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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/01/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Michele De Maria Presidente
2) Dott. Caterina Greco Consigliere
3) Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°45 R.G.A. 2023, promossa in grado di appello D A rappresentato e difeso dall'Avv.to Anna Aversa presso il cui studio in Parte_1
Messina, via Maffei n.15, è elettivamente domiciliato appellante CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato d Controparte_1
Palermo presso i cui Uffici in Palermo, via Mariano Stabile n.182 è elettivamente domiciliato appellato All'udienza del 16 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti. FATTO e DIRITTO
1) Con sentenza n.4052/22, emessa in data 15.12.2022, il Tribunale G.L. di
Palermo respingeva il ricorso proposto da , militare dell'Arma dei Parte_1
Carabinieri, volto ad ottenere il riconoscimento dello status di Vittima del Terrorismo con conseguente diritto ad essere sottoposto a visita medica per la quantificazione dell'invalidità complessiva e al riconoscimento dei benefici di legge. Il , in particolare, aveva prospettato, col ricorso di prime cure, di essere Pt_1 stato colpito, in data 24.4.2008, dall'esplosione di un razzo durante il servizio di vigilanza dell' a Baghdad e, in data 31.12.2008, dagli effetti della deflagrazione Controparte_2 di una bomba di mortaio caduta all'interno e nei pressi della sua postazione;
eventi che gli avevano causato un trauma acustico, poi diagnosticato come “ipoacusia neurosensoriale bilaterale frontale”. Il Tribunale, riteneva fondata l'eccezione di prescrizione decennale sollevata dal avuto riguardo al fatto che il , in relazione agli eventi del Controparte_1 Pt_1
2008 e 2009 aveva presentato domanda amministrativa il 14.6.2020, ossia oltre i 10 anni
Pag.1 dall'entrata in vigore della legge istitutiva delle vittime del dovere e del suo regolamento di attuazione. Avverso tale decisione ha proposto appello il con ricorso depositato in data Pt_1
18.1.2023, chiedendone la riforma. L'appellante censura la pronuncia impugnata nella parte in cui il primo Giudice ha accolto l'eccezione di prescrizione e rileva, all'uopo, come la più recente giurisprudenza della Suprema Corte abbia escluso la prescrizione ordinaria. Reitera, pertanto, le domande spiegate col ricorso introduttivo del giudizio. Il si è costituito con memoria depositata il 27/30.12.2024 Controparte_1 chiedendo la conferma della sentenza impugnata in punto di prescrizione e riproponendo, nel merito, l'eccezione di infondatezza delle domande spiegate da controparte per mancanza di prova dei fatti costitutivi del preteso diritto. Indi, all'odierna udienza, previa discussione, la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
2) Seppure deve condividersi il motivo che si appunta sulla erronea declaratoria di prescrizione (nel senso affermato dalla Cassazione con la sentenza n.17440/2022 richiamata da questa Corte, in caso analogo, nella sentenza n.1064/2022 evocata dall'appellante), ritiene questo Collegio che la domanda contenuta nel ricorso introduttivo sia, nel merito, infondata. A fronte, infatti, della granitica contestazione operata, in prime cure, dal
[...]
in ordine ai presupposti fattuali dell'avversa pretesa (cfr. pag. 10 della CP_1 memoria depositata in primo grado) ed in conformità alle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere probatorio, l'odierno appellante era chiamato a fornire adeguata allegazione e dimostrazione della sussistenza di tutte le condizioni prescritte dalla normativa di settore al fine dell'ottenimento del rivendicato status e dei conseguenti benefici. Onere probatorio a parere di questa Corte non osservato dall'appellante.
Premesso che le ragioni del diniego (prescrizione) operato in sede amministrativa non equivalgono, in sede giudiziale, alla mancata contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda e che (per come dedotto dall'appellato) la domanda amministrativa del 14.6.2020 aveva ad oggetto esclusivamente l'evento del 24.4.2008 (cfr. doc. fascicoli di parte), va in questa sede osservato come la mera affermazione (cfr. pag.2 ricorso di primo grado) di essere “stato colpito dall'esplosione di un razzo, lanciato dagli Parte_2 contro l'installazione militare” (come pure quella riferita all'evento del 31.12.2009: “..veniva colpito dagli effetti della deflagrazione di una bomba da mortaio caduta all'interno e nei pressi della postazione presidiata dal militare”) non vale, di per sé, a dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato in base alla normativa invocata. Tanto più nel caso, ricorrente nella specie, di contestazione da parte del
[...]
. CP_1
Le circostanze dedotte dal a sostegno delle proprie ragioni, infatti, risultano Pt_1 del tutto carenti di una sufficiente allegazione oltre che di sostegno probatorio .
Pag.2 Ed invero agli atti del giudizio non vi è alcun documento (relazioni e/o annotazioni di servizio e/o rapporti informativi e/o ordini di servizio) che attesti (e consenta di ricostruire) cosa sia concretamente accaduto al il 24.4.2008 (oltre che il Pt_1
31.12.2009). In siffatto contesto, si osserva, priva di qualsivoglia rilevanza probatoria deve ritenersi la certificazione del 14.5.2008 (simile ad altre rilasciate il 17.10.200 7, il 28.1.2009 e il 22.2.2010, tutte variamente motivate per “partenza”, “rientro Iraq”, “partenza Iraq” o
“Rientro missione Iraq”), redatta dall'Ufficio Sanitario del Comando dell'Arma dei Carabinieri (cfr. doc. fascicoli di parte) in cui si afferma: “Riferisce dei problemi all'udito, ciò si è verificato in seguito dello scoppio di un razzo nelle sue vicinanze, tale situazione lo preoccupa”, con diagnosi di ipoacusia neurosensoriale bilaterale frontale di intensità medio lieve;
trattasi, infatti, di inquadramento diagnostico che non dimostra, sotto alcun profilo, l'esistenza (oltre che le modalità di realizzazione) del fatto presupposto. Né, ancora, contrari argomenti possono trarsi dagli esiti della visita specialistica del 2.5.2019 presso l'Azienda Ospedaliera Villa Sofia – Cervello di Palermo, ove solo si consideri che nella scheda datata 3.5.2019 (cfr. doc. fascicoli di parte) viene riportato quanto segue: “Iperteso. Nel 2008 riferita esposizione a rumori intensi. Da tale data comparsa di
…”; in altri termini, non viene operato alcun specifico riferimento ai fatti del 24.4.2008 e del 31.12.2009. Ciò che residua, in definitiva, è una domanda sprovvista di qualsiasi riscontro circa la sussistenza dei fatti costitutivi del preteso riconoscimento dello status di vittima del terrorismo in capo al . Pt_1
Per quanto sopra esposto la sentenza di prime cure, seppure con diversa motivazione, deve essere confermata.
3) Le spese di questo grado, seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo in favore di parte appellata.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma nei sensi di cui in motivazione la sentenza n.4052/2022 emessa dal Tribunale G.L. di Palermo.
Condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio in favore dell'appellato che liquida in complessivi €3.473,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e spese generali come per legge se dovute. Palermo 16 gennaio 2025
il Consigliere estensore Carmelo Ioppolo il Presidente Michele De Maria
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