Sentenza 10 novembre 1997
Massime • 2
Il bene giuridico protetto dall'art. 9 della legge n. 497 del 1974 è la sicurezza interna dello Stato, tutelata dal ministro per l'interno, cui compete il controllo del territorio e della diffusione delle armi su di esso. La legge n. 185 del 1990, invece, ha per oggetto la tutela dei rapporti dello Stato con la comunità internazionale, subordinando la liceità dell'importazione, esportazione e transito di armi e materiali di armamento alla loro conformità con la politica estera italiana e prevedendo la formazione di un registro nazionale delle imprese comunque operanti nel settore delle armi, alla cui iscrizione è condizionata la possibilità dell'autorizzazione a iniziare trattative contrattuali e a effettuare operazioni di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento. Ne consegue che, nella fattispecie di cui all'art. 25, comma secondo, della legge n. 185 del 1990, malgrado il riferimento all'indefinito "chiunque", debba ravvisarsi un reato proprio commesso soltanto da quei soggetti che, essendo iscritti nel registro nazionale delle imprese, pongano in essere trattative in violazione dell'art. 9, che impone l'obbligo di comunicare l'inizio delle stesse e di condurle secondo le direttive dello Stato. Ne consegue ulteriormente che, non essendo sovrapponibile la disposizione dell'art. 9 della legge 497 del 1974 con quella di cui all'art. 25, comma secondo, della legge 185 del 1990, sia con riferimento al bene giuridico protetto, sia con riguardo ai destinatari della norma, deve escludersi che la disciplina sanzionatoria delle trattative per la messa in vendita di armi prevista dalla prima disposizione sia stata modificata dalla seconda, ai fini di cui all'art. 2, comma terzo, cod. pen.
L'espressione "pone in vendita" di cui all'art. 9 della legge n. 497 del 1974 è comprensiva anche delle trattative, in quanto non può farsi alcuna distinzione tra il carattere negoziale o prenegoziale dell'attività del privato, oppure tra effetti reali od obbligatori, oppure tra titolo oneroso o gratuito; perché, integrando il reato anche la semplice offerta in vendita, non è necessario che alla condotta dell'agente siano seguiti effetti traslativi della proprietà o, addirittura, la materiale consegna del bene. Ne consegue che, una volta accertato lo svolgimento di trattative serie tra soggetti interessati oggettivamente alla negoziazione, deve ritenersi integrata la fattispecie incriminatrice dell'offerta in vendita delle armi, a nulla rilevando la diretta disponibilità, o non, nei potenziali contraenti, delle armi e del danaro o l'accertamento dei limiti dei rispettivi mandati. (Fattispecie relativa a commercio di armi da guerra, in relazione alla quale la S.C. ha escluso l'applicabilità dell'art. 28 t.u.l.p.s., che punisce la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi da guerra senza la prescritta licenza dell'autorità, in ragione della riserva contenuta in tale norma ed espressa nella formula "qualora il fatto non costituisca più grave reato").
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/1997, n. 3736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3736 |
| Data del deposito : | 10 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BELFIORE SANTO Presidente del 10/11/1997
1. Dott. FAZZIOLI EDOARDO Consigliere SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO " N. 1570
3. Dott. CANZIO VA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. DELEHAYE ENRICO " N.32491/1997
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
1) AI VA n. il 01.07.1956
2) NE PE n. il 13.09.1919
avverso sentenza del 23.05.1997 CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. FAZZIOLI EDOARDO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Mario Persiani che ha concluso per il rigetto del ricorso dal MA GI e per l'inammissibilità del ricorso del EY ET;
Uditi i difensori Avv. Fausto Cadeo del foro di Brescia a Giuseppe D'Amati del foro di Milano, per MA, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
In fatto e in diritto.
