Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/1997, n. 3736
CASS
Sentenza 10 novembre 1997

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Il bene giuridico protetto dall'art. 9 della legge n. 497 del 1974 è la sicurezza interna dello Stato, tutelata dal ministro per l'interno, cui compete il controllo del territorio e della diffusione delle armi su di esso. La legge n. 185 del 1990, invece, ha per oggetto la tutela dei rapporti dello Stato con la comunità internazionale, subordinando la liceità dell'importazione, esportazione e transito di armi e materiali di armamento alla loro conformità con la politica estera italiana e prevedendo la formazione di un registro nazionale delle imprese comunque operanti nel settore delle armi, alla cui iscrizione è condizionata la possibilità dell'autorizzazione a iniziare trattative contrattuali e a effettuare operazioni di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento. Ne consegue che, nella fattispecie di cui all'art. 25, comma secondo, della legge n. 185 del 1990, malgrado il riferimento all'indefinito "chiunque", debba ravvisarsi un reato proprio commesso soltanto da quei soggetti che, essendo iscritti nel registro nazionale delle imprese, pongano in essere trattative in violazione dell'art. 9, che impone l'obbligo di comunicare l'inizio delle stesse e di condurle secondo le direttive dello Stato. Ne consegue ulteriormente che, non essendo sovrapponibile la disposizione dell'art. 9 della legge 497 del 1974 con quella di cui all'art. 25, comma secondo, della legge 185 del 1990, sia con riferimento al bene giuridico protetto, sia con riguardo ai destinatari della norma, deve escludersi che la disciplina sanzionatoria delle trattative per la messa in vendita di armi prevista dalla prima disposizione sia stata modificata dalla seconda, ai fini di cui all'art. 2, comma terzo, cod. pen.

L'espressione "pone in vendita" di cui all'art. 9 della legge n. 497 del 1974 è comprensiva anche delle trattative, in quanto non può farsi alcuna distinzione tra il carattere negoziale o prenegoziale dell'attività del privato, oppure tra effetti reali od obbligatori, oppure tra titolo oneroso o gratuito; perché, integrando il reato anche la semplice offerta in vendita, non è necessario che alla condotta dell'agente siano seguiti effetti traslativi della proprietà o, addirittura, la materiale consegna del bene. Ne consegue che, una volta accertato lo svolgimento di trattative serie tra soggetti interessati oggettivamente alla negoziazione, deve ritenersi integrata la fattispecie incriminatrice dell'offerta in vendita delle armi, a nulla rilevando la diretta disponibilità, o non, nei potenziali contraenti, delle armi e del danaro o l'accertamento dei limiti dei rispettivi mandati. (Fattispecie relativa a commercio di armi da guerra, in relazione alla quale la S.C. ha escluso l'applicabilità dell'art. 28 t.u.l.p.s., che punisce la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi da guerra senza la prescritta licenza dell'autorità, in ragione della riserva contenuta in tale norma ed espressa nella formula "qualora il fatto non costituisca più grave reato").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/1997, n. 3736
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3736
    Data del deposito : 10 novembre 1997

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