass. 24602/2019).
Parimenti irrilevante è qualsiasi considerazione relativa all'idoneità o meno degli atti dispositivi ad arrecare pregiudizio alla massa non indicando, peraltro, l'art. 44 l.f. tra i suoi elementi costitutivi quello del danno per la massa dei creditori (cfr. Cass.
20742/2015, là dove è richiamato il principio secondo cui «l'inefficacia che colpisce gli atti posti in essere dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento si distingue da quella accertabile con l'azione revocatoria, perché trova giustificazione non tanto nel “pregiudizio” sofferto dai creditori, quanto nella perdita, coeva al fallimento, del diritto di disporre, da parte del debitore»).
10. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va accolta la domanda di R.G. n. 3990/2022
declaratoria di inefficacia nei confronti della LA attrice del contratto di conto corrente n. 07/197374 (già 00/107374) acceso da a far data dalla Parte_3 sua accensione, avvenuta in data dal 27 gennaio 2015.
11. Occorre a questo punto passare ad esaminare le domande proposte dalla LA e tendenti a conseguire la declaratoria di inefficacia, ex art. 44 L.F., delle rimesse effettuate sul conto corrente dopo la dichiarazione di fallimento, meglio descritte al punto n. 3 del ricorso introduttivo e la conseguente condanna dell'Istituto bancario convenuto alla restituzione dei predetti versamenti effettuati dal fallito e da terzi sul conto corrente n. 07/197374, pari complessivamente ad € 35.323,82.
A tal fine occorre, in primo luogo, stabilire se il fallimento possa acquisire tutte le somme corrispondenti alle rimesse attive effettuate sul conto, prescindendo dalla loro inerenza, o meno, alla produzione del reddito d'impresa, così applicando comunque la norma dell'art. 44 L.F. ovvero possa far proprio il solo saldo attivo del conto corrispondente all'utile realizzato, sulla base del disposto dell'art. 42, comma
2, L.F., così come eccepito dalla convenuta. CP_1
Ciò in quanto l'art.44 L.F. prevede la sottrazione alla disponibilità del fallito delle somme che su quel conto sono transitate, purchè si tratti di somme di pertinenza del fallito (e, pertanto, una volta sottratte alla disponibilità dello stesso di pertinenza del fallimento, senza necessità di apposito provvedimento di acquisizione) ed, inoltre, sempre che non ricorrano le “eccezioni” al meccanismo sanzionatorio previsto, come ricavabili dal sistema.
La prima e più significativa tra le dette eccezioni è costituita dalle operazioni e dai versamenti effettuati corrispondenti a poste finanziarie e passività relative all'esercizio di una nuova impresa da parte del fallito, dovendo, in tal caso, qualificarsi le rimesse sul conto corrente come provento della gestione di un'attività
d'impresa e, quindi, come beni sopravvenuti e dovendo, pertanto, sottrarsi dall'importo dei versamenti del fallito, ai sensi dell'art. 42, secondo comma (cfr.
Cass. S.U. 12159/1993), i pagamenti effettuati a terzi mediante assegni bancari tratti sul conto corrente in oggetto, quali passività sostenute da fallito per la produzione del reddito affluito sul conto stesso (v. Cass. 8274/2002 e, più di recente, Cass. 11541/2018).
Si tratta di una esclusione che assume rilievo nel caso di specie, avendo la convenuta eccepito che le rimesse sul conto corrente costituiscono il provento della gestione da parte del fallito di una attività di impresa nuova, Parte_3 R.G. n. 3990/2022
avente ad oggetto la compravendita di prodotti ortofrutticoli ed autonoma rispetto a quella originaria, avente invece ad oggetto le “costruzioni edili, lavori stradali, acquedotti, fogne e impianti di metanizzazione, riparazioni edili, in genere”.
Orbene, tale eccezione non è meritevole di accoglimento, non avendo la CP_1 assolto al proprio onere di provare, in primo luogo, l'esercizio da parte del fallito di un'attività di impresa in epoca successiva al fallimento.
Invero, l'effettivo espletamento da parte di di tale attività
Parte_3 imprenditoriale non può esser desunto dalla circostanza che in passato il
Parte_3 avesse già espletato tale attività e ciò anche tenuto conto del fatto che dalla visura camerale storica dell'impresa individuale (prodotta dalla stessa
Parte_3 parte convenuta) emerge che l'attività di compravendita di prodotti ortofrutticoli da parte di è cessata nel 1981.
Parte_3
A tanto aggiungasi che, ai fini della prova della sussistenza di un nesso di pertinenza specifica, non è sufficiente il richiamo agli oggetti sociali della (che CP_5 esercita attività di “produzione, trasformazione, surgelazione, conservazione e commercializzazione all'importo ed al dettaglio di prodotti agricoli, di prodotti ortofrutticoli di ogni tipo, di trasformati agro-industriali, di frutta secca), dell'
[...]
