Sentenza 23 settembre 2009
Massime • 1
La fattispecie prevista all'art. 25, comma primo, L. 9 luglio 1990 n. 185, che incrimina le condotte di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento senza autorizzazione, integra un'ipotesi di reato comune, a differenza di quella prevista dal comma secondo della stessa norma, che configura un'ipotesi di reato proprio dei soggetti iscritti nel registro nazionale delle imprese i quali pongano in essere trattative contrattuali in violazione della disciplina dettata dall'art. 9 della medesima legge.
Commentario • 1
- 1. Giurisdizione italiana su traffico di armi estero (Cass. 19762/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 luglio 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Genova - costituito ai sensi dell'art.309 cod. proc .pen. - con ordinanza del 6 marzo 2020 ha confermato l'ordinanza emessa dal GIP della medesima sede con cui è stata applicata nei confronti di YT nato in ** il ** 65, la misura cautelare della custodia in carcere per i seguenti reati: A) artt. 110 cod. pen., 25 legge n. 185 del 1990; in Libano e Libia: concorso in illecita attività di importazione, esportazione e transito di materiali di armamento; nel gennaio 2020, accertato in Genova, il 3 febbraìo 2020; B) artt. 110 cod. pen., 1, 2, 4, secondo comma, legge n. 895 del 1967: concorso nell'attività illegale di detenzione e porto, prima in acque …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2009, n. 39992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39992 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 23/09/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 762
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 19993/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MI EL, N. IL 17/05/1939;
2) AV OL SHOSHANA, N. IL 20/04/1946;
3) MO EL, N. IL 19/09/1949;
avverso la sentenza n. 425/2002 CORTE APPELLO di PERUGIA, depositata il 19/09/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIOVANNI D'ANGELO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. VENDITTI, difensore degli imputati MI e AV GO, che ha chiesto l'applicazione della prescrizione, l'annullamento senza rinvio della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza del 19 settembre 2008 la Corte di Appello di Perugia, in parziale riforma di quella di prime cure pronunciata dal tribunale perugino in data 30.10.2000, nel confermare la condanna di MI AB, AV GO e SC EL perché giudicati colpevoli del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., art. 110 c.p. e L.9 luglio 1990, n. 185, art. 25, comma 1, per avere, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, effettuato operazioni di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento senza essere in possesso della prescritta autorizzazione, in Perugia fino all'aprile del 1994, dichiarava estinto il reato contestato agli imputati di cui al capo sub 2), relativo al comma 2 dello stesso art. 25, e per l'effetto riduceva la pena ai medesimi inflitta dal Tribunale ad anni due e mesi due di reclusione ciascuno.
1.2 A sostegno della decisione la Corte distrettuale osservava che:
- priva di pregio appariva l'eccezione difensiva di genericità del capo di imputazione, dappoiché completo quest'ultimo di una esauriente descrizione della condotta e di una precisa indicazione degli armamenti;
- non necessaria era l'invocata perizia sulle armi in sequestro, dappoiché autorevole e completa quella eseguita, a cura del PM, da uno dei massimi esperti in materia;
- il reato di cui al capo sub 1), diversamente da quanto difensivamente opinato, non è reato proprio, imputabile esclusivamente a quanti risultino iscritti al registro nazionale delle imprese di cui alla L. n. 185 del 1990, art. 3, sia perché esclusa tale interpretazione dal dettato normativo, sia perché posta la norma incriminatrice a sanzione di un generale divieto di esportazione di armamenti;
- ampiamente motivata è la sentenza di primo grado in ordine alla qualificazione come armamenti degli oggetti sequestrati;
- le intercettazioni telefoniche, le dichiarazioni della Shenav all'udienza del 12.6.2000 relative ad una apparecchiatura israeliana segreta e l'utilizzo da parte degli imputati per le operazioni contestate del nome di una società non più operante, comprovano ampiamente la sussistenza del dolo in capo agli imputati;
- la società coinvolta nella condotta contestata fu costituita dall'imputato SC, al quale sono, altresì, riferibili fax inviati all'aeronautica peruviana ed assegni rilasciati ai fabbricanti del materiale in sequestro;
- la gravità delle condotte impediva l'applicazione della pena pecuniaria in luogo di quella effettivamente comminata.
