CASS
Sentenza 6 luglio 2006
Sentenza 6 luglio 2006
Massime • 1
Nel caso di remissione della querela sporta per fatto commesso da soggetto che era, all'epoca, di età minore, non opera la regola stabilita dall'art. 340, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui le spese del procedimento gravano sul querelato, dovendosi invece fare applicazione, per analogia "in bonam partem", del disposto di cui all'art. 29 del D.Lgs.28 luglio 1989 n. 272, che esonera il minore, in caso di condanna, dal pagamento delle spese processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 06/07/2006, n. 30256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30256 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2006 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento