Sentenza 2 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di impedimento a comparire del difensore, non può qualificarsi come "prontamente comunicato" un impedimento reso noto non nel momento stesso in cui è stata conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, ma con due soli giorni di anticipo rispetto all'udienza cui l'impedimento si riferiva.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/12/2008, n. 2776 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2776 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 02/12/2008
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - N. 1514
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 029100/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN DR N. IL 09/02/1972;
2) CE DOMENICO N. IL 18/10/1953;
3) TU NI N. IL 19/06/1957;
avverso SENTENZA del 22/01/2008 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI RAFFAELE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Montagna Alfredo che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità di tutti i motivi del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. Puti Mario del Foro di Roma che ha chiesto in via principale la declaratoria di inammissibilità di tutti i motivi di ricorso e, in subordine, il loro rigetto;
uditi i difensori avv. Aiello Maria Donatella del foro di Roma, difensore di ufficio del ricorrente CE NI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
l'avv. Vigna Renato del foro di Palmi, difensore di fiducia del ricorrente RA ND, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 5.4.06 il Tribunale di Palmi, col rito dibattimentale di cui agli artt. 470 e segg. c.p.p., ha ritenuto:
- IN ND penalmente responsabile del reato di cui all'art.110 c.p., art. 640 c.p., comma 2, n. 1 (truffa aggravata in danno dell'INPS);
- CE NI penalmente responsabile del reato di cui all'art.110 c.p., art. 640 c.p., comma 2, n. 1 (truffa aggravata in danno dell'INPS);
- TU OL penalmente responsabile del reato di cui all'art. 110 c.p., art. 640 c.p., comma 2, n. 1 (truffa aggravata in danno dell'INPS).
Secondo il Tribunale di Palmi, il IN ed il CE, quali falsi conduttori di terreni agricoli e fittizi imprenditori, avevano fatto figurare la falsa assunzione di numerosi braccianti agricoli, in modo da indurre in errore l'INPS, inducendo detto istituto a corrispondere prestazioni assistenziali per i lavoratori agricoli;
la TU, in concorso con il CE, aveva conseguito prestazioni assistenziali da parte dell'INPS, simulando l'esistenza di un falso rapporto di lavoro agricolo Riconosciute le aggravanti e la recidiva a ciascuno dei tre contestate, il Tribunale di Palmi ha condannato IN ND alla pena di ani 3 e mesi 8 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa;
CE NI alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa;
TU OL alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 450,00 di multa. Ha altresì condannato i tre imputati al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile. Avverso detta sentenza, IN ND, CE NI e TU OL hanno proposto appello alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, la quale, con sentenza del 22.1.08, ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Palmi.
Contro detta sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria ricorrono per cassazione IN ND, CE NI e TU OL, solo il primo per il tramite del suo difensore, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
MOTIVI DI RICORSO DEL DIFENSORE DI IN DR:
1) - violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c):
il processo di appello era nullo in quanto la Corte di Appello di Reggio Calabria aveva ingiustificatamente disatteso le eccezioni di nullità del giudizio di primo grado per violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 484 e 420 c.p.p., in quanto in data 3.4.06 il difensore del coimputato CE aveva depositato in cancelleria richiesta di differimento dell'udienza dibattimentale del 5.4.06 per un concomitante impegno professionale e la richiesta era stata disattesa dal primo giudice in quanto ritenuta intempestiva;
2) - violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c):
la Corte d'Appello aveva disatteso l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado, conseguente alla violazione dell'art. 177 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 520 e 522 c.p.p..
All'udienza di primo grado del 19.12.2005 era intervenuta una modifica sostanziale del capo d'imputazione, senza che fosse stato notificato al ricorrente l'estratto del verbale di udienza dibattimentale contenente tale modifica;
la modifica dell'imputazione era da ritenere come nuovo avviso di garanzia, si che non era applicabile l'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, anche perché era agli atti una specifica dichiarazione di elezione di domicilio di esso ricorrente;
3) - violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), conseguente alla violazione degli artt. 192 e 546 c.p.p. in relazione all'art. 640 c.p.: il giudice di primo grado lo aveva ritenuto colpevole del reato di truffa solo perché esso ricorrente non aveva provato la propria innocenza mediante il disconoscimento delle sottoscrizioni incriminate, senza effettuare alcuna perizia grafica sulla firma apposta sui moduli prestampati, utilizzati per accendere le varie posizioni assicurative INPS ed in tal modo commettere le truffe contestate;
4) - violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e c), conseguente alla violazione dell'art. 61 c.p., n. 7 e dell'art. 538 c.p.p., in relazione all'art. 640 c.p.: la Corte d'Appello non aveva motivato circa la quantificazione della pena, riconoscendo la validità della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7;
5) - violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), conseguente alla violazione degli artt. 133 e 62 bis c.p.:
la pena comminata era eccessiva;
la Corte aveva errato nel motivare nello stesso modo una pena così elevata, quale quella a lui comminata e l'esclusione della concessine delle attenuanti generiche, che operavano in un ambito diverso rispetto a quello della pena da irrogare;
MOTIVI DI RICORSO DI CE DOMENICO:
1) - violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c):
il processo di appello era nullo in quanto la Corte di Appello di Reggio Calabria aveva ingiustificatamente disatteso le eccezioni di nullità del giudizio di primo grado per violazione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 484 e 420 c.p.p., in quanto in data 3.4.06 il difensore del ricorrente aveva depositato in cancelleria richiesta di differimento dell'udienza dibattimentale del 5.4.06 per un concomitante impegno professionale e la richiesta era stata disattesa dal primo giudice in quanto ritenuta intempestiva. Non era obbligatoria, come ritenuto dalla Corte d'appello, la nomina di un sostituto processuale, anche perché l'udienza in questione era dedicata alla discussione finale;
sussisteva pertanto la lamentata menomazione del diritto di difesa;
2) - violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c):
la Corte d'Appello aveva disatteso l'eccezione di nullità del giudizio di primo grado, conseguente alla violazione dell'art. 177 c.p.p., art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 520 e 522 c.p.p..
All'udienza di primo grado del 19.12.2005 era intervenuta una modifica sostanziale del capo d'imputazione, senza che fosse stato notificato al ricorrente l'estratto del verbale di udienza dibattimentale contenente tale modifica;
la modifica dell'imputazione era da ritenere come nuovo avviso di garanzia, si che non era applicabile l'art. 157 c.p.p., comma 8 bis, anche perché era agli atti una specifica dichiarazione di elezione di domicilio di esso ricorrente;
3) - violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), conseguente alla violazione degli artt. 192 e 546 c.p.p. in relazione all'art. 640 c.p.: il giudice di primo grado lo aveva ritenuto colpevole del reato di truffa solo perché esso ricorrente non aveva provato la propria innocenza mediante il disconoscimento delle sottoscrizioni incriminate, senza effettuare alcuna perizia grafica sulla firma apposta sui moduli prestampati, utilizzati per accendere le varie posizioni assicurative INPS ed in tal modo commettere le truffe contestate;
4) - violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e c), conseguente alla violazione dell'art. 61 c.p., n. 7 e dell'art. 538 c.p.p., in relazione all'art. 640 c.p.: la Corte d'Appello non aveva motivato circa la quantificazione della pena, riconoscendo la validità della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 7;
5) - violazione di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), conseguente alla violazione degli artt. 133 e 62 bis c.p.:
la pena comminata era eccessiva;
la Corte aveva errato nel motivare nello stesso modo una pena cosi elevata, quale quella a lui comminata e l'esclusione della concessine delle attenuanti generiche, che operavano in un ambito diverso rispetto a quello della pena da irrogare;
MOTIVI DI RICORSO DI TU NI:
D - violazione, errata o falsa applicazione dell'art. 640 c.p., omessa motivazione ed illogicità manifesta:
la ricorrente era effettivamente una bracciante agricola, che non aveva saputo mai niente delle attività illecite contestate;
2) - violazione, errata o falsa applicazione dell'art. 640 c.p. in relazione all'art. 56 c.p.:
non era stato acquisito agli atti l'assegno, con il quale la ricorrente avrebbe incassato somme dall'INPS; non era certo che essa ricorrente avesse incassato la somma di L. 6.896.340; dalla documentazione cartacea prodotta dall'INPS il suo nominativo non figurava nell'elenco dei lavoratori che avevano percepito le indennità; non era quindi provata la consumazione del reato;
al massimo avrebbe potuto esserle contestato il delitto di truffa tentata.
L'INPS, già costituitasi parte civile nella fase del merito, si è costituita con memoria anche nella presente sede di legittimità, chiedendo che tutti i motivi di ricorso proposti dagli odierni ricorrenti venissero dichiarati inammissibili.
Sono inammissibili, siccome manifestamente infondati, i motivi di ricorso proposti sub 1) dai ricorrenti IN e CE, da trattare congiuntamente siccome identici.
Con essi è stata dedotta la nullità del giudizio di primo grado, in quanto non era stato differita l'udienza dibattimentale del 5.4.06, pur avendo il difensore dell'imputato CE depositato in cancelleria il 3.4.06 richiesta di differimento per concomitante suo impegno professionale in Cassazione.
Come esattamente rilevato dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, non sussiste la dedotta nullità in quanto non risulta che il legittimo impedimento del difensore sia stato prontamente comunicato, come esige l'art. 420 ter c.p.p., comma 5. È noto infatti che il concetto di prontezza deve essere riferito al momento in cui sia insorta la causa dell'impedimento medesimo e la richiesta difensiva deve essere presentata nel minor tempo possibile, onde consentire al giudice di valutarla e di adottare gli opportuni provvedimenti organizzativi. Non può quindi qualificarsi come "prontamente comunicato" un impedimento reso noto non nel momento stesso in cui è stato conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, ma con soli due giorni di anticipo rispetto all'udienza cui l'impedimento si riferiva e quindi in prossimità della celebrazione del processo (cfr., in termini, Cass. 4A,
5.11.03 n. 41997). Va inoltre rilevato che, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. SS. UU. 24.4.1992 n. 4708), il giudice al quale è stato chiesto il rinvio ha il potere dovere di valutare e comparare le esigenze difensive e quelle pubbliche, insite nella celebrazione dei processi, affinché non si realizzino pretestuosi ritardi nella definizione degli stessi. Il difensore è pertanto tenuto ad esporre le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nella concomitante attività processuale per la particolare natura della stessa, tale da rendere impossibile il ricorso alla nomina di un sostituto ex art.102 c.p.p. in uno dei due concomitanti impegni professionali;
ed al riguardo la sentenza impugnata ha correttamente rilevato che in ben cinque udienze precedenti il difensore del CE aveva nominato un sostituto processuale e che il concomitante procedimento in Cassazione, per il quale il difensore aveva chiesto il differimento, era un procedimento camerale, per il quale l'art. 611 c.p.p. non richiede normalmente la presenza di un difensore;
ne' risulta che siano state specificate le ragioni per le quali la presenza del difensore in quello specifico procedimento camerale fosse indispensabile.
È inammissibile, siccome manifestamente infondato, il motivo di ricorso proposto sub 2) dai ricorrenti IN e CE, da trattare congiuntamente, attesa la loro piena identità. Con tale motivo entrambi detti ricorrenti lamentano l'omessa notifica al CE di una modifica sostanziale del capo d'imputazione, avvenuta nel corso del giudizio di primo grado all'udienza del 19.12.05, alla quale il CE era assente.