2. Si dolgono di tale sentenza gli imputati con distinti ricorsi per cassazione. MI AB e AV GO NA illustrano, con il medesimo atto e con l'assistenza del loro comune difensore di fiducia, sei motivi di gravame, mentre SC EL, da parte sua, anch'egli assistito da avvocato di fiducia, affida le sue difese a quattro motivi di impugnazione.
2.1.1 Col primo motivo lamentano in particolare MI AB e AV GO NA la nullità, per violazione dell'art. 486 c.p.p., comma 5, dell'ordinanza pronunciata dalla Corte distrettuale il 12.9.2008, provvedimento di rigetto della istanza di rinvio per legittimo impedimento del loro difensore e questo sul rilievo che quel giorno l'avvocato di fiducia era impegnato in altro dibattimento davanti al Tribunale di Città di Castello;
che non v'è obbligo di nomina di un sostituto come preteso dalla Corte di merito e che, infine, l'istanza di rinvio, rimessa alla Corte di merito il 9.9.2008, non può considerarsi affatto intempestiva come rilevato dai giudicanti.
2.1.2 Trattasi di censura infondata.
Ed invero secondo costante indirizzo interpretativo di questa Corte, formatosi a margine dell'abrogato art. 486 c.p.p., comma 5, e confermato nell'applicazione dell'art. 420 ter c.p.p., comma 5, detta norma prescrive che il legittimo impedimento del difensore deve essere "prontamente comunicato", onde consentire all'ufficio, che lo ritenga giustificato, di predisporre tutti gli adempimenti necessari a evitare ingiusti oneri agli altri soggetti processuali e a consentire la celebrazione in data successiva e prossima del dibattimento rinviato. Ne consegue che il difensore è obbligato a comunicare l'impedimento non appena esso si verifica e non in prossimità della celebrazione del processo. In particolare, allorché l'impedimento riguardi altro dibattimento, non può il difensore riservarsi di scegliere fino al giorno prefissato, ma deve, appena ricevuta la comunicazione dei due giudizi, effettuare la scelta e darne pronta comunicazione al giudice al quale chiede il rinvio (Cass., Sez. 2^, 09/11/2005, n. 1519; Cass., Sez. 2^, 02/12/2008, n. 2776; Cass., Sez. 3^, 27/09/2007, n. 40193). In applicazione della evocata lezione giurisprudenziale non può di certo ritenersi censurabile l'impugnata ordinanza, posto che l'impedimento del difensore per concomitante impegno in altro dibattimento è stato comunicato tre giorni prima dell'udienza, e non certo quando il difensore stesso ha avuto notizia della contestualità degli impegni stessi.
2.2.1 Col secondo motivo di ricorso lamentano i ricorrenti la violazione dell'art. 417 c.p.p., attesa la genericità del capo di imputazione, giacché soltanto con l'ordinanza sollecitata dalla eccezione difensiva e pronunciata in prima grado in limine litis sarebbe stato precisato, secondo avviso difensivo, che l'imputazione doveva essere integrata col contenuto del fascicolo del PM., e soltanto con la sentenza, sempre secondo tesi difensiva, sarebbe stato chiarito che le armi di cui alla incriminazione erano i dispositivi di puntamento notturno.
2.2.2 Analoga censura prospetta da parte sua SC IO nel suo primo motivo di ricorso, con l'argomento che nel capo di imputazione non risulterebbero indicate le modalità, gli interlocutori, i luoghi ed i tempi delle condotte, anch'esse genericamente indicate, di importazione, esportazione e transito.
2.2.3 Le doglianze dei ricorrenti appaiono, in entrambe le formulazioni, manifestamente infondate, sia perché ripetitive di censure prospettate negli esatti termini alla Corte Territoriale la quale le ha confutate con motivazione alla quale nulla replicano gli attuali impugnanti con i loro motivi di ricorso per Cassazione, sia perché, oggettivamente, nel capo di imputazione la condotta incriminata risulta descritta esaustivamente, con l'indicazione delle norme violate, dell'azione concretamente consumata e delle armi transitate illegalmente (sistemi ed apparati elettronici, elettroottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare ed inclusi nel D.M. 28 ottobre 1993).
