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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice di cui il terzo relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3642/2024 Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...] (avv. CIPOLLA Parte_1
FRANCESCO);
- adottante-
E
, nata a [...] il [...]; CP_1
- adottata -
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Adozione di maggiorenni
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 04/03/2025, parte ricorrente concludeva come da note, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/07/2024, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale farsi luogo all'adozione di . CP_1
Parte ricorrente ha premesso che , nata a [...] il [...], è figlia CP_1
di , nato a [...] il [...] nonché di Persona_1 Controparte_2 , nata a [...] il [...], con la quale lo stesso ricorrente è coniugato dal
[...]
14/10/2023.
Ha, poi, dedotto di non avere alcun discendente e di essere molto affezionato a CP_1
- in passato con esso convivente - avendo con la stessa instaurato e mantenuto
[...]
un forte legame affettivo, alla stregua di un rapporto padre-figlia, tanto da essere giunto alla determinazione di adottare la stessa e dare veste giuridica a siffatta relazione, in tal senso ricevendo adesione tanto dal proprio coniuge, quanto dalla stessa adottanda, con espressa volontà di quest'ultima di conservare il proprio cognome ovvero, in subordine di posporre al proprio cognome quello dell'adottante.
Il ricorrente, altresì, ha precisato di avere compiuto sessantuno anni, di superare di oltre diciotto anni l'età dell'adottanda e conseguentemente di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per procedere all'adozione richiesta.
Nel corso del procedimento, è stato sentito l'adottante, il quale ha prestato il proprio consenso alla chiesta adozione, confermando il contenuto del ricorso.
È stata, quindi, sentita l'adottanda la quale ha prestato il proprio consenso all'adozione, confermando l'ottimo rapporto con l'adottante e manifestando la propria intenzione di voler mantenere unicamente il proprio cognome per questioni pratiche.
La stessa, ha altresì precisato, di non essere sposata e di non avere figli, aggiungendo:
“Io sento mio padre ogni tanto come se fosse un parente lontano. Ha chiamato per gli auguri di
Natale ma non lo sentivo da un anno e mezzo” (cfr. verbale udienza del 14/01/2025).
Il PM, in data 20 marzo 2025, ha espresso parere favorevole.
Ciò detto, nel merito il ricorso merita accoglimento.
In particolare, risultano accertati i presupposti previsti dall'art. 291, comma 1, c.c., così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 557 del 19/05/1998, dato che l'adottante risulta maggiore degli anni trentacinque e supera di più di diciotto anni l'età di colei che intende adottare.
Orbene, nella sussistenza dei presupposti ex lege richiesti, tenendo conto del contegno manifestato dal padre dell'adottanda, , cui risulta notificato Persona_1
l'atto introduttivo del presente giudizio, che non si è presentato all'udienza deputata alla manifestazione del suo assenso, considerando altresì il tenore delle dichiarazioni rese dalla stessa adottanda all'udienza del 14/01/2025 (in ordine ai rapporti con il padre), la domanda di adozione va accolta.
Per quanto riguarda il cognome, ha formulato richiesta di deroga alla CP_1
norma (l'art. 299 c.c.) che prevede l'acquisizione da parte dell'adottata del cognome dell'adottante, avendo la stessa chiesto (per ragioni pratiche) “di conservare esclusivamente il proprio cognome senza assumere il cognome dell'adottante” e in subordine che il cognome dell'adottante sia posposto al proprio.
Ritiene il Collegio che non possa essere accolta la domanda principale, di mantenimento del solo cognome già posseduto.
L'art. 299 c.c., nel disporre che l'adottato assume il cognome dell'adottante, prevede la sua automatica anteposizione.
Com'è noto, la norma è stata più volte oggetto di vaglio di legittimità costituzionale e da ultimo, con la sentenza n. 135 del 4.7.2023, la Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole l'automatismo dell'anteposizione del cognome dell'adottante rispetto a quello dell'adottando previsto dall'art. 299 comma 1 c.c..
Nella decisione riportata, tuttavia, la Corte ha sottolineato l'importanza, nell'adozione della persona maggiore d'età (a cui specificamente la sentenza si riferisce), della trasmissione all'adottato del cognome dell'adottante, nonché della regola generale dell'anteposizione di quest'ultimo cognome, quale segno identificativo del vincolo adottivo.
Ha peraltro rilevato che l'attribuzione all'adottato del cognome dell'adottante costituisce uno degli effetti tipici dell'adozione: si tratta del solo effetto di natura personale previsto dalla legge, insieme a quelli patrimoniali, concernenti sia l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione da parte dell'adottato dei diritti successori quale figlio nei confronti dell'adottante, osservando che “la ragione giustificatrice di quello che è un doppio cognome in senso tecnico (e non un cognome unico derivante dalla unione dei cognomi del padre e della madre) risiede, dunque, nell'esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale”.
Nondimeno, la decisione ha ritenuto lesivo degli artt. 2 e 3 Cost. il fatto che, in considerazione degli interessi implicati, l'ordine dei cognomi non possa essere invertito dalla sentenza di adozione, quando sia l'adottando maggiore d'età sia l'adottante si siano espressi in tal senso.
Per tali ragioni, l'istanza principale dell'adottanda deve essere respinta.
Può invece accogliersi la domanda subordinata, tenuto conto della citata recente decisione (sentenza n. 135 del 4.7.2023) della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l'art. 299, primo comma, del codice civile, «nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto».
Nel caso di specie sia l'adottanda che l'adottante si sono espressi a favore della posposizione del cognome dell'adottante, che dunque verrà aggiunto a quello già posseduto dall'adottata.
Non vi è spazio per una pronuncia sulle spese atteso che il presente procedimento ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla formazione e regolamentazione dei rapporti familiari, cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente.
PQM
Dispone farsi luogo all'adozione di , nata a [...] il 30 ottobre CP_1
1995 da parte di , nato a [...] il [...]. Parte_1
DISPONE che l'adottata assuma il cognome dell'adottante, aggiungendolo al proprio.
Nulla sulle spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Così deciso in Palermo, il 5/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice di cui il terzo relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3642/2024 Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...] (avv. CIPOLLA Parte_1
FRANCESCO);
- adottante-
E
, nata a [...] il [...]; CP_1
- adottata -
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
-interveniente necessario-
Oggetto: Adozione di maggiorenni
Conclusioni delle parti: all'udienza cartolare del 04/03/2025, parte ricorrente concludeva come da note, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31/07/2024, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale farsi luogo all'adozione di . CP_1
Parte ricorrente ha premesso che , nata a [...] il [...], è figlia CP_1
di , nato a [...] il [...] nonché di Persona_1 Controparte_2 , nata a [...] il [...], con la quale lo stesso ricorrente è coniugato dal
[...]
14/10/2023.
Ha, poi, dedotto di non avere alcun discendente e di essere molto affezionato a CP_1
- in passato con esso convivente - avendo con la stessa instaurato e mantenuto
[...]
un forte legame affettivo, alla stregua di un rapporto padre-figlia, tanto da essere giunto alla determinazione di adottare la stessa e dare veste giuridica a siffatta relazione, in tal senso ricevendo adesione tanto dal proprio coniuge, quanto dalla stessa adottanda, con espressa volontà di quest'ultima di conservare il proprio cognome ovvero, in subordine di posporre al proprio cognome quello dell'adottante.
Il ricorrente, altresì, ha precisato di avere compiuto sessantuno anni, di superare di oltre diciotto anni l'età dell'adottanda e conseguentemente di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per procedere all'adozione richiesta.
Nel corso del procedimento, è stato sentito l'adottante, il quale ha prestato il proprio consenso alla chiesta adozione, confermando il contenuto del ricorso.
È stata, quindi, sentita l'adottanda la quale ha prestato il proprio consenso all'adozione, confermando l'ottimo rapporto con l'adottante e manifestando la propria intenzione di voler mantenere unicamente il proprio cognome per questioni pratiche.
La stessa, ha altresì precisato, di non essere sposata e di non avere figli, aggiungendo:
“Io sento mio padre ogni tanto come se fosse un parente lontano. Ha chiamato per gli auguri di
Natale ma non lo sentivo da un anno e mezzo” (cfr. verbale udienza del 14/01/2025).
Il PM, in data 20 marzo 2025, ha espresso parere favorevole.
Ciò detto, nel merito il ricorso merita accoglimento.
In particolare, risultano accertati i presupposti previsti dall'art. 291, comma 1, c.c., così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 557 del 19/05/1998, dato che l'adottante risulta maggiore degli anni trentacinque e supera di più di diciotto anni l'età di colei che intende adottare.
Orbene, nella sussistenza dei presupposti ex lege richiesti, tenendo conto del contegno manifestato dal padre dell'adottanda, , cui risulta notificato Persona_1
l'atto introduttivo del presente giudizio, che non si è presentato all'udienza deputata alla manifestazione del suo assenso, considerando altresì il tenore delle dichiarazioni rese dalla stessa adottanda all'udienza del 14/01/2025 (in ordine ai rapporti con il padre), la domanda di adozione va accolta.
Per quanto riguarda il cognome, ha formulato richiesta di deroga alla CP_1
norma (l'art. 299 c.c.) che prevede l'acquisizione da parte dell'adottata del cognome dell'adottante, avendo la stessa chiesto (per ragioni pratiche) “di conservare esclusivamente il proprio cognome senza assumere il cognome dell'adottante” e in subordine che il cognome dell'adottante sia posposto al proprio.
Ritiene il Collegio che non possa essere accolta la domanda principale, di mantenimento del solo cognome già posseduto.
L'art. 299 c.c., nel disporre che l'adottato assume il cognome dell'adottante, prevede la sua automatica anteposizione.
Com'è noto, la norma è stata più volte oggetto di vaglio di legittimità costituzionale e da ultimo, con la sentenza n. 135 del 4.7.2023, la Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole l'automatismo dell'anteposizione del cognome dell'adottante rispetto a quello dell'adottando previsto dall'art. 299 comma 1 c.c..
Nella decisione riportata, tuttavia, la Corte ha sottolineato l'importanza, nell'adozione della persona maggiore d'età (a cui specificamente la sentenza si riferisce), della trasmissione all'adottato del cognome dell'adottante, nonché della regola generale dell'anteposizione di quest'ultimo cognome, quale segno identificativo del vincolo adottivo.
Ha peraltro rilevato che l'attribuzione all'adottato del cognome dell'adottante costituisce uno degli effetti tipici dell'adozione: si tratta del solo effetto di natura personale previsto dalla legge, insieme a quelli patrimoniali, concernenti sia l'obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l'acquisizione da parte dell'adottato dei diritti successori quale figlio nei confronti dell'adottante, osservando che “la ragione giustificatrice di quello che è un doppio cognome in senso tecnico (e non un cognome unico derivante dalla unione dei cognomi del padre e della madre) risiede, dunque, nell'esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l'adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell'adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identità personale”.
Nondimeno, la decisione ha ritenuto lesivo degli artt. 2 e 3 Cost. il fatto che, in considerazione degli interessi implicati, l'ordine dei cognomi non possa essere invertito dalla sentenza di adozione, quando sia l'adottando maggiore d'età sia l'adottante si siano espressi in tal senso.
Per tali ragioni, l'istanza principale dell'adottanda deve essere respinta.
Può invece accogliersi la domanda subordinata, tenuto conto della citata recente decisione (sentenza n. 135 del 4.7.2023) della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo l'art. 299, primo comma, del codice civile, «nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto».
Nel caso di specie sia l'adottanda che l'adottante si sono espressi a favore della posposizione del cognome dell'adottante, che dunque verrà aggiunto a quello già posseduto dall'adottata.
Non vi è spazio per una pronuncia sulle spese atteso che il presente procedimento ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla formazione e regolamentazione dei rapporti familiari, cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente.
PQM
Dispone farsi luogo all'adozione di , nata a [...] il 30 ottobre CP_1
1995 da parte di , nato a [...] il [...]. Parte_1
DISPONE che l'adottata assuma il cognome dell'adottante, aggiungendolo al proprio.
Nulla sulle spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Così deciso in Palermo, il 5/06/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.