CASS
Ordinanza 4 novembre 2024
Ordinanza 4 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 04/11/2024, n. 28310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28310 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2024 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28949/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente – contro GESTIONE SERVIZI IGIENE AMBIENTALE S.P.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Nacca, in forza di procura in calce al controricorso, p.e.c. giovanni.nacca@pec.it; – controricorrente – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4790/2017 depositata in data 26/05/2017; Def. Agev- cartella - conferitario azienda- atto impositivo Civile Ord. Sez. 5 Num. 28310 Anno 2024 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: LUME FEDERICO Data pubblicazione: 04/11/2024 2 nonché sul ricorso proposto da GESTIONE SERVIZI IGIENE AMBIENTALE S.P.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Nacca, in forza di procura in calce al ricorso, p.e.c. giovanni.nacca@pec.it; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore p.t. - intimata - nonché AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - intimata – contro il provvedimento di diniego di definizione agevolata notificato in data 8/05/2020; udita la relazione della causa nell’adunanza camerale del 10/09/2024 tenuta dal consigliere dott. Federico Lume. RILEVATO CHE 1. La CTR della Campania, in accoglimento dell'appello della Gestione Servizi Igiene Ambientale s.p.a., annullava la cartella di pagamento notificatale, quale conferitaria di ramo dell’azienda Esogest Ambiente s.r.l., dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. 2. Contro tale decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. 3. La società, in data 21 maggio 2019, presentava domanda di definizione della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 convertito dalla l. n. 136 del 2018 e versava la prima rata dell'importo a tal fine dovuto. 4. L’Agenzia delle Entrate opponeva il diniego alla predetta domanda con la motivazione che la cartella di pagamento era stata 3 emessa a seguito di iscrizione a ruolo di somme risultate dovute in base a controllo ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973. 5. La società proponeva successivo ricorso contro il diniego di definizione agevolata. 6. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 10/09/2024. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., deduce violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 18 e 57 d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata laddove ha dato rilievo all’eccezione di omessa preventiva escussione del cedente, sollevata solo con memoria di appello. Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2560 cod. civ. e 14 d.lgs. n. 472 del 1997. 1.1. Con il ricorso contro il diniego di definizione agevolata la società deduce la violazione dell’art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018. 2. Occorre esaminare prioritariamente il ricorso, tempestivamente proposto, contro il diniego di condono, ricorso che è fondato. Il diniego risulta infatti motivato in base alla considerazione che la cartella oggetto di lite, emessa nei confronti del cessionario di azienda, responsabile in solido del debitore cedente, sia atto di riscossione e quindi non impugnabile. Sul punto, per analoga vicenda tra le medesime parti, questa Corte ha già affermato il principio di diritto per cui In caso di conferimento di azienda, la cartella di pagamento emessa nei confronti della società conferitaria, per la sua ritenuta responsabilità sussidiaria ex art. 2560 c.c., ha natura impositiva, costituendo il 4 primo ed unico atto mediante il quale la pretesa fiscale è esercitata nei suoi confronti, con la conseguente possibilità per il destinatario dell'atto di avvalersi della procedura prevista, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, dall'art. 6, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 (Cass. 14/09/2022, n. 27094; analogamente, sempre tra le stesse parti, Cass. 8/09/2022, n. 26426). Ciò è pienamente in linea con il principio posto dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, ai fini della definizione agevolata, l’individuazione dell'atto impositivo deve essere centrata non sulla sussistenza o insussistenza di un margine di discrezionalità da parte dell'Amministrazione nella determinazione della pretesa impositiva, bensì su ciò che si tratti o non di atto con il quale il contribuente è reso edotto della pretesa fatta valere dall'Amministrazione nei suoi confronti (Cass., Sez. U., 25/06/2021, n. 18298). In altri termini l'atto impositivo è quello che «impone» per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell'an e nel quantum (Cass., Sez. U., cit. in particolare punto 6.1. della motivazione). Vertendosi in tema di atto definibile, il ricorso contro il diniego di condono va accolto;
di conseguenza non essendovi altre contestazioni sul punto, avendo la società prodotto la domanda di definizione agevolata e la prova del pagamento della prima rata, il giudizio deve essere dichiarato estinto. 3. Le spese di tale giudizio, ai sensi del d.l. 119 del 2018, art. 6, comma 13, restano a carico della parte che le ha anticipate. Le spese del ricorso avverso il diniego vanno compensate in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale e del sopravvenuto intervento delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
5 La Corte accoglie il ricorso contro il diniego di condono e dichiara estinto il giudizio di cassazione introdotto dall’Agenzia delle entrate, per il verificarsi della fattispecie di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024.
