Sentenza 17 settembre 2002
Massime • 2
Il bene giuridico protetto dall'art. 9 della legge n. 497 del 1974 è la sicurezza interna dello Stato e la salvaguardia dell'ordine pubblico interno. Ne consegue che i reati in materia di armi previsti da tale norma sono rigorosamente soggetti al principio di territorialità della legge penale, potendo quindi essere commessi soltanto da chi abbia posto in essere almeno in parte la condotta vietata o abbia realizzato l'evento nel territorio italiano, nei termini specificati dal secondo comma dell'art. 6 cod. pen. (Nell'applicare tale principio con riferimento al trasferimento di armi da guerra da paesi dell'Est Europa alla Liberia in violazione di risoluzioni dell'ONU, la Corte ha tra l'altro escluso nel caso di specie l'applicabilità dell'art. 25 della legge 9 luglio 1990 n. 185, in quanto non estensibile a situazioni realizzate integralmente all'estero da chi, non iscritto nell'apposito registro, abbia effettuato esportazioni senza alcun transito nel territorio italiano e senza che in Italia siano state compiute attività finalizzate al movimento delle armi 'estero su estero').
In tema di reati commessi all'estero, al di fuori dei casi tassativamente indicati all'art. 7 cod. pen., è condizione indispensabile per il perseguimento dei reati commessi all'estero dallo straniero che questi risultino punibili come illeciti penali oltre che dalla legge penale italiana anche dall'ordinamento del luogo dove sono stati consumati, ancorché con 'nomen iuris' e pene diversi (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento coercitivo impugnato riguardante la cessione di armi da guerra avvenuta esclusivamente in territorio estero in violazione dell'embargo stabilito da risoluzioni dell'ONU, non tradottesi peraltro all'interno dell'ordinamento italiano in norme vincolanti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/09/2002, n. 38401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38401 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 17/09/2002
1. Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - N. 2780
3. Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - N. 016254/2000
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NI ON N. IL 14/12/1947;
avverso ORDINANZA del 14/03/2002 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. C. Di Zenzo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentiti gli Avv.ti C. Bovio e Berni;
OSSERVA
1. - Con ordinanza del 14.3.2002, il Tribunale di Milano, pronunciando sull'appello proposto nell'interesse di NI LE avverso il provvedimento in data 22.12.2001 del GIP presso il Tribunale di Monza che aveva rigettato la richiesta di revoca o di modifica della misura cautelare della custodia in carcere, disponeva, a norma dell'art. 286 bis, comma 3, c.p.p., il ricovero dell'indagato presso un istituto del servizio sanitario nazionale per il tempo necessario all'effettuazione della valutazione plurispecialistica clinica e strumentale al fine di stabilire la corretta diagnosi del suo stato di salute e la terapia idonea.
Il tribunale premetteva che il NI era stato colpito dal provvedimento coercitivo per i reati di cui agli artt. 81,110 c.p. e 9 della l. n. 497 del 1974 perché, dal 1991 al luglio 2000, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con persone in via di identificazione, cedeva ai militanti del Fronte Unito Rivoluzionario della Sierra Leone centinaia di tonnellate di armi da guerra, parti di esse, munizioni, esplosivi ed, in particolare, attraverso falsi certificati di acquisto e di utilizzazione finale del materiale bellico, trasferiva in Liberia- Sierra Leone dai paesi dell'Europa dell'est sessantotto tonnellate di armi e munizioni con destinazione apparente Burkina Faso e centotredici tonnellate di materiale bellico e munizioni con destinazione apparente Costa d'Avorio.
Ciò posto, dopo avere considerato esistenti le condizioni di procedibilità indicate dall'art. 10, comma 2, c.p. con riguardo alla punibilità dei reati commessi dallo straniero all'estero in danno di uno Stato estero ed avere escluso che la disposizione anzidetta richiedesse il requisito della doppia incriminazione, il tribunale riteneva corretta la qualificazione giuridica del fatto nell'ambito dell'art. 9 della l. 14.10.1974, n. 497, e non in quello dell'art. 25 della l. n. 185 del 1990, traendone la conseguenza che i termini di custodia cautelare relativi alla fase delle indagini preliminari non erano ancora scaduti. Il tribunale negava, poi, che le esigenze cautelari fossero affievolite e rilevava che le indagini eseguite dal perito avevano posto in luce che le infermità riscontrate nel NI (sofferenza cardio-circolatoria, obesità, stato ansioso-depressivo in soggetto già dedito all'uso smodato di cocaina) erano suscettibili di evoluzione cronica, comportavano concreto rischio per la salute e rendevano necessario un monitoraggio specialistico e continuo, non possibile in stato di custodia cautelare ne' con un soggiorno in un centro clinico penitenziario: quindi, il tribunale riteneva configurabile nel caso di specie una situazione riconducibile nella previsione dell'art. 286 bis, comma 3, c.p.p., che giustificava il ricovero temporaneo del NI presso idonea struttura del servizio sanitario nazionale al fine effettuare tutti gli accertamenti e le indagini diagnostiche necessarie per indagare le condizioni cardio-circolatorie del detenuto ed i fattori eziopatogeni A dell'obesità, nonché per stabilire gli interventi terapeutici necessari per la cura di dette patologie e del grave stato depressivo secondario.
2. - I difensori dell'indagato proponevano ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi: a) violazione dell'art. 10, comma 2, c.p. e motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine alla questione dell'inapplicabilità della legge penale italiana e del conseguente difetto di giurisdizione, mancando la condizione relativa all'attribuzione allo Stato estero della posizione di soggetto passivo del reato contestato;
b) errata applicazione della legge penale in relazione alla qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi di reato ex art. 9 della l. 497/74, anziché in quella di cui all'art. 25 della legge 185/90, con la conseguente intervenuta scadenza del termine di fase della custodia cautelare, sul rilievo che la normativa dettata dalla l. n. 895/67, modificata dalla l. n. 497/74, ha finalità di prevenzione e di repressione della circolazione illegale delle armi nel territorio italiano e non ricomprende il commercio di armamenti da guerra tra Stati esteri secondo il noto sistema della "triangolazione", diretta, di norma, ad eludere le disposizioni sull'embargo stabilite dall'ONU, inquadrabile, invece, nella normativa dettata dalla l. n. 185/90; c) insufficiente motivazione relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari, che sono state erroneamente considerate aggravate ed apoditticamente qualificate di eccezionale rilevanza ai sensi dell'art. 275, comma 4 ter, c.p.p.; d) insufficiente motivazione in ordine alla questione dell'incompatibilità con il regime carcerario delle condizioni di salute del NI e degli effetti del suo stato psico-fisico sulle ravvisate esigenze cautelari, sul rilievo che, in base alle conclusioni del perito e dei consulenti di parte, il tribunale avrebbe dovuto ritenere che le gravi patologie dell'indagato risultano assolutamente incompatibili con la detenzione in carcere e avrebbe dovuto, quindi, applicare la disposizione di cui all'art. 275, comma 4 bis, c.p.p. e non quella contenuta nell'art.286 bis, comma 3, c.p.p.-
Con memoria del 20.5.2002, il ricorrente illustrava ulteriormente il primo motivo di ricorso, deducendo che la violazione dell'art. 10, comma 2, c.p. emergeva dall'insussistenza del requisito della doppia incriminazione, che, se questo non fosse richiesto dalla predetta disposizione, il tribunale avrebbe dovuto porsi il problema della scusabilità dell'errore sulla conoscenza della legge penale italiana e che, infine, il reato non poteva considerarsi commesso in danno di uno Stato estero.
3. - Deve premettersi che dall'ordinanza impugnata risulta, in modo non equivoco, che la condotta di traffico di armi, attribuita al NI, si è integralmente realizzata all'estero, mediante il trasferimento e la cessione dei materiali di armamento da uno Stato estero all'altro, senza che tali azioni si siano verificate, neppure in parte, nel territorio italiano, onde il reato ascritto all'indagato deve considerarsi commesso all'estero, dato che, a norma dell'art. 6, comma 2, c.p., il reato si considera commesso nel territorio dello Stato italiano soltanto quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.
Ciò posto, considerato che al NI è stato contestato il delitto di cui all'art. 9 della l. 14.10.1974, n. 497, deve preliminarmente osservarsi che tale figura di reato non è compresa tra quelle elencate dall'art. 7 c.p., per le quali sono previste la punibilità incondizionata e la procedibilità assoluta in Italia in funzione della tutela di beni giuridici corrispondenti ad interessi vitali dello Stato o a principi universalmente condivisi dalla comunità internazionale. D'altra parte, è opportuno precisare che, non risultando emanate apposite norme operanti nell'ordinamento interno, con la previsione di sanzioni penali, per effetto di convenzioni internazionali, il riferimento all'art. 7 c.p. non può trovare base giustificativa neanche nel fatto che il traffico di armi è stato posto in essere in violazione dell'embargo stabilito da risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che impegnano gli Stati aderenti sul piano politico senza assumere valore vincolante, in mancanza di puntuali atti di produzione legislativa, all'interno dei singoli ordinamenti.
Orbene, stante la sicura mancanza della condizione di cittadino italiano da parte del NI, la punibilità di quest'ultimo può trarre titolo soltanto dall'art. 10 c.p., sicché il tema di indagine si risolve nell'accertare se, a norma dell'art. 10, comma 2, c.p., la legge penale italiana sia applicabile allo straniero che abbia commesso all'estero il delitto di cessione di armi da guerra, destinate in un altro Stato estero, senza che la condotta sia stata realizzata, neppure in minima parte, nel territorio dello Stato italiano.
Nell'affrontare la tematica relativa alla deroga al principio di territorialità della legge penale italiana in ordine ai reati commessi dallo straniero all'estero, deve rilevarsi che il ricorrente ha perspicuamente argomentato che, ai fini della loro punibilità in Italia, è indispensabile la sussistenza della condizione della doppia incriminazione, nel senso che il fatto commesso dallo straniero all'estero deve costituire reato non solo secondo la legge italiana, ma anche nell'ordinamento dello Stato del "locus commisti delicti".
Rispetto a tale problema, estremamente delicato e controverso, nella Relazione del Guardasigilli al codice penale sono contenute esplicite indicazioni a favore del principio della doppia incriminabilità, essendo chiarito che, nelle ipotesi previste dall'art. 10, per la punizione dello straniero "occorre che il fatto costituisca reato anche secondo la legge del luogo in cui fu commesso" (p. 1^, pag. 36). Nonostante tale posizione, inequivocamente espressiva della "mens legis", sul tema si è formato in dottrina e in giurisprudenza un contrasto, che questa Corte ritiene di poter superare attribuendo al principio della doppia incriminazione il ruolo di condizione indispensabile per il perseguimento dei reati commessi dallo straniero all'estero, i quali, dunque, al di fuori dei casi tassativamente indicati nell'art. 7 c.p., devono considerarsi punibili in Italia soltanto se, contemporaneamente, risultino qualificati come illeciti penali - ancorché con diverso "nomen iuris" e con diverse pene- anche nell'ordinamento del luogo in cui sono stati consumati. Tra i vari, argomenti addotti a sostegno di simile opzione ermeneutica deve reputarsi decisivo quello che, principalmente con riguardo alla posizione dello straniero autore di un reato all'estero, fa leva sul principio di legalità del diritto penale e sul presupposto della conoscibilità del precetto penale, nonché sul legittimo affidamento in ordine alla liceità penale del fatto, quali premesse inderogabili per la repressione di ogni reato. Ed, al riguardo, è stato osservato in dottrina che una siffatta posizione interpretativa è rafforzata dalla portata assunta