2.3.1 Tutti i ricorrenti (col terzo motivo di impugnazione MI G. e AV G., col secondo motivo SC L.) denunciano poi la violazione della L. n. 185 del 1990, art. 25, commi 1 e 2 e art. 3, comma 2, sul rilievo che nel caso di specie la norma incriminatrice applicata descriverebbe una ipotesi di reato proprio, che soltanto gli iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all'art. 3 stessa legge potrebbero per questo consumare e commettere. I ricorrenti richiamano a sostegno della loro tesi precedenti di questa Corte (Cass., sez. 1^, 10.11.1997, n. 3736; sez. 1^, 25.3.1998, n. 3726; sez. 1^, 21.2.94, n. 2166; sez. 1^, 15.11.02, n. 38401; fino alla recente: Cass. sez. 1^, 5.2.2008, n. 5619). Richiamando dette pronunce, essi ricorrenti sottolineano che la L. n.185 del 1990, tutela i rapporti dello Stato colla Comunità
internazionale, tutela che concretamente si realizza (art. 3, comma 2) mediante la formazione di un registro nazionale delle imprese commerciali, cui deve iscriversi chi intenda iniziare trattative o compiere operazioni commerciali concernenti le armi da guerra, in conformità alla politica estera italiana;
conseguentemente, sempre secondo tesi difensiva, anche se il citato art. 25 si rivolge a "chiunque" operi senza il rispetto di tali forme, deve intendersi che il reato ivi previsto sia proprio di coloro che, iscritti nel registro nazionale delle imprese, pongano in essere trattative in violazione dell'art.
9. Nel caso di specie gli imputati, concludono i difensori, in quanto non iscritti nel registro di cui innanzi, avrebbero potuto essere incriminati in applicazione di "ulteriori leggi" (ricorso MI + 1) leggi individuate nel ricorso SC nella L. n. 895 del 1967, art. 1 e nel R.D. n. 773 del 1931, art. 28, ma non già in forza della disciplina di cui alla L. n. 185 del 1990, art. 25. 2.3.2 La censura è anche in questo caso infondata.
A) Le argomentazioni sviluppate dai ricorrenti inducono ad una necessaria premessa teorica in materia di reato proprio, figura questa elaborata dalla dottrina penalistica ed ampiamente utilizzata in applicazione dei relativi dettami dalla giurisprudenza. Orbene, per reato proprio si intende, secondo comune scienza, ed in deroga al principio generale secondo il quale l'illecito penale può essere consumato da qualunque persona, quella particolare condotta costituente reato per la cui sussistenza la legge esige una specifica posizione giuridica o di fatto dell'agente.
Si insegna altresì che, per stabilire se ci sì trovi di fronte ad un reato comune ovvero ad un reato proprio, non è sufficiente arrestarsi alla espressione della legge, considerando della prima specie tutti quei reati la enunciazione dei quali inizia con la parola "chiunque".
Occorre, viceversa, un accurato esame della norma incriminatrice per accertare se il reato può effettivamente essere commesso da qualsiasi persona, ovvero soltanto da chi rivesta una data qualità o si trovi in una certa situazione.
B) Nel caso di specie la L. n. 185 del 1990, art. 25, contempla due ipotesi di reato che appare opportuno qui riprodurre testualmente:
"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che senza l'autorizzazione di cui all'art. 13 effettua esportazione, importazione o transito di materiali di armamento, contemplati nei decreti di cui all'art. 2, comma 3, è punito con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da 50 a 500 milioni.
2. Chiunque ponga in essere trattative in violazione di quanto disposto all'articolo 9, è punito con la reclusione fino a quattro anni ovvero con la multa da 50 a 500 milioni".