– ricorrente – contro GESTIONE SERVIZI IGIENE AMBIENTALE S.P.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Nacca, in forza di procura in calce al controricorso, p.e.c. giovanni.nacca@pec.it; – controricorrente – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 4790/2017 depositata in data 26/05/2017; Def. Agev- cartella - conferitario azienda- atto impositivo Civile Ord. Sez. 5 Num. 28310 Anno 2024 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: LUME FEDERICO Data pubblicazione: 04/11/2024 2 nonché sul ricorso proposto da GESTIONE SERVIZI IGIENE AMBIENTALE S.P.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Nacca, in forza di procura in calce al ricorso, p.e.c. giovanni.nacca@pec.it; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore p.t. - intimata - nonché AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - intimata – contro il provvedimento di diniego di definizione agevolata notificato in data 8/05/2020; udita la relazione della causa nell’adunanza camerale del 10/09/2024 tenuta dal consigliere dott. Federico Lume. RILEVATO CHE 1. La CTR della Campania, in accoglimento dell'appello della Gestione Servizi Igiene Ambientale s.p.a., annullava la cartella di pagamento notificatale, quale conferitaria di ramo dell’azienda Esogest Ambiente s.r.l., dall’Agenzia delle Entrate Riscossione. 2. Contro tale decisione l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, sulla base di due motivi. 3. La società, in data 21 maggio 2019, presentava domanda di definizione della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 convertito dalla l. n. 136 del 2018 e versava la prima rata dell'importo a tal fine dovuto. 4. L’Agenzia delle Entrate opponeva il diniego alla predetta domanda con la motivazione che la cartella di pagamento era stata 3 emessa a seguito di iscrizione a ruolo di somme risultate dovute in base a controllo ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973. 5. La società proponeva successivo ricorso contro il diniego di definizione agevolata. 6. La causa è stata fissata per l’adunanza camerale del 10/09/2024. CONSIDERATO CHE 1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., deduce violazione degli artt. 112 cod. proc. civ., 18 e 57 d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando il vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata laddove ha dato rilievo all’eccezione di omessa preventiva escussione del cedente, sollevata solo con memoria di appello. Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2560 cod. civ. e 14 d.lgs. n. 472 del 1997. 1.1. Con il ricorso contro il diniego di definizione agevolata la società deduce la violazione dell’art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018. 2. Occorre esaminare prioritariamente il ricorso, tempestivamente proposto, contro il diniego di condono, ricorso che è fondato. Il diniego risulta infatti motivato in base alla considerazione che la cartella oggetto di lite, emessa nei confronti del cessionario di azienda, responsabile in solido del debitore cedente, sia atto di riscossione e quindi non impugnabile. Sul punto, per analoga vicenda tra le medesime parti, questa Corte ha già affermato il principio di diritto per cui In caso di conferimento di azienda, la cartella di pagamento emessa nei confronti della società conferitaria, per la sua ritenuta responsabilità sussidiaria ex art. 2560 c.c., ha natura impositiva, costituendo il 4 primo ed unico atto mediante il quale la pretesa fiscale è esercitata nei suoi confronti, con la conseguente possibilità per il destinatario dell'atto di avvalersi della procedura prevista, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, dall'art. 6, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018 (Cass. 14/09/2022, n. 27094; analogamente, sempre tra le stesse parti, Cass. 8/09/2022, n. 26426). Ciò è pienamente in linea con il principio posto dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui, ai fini della definizione agevolata, l’individuazione dell'atto impositivo deve essere centrata non sulla sussistenza o insussistenza di un margine di discrezionalità da parte dell'Amministrazione nella determinazione della pretesa impositiva, bensì su ciò che si tratti o non di atto con il quale il contribuente è reso edotto della pretesa fatta valere dall'Amministrazione nei suoi confronti (Cass., Sez. U., 25/06/2021, n. 18298). In altri termini l'atto impositivo è quello che «impone» per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell'an e nel quantum (Cass., Sez. U., cit. in particolare punto 6.1. della motivazione). Vertendosi in tema di atto definibile, il ricorso contro il diniego di condono va accolto;
di conseguenza non essendovi altre contestazioni sul punto, avendo la società prodotto la domanda di definizione agevolata e la prova del pagamento della prima rata, il giudizio deve essere dichiarato estinto. 3. Le spese di tale giudizio, ai sensi del d.l. 119 del 2018, art. 6, comma 13, restano a carico della parte che le ha anticipate. Le spese del ricorso avverso il diniego vanno compensate in ragione dei profili sostanziali della vicenda processuale e del sopravvenuto intervento delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
5 La Corte accoglie il ricorso contro il diniego di condono e dichiara estinto il giudizio di cassazione introdotto dall’Agenzia delle entrate, per il verificarsi della fattispecie di cui all’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018; compensa le spese del giudizio. Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024.