Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2009, n. 39992
CASS
Sentenza 23 settembre 2009

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Massime1

La fattispecie prevista all'art. 25, comma primo, L. 9 luglio 1990 n. 185, che incrimina le condotte di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento senza autorizzazione, integra un'ipotesi di reato comune, a differenza di quella prevista dal comma secondo della stessa norma, che configura un'ipotesi di reato proprio dei soggetti iscritti nel registro nazionale delle imprese i quali pongano in essere trattative contrattuali in violazione della disciplina dettata dall'art. 9 della medesima legge.

Commentario1

  • 1Giurisdizione italiana su traffico di armi estero (Cass. 19762/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 luglio 2020

    RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Genova - costituito ai sensi dell'art.309 cod. proc .pen. - con ordinanza del 6 marzo 2020 ha confermato l'ordinanza emessa dal GIP della medesima sede con cui è stata applicata nei confronti di YT nato in ** il ** 65, la misura cautelare della custodia in carcere per i seguenti reati: A) artt. 110 cod. pen., 25 legge n. 185 del 1990; in Libano e Libia: concorso in illecita attività di importazione, esportazione e transito di materiali di armamento; nel gennaio 2020, accertato in Genova, il 3 febbraìo 2020; B) artt. 110 cod. pen., 1, 2, 4, secondo comma, legge n. 895 del 1967: concorso nell'attività illegale di detenzione e porto, prima in acque …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2009, n. 39992
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39992
Data del deposito : 23 settembre 2009

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