Trattasi, come di tutta evidenza, di ipotesi di reato del tutto diverse, rispetto alle quali la ricerca dei requisiti per la loro qualificazione come reato proprio o meno conduce, ad avviso del Collegio, a risultati diversi.
Ed invero la ipotesi di cui al comma 2 può farsi rientrare ragionevolmente nella categoria del reato proprio, giacché le trattative in violazione delle modalità descritte dalla L. n. 185 del 1990, art. 9, possono essere realizzate esclusivamente dai soggetti iscritti al registro di cui all'art. 3, soggetti esplicitamente richiamati dall'art. 9 al comma 1. In altri termini, in violazione dell'art. 9 appena evocato possono agire esclusivamente gli iscritti al registro detto e non una qualsiasi persona. Su tali premesse ermeneutiche può allora concludersi che la L. n.185 del 1990, art. 25, comma 2, tipizza una condotta delittuosa per la cui consumazione è necessario che l'agente rivesta quella particolare qualità soggettiva data dall'iscrizione nel registro nazionale delle imprese operanti nel particolare settore disciplinato dalla normativa di riferimento (registro di cui all'art. 3 legge detta) e questo, nonostante l'incipit del comma contempli come persona in grado di consumare il reato "chiunque", perché v'è un interesse preciso dello Stato ad esigere che le imprese iscritte come innanzi realizzino le trattative nei modi e nei termini disciplinati dalla specifica norma dell'art.
9. La disciplina qui è pertanto speciale, ma è altresì noto che il reato proprio è dalla dottrina descritto anche come "reato speciale".
Conclusioni diverse si impongono considerando la fattispecie descritta alla L. n. 185 del 1990, comma 1, che, viceversa, descrive una fattispecie comportamentale di ordine chiaramente generale e non certo circoscritta ad una categoria di soggetti individuabili sulla scorta di una loro particolare posizione giuridica ovvero di una loro particolare situazione di fatto.
La norma in questo caso punisce, infatti, colui che senza autorizzazione esporta, importa o fa transitare armamenti di cui ai DD.MM. in materia e mentre le trattative di cui al comma due integrano, come detto e dimostrato, attività negoziali tipiche di esclusiva competenza delle imprese iscritte all'apposito registro che lo Stato ha inteso regolamentare con disciplina speciale e sottoporre ad incisivi controlli, le condotte di esportare o importare o far transitare possono essere realizzate da chiunque, di guisa che rispetto a siffatte gravi condotte ben non si comprende per quali ragioni dovrebbero mandarsi esenti da responsabilità penale quei soggetti che agiscano e consumino dette condotte senza essere iscritti in registri particolari, a differenza da quanti, viceversa, nei fatidici registri risultino invece regolarmente iscritti. Nè vale osservare che le condotte dei primi (i soggetti non iscritti) per i descritti comportamenti subirebbero i rigori di altre fattispecie penali, giacché quelle indicate dai ricorrenti, la L. n.895 del 1967 ovvero il R.D. n. 773 del 1932, art. 28, o coprono comportamenti oggettivamente diversi (L. n. 895 del 1967, art. 1) o contemplano fattispecie contavvenzionali inadeguate alla gravità delle condotte di cui all'art. 25 detto, giacché l'art. 28 citato può essere applicato soltanto ove "il fatto non costituisca più grave reato" (in termini: Cass., Sez. 1^, 10.11.1997, n. 3736). In conclusione, l'ipotesi di cui alla L. 9 luglio 1990, n. 185, art.25. comma 1, a differenza di quella di cui al comma secondo che in tale categoria va inquadrata, non integra ipotesi di reato proprio, bensì quella di reato comune.
C) È però ora necessario dare conto dei richiami giurisprudenziali invocati dai ricorrenti, i quali, peraltro, non contrastano affatto le conclusioni appena precisate dalla Corte, dappoiché tutte le pronunce citate come innanzi argomentano per la qualificazione di reato proprio solo ed esclusivamente con riferimento alla ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 25 detto e non già del comma 1. Ma giova andare con ordine.
Le difese ricorrenti hanno richiamato i seguenti precedenti:
- Cass., Sez. 1^, 21.2.1994, n. 2166, inesistente;
- Cass., Sez. 1^, 25.3.1998, n. 3736, inesistente;
esiste però Cass., Sez. 1^, 10.11.1997, n. 3736, rv. 210118;
- Cass., Sez. 1^, 12.7.2002, n. 26648, inesistente;
esiste però Cass., Sez. 1^, 28 luglio 2002, Milivoj;
- Cass., Sez. 1^, 15.11.2002, n. 38401, inesistente;
esiste però Cass., Sez. 1^, 17.09.2002, n. 38401. Tutti questi precedenti si caratterizzano sotto un duplice profilo:
in primo luogo, giova ribadirlo, perché discettano, trattano e giudicano di una ipotesi diversa (L. n. 185 del 1990, art. 25, comma 2) da quella dedotta con i ricorsi di legittimità all'esame della
Corte, che riguardano il comma primo, eppoi perché in tutti i casi riportati la Corte era chiamata a confutare la tesi ricorrente che invocava l'applicazione della norma di cui alla L. n. 185 del 1990, art. 25, comma 2, in luogo di quella, assai più severa, di cui alla
L. n. 497 del 1974, art. 9, ricevendone, puntalmente, risposta negativa.
Concludendo sul punto, mai le pronunce innanzi indicate si sono occupate dell'art. 25, comma 1, di guisa che mai hanno affermato la natura di reato proprio della ipotesi delittuosa ivi contemplata.
2.4.1 Col quarto motivo di impugnazione deducono i ricorrenti MI e AV il difetto di motivazione nella sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato e questo sul rilievo che i giudici di merito non avrebbero tenuto nel conto dovuto alcune circostanze estremamente significative della loro buona fede, quali la serietà delle aziende straniere contattate, tutte munite delle necessarie autorizzazioni anche in Italia, il passaggio attraverso le dogane del materiale in sequestro, sempre dettagliatamente descritto, la libera vendita dei dispositivi in sequestro per usi civili, la mancata incriminazione dei legali rappresentati delle ditte straniere coinvolte direttamente nelle operazioni incriminate.
2.4.2 Difetto di motivazione in ordine alla prova acquisita al processo circa l'affermata colpevolezza dell'imputato lamenta altresì il SC col terzo motivo di ricorso, con l'argomento che il teste RE, dirigente della Digos di Perugia, avrebbe escluso nella fattispecie passaggi di denaro e consegna di armi;
che i versamenti evocati dai giudici di merito erano di importo assai modesto e comunque tali da non poter corrispondere a negoziati relativi a costosi armamentari e che il materiale è stato solo fotografato e mai sequestrato ne' mai periziato in ordine alla sua funzionalità.
2.4.3 Trattasi di censure manifestamente infondate, dappoiché in costanza di logica ed esaustiva motivazione, esse accreditano una diversa ricostruzione dei fatti esplicitamente negata dal giudice territoriale in forza di risultanze processuali di segno contrario e legittimamente valorizzate come da sintesi motivazionale della sentenza di secondo grado riportata al par. 1.2.
2.5.1 Col quinto motivo di ricorso lamentano i ricorrenti MI e AV, a mente dell'art. 606 c.p.p., lett. d), la mancata assunzione di due prove decisive a fini del decidere e precisamente la mancata trascrizione integrale delle intercettazioni e la non espletata perizia di ufficio sulla qualificazione e sulla efficienza degli armamenti. Quanto alla mancata trascrizione si dolgono i ricorrenti che alla loro richiesta non sia stata data risposta, mentre, in ordine alla perizia, si censura l'argomento posto a fondamento del diniego, indicato nell'autorevolezza del perito.
2.5.2 Le censure appena sintetizzate sono manifestamente infondate giacché generiche ed immotivate.
Giova, al riguardo, osservare che il rigetto di perizia dibattimentale ben può fondarsi sull'autorevolezza scientifica di chi argomenta conclusioni di particolare specificità tecnica e che, nel caso in esame, non soltanto questo risulta essere stato l'argomento illustrato dal giudice di merito, come difensivamente opinato, giacché la Corte di merito ha altresì sottolineato l'assenza di ragioni apprezzabili per una nuova indagine peritale, in presenza di quella disposta dal P.M., giudicata completa, argomentata ed autorevole.
