Articolo 10 della Legge 3 maggio 1967, n. 245
Articolo 9Articolo 11
Versione
23 maggio 1967
Art. 10.
Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Istituto agronomico per l'oltremare, della Azienda nazionale autonoma delle strade, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'anno finanziario 1966, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.
Entrata in vigore il 23 maggio 1967