(che, nel 2015, esercitava attività di “commercio all'ingrosso Controparte_6 di frutta in guscio e gusci mezzi e macchie agricole…”) e dell'impresa individuale
(che esercita attività di “commercio all'ingrosso di prodotti Controparte_7 alimentari, bevande e prodotti ortofrutticoli), che hanno effettuato bonifici in favore di e ciò in considerazione del fatto che il pagamento eseguito in Parte_3 favore di a mezzo bonifico dalla fa riferimento al Parte_3 CP_5
“saldo” relativo ad una “vendita occasionale” e comunque il conto corrente oggetto di causa risulta fortemente movimentato con versamenti in contanti da parte del fallito anche di modesto importo, mentre la sussistenza del nesso di pertinenza specifica deve investire tanto i versamenti, quanto i prelievi (cfr. Cass.
11541/2018).
A parere di questo Tribunale, neppure appare dirimente a tali fini la prova per testi articolata dalla convenuta in sede di comparsa di costituzione e risposta, atteso il carattere, in parte, valutativo (cfr. capi ccontrassegnati dalle lett. A e C) ed, in parte, documentale (cfr. capi di cui alle lett. B, D) dei capitoli di prova ivi formulati.
Al riguardo, è noto che, laddove un istituto di credito sia convenuto in giudizio dal curatore al fine di ottenere la restituzione di tutte le somme affluite sul c/c in epoca R.G. n. 3990/2022
successiva al fallimento, è onere della banca provare che le rimesse sul conto abbiano costituito provento della gestione di un'attività di impresa esercitata dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento (cfr. Cass., sez. I, 8274/2002).
Non avendo la Banca assolto al proprio onere di provare la stretta pertinenza delle operazioni contestate ad un'attività di impresa nuova ed autonoma esercitata dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, deve ritenersi Parte_3 pienamente operativo l'art. 44 L.F., con conseguente declaratoria di inefficacia delle rimesse meglio indicate al punto n. 3 del ricorso introduttivo e con condanna del convenuto Istituto di credito al pagamento della somma di € 35.323,82, oltre interessi legali dalla domanda e sino all'effettiva corresponsione.
12. Quanto, infine, alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza della convenuta Controparte_2 ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come in dispositivo, facendo
[...] applicazione dei parametri di cui al facendo applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, tenendo conto del valore della causa (giudizi di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00), valori medi con riferimento alla fase di studio ed introduttiva, con riduzione del 50% della fase istruttoria, attesa la non ammissione ed assunzione dei mezzi istruttori e con esclusione della fase conclusionale non tenutasi, in forza del rito.
Con riguardo, poi, alla dichiarazione del difensore del di essere Parte_1 antistatario, effettuata nel ricorso introduttivo e perciò di vedersi direttamente liquidati in proprio favore le spese e i compensi conseguenti alla presente causa, deve rilevarsi che tale dichiarazione, essendo il dichiarante difensore di un
, non può considerarsi produttiva di effetti, in quanto, ove si desse seguito Parte_1
a tale dichiarazione, l'attribuzione diretta del compenso al difensore finirebbe per alterare la par condicio creditorum (anche eventualmente nei soli confronti della massa dei creditori in prededuzione).
Resta, perciò, in ogni caso, rimessa al potere discrezionale del Giudice Delegato (ai sensi dell'art. 25 n. 4 L.F.) la valutazione circa il compenso spettante al difensore nominato sia con riguardo alla liquidazione in relazione all'attività prestata nella presente controversia sia in relazione ad eventuali patti sul compenso ante causam eventualmente sottoscritti fra il Curatore e il difensore medesimo, sotto la vigilanza ed il controllo del Giudice Delegato che ha autorizzato l'instaurazione del giudizio.
Ne consegue, pertanto, che la condanna alle spese di lite concernente la parte R.G. n. 3990/2022
soccombente nel presente giudizio sarà posta in favore del Fallimento risultato vittorioso, prescindendo, per le ragioni appena sopra esposte, dalla impropria dichiarazione di antistatarietà effettuata dal difensore nell'atto introduttivo del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, pronunciando sul ricorso ex art. 702 bis
c.p.c., depositato in data 25 ottobre 2022 dal Fallimento della società di fatto tra e nei confronti della Parte_4 Parte_3 [...]
ogni diversa ed Controparte_2 ulteriore domanda, deduzione ed eccezione assorbita, così provvede:
- in accoglimento delle domande attoree, dichiara l'inefficacia nei confronti della
LA attrice ex art. 44 L.F. del contratto di conto corrente n. 07/197374 (già n.
00/107374), intestato a ed acceso presso la Parte_3 [...] nonché l'inefficacia, ex art. 44 Controparte_2
L.F., dei versamenti eseguiti da e da terzi sul predetto conto e Parte_3 meglio descritti in sede di ricorso introduttivo, al punto n. 3;
- condanna la convenuta Controparte_2 al pagamento in favore della attrice della somma di € 35.323,82,
[...] Pt_7 oltre interessi legali a far data dalla domanda e sino all'effettiva corresponsione;
- condanna la convenuta Controparte_2 alla rifusione, in favore della LA attrice, delle spese di lite, che
[...] liquida in € 286,00 per esborsi ed € 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IV e CPA, se dovute, come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.
Così deciso in data 10 aprile 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani