Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2007, n. 40193
CASS
Sentenza 27 settembre 2007

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Massime1

In tema di impedimento a comparire del difensore, il giudice deve valutare la tardività della comunicazione dell'impedimento (nella specie, rappresentato da un concomitante impegno professionale) non in relazione alla data rispetto alla quale l'impegno viene fatto valere, ma in relazione al momento in cui è insorta la causa dell'impedimento medesimo ed il difensore ne è venuto a conoscenza. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto tardiva la comunicazione trasmessa cinque giorni prima dell'udienza, in quanto l'impedimento risultava noto al difensore da oltre quattro mesi).

Commentario1

  • 1Come impugnare diniego di rinvio per legittimo impedimento (Cass. 4817/25)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 febbraio 2025

    In tema di legittimo impedimento a comparire, ex art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., deve essere tempestivamente comunicato dal difensore e che detta tempestività deve essere apprezzata, rispetto alla data della udienza, in relazione al momento in cui è presumibile che il difensore sia venuto a conoscenza dell'evento impeditivo: spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/09/2007, n. 40193
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40193
Data del deposito : 27 settembre 2007

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