Cass. pen., sez. VII, sentenza 06/07/2006, n. 30256
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Sentenza 6 luglio 2006

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Nel caso di remissione della querela sporta per fatto commesso da soggetto che era, all'epoca, di età minore, non opera la regola stabilita dall'art. 340, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui le spese del procedimento gravano sul querelato, dovendosi invece fare applicazione, per analogia "in bonam partem", del disposto di cui all'art. 29 del D.Lgs.28 luglio 1989 n. 272, che esonera il minore, in caso di condanna, dal pagamento delle spese processuali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VII, sentenza 06/07/2006, n. 30256
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30256
    Data del deposito : 6 luglio 2006

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