2. Chiunque ponga in essere trattative in violazione di quanto disposto all'articolo 9, e' punito con la reclusione fino a quattro anni ovvero con la multa da 5 a 250 milioni.
3. Sono confiscati quei materiali di armamento che, individuati dagli organi preposti come destinati all'esportazione ((e al trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri)) , non risultino accompagnati dalle prescritte autorizzazioni. (2)
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 febbraio 1992, n. 222 ha disposto (con l'art. 15, comma 1)
che l'entita' minima della multa prevista dall' art. 25 della legge 9 luglio 1990, n. 185 , e' elevata a cinquanta milioni di lire.