1. Con sentenza del 23 maggio 1997, la Corte d'appello di Brescia confermava la sentenza del 28 gennaio 1993 del tribunale di Brescia con la quale MA GI era stato condannato, in concorso con EY ET ed altre persone, la cui posizione era stata definita separatamente, alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 112, comma 1, n. 1, c. p., 9 legge 14 ottobre 1974, n.497. Dichiarava inammissibile l'appello proposto dallo EY, che era stato ritenuto responsabile dal tribunale di Brescia, oltre che del reato suindicato, anche di altri reati di violazione della legge sulle armi, contestati ai capi 8, 9, e 10 di imputazione.
2. Hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, sia il MA che il EY,
2 a. Con articolati motivi il MA denunzia:
a) la violazione degli artt. 519, 474 c.p.p. 1930 in relazione all'art. 475, n. 3, stesso codice per travisamento del fatto e contraddittorietà della motivazione.
Assume il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto il EY, con il quale il MA concorre nello stesso reato, "un vero e proprio commerciante di armi" e "un rappresentante all'estero della struttura statale iugoslava cui faceva capo la vendita di armi", per cui doveva ritenersi che egli avesse la "disponibilità giuridica o di tatto delle armi" poste in vendita.
Al contrario, come risulterebbe dalle stesse fonti citate dalla sentenza impugnata, dovrebbe escludersi la qualità di commerciante di armi del EY. La qualità di commerciante presuppone, infatti, la disponibilità delle armi che, "dovendo essere concreta e non meramente virtuale, richiede... che le armi possano essere prelevate e fatte oggetto di atti dispostivi da parte del possessore: il che è escluso nel caso dell'agente commerciale, quale sarebbe...il EY, che per definizione promuove la conclusione di affari, collocandosi in posizione 'lato sensu' di intermediario, non possedendo ne' detenendo le merci trattate".
Altrettanto "arbitraria" sarebbe la definizione dello EY come rappresentante del governo iugoslavo, essendo stata erroneamente dedotta da un documento dal quale poteva trarsi soltanto la prova della esistenza di "stretti rapporti" tra tale imputato e la struttura governativa che si occupava della vendita delle armi. In ogni caso, per la sussistenza del reato sarebbe stata necessaria anche dimostrare la esistenza di uno controparte acquirente delle armi, che le sentenze impugnate avrebbero individuato nell'imputato, non ricorrente, DO NE.
Anche il DO sarebbe, tuttavia, un semplice intermediario, come risulterebbe dal fatto che "il provento dell'operazione avrebbe dovuto dividersi in parti uguali tra tutti i partecipi, compreso il venditore EY e il compratore DO: ben singolare situazione quella in cui il 'compratore' divide il prezzo con mediatori e 'venditorè!".
La Corte, infine, avrebbe ritenuto la esistenza di una trattativa in base ad una errata interpretazione degli atti processuali, anticipando la conoscenza tra il MA e il DO al 27 maggio 1987, quando, invece, dovrebbe ritenersi avvenuta soltanto il 4 giugno 1987, in epoca tale, quindi, da non rendere possibile alcun accordo.
b) la erronea applicazione dell'art. 9 della legge 14 ottobre 1974, n. 497. Assume il ricorrente che la trattativa "estero su estero" è punita attualmente dall'art, 25, comma 2, legge 9 luglio 1990, n. 185.. Prima dell'entrata in vigore di tale fattispecie incriminatrice "l'esportazione di armi da guerra era punita dall'art. 28 T.U.L.P.S...che tendeva alla tutela dell'ordine pubblico interno...ignorando del tutto le tematiche internazionali". Di conseguenza, se l'esportazione di armi all'estero, che presuppone la "concreta e materiale disponibilità di armi, integrava la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 28 T.U.L.P.S." sarebbe del tutto illogico ritenere che la trattativa estero su estero (meno grave rispetto alla esportazione di armi da guerra, in quanto prescinde dalla effettiva disponibilità delle armi) debba essere punita ai sensi della "ben più grave ipotesi contestata" di cui all'art. 9, legge 497/1974. Sotto altro profilo rileva il ricorrente che l'art. 9 della legge 497/1974 non prevede come ipotesi criminosa ne' la trattativa, che è
stata considerato illecito penalmente sanzionabile per la prima volta con l'art. 25, legge 185/1990, ne' l'esportazione di armi, che sarebbe punita dall'art. 28 T.U.L.P.S., per cui la Corte d'appello avrebbe violato il principio di tassatività, applicando l'art. 9, legge 497/1974 fuori dei casi espressamente previsti.
Nè avrebbe pregio sostenere, come ritenuto dalla Corte d'appello, che l'art. 25, legge 185/1990 integra una ipotesi di reato proprio, per cui sarebbe inapplicabile nella fattispecie, in quanto la espressione "chiunque", contenuta nella legge, avrebbe portata generale. In ogni caso questa interpretazione non spiegherebbe per quale ragione le condotte indicate nell'art. 25 dovrebbero trovare "sanzione più mite di quella integrante la trattativa estero su estero, che dovrebbe ricondursi all'ambito dell'art. 9, legge 497/94", trattandosi di illeciti commessi da soggetti particolarmente qualificati.
e) la violazione degli artt. 374 e 412 c.p.p. 1930. Assume il ricorrente che vi sarebbe "assoluta incertezza sul fatto contestato", non essendo stato precisato ne' nell'ordinanza di rinvio a giudizio, ne' in tutti gli atti successivi, di quale tipo d'armi era stata contestata la messa in vendita.
d) con motivi aggiunti il MA ribadisce le censure formulate sia in ordine alla insussistenza di qualsiasi, condotta di "messa in vendita" delle armi, che dovrebbe escludersi non essendo stata accertata, ne' "l'esistenza fisica dello stock delle armi di cui sopra", ne' l'esistenza di un "effettivo acquirente (in quanto come risulta dagli atti il DO, lungi dall'essere un acquirente, avrebbe dovuto contattare gli effettivi interessati all'acquisto, non essendo autorizzato a trattare per loro"), non essendo stato determinato il prezzo di acquisto dei fucili (indicato dal MA in modo assolutamente spropositata e fuori mercato") ne' stabilito il calibro degli stessi, essendo, peraltro, impossibile "seriamente credere di poter negoziare un simile quantitativo di fucili ... senza l'intervento e le autorizzazioni dei governi interessati". Ribadisce, infine, erroneamente sarebbe stato ritenuto applicabile alle trattative estero su estero l'art. 9, legge 497/74. 2 b. Il EY denunzia la violazione dell'art. 203 c.p.p. 1930, in quanto, avendo tutti gli altri coimputati proposto appello, la Corte di Brescia avrebbe dovuto dichiarare la estensibilità nei suoi confronti dei motivi degli altri appellanti.
In ogni caso la Corte erroneamente avrebbe dichiarato la inammissibilità dell'appello che, al contrario, dovrebbe ritenersi specifico;
altrettanto erroneamente avrebbe ritenuta la sussistenza di ipotesi delittuose, da escludersi, invece, nella fattispecie. Chiede, infine, l'annullamento della sentenza per "tutte le nullità fatte rilevare nel giudizio di primo grado proposte da tutti gli imputati e riproposte in sede d'appello".
3. Il ricorso del MA GI deve essere rigettato. 3 a. Con riferimento al motivo sub c, logicamente pregiudiziale rispetto agli altri motivi, va rilevato che la sentenza impugnata, con motivazione congrua e giuridicamente corretta, ha indicato le ragioni per le quali deve escludersi che sussista la denunziata indeterminatezza del fatto contestato.
Dalla imputazione riportata nell'ordinanza di rinvio a giudizio risultava, infatti, che era stato contestato il reato di cui all'art.9, legge 14 ottobre 1974, n. 497 per avere posto in vendita, o offerto in vendita, o, comunque, essersi intromessi "per la commercializzazione di quantitativi di armi da guerra, segnatamente in numero di 25.000 unità". Proprio la indicazione del numero delle armi, ad avviso della sentenza impugnata, escluderebbe qualsiasi indeterminatezza dell'imputazione in considerazione che gli imputati avrebbero avuto modo di difendersi ampiamente nel corso degli interrogatori, che avevano avuto per oggetto la compravendita di 25.000 fucili mitragliatori di produzione iugoslava del tipo M. 70 replica dell'AK 47 sovietico.