dall'art. 5 c.p. a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale di tale disposizione nella parte in cui non escludeva dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile (Corte cost, 24 marzo 1988, n. 364), essendo quest'ultima normalmente riconoscibile nei confronti di un soggetto estraneo all'ordinamento italiano allorché il reato non vulneri valori recepiti in tutte le comunità civili. Nè può sottacersi che un ulteriore elemento a sostegno della necessità della doppia incriminazione può essere tratto dal fatto che un siffatto principio è accolto nella quasi totalità dei sistemi penali degli Stati europei: e che, proprio per tale ragione, nei progetti di riforma del codice penale, elaborati dalla commissione istituita nel 1988 dal Ministro Vassalli e dalla commissione istituita nel 1998 dal Ministro Flick, la regola della doppia incriminazione, già ritenuta operante nella citata Relazione al codice del 1930, è stata esplicitamente enunciata stabilendo che "la punibilità è esclusa qualora il fatto non sia previsto come reato anche dalla legge dello Stato in cui esso è stato commesso" (v. art. 10 lett. e dell'articolato della commissione del 1998), con l'esclusione soltanto per quei determinati reati che sono elencati "nominatim" dalla legge e risultano connotati dall'offensività di interessi pertinenti all'area dello "ius gentium" o di interessi essenziali dello Stato ovvero di interessi primari della persona.
4. - Acclarato che il NI può essere perseguito in Italia a norma dell'art. 9 della l. n. 497 del 1974 soltanto se il fatto relativo alla cessione di armi da guerra sia considerato reato anche nell'ordinamento dello Stato estero in cui è stato commesso, deve porsi in risalto che il delitto previsto dal citato art.
9 - data la sua natura strutturale e funzionale e considerati gli interessi protetti dalla norma incriminatrice - può essere consumato soltanto da chi, cittadino o straniero, abbia posto in essere, almeno in parte, la condotta vietata o abbia realizzato l'evento nel territorio italiano, nei termini specificati dal secondo comma dell'art. 6 c.p.:
ditalché rispetto al delitto attribuito al NI non può porsi la questione della corrispondenza di esso ad una analoga fattispecie criminosa contenuta nel sistema penale del luogo del commesso reato. Non è controverso che la normativa dettata dalla l.
2.10.1967. n. 895, modificata dalla l. 14.10.1974, n. 497, è contraddistinta dalla specifica oggettività giuridica identificabile nell'interesse alla tutela della sicurezza interna ed alla salvaguardia dell'ordine pubblico interno (Cass., Sez. 1^, 10 novembre 1997, Maio ed altro;
Cass., Sez. 1^, 9 ottobre 1995, Beltrame), realizzate attraverso il controllo esercitato dall'autorità di pubblica sicurezza sulla circolazione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi, degli aggressivi chimici e di altri congegni micidiali, la cui fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita e cessione a qualsiasi titolo sono consentite esclusivamente in presenza di autorizzazioni rilasciate dalla predetta autorità. La specificità dell'interesse protetto e la peculiare struttura precettiva della norma incriminatrice sono conformate, dunque, in modo tale da non poter colpire fatti delittuosi relativi alle armi compiuti integralmente all'estero, di guisa che risulta palese che l'intervento repressivo dell'ordinamento italiano è previsto nei soli casi nei quali le condotte sopra descritte si siano verificate nel territorio italiano. La conclusione è avvalorata dalla duplice ragione che unicamente tali situazioni pongono in pericolo la sicurezza interna e che, per contro, non è neppure immaginabile che il trasferimento e la cessione di armi compiuti da uno straniero all'estero, senza che sia in qualsiasi modo interessato il territorio italiano, debbano essere sottoposti ad autorizzazione delle autorità del nostro Stato per potere considerarsi leciti. Di conseguenza, deve riconoscersi che i reati in materia di armi previsti dalle predette leggi sono rigorosamente soggetti al principio di territorialità della legge penale e, di riflesso, che non sono ammesse deroghe alla indiscriminata applicazione di tale regola mediante il riferimento all'art. 10 c.p., che, in via di eccezione, rende obbligatoria la nostra legge italiana anche nei confronti dello straniero per i reati commessi all'estero.
La correttezza logica e sistematica dei principi testè esposti non può ritenersi contrastata da una recente decisione di questa Corte con cui è stato affermato che l'art. 9 della l. n. 497 del 1974 è applicabile anche alla circolazione delle armi fuori del territorio dello Stato, in quanto la "ratio decidenti" di tale sentenza si riferisce ad una situazione in cui il delitto doveva considerarsi commesso in Italia, e non all'estero, per il fatto che il caso di specie era costituito dalla condotta di chi dall'Italia aveva trattato armi "estero su estero" (cfr. Cass., Sez. 1^, 28 luglio 2002, Milivoj ed altri). 5. - Il fatto contestato al NI non è neppure inquadrabile nella norma incriminatrice di cui all'art. 25 della l. 9.7.1990, n. 185, che punisce la condotta di chi, senza la prescritta autorizzazione, effettua "esportazione, importazione o transito di materiali di armamento".
La giurisprudenza di questa Cotte è unanimamente orientata nel senso che la citata disposizione tutela l'ordine pubblico internazionale, nell'ottica dei rapporti dello Stato italiano con la comunità internazionale, al fine di assicurare che l'esportazione, l'importazione ed il transito dei materiali di armamento siano rispondenti alle linee della politica estera italiana. Il che spiega le ragioni per le quali la l. n. 185 del 1990 prevede la formazione di un registro nazionale delle imprese operanti nel settore delle armi e condiziona all'iscrizione in tale registro la possibilità di procedere a trattative contrattuali e di effettuare le operazioni concernenti detti materiali, subordinandole ad autorizzazioni rilasciate dai ministri competenti in base all'apprezzamento dell'interesse nazionale: con la conseguenza che, con piena coerenza logica, è stato ritenuto che l'art. 25 della l. n. 185 del 1990 configuri un reato proprio riferibile soltanto a quei soggetti che, essendo iscritti nel registro nazionale delle imprese, pongano in essere trattative in violazione dell'art. 9 della stessa legge, da cui è sancito l'obbligo di comunicare l'inizio delle trattative stesse e di condurle secondo le direttive dell'autorità politica italiana (Cass., Sez. 1^, 28 luglio 2002, Milivoj ed altri;
Cass., Sez. 1^, 10 novembre 1997, Maio ed altro). Dalle precedenti considerazioni deve conclusivamente inferirsi che l'art. 25 della l. n. 185 del 1990 non è estensibile a situazioni realizzate integralmente all'estero da chi, non essendo iscritto nell'apposito registro, abbia effettuato esportazioni di materiali di armamento da uno Stato estero ad altro Stato estero, senza alcun transito nel territorio italiano e senza che in Italia siano state compiute attività di qualsiasi genere finalizzate al movimento delle armi "estero su estero".
6. - Le conclusioni delle indagini sin qui condotte rivelano che la misura cautelare personale è stata applicata al NI per fatti che non sono riconducibili nelle fattispecie criminose sopra esaminate. Deve tararsene la conseguenza che deve pronunciarsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e che deve dichiararsi cessata l'efficacia del provvedimento applicativo della misura cautelare. A norma dell'art. 626 c.p.p., la cancelleria provvederà all'immediata comunicazione del dispositivo al Procuratore Generale presso questa Corte.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e, per l'effetto, dichiara cessata l'efficacia della custodia cautelare applicata dal GIP presso il Tribunale di Monza il 20.6.2001 nei confronti di NI LE, ordinando la scarcerazione dello stesso, ove non detenuto per altro. Visto l'art. 626 c.p.p., dispone l'immediata comunicazione del presente provvedimento al Procuratore Generale in sede. Così deciso in Roma, il 17 settembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2002