Entrambi i ricorrenti hanno dato atto che la notifica del verbale d'udienza dibattimentale del 19.12.03, contenente la modifica sostanziale del capo d'imputazione, in assenza dell'imputato, è stata effettuata presso il difensore di fiducia del CE ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis. È da ritenere che tale u.c., secondo cui "le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'art. 96, mediante consegna ai difensori", ricomprenda, nella sua ampia accezione, ogni tipo di notificazione, a prescindere dal tipo di atto che formi oggetto della notificazione, comprensivo pertanto anche di quelli contenenti modifiche del capo d'imputazione;
ed è applicabile solo se, da parte dell'imputato, non vi sia stata elezione o dichiarazione di domicilio ai sensi degli artt. 161 c.p.p. e ss. (cfr. Cass. SS. UU. 15.5.2008 n. 19602). La sentenza oggetto del presente ricorso ha rilevato, a tale ultimo riguardo, che nessuna elezione di domicilio era stata effettuata dall'imputato per le notifiche del processo, avendo il CE effettuata elezione di domicilio solo nell'ambito di un diverso procedimento penale, nel quale il medesimo era sottoposto al regime custodiate in carcere. Nessun limite sussisteva pertanto nella specie alla piena operatività della norma sopra richiamata, con conseguente legittimità della notifica del verbale d'udienza, contenente la modifica del capo d'imputazione, al CE presso il suo difensore di fiducia, essendo il medesimo assente.
Il motivo di ricorso sub 3) proposto dal IN e dal CE, da trattare congiuntamente, attesa la loro identità, va dichiarato inammissibile.
Con esso infatti i ricorrenti lamentano che la sentenza di primo grado li abbia ritenuti colpevoli dei reati di truffa aggravata descritti in rubrica solo perché essi non avevano disconosciuto le sottoscrizioni apposte sui moduli prestampati, utilizzati per accendere le varie posizioni assicurative INPS e commettere in tal modo le truffe ad essi contestate.
Si rileva che, sul punto, la sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria ha ritenuto, con valutazione di merito pienamente condivisibile e, comunque,insindacabile nella presente sede di legittimità, che trattavasi di disconoscimenti inattendibili siccome palesemente tardivi. Esula infatti dai poteri di questa Corte riesaminare gli elementi di fatto posti dalla sentenza impugnata a fondamento del verdetto di colpevolezza, costituendo prerogativa esclusiva del giudice di merito la valutazione delle risultanze processuali, si che non è denunciabile come vizio di legittimità la prospettazione di una diversa e, nell'ottica del ricorrente, più adeguata valutazione delle stesse.
Il controllo sulla tenuta della motivazione in nessun caso può cioè comportare una rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto, attraverso una nuova valutazione delle emergenze processuali, finalizzata ad individuare percorsi logici alternativi e tali da inficiare il convincimento espresso dal giudice di merito. Il controllo di legittimità operato da questa Corte è in definitiva finalizzato a verificare, qualora il ricorrente proponga una ricostruzione alternativa dei fatti, se le argomentazioni poste dal giudice di merito a fondamento della decisione conseguano ad un apprezzamento ragionevole e coerente del materiale probatorio sottoposto al suo esame.
Nella specie in esame, gli odierni ricorrenti, lungi dal contestare i numerosi e convergenti elementi di colpevolezza emersi a loro carico, si sono limitati a contestare la mancata sottoscrizione, da parte loro, dei contratti di assunzione dei lavoratori agricoli, con i quali sono state commesse le truffe ad essi contestate;
come sopra detto tuttavia, l'argomento è stato confutato dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, con motivazione pienamente condivisibile (cfr., in termini, Cass. 2A 23.5.07 n. 23419). Sono inammissibili anche i motivi di ricorso sub 4) e sub 5), proposti da entrambi i ricorrenti IN e CE, da trattare congiuntamente siccome identici, riferiti alla quantificazione della pena ad essi comminata dal Tribunale di Palmi e confermata dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria.