A tal riguardo il ricorrente ha replicato che l'imputazione "non identifica l'oggetto, lasciando all'accusa e al giudice assoluta discrezionalità in ordine alla individuazione del fatto", come risulterebbe dimostrato dal rilievo che la Corte d'appello avrebbe sovrapposto la vicenda dei 25.000 fucili, databile al 4 giugno 1987, ad altra "vicenda" relativa a generiche armi da guerra, databile al 27 maggio 1987, ed in quanto, secondo il codice previgente, la contestazione definitiva dell'accusa sarebbe determinata dalla imputazione contestata con l'ordinanza di rinvio a giudizio conclusiva della formale istruzione, mentre non avrebbero rilevanza giuridica le altre forme di contestazione effettuate nel corso della formale istruzione.
Occorre in proposito osservare che, a parte la considerazione che secondo la ricostruzione della Corte d'appello la messa in vendita delle armi in questione venne iniziata il 27 maggio 1987 nell'incontro presso l'I.B.S. di Brescia e proseguita il 4 giugno 1987 in Lugano, per cui si tratterebbe di una unica "vicenda", deve, comunque, rilevarsi che neanche il ricorrente contestata che soltanto con riferimento alle trattative relative alla compravendita dei fucili mitragliatori venne indicato il numero di 25.000 unità. Appare, quindi, del tutto logica la conclusione dei giudici di merito che deve escludersi qualsiasi possibilità di indeterminatezza per il solo fatto che non venne indicata la inarca ed il tipo dei fucili. Deve, altresì, precisarsi che l'imputazione secondo la previgente disciplina(vedi art, 264 c.p.p. 1930) doveva consistere in un "cenno sommario del fatto, con l'indicazione degli articoli di legge che lo prevedono", e che, a pena di nullità, prima del rinvio a giudizio, era richiesto l'interrogatorio dell'imputato. Costui, quindi, aveva modo di conoscere "..in forma chiara e precisa...il fatto che gli è[ra] attribuito.., gli elementi di prova esistenti contro di lui...[ed eventualmente] le fonti" (cfr. art. 367 c.p.p. 1930), cosicché dal fatto, ancorché sommariamente contestato e dallo interrogatorio, poteva avere completa conoscenza, senza alcuna possibilità di incertezza, dell'oggetto della imputazione. Tanto appunto risulta essersi verificato nella fattispecie in cui, a seguito dei numerosi interrogatori a cui era stato sottoposto, anche in stato di detenzione, il MA era stato portato a conoscenza dei fatti per cui si procedeva, per cui la sola indicazione di 25.000 unità di armi da guerra contenuta nell'ordinanza di rinvio a giudizio era idonea ad escludere, come ritenuto dalla sentenza impugnata, qualsiasi indeterminatezza del fatto.
3 b. I motivi di ricorso su a) e b) possono esser trattati congiuntamente.
In sostanza il ricorrente sostiene che dovendosi ravvisare nella condotta semplici trattative estero su estero, preliminari alla conclusione di un contratto di vendita di armi da guerra e non "offerta in vendita" delle stesse, come ritenuto dai giudici di merito, nel fatto dovrebbe ravvisarsi l'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 28, comma 2, T.U.L.P.S., interpretazione che risulterebbe confermata dall'art. 25, comma 2, legge 9 luglio 1990, n. 185 che, per la prima volta, avrebbe punito come delitto le semplici trattative.
Con riferimento alla natura degli atti posti in essere dal ricorrente va rilevato che, a parte la considerazione che le censure esposte nel ricorso e nei motivi aggiunti sono di mero fatto in quanto propongono una diversa ricostruzione dell'episodio di cui è processo sulla base di una interpretazione delle risultanze probatorie differente da quella effettuata dai giudici di merito, la questione è ininfluente ai fini della decisione. L'espressione "pone in vendita" di cui all'art. 9, legge 497/1974 è, infatti, comprensiva anche delle trattative in quanto "non può farsi alcuna distinzione tra il carattere negoziale o prenegoziale dell'attività del privato, oppure tra effetti reali od obbligatori, oppure tra titolo oneroso o gratuito;
[per]ché, integrando il reato anche la semplice offerta in vendita, non è necessario che alla condotta dell'agente siano seguiti effetti traslatividella proprietà o addirittura la traditio, del bene..." - (cfr. Cass., sez. I, 28 gennaio 1988, n. 316, Cuzzilla).