2.6.1 Col sesto ed ultimo motivo di impugnazione denunciano i ricorrenti MI e AV il difetto di motivazione a sostegno del capo della sentenza relativa alla sanzione, difensivamente auspicata in quella pecuniaria, in luogo della pena detentiva effettivamente inflitta.
Lamenta, in particolare, la difesa istante la laconicità della motivazione impugnata e la omessa considerazione di una serie di acquisiti elementi di favore per gli imputati, peraltro contemplati dall'art. 133 c.p., riferibili alla condotta accertata (modestia degli armamenti, del tutto inutili senza armi, Paesi coinvolti nel traffico, pacifici, commercio realizzato alla luce del sole, assenza di danno concreto perché assente la vendita delle cose in sequestro, incensuratezza e buona fede degli imputati).
2.6.2 Analoga doglianza, relativamente al trattamento sanzionatorio illustra il difensore del SC col quarto motivo del suo ricorso, dolendosi, in particolare, della identità di trattamento tra tutti gli imputati, anche se per il SC era stato ampiamente comprovato un ruolo del tutto diverso e comunque marginale rispetto a quello dei coimputati.
2.6.3 Trattasi di doglianze manifestamente infondate, sia perché proposte in sede di gravame di merito ed opportunamente riscontrate nella motivazione impugnata, sia perché il semplice riferimento alla gravità della condotta, opportunamente evidenziata sulla base di elementi oggettivi puntualmente richiamati dal giudice territoriale, è di per sè idoneo ad escludere l'applicazione della sanzione pecuniaria ed a giustificare la scelta di quella detentiva, peraltro mantenuta, nello specifico, in termini assai vicini al minimo edittale.
Quanto poi alla identità di trattamento sanzionatorio e pertanto alla specifica censura del SC, registra anche in questo caso il Collegio la esaustività e la logicità della motivazione illustrata dalla Corte distrettuale al fine di evidenziare la sostanziale identità del grado di colpevolezza imputato a tutti gli imputati e questo attraverso il richiamo delle specifiche condotte addebitate al SC ed innanzi già richiamate (la costituzione della società M.G.S. per fungere da copertura delle condotte incriminate, le sottoscrizioni insieme al MI del fax all'aeronautica militare, gli assegni a sua firma rilasciati ai fabbricanti del materiale, il suo diretto coinvolgimento nell'uso della stanza ove furono rinvenuti e sequestrati i poster riproducenti vari tipi di armi).
3. Deve infine doverosamente occuparsi la Corte della eccezione di prescrizione del reato per cui è causa sollevata in sede di discussione orale dal difensore dei ricorrenti MI e AV. L'eccezione è manifestamente infondata.
Ed invero, tenuto conto che al momento della novella modificatrice della disciplina relativa alla prescrizione dei reati ed alla modifica degli artt. 157, 159 e 160 c.p., il processo a carico dei ricorrenti già pendeva in grado di appello (la sentenza di primo grado risulta pronunciata il 30.10.2000) a mente della L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 10, commi 2 e 3, che ha dettato la disciplina transitoria della novella, al caso di specie trovano applicazione i termini prescrizionali di cui al previgente art. 157 c.p., il quale al n. 2 del suo comma 1, statuiva la prescrizione in quindici anni dei delitti, come quello per cui è processo, per i quali la legge stabilisce una pena non inferiore ad anni dieci, quindicennio che in applicazione della disciplina sulla sospensione dei termini prescrizionali, ancora quella previgente alla novella ovviamente, porta ad un termine massimo della prescrizione di anni ventidue e mesi sei.
Orbene, il delitto contestato ai ricorrenti è stato consumato fino all'aprile del 1994, di guisa che il termine prescrizionale maturerà nell'ottobre 2016.
4. Alla stregua delle esposte considerazioni i ricorsi devono essere rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
la Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2009