Articolo 25 della Legge 9 luglio 1990, n. 185
Articolo 14Articolo 26
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29 luglio 1990
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31 marzo 1992
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22 luglio 2012
Art. 25. (Mancanza dell'autorizzazione) 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, colui che senza l'autorizzaionz di cui ((agli articoli 10-bis e 13)) effettua esportazione, importazione ((, trasferimenti intracomunitari, transito, intermediazione, cessione delle licenze di produzione e delocalizzazione produttiva di materiali di armamento, nonche' trasferimenti intangibili di software e di tecnologia,)) , contemplati nei decreti di cui all'articolo 2, comma 3, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da 5 a 500 milioni.
2. Chiunque ponga in essere trattative in violazione di quanto disposto all'articolo 9, e' punito con la reclusione fino a quattro anni ovvero con la multa da 5 a 250 milioni.
3. Sono confiscati quei materiali di armamento che, individuati dagli organi preposti come destinati all'esportazione ((e al trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri)) , non risultino accompagnati dalle prescritte autorizzazioni. (2)

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 febbraio 1992, n. 222 ha disposto (con l'art. 15, comma 1)
che l'entita' minima della multa prevista dall' art. 25 della legge 9 luglio 1990, n. 185 , e' elevata a cinquanta milioni di lire.


Entrata in vigore il 22 luglio 2012
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