Di conseguenza, è del tutto irrilevante accertare se il EY o il DO potessero o meno direttamente disporre delle anni e del denaro e quali fossero i limiti dei rispettivi mandati, in quanto una volta accertato che le "trattative" avevano luogo tra persone serie ed interessate oggettivamente all'affare, doveva ritenersi integrata la fattispecie incriminatrice dell'offerta in vendita di armi, per la cui sussistenza è sufficiente la semplice proposta di vendita (la espressione pone in vendita è, peraltro, chiaramente riferita al soggetto che propone - unilateralmente - la vendita delle armi, che tecnicamente è una proposta di vendita) senza la necessità della conclusione effettiva di un contratto di compravendita (e, persino, della esistenza al momento della proposta di un contraente determinato), atteso che costituisce illecito anche la cessione a qualsiasi titolo di armi da guerra.
Ciò posto, va precisato che il richiamo all'art. 28, comma 2, T.U.L.P.S. non è pertinente.
Tale disposizione, infatti, si limita a prevedere che per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione di armi da guerra è necessaria la licenza dell'autorità e punisce a titolo contravvezionale la violazione al divieto "qualora il fatto non costituisca più grave reato".
Pertanto, poiché l'art. 9, legge 497/94 punisce come delitto le condotte di cui sopra svolte "senza licenza dell'autorità come delitto, non è applicabile, proprio in considerazione della riserva di cui all'art. 28, comma, T.U.L.P.S., il reato contravvenzionale invocato dal ricorrente.
Nè rileva che le armi non fossero destinate ad essere introdotte nel territorio dello Stato in quanto "il legislatore ha inteso perseguire ogni e qualsiasi attività o operazione che sia, comunque, diretta alla circolazione di quel beni, completamente sottratti alla disponibilità dei privati" (cfr. sentenza citata). Non è neanche fondato il richiamo all'art. 25, comma 2, legge 9 luglio 1990, n. 185 che punisce "chiunque ponga in essere trattative in violazione di quanto disposto dall'art. 9" (disciplina delle trattative contrattuali) della stessa legge.
Il ricorrente, infatti, da tale previsione legislativa, successiva ai fatti di cui è processo, vorrebbe trarre la prova della insussistenza per il passato di una norma incriminatrice delle trattative estero su estero.
La tesi, tuttavia, è priva di fondamento in quanto, come sia visto, la messa in vendita senza la licenza dell'autorità da chiunque effettuata, a qualsiasi scopo effettuata, di armi da guerra deve ritenersi punita ai sensi dell'art. 9 legge 497/74. L'art. 25, legge 185/1990 potrebbe, tuttavia, rilevare sotto il diverso profilo dell'art. 2, comma 3, c.p. nel senso che ove si ritenesse che le "trattative" sono attualmente disciplinate dal richiamato art. 25, trattandosi di disposizione più favorevole, dovrebbe applicarsi la sanzione prevista da quest'ultima legge, anziché quella di cui, all'art. 9 legge 497/1974. Deve escludersi, tuttavia, che le disposizioni in esame siano sovrapponibili nel che regolino la identica situazione giuridica. Tale identità non ricorre ne' con riferimento al bene giuridico protetto, ne' con riferimento ai destinatari della norma. Infatti, il bene giuridico protetto dall'art. 9, legge 497/74 è la sicurezza interna dello Stato, tutelata dal ministro per l'interno, cui compete il controllo del territorio e della diffusione delle armi nell'ambito dello stesso.
La legge 185/90 ha per oggetto la tutela dei rapporti dello Stato con la comunità internazionale, subordinando la liceità dell'importazione, esportazione e transito di armi e di materiali di armamento alla loro conformità con la politica estera italiana (cfr. Cass. sez. I, 9 dicembre 1993, n. 1353, Iftkhar). A tal fine la legge prevede la formazione di un registro nazionale delle imprese, comunque, operanti nel settore delle armi alla cui iscrizione è subordinato la possibilità della "autorizzazione ad iniziare trattative contrattuali ed ad effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiali di armamento" (art. 3, comma 2). Tali iscritti peraltro hanno l'obbligo di comunicare al ministro degli affari esteri e al ministro della difesa "l'inizio delle trattative contrattuali per l'importazione, l'esportazione e il transito di materiale d'armamento", di non proseguire le trattative, o di continuarle in conformità alle disposizioni di volta in volta impartite dai ministri competenti, anche per "motivi di interesse nazionale".
Deve, pertanto, ritenersi che, malgrado l'indefinito "chiunque" di cui all'art. 25, comma 2, legge 185/1990, nella fattispecie debba ravvisarsi un reato proprio che può essere commesso soltanto da quei soggetti che, essendo iscritti nel registro nazionale delle imprese, pongano in essere trattative in violazione dell'art. 9, che impone appunto l'obbligo di comunicare l'inizio delle trattative e di condurle secondo le direttive dello Stato.
Una diversa interpretazione, tenuto conto che le "trattative" di cui all'art. 25, comma 2, legge 185/1990 possono essere condotte sia per l'esportazione che per l'importazione di armi, porterebbe ingiustificatamente a punire con sanzioni più lievi condotte di maggiore gravità. Infatti, qualora si ritenesse la disposizione in esame applicabile a "chiunque", le trattative per la importazione di armi da guerra in Italia sarebbero punite con sanzione, meno grave (atteso che la pena della reclusione è alternativa a quella della multa) rispetto a trattative svolte per acquisto di armi già esistenti nel territorio dello Stato (punita ai sensi dell'art. 9, legge 497/74 con la pena congiunta della reclusione e della multa),
con interpretazione, quindi, che certamente non sfuggirebbe a motivato sospetto di illegittimità costituzionale. Anche sotto tale profilo, la sentenza impugnata deve, pertanto, esser confermata.
3 b. Il ricorso del EY ET deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente, infatti, a parte la genericità dei motivi, non deduce alcun vizio di legittimità della motivazione della sentenza. In particolare, con riferimento alla dichiarazione di inanimissibilità dell'appello, il ricorrente si limita alla mera elencazione dei "motivi" riportati nel gravame, sostenendo che contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello gli stessi avrebbero dovuto esser considerati specifici.
Al proposto va rilevato che, consistendo i "motivi" formulati nell'atto d'appello nella sola elencazione degli istituti di diritto che sarebbero stati violati dal tribunale (errata e falsa applicazione della legge italiana, omessa valutazione dell'idoneità dell'azione diretta alla attività illecita, omessa valutazione della sussistenza del dolo, omessa valutazione della non punibilità per l'offerta in vendita di armi inesistenti), deve ritenersi incensurabile la decisione della Corte d'appello che ha ritenuto che tali indicazioni potessero essere al più considerate come "spunti introduttivi" di motivi che avrebbero potuto essere in seguito sviluppati.
Manifestamente infondata è anche la richiesta di applicazione dell'art. 203, comma 1, c.p.p. 1930. Presupposto, infatti, dell'effetto estensivo è che i motivi addotti da uno dei coimputati non siano esclusivamente personali e "giovino anche agli altri".
Nella fattispecie, essendo stati rigettati gli appelli proposti dal MA e dal IN, unici coimputati del EY appellanti nel procedimento in esame, doveva escludersi la sussistenza dei presupposti stessi per l'applicazione dell'art. 203 c.p.p.
4. I ricorrenti debbono essere condannati in solido, al pagamento delle spese del procedimento e il EY anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, nella misura, che si ritiene equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di EY PE e rigetta il ricorso di MA GI.
Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e il solo EY al versamento della somma di lire due milioni a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 1998