Anche con riferimento a detti motivi di ricorso va infatti rilevato che trattasi di valutazioni di merito improponibili nella presente sede di legittimità, avendo sia il Tribunale di Palmi, sia la Corte d'Appello di Reggio Calabria adeguatamente motivato la quantificazione della pena inflitta ai due ricorrenti, facendo riferimento, oltre che alla personalità dei ricorrenti, alla gravità dei fatti, avendo essi perpetrato, con le loro condotte, centinaia di truffe ai danni dell'INPS, con rilevantissimo danno patrimoniale per tale ultimo istituto.
Sono inammissibili altresì i due motivi di ricorso proposti da TU OL, da trattare congiuntamente, siccome strettamente correlati fra di loro. Con tali motivi infatti la ricorrente sostiene che non erano emersi validi elementi di colpevolezza a suo carico, tali da farla ritenere responsabile del delitto di truffa contestatole e che, in particolare, non vi era prova che essa avesse incassato dall'INPS la somma di L. 6.896.340, si che, al massimo, avrebbe potuto esserle contestata una sua tentata truffa in danno dell'INPS.
Si rileva al riguardo che il ruolo di questa Corte di legittimità non consiste nel sovrapporre le proprie valutazioni a quelle compiute dal giudice di merito in ordine alla consistenza delle fonti di prova, bensì nello stabilire se il giudice di merito abbia esaminato tutti gli elementi a propria disposizione;
se li abbia correttamente interpretati;
se abbia dato esaustiva risposta alle deduzioni delle parti e se le argomentazioni, in forza delle quali alcune conclusioni sono state preferite ad altre pure astrattamente ipotizzabili, siano state congrue. Pertanto il controllo di legittimità non può investire l'intrinseca adeguatezza della valutazione dei risultati probatori, essendo tali valutazioni compito esclusivo del giudice di merito.
Nello stesso modo il controllo di legittimità non può riguardare la rispondenza dei risultati probatori alle effettive acquisizioni processuali, stante il chiaro tenore dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), secondo il quale il vizio della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato;
e le modifiche a tale articolo, introdotte con la L. n. 46 del 2006, art. 8, che ha esteso la rilevabilità di tali vizi di motivazione ad altri atti del processo, hanno pur sempre imposto che essi siano specificamente indicati nei motivi di gravame (cfr. Cass. 1A 10.2.1998 n. 803; Cass.1A 20.12.1993 n. 2176). Applicando tali principi, si rileva che la sentenza dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, impugnata nella presente sede, ha adeguatamente illustrato i motivi posti a fondamento del verdetto di colpevolezza dell'odierna ricorrente per il reato di truffa contestatole. La Corte territoriale ha infatti illustrato come la circostanza che la TU non figurasse nell'elenco risultante dagli schedari informatizzati dell'INPS potesse agevolmente spiegarsi con il fatto che detti archivi informatici non erano aggiornati e che l'avvenuta presentazione, da parte della TU della domanda per ottenere le prestazioni assistenziali, nonché la percezione, da parte della stessa, della somma di L. 6.896.340, emergesse dalle nota a firma del teste LUCETTI paolo, ispettore INPS delegato per le indagini.
Le argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata per affermare la colpevolezza dell'odierno ricorrente in ordine al reato ascrittole sono pertanto congrue e logiche, si che le diverse letture dei fatti, proposte nella presente sede dalla ricorrente sono inammissibili, comportando esse un riesame nel merito della vicenda, inibito nella presente sede di legittimità.
I ricorsi proposti da IN ND, CE NI e TU OL vanno pertanto dichiarati inammissibili. Consegue a detta declaratoria, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
la condanna di ciascuno di essi al pagamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende;
la loro condanna infine alla rifusione, in solido, delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione in solido delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, liquidate in Euro 2.500,00, oltre IVA e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2009